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Abbattimento di Villa Paolina: la cruda verità

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copertina di uno delle nostre decine di articoli contro il Piano casa 2, da noi battezzato Polverini/Zingaretti, durante il presidio che ha fatto Carteinregola per 40 giorni alla Pisana

Dopo la palazzina di Via Ticino, un’altra costruzione in un  quartiere novecentesco del secondo Municipio, in Piazza XXI Aprile, è condannata alla demolizione/ricostruzione con cubature supplementari. Si tratta di Villa Paolina di Mallinckrodt, che dal 1922 sino al 1997 ha ospitato l’istituto scolastico delle Suore della Carità cristiana. La società che ha acquistato l’edificio,  grazie alla Legge regionale 21/09 (cosiddetto “Piano Casa”),  potrà  realizzare  un palazzo di otto piani più un parcheggio interrato.   Ma  ai cittadini e ai comitati sul piede di guerra, dobbiamo dire la verità. Cioè che per l’abbattimento non c’è (più) niente da fare. E che le responsabilità non sono da addebitare al Comune di Roma, ma alla Regione Lazio e all’attuale Giunta Zingaretti.

Aggiornamento 23 dicembre: Dopo le proteste dei cittadine e delle associazioni, fonti giornalistiche hanno riferito che la ditta è disposta a rivedere il progetto, concordando con il Comune  “le indicazioni di  ordine architettonico  ed estetico” che verranno segnalate dal Comitato per l’Architettura dell’assessorato all’Urbanistica del Campidoglio.[Tuttavia nulla cambia rispetto all’abbattimento]

Noi di Carteinregola avevamo lanciato l’allarme quando ancora qualcosa si poteva fare, cioè nell’autunno 2014, quando il Piano Casa 2 era in approvazione al Consiglio Regionale del Lazio.  Una nuova versione dello sciagurato Piano Casa della Polverini,  che, nella parte edilizia, ne  riproponeva gli articoli e gli aspetti più discutibili, con ben pochi ritocchi. Lo possiamo dire perchè, inascoltate  cassandre, avevamo fatto un presidio di un mese e mezzo alla Pisana,  fino alle cinque del mattino dell’ultima notte, il 31 ottobre (1) chiedendo che fossero  modificate tante cose che non sono state modificate (2), che il Piano non fosse prorogato (quello della Polverini sarebbe scaduto il 31 gennaio 2015)  mentre è stato prorogato (prima al 31 gennaio 2017 poi al 30 giugno 2017), e soprattutto, che fosse ridata al Comune di Roma guidato dal Sindaco Ignazio  Marino  la possibilità di escludere la sua applicazione in molti  quartieri storici che il Sindaco Alemanno e il suo Assessore Corsini nel gennaio 2013 avevano lasciato senza protezioni (3). Anche su questo, un no su tutta la linea. Così si salveranno  solo gli edifici vincolati,  e non tanti palazzi storici di quei  quartieri  in cui cominciano  a  piovere (e presto sarà una grandinata) le demolizioni.

Quanto alle modifiche che chiedevamo, forse oggi sembreranno più comprensibili ai tanti che allora non abbracciarono la nostra battaglia e che anzi ci trattarono con sufficienza se non diffidenza. Infatti  la Legge regionale 21/2009 “Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia sociale residenziale” nell’ultima versione Zingaretti/Civita,   che ha consentito gli interventi di cui parliamo,  prevede che gli interventi edilizi di abbattimento e ricostruzione con aumento di cubatura, così come quelli di cambio di destinazione (quelli che permettono anche  di trasformare una fabbrica dismessa  in centro commerciale), non siano preventivamente sottoposti al parere dei Comuni, ma che, se rispondono ai requisiti fissati dalle legge e non confliggono con tutele specifiche, debbano essere approvati “in automatico”.

Ecco cosa dice l’art. 4 comma 1 utilizzato per l’intervento di Via Ticino e presumibilmente per Piazza XXI aprile : “In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali vigenti o adottati, sono consentiti (…)interventi di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione, con ampliamento entro i limiti massimi di seguito riportati della volumetria o della superficie utile esistente, degli edifici di cui all’articolo 2, limitatamente alle seguenti fattispecie: a) per edifici a destinazione residenziale per almeno il 50 per cento, ampliamento fino al 35 per cento (…)(4).

E’ quindi evidente che la lettera inviata alla Sindaca da Italia Nostra (5), la petizione lanciata  da Liberi e uguali del II Municipio (6), così come altre lodevoli iniziative promosse da cittadini e associazioni, sono del tutto inutili per edifici che non abbiano vincoli specifici tutelati dalla Soprintendenza. Così come è inutile rivolgersi  al Municipio, che ha ancora meno voce in capitolo del Comune.

