Decreto del fare, un’altra cosa da non fare
Autore : Redazione
Con un appello Italia Nostra segnala che nel decreto “del fare” è in agguato un altro articolo [oltre a quello sulle case mobili, oggetto del post precedente], che fa sì che “gli interventi di ristrutturazione edilizia con modifiche della sagoma non siano più soggetti a permesso di costruire, a meno che non riguardino immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio“. Un “via libera” alla demolizione e ricostruzione degli edifici con modifiche alla sagoma, a parità di metricubi, senza Permesso di costruire. Anche nel centro storico, se non sono oggetto di qualche forma di tutela. Anche in un cortile, dove la norma consente di abbattere un capannone di un solo piano e ricostruirne le cubature in verticale, a pochi metri dalle finestre delle case che vi si affacciano. Una norma che a Milano era già stata introdotta dalla Regione, scatenando una dura opposizione dei comitati cittadini, che nei giorni scorsi hanno inviato una lettera ai senatori, per evitare che tale norma venga approvata in via definitiva e diventi legge nazionale. Secondo la Rete dei Comitati per la Qualità Urbanistica, con questa modifica “si produrrebbe un gravissimo “vulnus” al sistema di tutela del paesaggio, alla qualità urbanistica delle città e alla qualità della vita dei cittadini“: un’accusa all’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) “di aver puntato alla modifica della normativa nazionale dopo che la Corte Costituzionale aveva bocciato quella regionale lombarda, giustificando questa iniziativa come uno strumento per il rilancio di un comparto in crisi e appellandosi a possibili vantaggi in termini di minor consumo di suolo e di risparmio energetico” facendo però finta “di non vedere i gravi danni che tale normativa ha prodotto in Lombardia e mostrato di voler far prevalere il tornaconto degli operatori economici sulle esigenze della collettività”. La sentenza citata della Corte Costituzionale (309 del 23 novembre 2011 riportata dal Sole 24ore) sottolinea che “l’articolo 3, comma 1, lettera d, del testo unico [dell’edilizia] nel definire la ristrutturazione edilizia, comprende anche gli interventi di demolizione e ricostruzione, ma a condizione che mantengano la stessa volumetria e sagoma rispetto all’edificio preesistente” specificando ulteriormente che ” un intervento di demolizione e ricostruzione che non rispetti al sagoma dell’edificio preesistente(…) configura un intervento di nuova costruzione e non di ricstrutturazione edilizia“. E la Consulta individua nella difesa del paesaggio un’ulteriore ragione per disciplinare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale “la linea di distinzione tra le ipotesi di nuova costruzione e quelle degli altri interventi edilizi“.
C’è da chiedersi di chi fa gli interessi una normativa del genere…
L’ARTICOLO DEL DECRETO IN SINTESI
Modifiche della sagoma e ristrutturazione edilizia
Ai sensi del comma 1, lettera a), dell’articolo 30, salvo il comma 6 dell’art. 22 del Testo unico delle disposizioni in materia edilizia di cui al D.P.R. 380/2001 (1) (secondo cui la denuncia di inizio attività -DIA deve essere preceduta, per lavori su immobili vincolati, dall’autorizzazione o parere previsto dalle norme vigenti), vengono esclusi dal novero degli “interventi di ristrutturazione edilizia” – elencati dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 3 del medesimo decreto – quelli di demolizione e ricostruzione che comportano solamente variazioni nella sagoma.
Si segnala che sulla questione dei mutamenti di sagoma si è espressa la Corte costituzionale che con la sentenza n. 309/2011 ha censurato l’art. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005, come interpretato dall’art. 22 della successiva L.R. 7/2010, che aveva definito come ristrutturazione edilizia interventi di demolizione e ricostruzione senza il vincolo della sagoma, in contrasto con l’allora vigente art. 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. 380/2001 che, secondo la Corte, rappresenta un principio fondamentale in materia di governo del territorio.
Viene inoltre introdotto, all’art. 3, comma 1, lett. d), del T.U. edilizia un periodo che mira a ricomprendere nella ristrutturazione edilizia anche il ripristino/ricostruzione di edifici crollati o demoliti.
