Decreto trasparenza: le ragioni delle associazioni
Autore : Redazione
Freedom of Information of Act italiano: ci aspettiamo che le Commissioni Affari Costituzionali di Camera e Senato recepiscano nel loro parere al Governo le proposte migliorative elaborate ed illustrate dalle Organizzazioni ed Associazioni di cittadini il 7 aprile scorso.
di Thaya Passarelli*
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Il 7 aprile si è svolta un’ audizione informale di rappresentanti di enti e associazioni presso le Commissioni riunite Affari Costituzionali di Camera e Senato in relazione all’esame dello schema di Decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza
(1) Hanno partecipatonumerose associazioni e organizzazioni aderenti a FOIA4Italy (tra queste Forum PA, Cittadinanzattiva, Diritto di Sapere, Riparte il Futuro, Agorà Digitale, Stati Generali dell’Innovazione e molte altre). Numerose le criticità e le proposte migliorative illustrate dalle realtà aderenti a FOIA4Italy
(2) che hanno ribadito che alcuni punti del decreto, se non recepiti, limiteranno la portata del “decreto trasparenza” italiano.1. le eccezioni e i vincoli previsti dal decreto sono troppi, definiti in modo vago e possono far aumentare la discrezionalità dell’Amministrazione;2. l’obbligo previsto per chi richiede l’accesso ai dati e alle informazioni di definire “chiaramente” i documenti che cerca è un controsenso soprattutto per quei dati e documenti che – per definizione – non sono stati divulgati. Si coore il rischio assai alto di un diniego motivato da una imprecisa definizione dell’oggetto della richiesta;3. Il silenzio diniego che non permette di conoscere perché la propria richiesta viene rigettata non è accettabile. Dovrebbe essere inserito nel testo il diritto dei richiedenti di ricevere una risposta motivata.4. L’eccessiva discrezionalità delle pubbliche amministrazioni di introdurre un costo per l’accesso che finora è stato gratuito potrebbe scoraggiare i cittadini. Il rischio è anche che il testo attuale tradisca la legge delega che ne ha richiesto l’estensione visto che mancano sanzioni per le amministrazioni pubbliche inadempienti e non ci sono rimedi stragiudiziali non onerosi. Per i ricorsi ci si dovrà ancora rivolgere al TAR, versando 500 euro di contributo e sostenendo le spese legaliCi auguriamo che le criticità sollevate dai cittadini, come quelle già presentate al Governo da ANAC, Conferenza delle Regioni, Garante Privacy e Consiglio di Stato (2), vengano recepite e inserite nel decreto.5. Sarebbe opportuno istituire un osservatorio sull’accesso all’informazione – magari presso l’ANAC – di cui facciano parte rappresentanti delle amministrazioni e della società civile in modo da monitorare l’effettiva applicazione della nuova normativa e proporre eventuali correttivi.6. una riforma così importante dovrebbe essere affiancata da costanti e pervasive azioni di formazione dei dipendenti pubblici, usufruendo per questo delle ingenti risorse (oltre 800 milioni) che la programmazione europea mette a disposizione.
Gli interventi delle associazioniI promotori di FOIA4Italy avevano già presentato alcune osservazioni sullo schema di decreto legislativo in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni (
3) al Ministero della Funzione Pubblica, allo scopo di istituire
un osservatorio sull’accesso all’informazione in modo da monitorare l’effettiva applicazione della nuova normativa e proporre eventuali correttivi.
Successivamente, erano stati resi noti al Governo i pareri dellaConferenza delle Regioni (4), dell’ANAC (5), del Garante per la protezione dei dati personali (6)che si aggiungono alle considerazioni del Consiglio di Stato (7).