L’unica cosa che si può chiedere –  ma è una magra consolazione – è la pubblicazione di tutti gli interventi analoghi per cui sono state avanzate domande fino al 30 giugno 2017. Almeno per sapere quante demolizioni  e dove atterreranno. Il registro degli interventi  è previsto dallo stesso Piano Casa (7),istituito dai comuni  al fine di monitorare l’incremento dei pesi insediativi nell’ambito del territorio comunale”, e trasmesso annualmente alla Regione. L’avevamo chiesto allora, senza ottenere nulla, ma riproveremo ancora con l’attuale Amministrazione pentastellata capitolina, che speriamo sia coerente con le  posizioni  dei consiglieri  M5S regionale, che avevano  fatto, come noi, una strenua e ahimè inutile battaglia al Piano Casa Polverini/Zingaretti.

Anna Maria Bianchi Missaglia

Per informazioni e precisazioni : laboratoriocarteinregola@gmail.com

POST SCRIPTUM 1: chi scrive ritiene che sulla rigenerazione urbana, che, come la mobilità sostenibile, tutti invocano e pochi praticano, soprattutto per quanto riguarda abbattimenti e ricostruzioni, dovrebbe essere aperto un vero dibattito con la città, mettendo a punto dei criteri  e delle regole condivise,  inseriti in procedure sottoposte alla supervisione e alla regia pubblica. Perchè gli interventi devono riguardare edifici da riqualificare, non palazzi da gonfiare di cubature per aumentare i profitti. E  affidare interventi che si inseriscono in un contesto storico e  che hanno forti ricadute sull’identità dei quartieri, a una legge che mette in mano irreversibilmente al privato tutte le decisioni, è  un gravissimo e irrimediabile errore.

POST SCRIPTUM 2: Alla notizia della ricandidatura di Zingaretti alla Presidenza della Regione, i consiglieri del  gruppo “Insieme per il Lazio” hanno diffuso  un comunicato in cui si  rallegrano,   citando   tra i provvedimenti “giusti e progressisti” della sua consigliatura  lo “stop al Piano casa”. Ricordiamo che, come detto sopra, Zingaretti e Civita  non hanno   stoppato ma al contrario prorogato di due e più anni  il Piano casa,  ma soprattutto che,  nella  fatidica notte del voto finale – Carteinregola era presente –  il consigliere De Paolis (allora SEL), a sorpresa, aveva convintamente votato a favore, come tutti gli altri consiglieri che adesso  invitano a “pensare allo stop del Piano casa”.

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 > Vai a Piano Casa cronologia e materiali

(1)  la legge è stata approvata con il voto unanime della maggioranza (Pd, Sel, Lista e Listino Civico) e voto contrario delle opposizioni (M5s, La Destra, Fi-Pdl, Nuovo Centro Destra, Lista Buongiorno- Udc, Fdi)

(2) si veda il nostro dossier (indice in calce) Dossier No alla proroga del Piano casa Polverini:Zingaretti

COSA NON E’ CAMBIATO DALLA LEGGE POLVERINI ALLA LEGGE ZINGARETTI:

  • 1) la possibilità di derogare agli strumenti urbanistici ed edilizi comunali, cancellando il potere decisionale delle istituzioni – Comune e Municipi –
  • 2) il Lazio è l’unica regione d’Italia in cui il Piano casa si applica a case che non esistono
  • 3) il Piano casa può diventare “piano centro commerciale”

DUE CONDIZIONI IRRINUNCIABILI:

  • – Se si prorogano i termini, bisogna consentire ai comuni di rimettere “i paletti”
  • – Piano trasparenza

(3) Il  30 gennaio 2012 L’Assemblea Capitolina approva la Delibera “Disposizioni in ordine all’attuazione del Piano Casa della Regione Lazio“,   che, poichè “gli interventi disciplinati dalla Legge Regionale, sono consentiti in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti ed ai relativi regolamenti edilizi e l’art. 2, comma 4, della L.R. n. 21/2009 e ss.mm.ii.“, definisce gli “ambiti del proprio strumento urbanistico ovvero immobili, nei quali, in ragione di particolari qualità di carattere storico, artistico, urbanistico ed architettonico, limitare o escludere gli interventi previsti”. E poichè, come riportato dalla Delibera,  “la dimensione della Città Storica di Roma Capitale si estende ben oltre i limiti individuati dall’insediamento urbano storico individuato nel PTPR (> vai al PTPR della Regione Lazio), presentando anche in altri tessuti della città edifici di particolare valore storico e monumentale, meritevoli di tutela“. Scarica 2012-9 Delibera Piano Casa Assemblea Capitolina

(4) Art. 4 (Interventi di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione degli edifici)