La successiva lettera c) reca una modifica consequenziale, volta a far sì che gli interventi di ristrutturazione edilizie con modifiche della sagoma non siano piùsoggetti a permesso di costruire, a meno che non riguardino immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Le variazioni nella sagoma vengono invece ancora considerate come elemento per considerare l’intervento – sia di demolizione/ricostruzione, sia di ripristino/ricostruzione di edifici crollati/demoliti – come “di ristrutturazione edilizia” qualora l’immobile sia vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Un’ulteriore modifica consequenziale è apportata dalla successiva lettera e), che novella l’art. 22, comma 2, del T.U. edilizia relativo alla possibilità di operare alcune tipologie di varianti al permesso di costruire semplicemente tramite la DIA. La novella in questione, coordinandosi con quelle recate dalle lettere a) e c) del comma 1 dell’articolo 30, integra il citato comma 2 al fine di chiarire che il divieto di alterazione della sagoma riguarda i soli edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/204.
IL TESTO DELL’ARTICOLO
Testo del decreto legge prima degli emendamenti alla Camera
scarica il decreto legge completo di giugno 2013 2013_69_GU decreto del fare ante modifiche camera
vai al testo con le modifiche apportate dalla Camera http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/709210/index.html
LE NORME PRECEDENTI
(2) Decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2001- s.o. n. 239 http://www.sicet.it/pages/normativa/decreti/DPR/DPR_380-01.htm
LE SENTENZE
http://www.lexambiente.it/urbanistica/88-giurisprudenza-amministrativa-tar88/8709-urbanistica-varianti-leggere-e-definizione-di-sagoma-delledificio.html
http://www.edilportale.com/normativa/sentenza/2009/153/tar-lombardia-milano-l-edificio-che-cambia-la-sagoma-e-considerato-come-nuovo_10908.html
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/111205/17taze.pdf
L’APPELLO DEI COMITATI MILANESI
Rete dei Comitati per la Qualità Urbanistica retecomitatiqualitaurbanistica@gmail.com
Lettera aperta ai Senatori
p.c.: Presidente del Consiglio, Ministro Lupi, Presidente ANCE, Cittadini, Organi d’informazione
Oggetto: Articolo 30, un grave errore da correggere
La recente approvazione alla Camera del “Decreto del Fare” ha mantenuto inalterato il testo dell’articolo in oggetto sulla “semplificazione edilizia”, che abolisce il vincolo di sagoma nelle attività di ristrutturazione e ciò malgrado le numerose e fondate obiezioni di molti deputati nel corso dell’esame da parte delle Commissioni I e V e dell’opposizione dell’organo tecnico più qualificato in materia, l’Istituto Nazionale dell’Urbanistica.
Come abbiamo ripetutamente affermato nei vari documenti già trasmessi a membri del Governo e del Parlamento, se tale norma venisse approvata in via definitiva si produrrebbe un gravissimo “vulnus” al sistema di tutela del paesaggio, alla qualità urbanistica delle città e alla qualità della vita dei cittadini.
Auspichiamo quindi che, nell’esame che verrà fatto al Senato, l’art. 30 venga corretto ripristinando il vincolo di sagoma.
I cittadini che hanno già subito, in Lombardia e a Milano in particolare, le nefaste conseguenze di questa normativa, in passato vigente in quei contesti, e che si sono organizzati in Comitati, seguiranno con attenzione i lavori del Senato e valuteranno attentamente le posizioni delle diverse forze politiche. Attraverso i contatti istituiti con i Comitati di altre Regioni, proseguiranno nella sensibilizzazione di coloro che potrebbero essere coinvolti e li informeranno sugli sviluppi della situazione, in vista di eventuali azioni sinergiche.
Riteniamo opportuno esporre alcune considerazioni sul ruolo avuto dall’ANCE e dal Ministro Lupi in questa vicenda.
– L’ANCE ha puntato alla modifica della normativa nazionale dopo che la Corte Costituzionale aveva bocciato quella regionale lombarda, giustificando questa iniziativa come uno strumento per il rilancio di un comparto in crisi e appellandosi a possibili vantaggi in termini di minor consumo di suolo e di risparmio energetico. Ha però fatto finta di non vedere i gravi danni che tale normativa ha prodotto in Lombardia e mostrato di voler far prevalere il tornaconto degli operatori economici sulle esigenze della collettività. Ha inoltre sottovalutato la capacità di opposizione che i cittadini saprebbero esprimere, avvalendosi di tutte le “armi” legalmente utilizzabili.