Nel corso dell’Audizione del 7 aprile, Riparte il Futuro, ha dichiarato che:” lo schema di decreto (…) approvato dal Consiglio dei ministri il 20 gennaio 2016, pur riconoscendo il principio dell’universalità dell’accesso, di fatto lo comprometta (8)“. Il nuovo accesso civico generalizzato verrebbe, infatti, fortemente limitato dalla moltiplicazione delle eccezioni giudicate troppo numerose, per nulla delimitate e tassative, e destinate perciò ad aumentare la discrezionalità. Limitante, sempre secondo Riparte il futuro, è anche l’obbligo previsto per il cittadino che presenta una richiesta di accesso, di indicare “chiaramente” i dati e le informazioni di cui fa domanda. Condizione, il più delle volte, impossibile da praticare. Riparte il futuro si è inoltre detta fermamente contraria al silenzio-diniego ritenendo che i richiedenti abbiano diritto a ricevere una motivata risposta per il mancato accesso. Infine, per l’Associazione, l’impugnabilità del mancato accesso non può essere onerosa come previsto dallo schema di decreto: accanto al ricorso alla giustizia amministrativa, che implica il contributo unificato, l’impiego di un legale e tempi prolungati, andrebbe introdotto un percorso stragiudiziale, da affidare ad esempio all’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Cittadinanzattiva ha sottolineato che, se il decreto dovesse essere approvato nella sua formulazione attuale, di fatto sarebbe impedito ai cittadini di accedere alle informazioni detenute dalla pubblica amministrazione e l’accesso civico sarebbe del tutto svuotato del suo contenuto innovativo. Introducendo limiti e ostacoli si impedirebbe di fatto ai cittadini di esercitare il diritto di accesso e aumenterebbe in maniera esponenziale la discrezionalità della PA. Gravissima, sempre secondo la portavoce di Cittadinanzattiva, l’introduzione del silenzio-rigetto dell’istanza di accesso. “ Tale previsione peggiora la normativa vigente, perché ai cittadini si nega anche il diritto di conoscere le motivazioni del diniego. Nel decreto si fa poi una grande confusione sulla definizione di accesso: per ogni “tipologia”, individuata dal decreto – ossia accesso civico, accesso agli atti, accesso aperto (9) – viene stabilita una diversa modalità di richiesta di documenti che rischia di confondere ancora di più i cittadini. Chiediamo pertanto – conclude Mori – di uniformare la disciplina del diritto di accesso, di eliminare le disposizioni che introducono l’elenco dei limiti sull’accesso civico, e di eliminare i costi a carico dei cittadini” (10)
Secondo Diritto di Sapere (11) le eccezioni, definite da Consiglio di Stato, Anac e Conferenza Stato Regioni (oltre che da Foia4Italy) troppo ampie e vaghe, potrebbero essere perfezionate grazie a linee guida redatte dall’ANAC insieme ad altri soggetti come il Garante della Privacy con la conseguenza, però, che anche se la legge sarà approvata, il suo reale impatto si capirà solo con le linee guida. Dopo l’acquisizione del parere parlamentare, il Governo dovrebbe approvare la legge verso fine maggio. Rimane però l’incognita delle linee guida: senza il FOIA non sarebbe operativo. Per preparare queste linee guida – spiega Massimo Mantellini di Diritto di Sapere – si parla di almeno sei mesi. Questo significherebbe avere una legge a gennaio 2017 Il rischio è che slitti a un anno. Insomma, l’Italia potrebbe avere una legge sul diritto di accesso solo nell’autunno del 2017. Molto lontano dall’inizio del 2016 promesso dal Governo l’anno scorso.