1. In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali vigenti o adottati, sono consentiti, con esclusione degli edifici ricadenti nelle zone C di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 realizzati da meno di venti anni e previa acquisizione del titolo abilitativo di cui all’articolo 6, interventi di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione, con ampliamento entro i limiti massimi di seguito riportati della volumetria o della superficie utile esistente, degli edifici di cui all’articolo 2, limitatamente alle seguenti fattispecie:

a) per edifici a destinazione residenziale per almeno il 50 per cento, ampliamento fino al 35 per cento;
b) per edifici a destinazione interamente non residenziale e per edifici aventi una destinazione non residenziale superiore al 50 per cento, ampliamento fino al 35 per cento e comunque non superiore a 350 metri quadrati, a condizione che nella ricostruzione si rispettino le destinazioni d’uso previste

c)

d) per edifici residenziali ricadenti nelle zone territoriali omogenee E, con esclusione di quelli realizzati prima del 1950, ampliamento fino al 20 per cento della cubatura esistente, purché ricostruiti secondo i caratteri dell’edificazione agricola.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati nel rispetto delle distanze e delle altezze previste dalla legislazione vigente e dagli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 e in conformità al decreto del Ministro per le infrastrutture 14 gennaio 2008.

2 bis. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere eseguiti anche per edifici situati: a) nelle zone a rischio idrogeologico di cui all’articolo 2, comma 2, lettera e), purchè la sicurezza del regime idraulico sia attestata dall’ente competente nel parere di cui all’articolo 6, comma 1, ovvero nella conferenza dei servizi di cui all’articolo 6, comma 2; b) nelle fasce di rispetto di cui all’articolo 2, comma 2, lettera g), purché la ricostruzione abbia luogo esclusivamente al di fuori delle predette aree o fasce di rispetto, nel medesimo lotto o in altro lotto confinante in cui l’edificazione sia consentita dagli strumenti urbanistici vigenti.

3. Gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui al comma 1 devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico- ambientale e di bioedilizia e, in particolare, dal d.lgs. 192/2005 nonché dalla l.r. 6/2008 e in modo che la prestazione energetica risulti inferiore del 10 per cento rispetto ai valori limite per il fabbisogno annuo di energia fissati dal d.lgs. 192/2005 ovvero rispetto agli eventuali limiti più restrittivi definiti dal protocollo regionale sulla bioedilizia di cui all’articolo 7 della l.r. 6/2008 e successive modifiche. Il rispetto della sostenibilità energetico-ambientale degli interventi ad uso residenziale deve essere riferito all’intera unità immobiliare interessata e dimostrato preliminarmente dalla relazione di cui all’articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e, al termine dei lavori, da apposito certificato di prestazione energetica che attesti la previsione di un consumo energetico per riscaldamento non superiore a 30kwh/mq/anno.

4. La realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di cui al comma 1 è subordinata:
a) all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16 del d.p.r. 380/2001, ovvero al loro adeguamento e/o realizzazione, nonché alla dotazione dei parcheggi di cui all’articolo 41 sexies della l. 1150/1942 e successive modifiche. Nel caso in cui l’intervento preveda l’incremento di volume o superficie rispetto all’esistente,dovranno essere cedute all’amministrazione le aree per gli standard urbanistici di cui agli

articoli 3 e 5 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Gli standard urbanistici connessi all’incremento di volume o di superficie possono essere reperiti su aree adiacenti ovvero su aree accessibili all’interno di un raggio di influenza di 1.000 metri dall’area di intervento, o in alternativa attraverso il pagamento di un contributo straordinario, commisurato alla volumetria che determina la quota di standard urbanistici non reperiti e pari al 50 per cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell’articolo 16 del d.p.r. 380/2001, fatte salve altre modalità di pagamento già deliberate dalle amministrazioni comunali alla data del 31 dicembre 2013, a condizione che gli introiti siano vincolati alla realizzazione di opere pubbliche con la prioritaria finalità del raggiungimento degli standard urbanistici nell’area interessata dall’intervento;

b) alla realizzazione di interventi di piantumazione di essenze arboree e vegetazionali con un indice minimo di densità arborea, comprese le alberature esistenti, pari ad 1 albero di alto fusto ogni 100 metri quadrati di superficie libera da costruzioni ed un indice minimo di densità arbustiva, compresi gli arbusti esistenti, pari ad 1 arbusto ogni 100 metri quadrati di superficie libera.

4 bis. Al fine di implementare la qualità urbana nel territorio limitrofo agli ambiti di intervento, l’importo degli oneri di urbanizzazione derivanti dai medesimi interventi e da eventuali contributi straordinari relativi agli standard di cui al comma 4 è utilizzato esclusivamente per realizzare opere pubbliche nel perimetro dell’intervento stesso o nel territorio circostante e comunque, fino alla sua utilizzazione, l’importo di cui sopra è vincolato a tale scopo in apposito capitolo del bilancio comunale. A tale scopo le amministrazioni comunali individuano procedure di partecipazione e concertazione per definire sia le linee guida, sia la gestione del procedimento del concorso di idee che attribuisca ai cittadini residenti nel territorio l’individuazione della miglior proposta progettuale, secondo modalità che saranno definite dalle singole amministrazioni.

