Capo I – Norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali, e di rigenerazione urbana
- Art. 1 – Modifiche al codice dei contratti pubblici
- Art. 2 – Disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa
- Art. 3 – Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche
- Art. 4 – Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilità erariali
- Art. 5 – Norme in materia di rigenerazione urbana
Capo II – Disposizioni relative agli eventi sismici della Regione Molise e dell’area etnea
Capo III – Disposizioni relative agli eventi sismici dell’Abruzzo nell’anno 2009, del Centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia nel 2017
Allegato I – Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 e del 28 dicembre 2018.
Allegato II – Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 e del 28 dicembre 2018 per i quali si applica l’art. 7, comma 1, lettera i) del presente decreto.
Vedi anche:
Il Governo Gialloverde predispone un decreto che smonta le garanzie del Codice degli appalti (23 marzo 2019) Mentre l’arresto del Presidente dell’Assemblea Capitolina riapre il dibattito sui rapporti tra politica e imprese, il Governo gialloverde sta per varare un decreto che rischia di smontare…Continua#
NOTE
(1) Vai al testo DECRETO-LEGGE 18 aprile 2019, n. 32 Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. (19G00040) (GU Serie Generale n.92 del 18-04-2019) https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/04/18/19G00040/sg note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/2019
(2) Il fatto quotidiano F. Q. | 20 Aprile 2019 Sblocca-cantieri, Cantone: “Pericoloso affidare lavori confrontando solo tre preventivi. E non sbloccherà gli appalti” Il presidente dell’Anac ha criticato il decreto entrato in vigore venerdì, che tra l’altro innalza da 150mila a 200mila euro la soglia sotto la quale è possibile aggiudicare bandi senza gara, con procedura negoziata, dopo aver consultato “ove esistenti almeno tre operatori economici”. “La previsione di un numero più alto di preventivi crea concorrenza. Credo che questa norma non sia corretta”
(3) Decreto sblocca-tangenti, non sblocca-cantieri 17 Aprile 2019 di: Libera Informazione http://www.libera.it/schede-912-decreto_sblocca_tangenti_non_sblocca_cantieri
(tratto da lavoripubblici.it 19/04/2019) Modifiche al D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti)
Appalto integrato – Con l’articolo 216, comma 4-bis il divieto di appalto integrato di cui all’articolo 59, comma 1, quarto periodo non si applica altresì per le opere i cui progetti definitivi siano approvati dall’organo competente entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando entro i successivi dodici mesi dall’approvazione dei predetti progetti. Il soggetto incaricato della predisposizione del progetto esecutivo non può assumere le funzioni di direttore dei lavori in relazione al medesimo appalto.Appalti sottosoglia – Modificando l’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici sono disposte importanti modifiche agli appalti di importo al di sotto della soglia comunitaria ed, in particolare sarà possibile:
- per importi inferiore a 40.000 euro, l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta (art. 36, comma 2, lett. a)
- utilizzare la procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori di importo compreso tra 40.000 e 200.000 euro e compresi tra 40.000 euro e le soglie di cui all’articolo 35 del Codice dei contratti pubblici per i servizi (art. 36, comma 2, lett. b)
- per i lavori di importo pari o superiore a 200.00 euro e al di sotto della soglia comunitaria di cui all’articolo 35 del Codice dei contratti pubblici si applicherà la procedura di cui all’art. 60 del Codice dei contratti pubblici (procedura aperta), fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8 (“Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all’articolo 35, la stazione appaltante può prevedere nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci“).
Attestazione SOA – Con le modifiche introdotte all’articolo 84, comma 4, lettera b) del Codice dei contratti pubblici, per l’attestazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione.
Commissari di gara – Con l’introduzione del comma 3-bis nell’articolo 77 del Codice dei contratti pubblici, viene risolta l’empasse relativa all’albo dei commissari di gara, la cui entrata in vigore è stata recentemente prorogata sino al 14 luglio 2019 (leggi articolo), prevedendo che in caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell’Albo ai fini della compilazione della lista, la commissione è nominata, anche solo parzialmente, dalla stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto tenuto conto delle specifiche caratteristiche del contratto da affidare e delle connesse competenze
Concessioni di lavori pubblici – Con le modifiche introdotte all’articolo 24, comma 7 del Codice dei contratti pubblici, nasce la possibilità per affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara di essere anche affidatari delle concessioni di lavori pubblici a condizione che il concedente adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla loro partecipazione.