Le criticità sollevate da Agorà Digitale (12) riguardano:
il Silenzio-diniego: a fronte di una richiesta da parte del cittadino, la Pubblica amministrazione non sarà tenuta a rispondere: decorsi trenta giorni si formerà un provvedimento tacito di diniego. Siffatto meccanismo è stato stigmatizzato di recente dal Consiglio di Stato che, esprimendosi in sede consultiva, ha rilevato come ciò impedirebbe di fatto di sapere per quale ragione la richiesta di accesso è stata respinta con “il paradosso che un provvedimento in tema di trasparenza neghi all’istante di conoscere in maniera trasparente gli argomenti in base ai quali la PA non gli accorda l’accesso richiesto: ciò rappresenterebbe un evidente passo indietro rispetto alla stessa legge n. 241 del 1990 e al generale obbligo di motivazione dalla stessa previsto”.
l’ onerosità dell’accesso: come chiarito dall’ANAC nel parere reso sullo schema di decreto in commento: “il criterio del rimborso dei costi sostenuti dall’amministrazione potrebbe rivelarsi un serio ostacolo all’accesso.”
le eccezioni all’accesso: sebbene sia indispensabile prevedere un contemperamento di interessi contrapposti e, dunque, si riveli necessario limitare in alcune circostanze il diritto di accesso, si evidenzia come le eccezioni enunciate nel testo siano eccessivamente ampie tali da generare un eccesso di discrezionalità amministrativa. Sotto tale profilo, anche il Consiglio di Stato ha sottolineato quanto ciò possa costituire una minaccia per la possibile proliferazione di contenzioso.
l’assenza di rimedi amministrativi contro i provvedimenti di diniego: affidare le controversie avverso i provvedimenti (espressi o taciti) di diniego ai soli Tribunali Amministrativi significa scoraggiare ogni possibile controllo giudiziale sulle decisioni assunte dalle PA in merito alle istanze di accesso avanzate, stante l’onerosità del giudizio dinanzi al TAR.
l’mpianto sanzionatorio debole: se è vero che occorrerebbe superare la logica della paura per cui ci si adegua al precetto normativo solo in presenza di una conseguenza negativa per sé o per il proprio patrimonio, è altrettanto vero che, allo stato, un adeguato apparato sanzionatorio può fungere da “stimolo” per un cambiamento culturale di maggiore apertura verso le richieste avanzate dai cittadini. Sotto tale profilo, quanto previsto nel decreto appare ampiamente insufficiente.
In questa tabella riepilogativa di Diritto di sapere – per facilitare la consultazione – confronto tra i pareri espressi da vari enti e autorità su dieci punti principali del decreto (13):
Seppure meramente consultivi, sia i pareri espressi dai vari organi istituzionali citati, sia le criticità e le proposte migliorative illustrate da parte di organizzazioni e associazioni di cittadini, seppure nel corso di un’Audizione informale (14) , crediamo che la congruenza dei rilievi e dei limiti del decreto fatti emergere dalle diverse parti coinvolte (organi istituzionali e cittadini) non possa non essere tenuta in debito contro da chi dichiara di voler migliorare questo Paese. Alla Commissione Affari Costituzionali, che continuerà l’esame sul decreto – Atto 267 – MARTEDI 19 aprile (15), chiediamo di accogliere le istanze portate da FOIA4Italy e restituire all’Italia la giusta collocazione tra i paesi, europei e non solo, che da decenni hanno adottato queste elementari garanzie della vita democratica.
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Thaya Passarelli Laurea in Scienze Politiche, Master in Istituzioni Parlamentari per Consulenti d’Assemblea. Fondatrice e Vice Presidente del Comitato “Quelli che il Parco…” per la valorizzazione e la salvaguardia di Parco Nemorense . Dal 2013 e fino a maggio 2015 promotrice e coordinatrice della “Rete dei Comitati e delle Associazioni del Municipio 2″. Si è interessata in modo particolare di: Piano Urbano Parcheggi, Parchi e Ville storiche vincolate, Punti Verde Infanzia e Punti Ristoro, Circoli Sportivi Comunali in concessione a privati, Concessioni di immobili comunali a privati per lo svolgimento di attività commerciali.
NOTE:
(1) schema di Decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Atto n. 267).