5. Gli ampliamenti di cui al comma 1 non si sommano con gli ampliamenti eventualmente consentiti da altre norme vigenti o dagli strumenti urbanistici comunali sui medesimi edifici. 6. (soppresso dall’art. 1, comma 8, lettera b) della legge regionale 6 agosto 2012, n. 12)

7. Al fine di promuovere la qualità edilizia ed architettonica degli edifici di cui al presente articolo e dell’ambiente urbano, nel caso in cui il soggetto proponente l’intervento di sostituzione edilizia provveda mediante la procedura del concorso di progettazione, con l’assistenza degli ordini professionali competenti, l’ampliamento di cui al comma 1 è aumentato del 10 per cento, purché l’intervento sia realizzato sulla base del progetto vincitore del concorso.

8. Qualora gli interventi di cui al comma 1 afferiscano alla prima casa, è riconosciuta ai comuni la facoltà di consentire, con deliberazione del consiglio comunale, entro il 31 gennaio 2012, una riduzione fino al massimo del 30 per cento del contributo dovuto in riferimento agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

8bis. Per gli interventi di cui al presente articolo, la procedura di acquisizione al comune delle aree cedute a titolo di standard urbanistici, comprese quelle per la viabilità pubblica prevista dal progetto, determina automaticamente la modifica della destinazione d’uso delle aree.

(5) Lettera di Italia Nostra Sezione Roma del 19 dicembre 2017 alla  Sindaca Virginia Raggi chiede, in autotutela, di  predisporre una moratoria sia per le richieste di permesso a costruire già approvate che per quelle in itinere che riguardano la demolizione e ricostruzione con aumento di cubature dei villini storici di Roma per verificare la validità del procedimento. In particolare quelli all’interno dei perimetri delle zone di “Città storica” del PRG, perchè anche se non vincolati fanno parte, a pieno titolo, del contesto storico e architettonico di quei comprensori di PRG.

(6)

petizione villa paolina 2017-12-21 alle 14.44.00

Petizione Diretta a Sindaca Virginia Raggi

Salviamo Villa Paolina dalla demolizione: basta speculazioni sul nostro patrimonio!

A soli pochi mesi dalla demolizione della palazzina anni trenta di via Ticino nel quartiere Coppedè, un altro edificio storico del Municipio II di Roma sembra andare verso lo stesso destino.
Villa Paolina di Mallinckrodt, situata in largo XXI Aprile, dal 1922 sino al 1997 ha ospitato l’istituto scolastico delle Suore della Carità cristiana. In questi giorni la Casa Generalizia si trasferirà in Germania e la società che ha acquistato l’edificio ha presentato un progetto che sfrutterà l’aumento di cubature permesso dal Piano Casa regionale. Secondo questo progetto, al posto dello storico villino dovrebbe sorgere un palazzo di otto piani più un parcheggio interrato che stravolgerà l’assetto urbanistico dell’area e cancellerà un ennesimo pezzo del nostro patrimonio storico-artistico. Il permesso per l’operazione non è stato ancora rilasciato e le Soprintendenze stanno verificando se l’edificio sia vincolato.
Chiediamo alla Sindaca di fermare questo scempio: BASTA con la SPECULAZIONE, tuteliamo il nostro territorio e il nostro patrimonio artistico!

> Vai alla petizione

(7) Così scrivevamo nel 2014: Secondo l’art. 3 ter – Comma “ I comuni istituiscono il registro degli interventi di cui al presente articolo al fine di monitorare l’incremento dei pesi insediativi nell’ambito del territorio comunale. I comuni provvedono annualmente a trasmettere i dati riepilogativi alla Regione”. Lo scopo del comma è impedire che un soggetto possa usufruire del Piano Casa a più riprese sullo stesso immobile. Ma sarebbe utile che tali dati venissero messi a disposizione del pubblico, e soprattutto che ne venissero tratte tutte le informazioni in grado di dare un quadro dellasituazione e permettere un bilancio di questi 5 anni [ora 8] di “Piano casa”. Per valutare se e quanto gli obiettivi siano stati raggiunti: quanti posti di lavoro, quanti benefici economici per l’edilizia, quanti interventi e con quali ricadute ed effetti sui territori. E magari che ne facessero una brochure da mettere sul sito e distribuire a chi dovrà votare la legge e la sua proroga.  Come si fa in tutte le imprese serie prima di rinnovare un provvedimento e come vorremmo che facesse anche l’ ”impresa Lazio”, per dimostrare che prende decisioni sulla pelle dei cittadini a ragion veduta. E nell’interesse pubblico.
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