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statuto di Carteinregola

SCARICA IL NUOVO STATUTO (5 aprile 2022)

(12 luglio 2016)

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

CARTEINREGOLA

 

TITOLO I

 

Art. 1 Costituzione

  1. E’ costituita l’associazione denominata Carteinregola, qui di seguito detta “Associazione”.
  2. L’Associazione si configura quale ente senza scopo di lucro, e apartitica, I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile e si attiene ai seguenti principi: democraticità dell’organizzazione, elettività e gratuità delle cariche sociali.
  3. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal Regolamento allegato e altri regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio disciplinare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

  1. L’Associazione ha sede attualmente in Via Guido Reni 56 00196 – Roma.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Consiglio Direttivo senza modificare lo Statuto.

Art. 3 Durata

La durata dell’Associazione è illimitata.

TITOLO II

 

Art. 4 Finalità e Attività

  1. Lo spirito e la prassi dell’Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona e a principi di pari opportunità tra uomini e donne.
  2. L’Associazione ha per scopo l’elaborazione, promozione, realizzazione di progetti ed iniziative sociali, civiche, culturali

L’Associazione in particolare si prefigge le seguenti finalità:

  • sostenere la centralità dell’interesse pubblico e la cultura delle regole uguali per tutti. Impegnarsi per la trasparenza delle istituzioni e dell’amministrazione pubblica;
  • proporsi come luogo di incontro e di aggregazione per interessi civici, sociali   formativi e culturali.
  • contribuire alla maturazione, alla crescita e all’inclusione civile e sociale, favorire i processi democratici e di partecipazione attiva delle comunità che vivono e/o operano nei territori;
  • promuovere le buone pratiche nei territori attraverso il coinvolgimento attivo dei residenti e di altri che operano per il raggiungimento delle stesse finalità dell’Associazione;
  • far vivere nel presente la memoria dei luoghi e delle vicende umane;
  • sostenere i progetti e i percorsi per il riconoscimento dei diritti;
  • favorire i progetti di integrazione interculturale;
  • favorire i progetti e i percorsi di rigenerazione urbana, di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, e del patrimonio storico e archeologico;
  • sostenere i progetti e le iniziative per le politiche e le azioni a sostegno dell’uguaglianza di genere;
  • contrastare la criminalità e la corruzione, anche insieme a soggetti che si impegnano contro i   fenomeni criminosi e mafiosi

 

Finalità che l’Associazione persegue attraverso le proprie attività qui in parte indicate:

  • eventi e manifestazioni, seminari, stages e produzione di materiale informativo, in forma cartacea e digitale, convenzioni con enti pubblici e privati e collaborazioni con altre realtà della società civile   per progettare e realizzare iniziative rientranti nei propri scopi istituzionali;
  • Ogni altra attività funzionale al perseguimento delle finalità dell’associazione;

 

L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di finanziamento senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

TITOLO III

 

Art. 5 Associati

  1. All’Associazione possono aderire tutte le persone fisiche che condividano in modo esplicito le finalità di cui all’articolo precedente e ne condividano lo spirito e gli ideali. Non possono associarsi soggetti che ricoprano cariche in istituzioni pubbliche a qualunque livello.
  2. Sono associati dell’Associazione coloro che hanno partecipato alla sua costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Non è ammessa la figura del socio temporaneo.
  3. Tutti i soci che hanno partecipato alla costituzione assumono la qualifica di “socio fondatore”.
  4. La quota annuale a carico degli associati non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

  1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione.
  2. L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario e impegna gli aderenti all’osservanza delle disposizioni statutarie e dei regolamenti, nonché delle direttive e delle deliberazioni che nell’ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell’Associazione
  3. Gli associati hanno il diritto:
  • di partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione
  • alla informazione e consultazione stabilite dallo Statuto
  • di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, di votare in proprio o per delega (massimo 1 delega per ogni associato), di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
  1. Ciascun socio è tenuto a versare annualmente una quota associativa nella misura fissata dal   Consiglio Direttivo secondo le modalità che lo stesso stabilirà.