(2) Fonte: http://www.foia4italy.it/news/
(3) Audizione Ministero della Funzione Pubblica, 22 febbraio 2016. http://www.foia4italy.it/news/audizione-ministero-foia4italy/
(4) Conferenza delle Regioni http://www.regioni.it/newsletter/n-2901/del-14-03-2016/prevenzione-corruzione-pubblica-e-trasparenza-il-parere-sul-decreto-14998/ (anche in calce)
(5) parere dell’ANAC http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6439)
(6) Parere del Garante per la protezione dei dati personali http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4772830
(7) Parere del Consiglio di Stato (scarica il documento) https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=ICFD7MT4S4JKTWAWXYBEGAD55U&q=
vedi anche : http://www.carteinregola.it/index.php/foia-trasparenza-si-purche-opaca/
(8) Riparte il futuro: dichiarazioni rese all’Audizione del 7 aprile 2016
http://www.riparteilfuturo.it/blog/articoli/oggi-oltre-75.000-cittadini-sono-stati-auditi-in-parlamento/
(9) Le differenze tra accesso civico, accesso agli atti e accesso aperto (vedi anche Cronologia e Materiali in calce)
Accesso civico: istituito con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 si introduce l’istituto dell’accesso civico contemplato dall’articolo 5, ovvero del diritto a conoscere, utilizzare e riutilizzare – alle condizioni indicate dalla norma – i dati, i documenti e le informazioni “pubblici” in quanto oggetto “di pubblicazione obbligatoria”
Accesso agli atti: Il diritto di accesso è il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’art. 117 della Costituzione. È regolamentato dalla Legge 241/90
Accesso aperto è la norma che garantisce l’accesso aperto ai risultati della ricerca scientifica finanziata con fondi pubblici.
(10) La posizione di Cittadinanzattiva http://www.cittadinanzattiva.it/comunicati/attivismo-civico/8853-cittadinanzattiva-in-audizione-sul-decreto-trasparenza.html .
(11) Vai al sito di Diritto di Saperehttp://www.dirittodisapere.it/2016/04/11/tre-cose-nuove-sul-foia-dette-a-ijf16/
(12) Scarica il documento presentato da Agorà digitale http://www.agoradigitale.org/le-proposte-di-agora-digitale-per-un-vero-foia/
(13) da https://infograph.venngage.com/p/89916/pareri-foia
(14) che non prevede, pertanto, la pubblicazione di un resoconto stenografato sul sito di Camera e Senato),
(15) Convocazione I Commissione Affari Costituzionali Camera http://www.camera.it/leg17/360?shadow_organo_parlamentare=2075
I PARERI
Parere Conferenza delle Regioni del 3 marzo 2016
La Conferenza delle Regioni ha trasmesso al Governo un parere sul decreto Madia in cui le Regioni sostengono di vedere con favore lo schema di decreto recante il riordino della disciplina in materia di pubblicità e trasparenza (Fonte: http://www.regioni.it/newsletter/n-2901/del-14-03-2016/prevenzione-corruzione-pubblica-e-trasparenza-il-parere-sul-decreto-14998/) anche se “ Non vanno sottovalutate però le inevitabili difficoltà applicative che comporta il passaggio a un nuovo sistema, che si aggiunge all’accesso civico come delineato dal D.lgs 33/2013, istituto a sua volta introdotto solo di recente nell’ordinamento”.
Le Regioni osservano, infatti, che in presenza di una possibilità di accesso a dati e documenti amplissima come il FOIA, il panorama delle informazioni da pubblicare potrebbe essere significativamente ristretto: la legge 241/1990 non è abrogata; con l’introduzione del FOIA, i tipi di accesso vigenti e attivabili nei confronti delle PA diventerebbero tre, ciascuno con le proprie regole e con propri contenuti (documenti, informazioni, dati accessibili ovvero preclusi).
La pluralità delle modalità di accesso aumenterebbe il carico di lavoro delle PA, incidendo negativamente sul livello di efficienza e speditezza.
Le proposte sono:
- Si propone di trattare la materia in un apposito Capo I bis, da rubricare “Diritto di accesso a dati e documenti” (la rubrica “Dati pubblici aperti” crea ambiguità).
