Il processo tuttavia si è arrestato qualche settimana fa a causa di un pronunciamento del Tar. Occorre dire che tutti i ricorsi avanzati dagli operatori dei cartelloni sono stati rigettati dal Tribunale Amministrativo, e anche in questo caso il pronunciamento è stato ampiamente positivo per il dispositivo messo in piedi dalla Leonori e dai suoi uffici (che però ha beneficiato anche di un contributo decisivo del Movimento 5 Stelle con Enrico Stefàno in Commissione Commercio). Tuttavia il Tar ha indicato che alcune scelte andavano prese dal Consiglio e non dalla Giunta, come effettivamente venne fatto.È un pronunciamento positivo perché indica quanto sia buona la riforma e quanto gli appunti vengano fatti semmai soltanto sui dettagli. Tuttavia sui dettagli non si può fare finta di nulla e bisogna agire per rispondere ai magistrati amministrativi. La situazione è assai favorevole perché quello che è necessario è un atto del Consiglio ma in questa fase di commissariamento il Consiglio, la Giunta e il Sindaco sono sintetizzati in un’unica persona: Francesco Paolo Tronca. Lui può tutto. E dunque può firmare un banale atto in cui il Consiglio (lui stesso) conferma che è pienamente d’accordo con gli atti della Giunta (lui stesso). Così il processo di partecipazione può ripartire (è stato ultimato in 12 municipi su 15, ne mancano solo 3) e si possono iniziare a progettare i bandi di gara che elimineranno tutta la immondizia cartellonara che vediamo nelle nostre strade per trasformare Roma in una città normale sotto questo punto di vista, con un ritorno in termini economici, di decoro e di servizi (arriverà il bike-sharing, che potrà cambiare faccia ad una bella fetta di mobilità cittadina).Gli uffici del Dipartimento devono meramente preparare l’atto e farlo firmare al Commissario. Lo hanno fatto? Ebbene sì, l’atto a quanto ci risulta è pronto. Prontissimo. Ma c’è di più: a quanto pare l’atto è stato sottoposto al Prefetto milanese per ben due o tre volte. In tutti i casi si è trovato il verso di rinviare la firma di questo fondamentale documento. Sono passati 20 giorni – 20 lunghissimi giorni, ferali per questo processo – ma ancora nulla. Ogni giorno si attende la notizia della firma di questo fondamentale atto che, ripetiamolo, è già pronto, preparato, perfetto.
Nel frattempo cosa succede? Succede l’inverosimile, l’irreparabile e l’inaudito: siamo tornati agli anni 2009\2010. Cosa significa? Significa che i cartellonari hanno preso di nuovo il sopravvento, e non solo negli uffici dove si vedono bazzicare con una frequenza che non si vedeva dagli anni di Alemanno, bensì anche per le strade. Sono tornati padroni. Impianti pubblicitari abusivi compaiono nella notte in ogni dove, sulle consolari e nelle aree storiche, nei quartieri residenziali e in periferia. Buchi nell’asfalto (o addirittura nelle aree verdi) una colata d’asfalto e si monta un nuovo impianto. È un terribile segnale perché significa che i ras di questa cartellopoli unica al mondo si sentono dopo tanti anni di nuovo sicuri e protetti. A pensar male si potrebbe dire che abbiamo capito un altro dei tanti motivi per cui Marino è stato cacciato via.
Quello che auspichiamo in questa fase è una pressione il più possibile forte e efficace delle associazioni, dai cittadini e dai comitati che hanno lottato per un risultato che le inspiegabili tergiversazioni di Tronca stanno rischiando di compromettere o ritardare. Si faccia una lettera, tutti insieme, e la si invii al Commissario. Affinché si renda conto che ci siamo accorti di quanto sta succedendo. Un altro passaggio dovrebbe essere fatto sui candidati sindaco, sono a dozzine ma nessuno (salvo Giachetti, in un breve passaggio) parlano di questa faccenda che sarà cruciale per chi andrà ad amministrare a partire da giugno.
Commissario Straordinario del Comune di Roma
Dott. Francesco Paolo Tronca
Oggetto: Sentenza della Seconda Sezione del TAR del Lazio n. 2283 del 22 febbraio 2016
Con la sentenza di cui all’oggetto la Seconda Sezione del TAR del Lazio ha respinto tutti i ricorsi presentati per l’annullamento, nell’ordine, della deliberazione della Giunta Capitolina n. 425/2013 e delle deliberazioni dell’Assemblea Capitolina n. 49/2014 e n. 50/2014, attestando la bontà e la piena legittimità di questi provvedimenti.