Art. 7 Perdita e sospensione della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

  • Dimissioni: ogni associato può recedere dall’associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata.
  • Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l’obbligo del versamento della quota associativa.
  • Gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito il Socio interessato, se possibile e se richiesto dallo stesso.
  • Elezione in istituzione pubblica. In caso di candidatura l’adesione è sospesa fino all’esito della consultazione elettorale e, in caso di elezione, fino alla fine del mandato.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione stessa.

TITOLO IV

Art. 8 Organi dell’Associazione

  1. Gli organi dell’Associazione sono:
  2. a) l’Assemblea degli Associati;
  3. b) il Consiglio Direttivo;
  4. c) il Presidente
  5. d) Il Vice presidente;
  6. e) il Segretario;
  7. f) il Tesoriere;
  8. g) il Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato).

Tutte le cariche sono elettive e sono gratuite; è ammesso il solo rimborso delle spese autorizzate e documentate nei limiti previsti dell’art. 18 del presente Statuto

Art. 9 Convocazione dell’Assemblea degli Associati

  1. L’Assemblea è composta da tutti gli associati, in regola con il pagamento delle quote, e deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l’anno entro il mese di aprile e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un quinto degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
  2. Le convocazioni dell’Assemblea devono essere effettuate mediante avviso inviato per email con conferma di ricevimento, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con pubblicazione sui mezzi di comunicazione abituali con gli iscritti.
  3. Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.

Art. 10 Composizione e attribuzioni dell’Assemblea degli Associati

  1. L’Assemblea è il massimo organo deliberante dell’Associazione
  2. Possono partecipare all’Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, come specificato all’art. 9. tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale.
  3. L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
  • In particolare l’Assemblea ordinaria ha il compito di:
  • delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell’Associazione;
  • eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, nel numero proposto dal consiglio direttivo, e del Collegio dei Revisori dei Conti;
  • deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L’Assemblea straordinaria ha il compito di:

  • deliberare sulle modifiche dello statuto dell’Associazione;
  • deliberare sullo scioglimento dell’Associazione stessa.

Art. 11 Validità dell’Assemblea

  1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; in sua mancanza l’Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio presidente.
  2. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe, nominare il segretario ed in genere assegnare il diritto di intervento all’Assemblea.
  3. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
  4. Le deliberazioni dell’Assemblea sono approvate quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei soci fondatori. L’eventuale scioglimento anticipato dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati e di almeno i quattro quinti dei soci fondatori.
  5. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
  6. Le decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci, compresi quelli assenti o dissenzienti.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione.
  2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di cinque ad un massimo di trentacinque membri, scelti fra gli associati. Almeno la metà dei membri del Consiglio direttivo più uno deve essere scelta tra i soci fondatori dell’associazione. E’ ammessa la candidatura al Consiglio Direttivo di tutti i soci che, nei sei mesi precedenti, hanno assicurato una effettiva partecipazione attiva alla vita e alle attività dell’associazione.
  3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
  4. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l’associato o gli associati che nell’ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.
  5. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest’ultimi tra i propri membri. Se del caso, con l’esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta ogni trimestre, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri. Il Consiglio direttivo approva il bilancio consuntivo e preventivo.
  2. La convocazione è effettuata mediante avviso da inviarsi via email almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.
  3. L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora, nonché l’elenco delle materie da trattare.
  4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
  5. Tutti i soci possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
  6. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga un terzo dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.In caso di parità il voto del presidente vale doppio