- Considerata la rilevante novità che si va ad introdurre, appare necessario fissare in una disposizione iniziale la definizione di “dati e documenti” oggetto del diritto di accesso.
- Ricondurre la normativa relativa all’accesso ad unità, anche semplificando la normativa vigente, riconducendola ad unità, prevedendo un unico accesso generalizzato a dati e documenti, attivabile da chiunque, con un chiaro elenco di informazioni precluse.
- Si propone, al riguardo anche riprendendo il parere del Consiglio di Stato che ha evidenziato come sia opportuno ridurre al minimo necessario, in tutti i profili sopra descritti, l’impatto derogatorio (già rilevante in termini di legittimazione e presupposti dell’accesso) rispetto alle disposizioni procedurali previste per l’accesso ordinario dalla legge 241 del 1990, di suggerire una modalità unica in termini procedurali per le diverse tipologie di accesso previste da decreto legislativo , anche in termini di modulistica unica, sia cartacea che su supporto informatico; Lo strumento dovrà essere un apposito spazio sulla home page dei siti istituzionali, gestito dall’URP, e ove questo non sia presente, da un ufficio o struttura unica individuata dall’amministrazione. Il cittadino avrà così a disposizione un canale (sportello virtuale) unico, con ovvi vantaggi in termini di semplicità e le PA potranno sfruttare le competenze degli URP, acquisite nella pluriennale esperienza della trattazione di accessi formali cartacei. La richiesta di accesso, smistata dall’URP senza che il cittadino debba preoccuparsi della corretta destinazione, troverà poi risposta da parte dell’Ufficio competente. Quest’approccio aiuterebbe di molto le eventuali difficoltà che si potranno riscontrare in fase attuativa del decreto sia per i cittadini/imprese che richiederanno l’accesso sia per gli operatori degli enti che per le stesse pubbliche amministrazioni chiamate a rispondere.
- Prevedere un periodo di adeguamento per gli enti in ragione dei forti impatti organizzativi della nuova disciplina introdotta;
- Su un piano distinto dall’accesso, permangono gli obblighi di pubblicazione delle PA mediante la sezione Amministrazione trasparente. Essi rimangono sanzionabili per iniziativa del RTPC (Responsabile Trasparenza Prevenzione e Corruzione) e dell’ANAC.
Il parere del Garante Privacy
Anche l’Autorità del Garante privacy si è espressa favorevolmente sullo schema di decreto legislativo recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, ma con alcune specifiche condizioni (Fonte: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4772904):
- sviluppare alcuni criteri di delega non adeguatamente articolati; razionalizzare e rimodulare gli obblighi di pubblicazione in funzione di tre criteri essenziali: grado di esposizione dei singoli titolari di funzioni pubbliche al rischio corruttivo, funzionalità del dato da pubblicare rispetto alla effettiva necessità di conoscenza da parte dei cittadini e bilanciamento delle esigenze di trasparenza con il diritto alla protezione dei dati.
Il tema dell’applicazione delle disposizioni sulla trasparenza da parte della PA necessita – secondo il Garante – di un approccio equilibrato per evitare che i diritti fondamentali alla riservatezza e alla protezione dei dati possano essere gravemente pregiudicati da una diffusione, non adeguatamente regolamentata, di documenti che riportino delicate informazioni personali. Occorre quindi tenere in considerazione i rischi per la vita privata e per la dignità delle persone interessate che possono derivare da obblighi di pubblicazione sul web di dati personali non sempre indispensabili a fini di trasparenza. Rischi che emergono ancora di più in considerazione della delicatezza di alcune informazioni e della loro facile reperibilità grazie ai motori di ricerca.
L’Autorità ha anche chiesto di precisare meglio l’estensione degli obblighi di trasparenza, definendoli in maniera puntuale e non con un generico ed indeterminato rinvio alla “normativa vigente”.