La Seconda Sezione del TAR del Lazio ha invece accolto le censure relative alle parti della deliberazione della Giunta Capitolina n. 380/2014 e della Determinazione Dirigenziale del 27 luglio 2015 in cui è stata rilevata una incompetenza della Giunta Capitolina su una materia che è stata ritenuta invece di competenza esclusiva del Consiglio Comunale.
L’immediata trasmissione per posta elettronica certificata della suddetta sentenza ha provocato la sospensione del 14° e penultimo incontro pubblico sul Piano di Localizzazione del VI Municipio, programmato per le ore 15,30 del 23 febbraio 2016 nell’aula del Consiglio in via Duilio Cambellotti n. 11.
Da voci raccolte a livello informale risulta che anche il precedente 13° incontro pubblico, che dalle ore 16.00 del 22 febbraio 2016 si è svolto sul Piano di Localizzazione dell’VIII Municipio presso la Sala Consiliare in via Benedetto Croce 50, è stato annullato dal momento che la sentenza del TAR è diventata esecutiva prima.
Quanto al 15° ed ultimo incontro pubblico, che avrebbe dovuto svolgersi sul Piano di Localizzazione del XII Municipio mercoledì 14 febbraio 2016 dalle ore 16,00 presso Sala Consiliare “Caduti di Forte Bravetta” in Via Fabiola, 14, da un comunicato pubblicato sul sito del XIII Municipio la mattina di quello stesso giorno si è appreso che “l’assemblea pubblica prevista per oggi è stata annullata e rimandata a data da destinarsi”.
Alla suddetta sentenza si sarebbe dovuto comunque ottemperare in un modo o nell’altro, ma è trascorso ormai più di un mese dalla sua pubblicazione senza che la S.V. abbia approvato nelle veci dell’Assemblea Capitolina i criteri che sono stati dettati invece dalla Giunta Capitolina e che la Seconda Sezione del TAR ha annullato.
Con nota prot. n. 2 del 23 febbraio 2016 le associazioni VAS, Bastacartelloni e Cittadinanzattiva Le hanno chiesto di voler “ratificare” la deliberazione n. 380/2014 con una apposita deliberazione approvata nelle veci dell’Assemblea Capitolina, in considerazione da un lato del lavoro prodotto dalla S.p.A. “Aequa Roma” e della “proposta” dei Piani di Localizzazione, già approvata dalla Giunta Capitolina con deliberazione n. 425 del 13 ottobre 2015, e dall’altro lato del percorso di partecipazione popolare già avviato che stava per concludersi per poi passare alle successive fasi del procedimento che debbono portare alla approvazione definitiva dei Piani di Localizzazione degli impianti pubblicitari.
In tal modo si viene ad ottemperare alla sentenza di cui all’oggetto e si consente al tempo stesso di poter continuare senza alcuna interruzione il procedimento in corso che si deve concludere con la approvazione definitiva dei Piani di Localizzazione degli impianti pubblicitari da parte della S.V. nelle veci della Giunta Capitolina, così come prescrive il comma 2 dell’art. 19 del nuovo Regolamento di Pubblicità.
A supporto ed integrazione della suddetta richiesta con nota prot. n. 5 del 27 febbraio 2016 è stata portata la oggettiva considerazione che la contestata deliberazione n. 380 della Giunta Capitolina è stata approvata il 30 dicembre 2014, vale a dire 10 mesi prima dello scioglimento dell’Assemblea Capitolina che in tutto quest’arco di tempo non ha ravvisato alcun vizio di legittimità nelle parti del suddetto provvedimento in cui la Seconda Sezione del TAR del Lazio ha riconosciuto invece una incompetenza a “limitare ulteriormente la tipologia dei formati degli impianti SPQR ammessi” ed a “prevedere, per gli impianti privati che devono essere suddivisi in lotti, la composizione di ciascun lotto”.
Nello specifico è stata accolta la censura relativa al contrasto con la disposizione dell’art. 20, comma 1, lett. f), del Regolamento, che contempla un numero di formati notevolmente superiore rispetto a quelli previsti dalla Giunta Capitolina con la deliberazione n. 380/2014, che sarebbe quindi viziata per incompetenza, perché nessuna disposizione del Regolamento prevede il potere della Giunta di limitare i formati ammessi.