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

  1. Al Consiglio Direttivo spetta l’attuazione delle direttive generali stabilite dall’Assemblea e la promozione, nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell’Associazione.
  2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
  • eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
  • assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
  • amministrare le risorse economiche dell’Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
  • Approvare alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l’eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio predisposto dal tesoriere
  • Programmare le attività dell’associazione e coordinare le attività correnti, indire adunanze, convegni e tutte le iniziative necessarie al raggiungimento delle finalità dell’associazione.
  • deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione;
  • deliberare l’adesione dell’Associazione ad altre istituzioni analoghe;
  • decidere sull’ammissione, sospensione, la decadenza degli associati;
  • decidere in merito all’esclusione degli associati; tale decisione deve essere presa a maggioranza qualificata dei componenti del Consiglio, con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio.
  • Approvare, su proposta del Presidente, i regolamenti necessari a disciplinare specifici rapporti associativi o attività. Il Regolamento di gestione, in particolare, disciplinerà anche i rapporti con la rete di comitati aderenti a Carteinregola, le modalità di adesione alla rete stessa e gli eventuali motivi di esclusione dalla rete, nonché le modalità di gestione del sito dell’Associazione www.carteinregola.it
  1. Nelle more del rinnovo dei suoi membri, è facoltà del Consiglio Direttivo cooptare i membri dell’associazione che hanno assicurato, nel corso dei 6 mesi precedenti, un’effettiva partecipazione attiva alla vita e alle attività dell’associazione; tale decisione deve essere presa a maggioranza qualificata dei componenti del Consiglio, con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio.

Art. 15 Il Presidente

  1. Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
  2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente viene scelto tra i membri del Consiglio Direttivo
  3. Al Presidente in particolare compete:
  • convocare e presiedere l’Assemblea e il Consiglio Direttivo;
  • provvedere all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  • compiere su delega del Consiglio Direttivo, in rapporto con il tesoriere, tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione. Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio può richiedere la firma abbinata di altro componente del Consiglio medesimo;
  • vigilare sull’osservanza delle norme statutarie e del Regolamento
  • vigilare sulle strutture e sui servizi dell’Associazione.
  1. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
  2. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva e assumendosene le responsabilità in caso di non approvazione.
  3. Il Vice Presidente, coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 16 Il Segretario ed il Tesoriere

  1. Il Segretario, se eletto, ed il Tesoriere, se eletto, affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
  2. Al Segretario compete:
  • la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
  • curare la tempestività delle convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  • la redazione dei libri verbali nonché del libro soci;
  1. Al Tesoriere spetta il compito di:
  • tenere ed aggiornare i libri contabili e collaborare con il presidente per la tenuta amministrativa dell’associazione in ogni suo aspetto;
  • predisporre i bilanci preventivi e consuntivi dell’associazione che saranno sottoposti all’approvazione del Consiglio Direttivo

Art. 17 Il Collegio dei Revisori dei Conti ( se nominato)

  • I Revisori dei Conti sono eletti dall’Assemblea, qualora l’Assemblea stessa lo ritenga opportuno, in numero di tre e durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all’Associazione avuto riguardo alla loro competenza.
  • Il Collegio dei Revisori elegge al proprio interno un Presidente.
  • Ai Revisori spetta: il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione;
  • redigere la relazione ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo da presentare all’Assemblea.

TITOLO V

 

Art. 18 Risorse economiche e patrimonio

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

  • quote e contributi degli associati;
  • erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  • previa partecipazione a bando di evidenza pubblica, contributi dello Stato finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari
  • contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento.
  • Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da: beni mobili ed immobili;
  • donazioni, lasciti o successioni.

Anche nel corso della vita dell’Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla Associazione.

Art. 19 Esercizio sociale

  1. L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
  2. Al termine di ogni esercizio sociale, il Tesoriere redige il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, che, dopo l’approvazione del Consiglio Direttivo, avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati unitamente alla relazione dei Revisori, qualora nominati.
  3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.

TITOLO VI

 

Art. 20 Scioglimento

  1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, secondo le modalità indicate dall’art.   11 comma 4 del presente Statuto.
  2. L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli   preferibilmente tra gli associati.
  3. In caso di scioglimento dell’Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altre associazioni con finalità analoga o aventi fini di pubblica utilità.

TITOLO VII

 

Art. 21 Disposizioni generali

 

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia di associazioni senza fini di lucro.

Roma, 12 luglio 2016