Anzitutto, ove si richieda di accedere a dati personali, il Garante propone di accogliere l’istanza solo se funzionale a un interesse ritenuto prevalente rispetto al diritto alla riservatezza, ovvero oscurando i dati personali presenti. L’Autorità propone anche di escludere l’accesso a dati sensibili, giudiziari o di minori, in ragione della tutela rafforzata che l’ordinamento riconosce a tali dati. Si suggerisce poi di demandare a un regolamento attuativo l’individuazione, nel dettaglio, delle categorie di dati e documenti suscettibili di accesso e dei casi di rigetto dell’istanza a fini di tutela delle persone interessate. Questo per evitare, in assenza di parametri certi, interpretazioni difformi da parte delle singole amministrazioni, tali da poter determinare un diverso grado di tutela della riservatezza e un’ ingiustificata disparità di trattamento per i cittadini.
In assenza delle modifiche richieste dal Garante vi è, infatti, il rischio di errate interpretazioni da parte delle diverse amministrazioni, suscettibili di comportare conseguenze paradossali.
L’Atto di segnalazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
riepiloghiamo anche le proposte di modifica elaborate dell’ANAC (Fonte: http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6439)
Al fine di migliorare le “performance” delle pubbliche amministrazioni sull’adempimento alle richieste di Foia sarebbe auspicabile attribuire all’Autorità Nazionale Anticorruzione, d’intesa con il Garante dei dati personali, un potere di “moral suasion”, da rendere effettivo con la formulazione di apposite linee guida predisposte allo scopo di fornire alle amministrazioni orientamenti per l’adozione di criteri omogenei che possano fungere da parametro per la trattazione dell’accesso “universale”.
Relativamente all’individuazione degli interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti che limitano l’accesso ai dati e ai documenti delle PA, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ritiene di dover evidenziare la circostanza che essi potrebbero essere espressi, in sede di decreto legislativo, in termini meno generici in modo da facilitare l’amministrazione detentrice dei dati nel compiere il bilanciamento tra diritto di accesso ai dati pubblici e la tutela della riservatezza, pubblica e privata. Si consideri, ad esempio, quanto alla riservatezza pubblica, la dizione “la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato”, ovvero, quanto alla riservatezza privata, la dizione “la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia” (le dizioni sono contenute nell’art. 5-bis del testo). In entrambi i casi, in realtà, siffatto decreto non sembra delimitare adeguatamente il campo delle esenzioni dall’accesso. Analoghe considerazioni valgono per il limite legato a “interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica”, che prefigura la non operatività del nuovo diritto a conoscere a fronte di questioni di rilevante interesse economico. Del resto, già la legge delega n. 124/2015 pone in primo piano il “fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”; e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Dunque, se appare coerente consentire all’amministrazione di verificare, di volta in volta, l’eventuale prevalenza degli interessi (pubblici) alla disclosure, rispetto a quelli (pubblici e privati) che ne giustificherebbero l’esclusione (c.d. overriding public interest test), l’onere in tal modo imposto a tutte le pubbliche amministrazioni (e agli altri enti di diritto privato controllati o partecipati dalle pubbliche amministrazioni) potrebbe, probabilmente, rivelarsi nel breve periodo, non poco gravoso.
Sulla falsariga delle esperienze straniere, sembra, altresì, necessario prevedere un periodo di adeguamento, per consentire una adeguata formazione del personale preposto alle richieste di accesso generalizzato, prima che il meccanismo del Freedom entri a pieno regime in tutti i pubblici uffici. In altre parole, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ritiene di dover proporre l’introduzione di un periodo di moratoria, almeno di un anno, per l’entrata in vigore del diritto di accesso generalizzato. Questa soluzione, lungi da apparire come dilatoria, dimostrerebbe la volontà del legislatore di garantire l’effettiva attuazione di tale diritto. Occorre, infatti, dare un tempo minimo sufficiente alle amministrazioni per adeguare la propria organizzazione ai nuovi compiti (in connessione con le Autorità Nazionale Anticorruzione Via Marco Minghetti 10 – 00187 Roma 6 modifiche introdotte in materia di obblighi) e alle autorità coinvolte (ANAC e Garante privacy), per adottare la disciplina regolatoria necessaria. Si tratta di una soluzione di buon senso adottata anche in altri ordinamenti. A mero titolo di esempio, si deve ricordare che nell’esperienza britannica il FOIA, approvato nel 2000, è entrato in vigore, quanto al diritto di accesso, il primo gennaio del 2005.