Contraente generale – Con le modifiche introdotte agli articoli 196 e 197 del Codice dei contratti:
- per gli appalti pubblici di lavori, aggiudicati con la formula del contraente generale, viene eliminato l’albo nazionale dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di direttore dei lavori e di collaudatore;
- la qualificazione del contraente generale è disciplinata con il nuovo regolamento.
Criteri di aggiudicazione dell’appalto – Con l’introduzione del comma 9-bis nell’articolo 36 e della lettera b-bis al comma 3 e del comma 10-bis nell’articolo 95 del Codice dei contratti con le seguenti precisazioni:
- le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti sulla base del criterio del minor prezzo ovvero, previa motivazione, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- viene previsto il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa oltre che nei casi già previsti al citato comma 3 dell’articolo 95 anche per i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
- nel criterio di aggiudicazione dell’Offerta economicamente più vantaggiosa è eliminato il tetto del 30% per il punteggio economico.
DGUE – Nei contratti al di sotto della soglia comunitaria, con l’introduzione del comma 6-ter all’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, il DGUE (Documento di Gara unico europeo) è sostituito formulari standard mediante i quali richiedere e verificare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 ed ogni eventuale ulteriore informazione necessaria all’abilitazione o all’ammissione.
Incentivi per funzioni tecniche – Con la modifica dell’articolo 113, comma 2 del Codice dei contratti pubblici l’incentivo ai tecnici della pubblica amministrazione potrà essere asegnato esclusivamente per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti mentre viene eliminato l’incentivo ai tecnici della p.a. per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici.
Linee guida ANAC – Così come disposto con l’inserimento nell’articolo 216 del comma 27-octies del Codice dei contratti pubblici, tutte le linee guida vincolanti sino ad oggi predisposte dall’ANAC cesseranno di essere in vigore entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge mentre non è precisato cosa succederà se entro tale scadenza non entrerà in vigore il nuovo Regolamento di attuazione del Codice dei contratti.
Livelli di progettazione – Con le modifiche introdotte all’articolo 23, comma 3-bis del Codice dei contratti pubblici, nel caso di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti è possibile procedere all’affidamento dei lavori sulla base del progetto definitivo
Motivi di esclusione – Con le modifiche introdotte al comma 1 dell’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici tra i motivi di esclusione dalle gara è eliminata la parte che prevedeva l’esclusione in caso di condanna riferita ad un subappaltatore.
Nuovo Regolamento – Con il nuovo articolo 216, comma 27-octies tutte le linee guida ANAC vincolanti ed i decreti attuativi cesseranno di essere in vigore entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge mentre non è precisato cosa succederà se entro tale scadenza non entrerà in vigore il nuovo Regolamento di attuazione del Codice dei contratti.
Offerte anormalmente basse – Con le modifiche introdotte al comma 2 dell’articolo 97 del Codice dei contratti pubblici, sono modificati i criteri per il calcolo delle offerte anomale.
Progettazione appalto integrato – Con la modifica del comma 1-bis dell’articolo 59 del Codice dei contratti pubblici, quando l’elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell’appalto sia nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori, nel caso in cui la stazione appaltante proceda con l’appalto integrato, i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto devono essere previsti nei documenti di gara; detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli; le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione;
Pagamento diretto al progettista in caso di appalto integrato – Con l’introduzione del comma 1-quater nell’articolo 59 del Codice dei contratti, nei casi in cui l’operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d’asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato.
Subappalto – Con le modifiche introdotte agli articoli 105 e 174 del Codice dei contratti:
- è previsto l’utilizzo del subappalto fino alla quota del 50% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture;
- viene eliminato l’obbligo di indicare la terna di nominativi di sub-appaltatori;
- viene eliminato l’obbligo per l’offerente di dimostrare l’assenza, in capo ai subappaltatori, di motivi di esclusione;
- è previsto che il contraente generale provveda a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione.