Alla censura incentrata sull’esclusione di taluni formati per gli impianti SPQR Roma Capitale ha replicato evidenziando che l’art. 20, comma 1, lett. f), del Regolamento si limita ad elencare i formati ammissibili, per cui la Giunta con la deliberazione n. 380/2014, nell’ambito delle possibilità fissate nel Regolamento, ha operato una suddivisione dei vari formati per tipologie di impianti, finalizzata ad omogeneizzare la pianificazione di dettaglio.
Ai fini del superamento del vizio di procedura rilevato dalla Seconda Sezione del TAR del Lazio, ottemperando al tempo stesso alla sentenza n. 2283/2016, alla suddetta considerazione si deve aggiungere quella altrettanto oggettiva sulla totale inopportunità di annullare, differentemente, la deliberazione n. 325 del 13 ottobre 2015 con cui la Giunta Capitolina ha approvato la “proposta” dei Piani di Localizzazione, perché si verrebbe a vanificare il lavoro prodotto dalla S.p.A. “Aequa Roma” e l’intero procedimento successivo fin qui intrapreso, in particolare con le sei Conferenze di Servizio svolte per l’acquisizione dei “pareri” di competenza delle tre Soprintendenze interessate.
Come ulteriore considerazione va fatta l’altrettanto totale inopportunità di annullare il procedimento di partecipazione popolare, che era arrivato al 13° incontro pubblico e che assume di per sé il significato di un implicito riconoscimento da parte della S.V. della piena regolarità dell’intero percorso fin qui seguito.
Le tre suddette considerazioni dovrebbero costituire le premesse che dovrebbero motivare la deliberazione che nelle veci dell’Assemblea Capitolina la S.V. è stata sollecitata ad approvare, senza dubbi e incertezze, quale esplicito atto di “ratifica” dei contenuti della deliberazione della Giunta Capitolina n. 380/2014.
Con successiva nota prot. n. 6 del 2 marzo 2016 ci si è voluti mettere per un attimo nelle vesti dell’Assemblea Capitolina, che deve ottemperare alla suddetta sentenza, cercando di capire fino a che punto siano da confermare oppure veramente da modificare i criteri annullati dal TAR, chiedendosi in tale ultimo caso quali siano oggettivamente i criteri da bocciare e soprattutto con quali altri possibili criteri sostituirli.
Ne è seguita una analisi tecnica di ognuno dei criteri di redazione dei Piani di Localizzazione degli impianti pubblicitari che sono stati annullati dal TAR del Lazio, compiuta proprio con il fine dichiarato di verificare se l’Assemblea Capitolina possa con piena ragione arrivare a decidere criteri e conseguenti scelte in modo diverso dalle decisioni prese dalla Giunta Capitolina.
Le conclusioni a cui si è pervenuti hanno dimostrato ancor più tutta l’opportunità da parte della S.V. di “ratificare” i criteri annullati della deliberazione n. 380/2014.
In considerazione di tutto quanto precedentemente messo in evidenza, si rivolge un caldo appello alla S.V. affinché provveda senza più ulteriori indugi e ritardi ad approvare nelle veci dell’Assemblea Capitolina una apposita deliberazione che ratifichi la deliberazione n. 380/2014, per ottemperare alla sentenza del TAR senza bloccare nessun procedimento, che comporterebbe peraltro un danno erariale, proseguendo senza indugi a completare (e non certo a sospendere sine die) il percorso di partecipazione dei cittadini avviato dalla stessa S.V., adempiendo anche a tutti gli atti successivi fino alla definitiva approvazione dei Piani di Localizzazione degli impianti pubblicitari.
Distinti saluti.
Rodolfo Bosi Circolo Territoriale di Roma di Verdi Ambiente e Società (VAS)
Franco QuarantaAssociazione Bastacartelloni-Francesco Fiori
Roberto Crea Associazione Cittadinanzattiva
Roberto TomassiCoordinamento Centro Storico
Massimiliano TonelliRoma fa schifo
Mirella Belvisi Associazione Italia Nostra
Stefano MiceliRoma Pulita
Lorenzo Grassi Sherwood
Anna Maria Bianchi Carteinregola
Filippo Guardascione Diarioromano
1 Responses to Commissario Tronca, difenda la legalità anche per i cartelloni