Quanto al cittadino, poi, si segnala che il ricorso giurisdizionale come unico strumento di tutela presenta qualche aspetto problematico: un costo, non irrilevante, che potrebbe entrare in conflitto con la gratuità che anche in altri ordinamenti si accompagna alla tutela dei diritti di trasparenza; il possibile protrarsi dell’incertezza interpretativa, in attesa del consolidarsi di una giurisprudenza che, anch’essa, in virtù dei limiti segnalati nel bilanciamento della legge, rischia di frammentarsi tra decisioni di Tar diversi. L’Autorità Nazionale Anticorruzione si limita qui a prospettare alcune soluzioni che potrebbero costituire una possibile alternativa. In particolare si potrebbe attribuire ad ANAC un ruolo di regolazione della materia, che deve essere disciplinata, a valle della legge, con norme di rango secondario, al fine di: a) dare orientamenti alle amministrazioni sui criteri da adottare per l’opera di bilanciamento tra diritto alla conoscenza dei dati e dei documenti dell’amministrazione e esigenze di riservatezza (pubblica e privata): a tal fine sarebbe necessario prevedere, in particolare, apposite Linee guida da adottarsi di intesa tra l’Autorità e il Garante per la protezione dei dati personali, ad orientare il comportamento delle amministrazioni quando la richiesta di accesso riguardi dati personali; b) dare, con proprie Linee guida, orientamenti alle amministrazioni sugli strumenti, regolamentari o amministrativi generali, necessari ad organizzare adeguatamente al proprio interno la trattazione delle richieste di accesso generalizzato; c) vigilare che le amministrazioni si adeguino. Questa prima soluzione è quella più coerente con la delega dell’art. 7, della legge n. 124 del 2015 e con le funzioni fin qui attribuite all’Autorità, divenuta, con il dl. n. 90 del 2014 (in particolare l’art. 19, comma 15), l’unica Autorità nazionale competente in materia di trasparenza. Sul piano sostanziale, poi, vi sono le strette correlazioni tra la regolazione e la vigilanza già riconosciuta in materia di obblighi di pubblicità e quella necessaria in materia di accesso generalizzato FOIA, a partire dalla unificazione delle due fattispecie di accesso nell’accesso civico e dal Programma triennale della trasparenza (oggi, con le Autorità Nazionale Anticorruzione Via Marco Minghetti 10 – 00187 Roma 7 modifiche del testo alla legge n. 190, sezione del Piano triennale della prevenzione della corruzione), con il quale le amministrazioni dovranno adottare tutte le misure organizzative necessarie ad attuare la trasparenza (obblighi di pubblicazione e FOIA insieme). Siffatta scelta sarebbe, poi, in linea con le esperienze straniere che hanno introdotto il FOIA, istituendo (nel nostro caso valorizzando) a tal fine Autorità indipendenti (come la CADA francese o l’Information Commissioner britannico), proprio per ridurre progressivamente gli spazi di incertezza aperti dalla nuova disciplina.
link
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6439
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/attiDiSegnalazione/2016/Atto%20di%20segnalazionen.1_3.3.2016.pdf
http://www.regioni.it/newsletter/n-2901/del-14-03-2016/prevenzione-corruzione-pubblica-e-trasparenza-il-parere-sul-decreto-14998/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/04/08/foia-riparte-il-futuro-sanzioni-per-pubbliche-amministrazioni-che-negano-accesso-a-documenti/2620000/