– Il Ministro Lupi, da sempre molto vicino agli interessi della Compagnia delle Opere e perciò storico alleato dell’ANCE, è stato il più forte propugnatore, a livello politico, di questa norma e ciò è in linea con la sua storia: da Assessore allo Sviluppo del territorio e all’ Edilizia privata del Comune di Milano è stato autore principale di due norme del Regolamento Edilizio che hanno dato il via al fenomeno “ecomostri”:
* l’esclusione dalla “superficie lorda di pavimento” di numerosi spazi, comuni e privati, degli edifici, il che ha consentito di ampliare sostanzialmente le volumetrie e alzare notevolmente le costruzioni. Ciò ha permesso di trasformare laboratori e garage in veri e propri palazzi
* la sostituzione della “regola del 45%” con la “regola del 60%”per calcolare l’altezza massima degli edifici, che ha ulteriormente consentito lo sviluppo verticale
Anche il Ministro Lupi ha privilegiato gli interesse degli operatori economici rispetto a quelli della collettività: i cittadini lombardi, regione in cui è stato eletto in Parlamento, ne terranno debito conto, come sicuramente faranno gli altri aderenti ai comitati ed associazioni delle regioni che hanno già dato riscontro ai nostri segnali.
Cordialmente.
Il portavoce
Roberto Barabino
26 marzo 2012 Repubblica Milano Una rete tra i residenti per lottare
contro gli ecomostri nati nei cortili Il piano casa ha reso possibile costruire un palazzo al posto di un garage senza
che si possano contestare. Bocciati i ricorsi al Tar “Deve intervenire il Comune”di FRANCO VANNI http://milano.repubblica.it/cronaca/2012/03/26/news/una_rete_tra_i_residenti_per_lottare_contro_gli_ecomostri_nati_nei_cortili-32202138/
L’APPELLO DI ITALIA NOSTRA
1 agosto 2013 I Comunicato stampa
DECRETO DEL FARE, ITALIA NOSTRA: NO A “CASE MOBILI” NEI CAMPEGGI E ALLE DEMOLIZIONI NEI CENTRI STORICI
APPELLO A LETTA E AL SENATO
Italia Nostra rivolge oggi un appello urgente al Presidente del Consiglio dei ministri, Enrico Letta e a tutti i gruppi dei partiti al Senato chiedendo di eliminare dal decreto del fare due nuovi provvedimenti che, se approvati, danneggerebbero gravemente e in modo irreversibile aree ancora integre del Paese e i centri storici delle nostre città.
Case Mobili o “mobil house”
Italia Nostra chiede di cancellare dal testo del DL Del Fare il comma 4 dell’Art. 41 dal rassicurante titolo “Disposizioni in materia ambientale” che, se approvato, si rivelerebbe invece devastante per l’ambiente e il paesaggio. Il comma 4, modificando il decreto del 6/giugno/2001 n.380 del Presidente della Repubblica permette la realizzazione di case mobili o ”mobil house” senza la necessità del permesso di costruire all’interno delle strutture ricettive all’aperto.
Questo comma consente, dunque, di mettere le mani su queste zone e di decretare la fine dei campeggi come li abbiamo sempre immaginati – strutture nella maggior parte dei casi situate in aree suggestive e di grande pregio paesaggistico del nostro paese – trasformandoli in “veri e propri villaggi turistici”.
Centri storici
Italia Nostra chiede anche di eliminare dal DL la disposizione che liberalizza demolizioni e ricostruzioni con modifica della sagoma nei centri storici utilizzando una semplice Scia (segnalazione certificata di inizio attività) nelle aree espressamente individuate dai Comuni. Esiste solo la possibilità che i Comuni (entro il 31 dicembre 2013) possono individuare le aree nelle zone A in cui non si applica la liberalizzazione della sagoma.
“In un momento nel quale sembrava che tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione concordassero nell’affermare che tra le priorità del nostro paese ci fosse quella di fermare l’indiscriminato consumo del territorio – afferma Marco Parini, Presidente di Italia Nostra – è inammissibile che possano essere approvate norme come queste. Chiediamo al premier Letta e a tutto il Senato alto senso di responsabilità e coerenza nel rispetto del nostro paesaggio e dei nostri meravigliosi centri storici”.
ITALIA NOSTRA onlus |Ufficio stampa