Le modifiche al Testo Unico Edilizia
Confermate anche tutte le modifiche al DPR n. 380/2001 ed in particolare agli articoli:
- 2-bis (Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati),
- 65 (Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica),
- 67 (Collaudo statico),
- 93 (Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche),
con l’aggiunzione del nuovo articolo 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche).
Di seguito le modifiche introdotte.
Limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati
Con l’articolo 5, comma 1 del decreto legge #sbloccacantieri, viene introdotta una modifica al comma 1 dell’articolo 2-bis del DPR n. 380/2001 con cui è trasformato in obbligo l’attuale facoltà delle Regioni e alle Province autonome, di prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e di dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali. Sono, poi, introdotti i nuovi commi 1-bis ed 1-ter con cui è precisato che:
- le nuove disposizioni sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio;
- in ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest’ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito. Sempre nello stesso articolo 5 del decreto-legge #sbloccacantieri al comma 2 è inserita un’interpretazione autentica dell’articolo 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 con cui è precisato che i limiti di distanza tra i fabbricati previsti ai commi 2 e 3 del citato articolo 9 si riferiscono esclusivamente alle zone C) mentre nelle zone A) e B) varranno i provvedimenti delle regioni emanate nel rispetto del nuvo articolo 2-bis del D.M. 380/2001. Ovviamente se le Regioni non dovessero emanare alcun provvedimento si potrebbe fare riferimento al limite minimo di tre metri tra le costruzioni indicato nell’articolo 873 del codice civile.
Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere
Con le modifiche introdotte all’articolo 65 del DPR n. 380/2001, dall’articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge #sbloccacantieri, il deposito relativo alle opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico che non avrà più l’obbligo di trasmettere la documentazione al competete ufficio tecnico regionale; lo stesso dicasi per la cosiddetta “Relazione a struttura ultimata”. Sia per la denuncia dei lavori che per la relazione a struttura ultimata non è più necessaria la presentazione in trilice copia e lo sportello unico dovrà rilasciare soltanto l’attestazione dell’avvenuto deposito. Al nuovo comma 8-bis dello stesso articolo 65 è, poi, precisato che non occorre la predisposizione e deposito della “Relazione a struttura ultimata” Per gli interventi di cui all’articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) (le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti) e lettera c), n. 1) (gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità).
Collaudo statico
Con le disposizioni contenute all’articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge #sbloccacantieri, viene integralmente sostituito il comma 8-bis dell’articolo 67 del DPR n. 380/2001e, come già per la cosiddetta “Relazione a struttura ultimata”, per gli interventi di cui all’articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) (le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti) e lettera c), n. 1) (gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità), il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.
Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche
Con le modifiche introdotte dall’articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto-legge #sbloccacantieri, sono integralmente modificati i commi 3, 4 e 5. Con le modificiche introdotte è affermato che:
- il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione e che in ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, e dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche;
- i progetti devono essere accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica;
- per tutti gli interventi in aone sismiche il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell’asseverazione sostituisce la denuncia dei lavori di cui all’articolo 65.
Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche
Con l’articlo 3, comma 1, lettera d) del decreto-legge #sbloccacantieri , viene aggiunto al Testo Unico il nuovo Art. 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche) con il quale vengono considerati:
a) interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità:
- gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2);
- le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
- gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
b) interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità:
- gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3);
- le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;
- le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);
c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità:
- interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.
Viene prevista la definizione delle linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso scritto allo sportello unico (art. 93 del DPR n. 380/2001). Nelle more dell’emanazione delle linee guida, le regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell’emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento delle stesse.
Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio:
- non si possono iniziare lavori relativi ad interventi “rilevanti”, di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all’articolo 94;
- in deroga a quanto previsto all’articolo 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad interventi di “minore rilevanza” o “privi di rilevanza” di al comma 1, lettera b) o lettera c).
A cura di Redazione LavoriPubblici.it