Cos’è il FOIA: Avere accesso alle informazioni raccolte dallo Stato – in nome dei cittadini e con risorse dei cittadini – non è un’esigenza solo di giornalisti, lobbisti ed esperti. È un diritto universale, che è alle fondamenta della nostra libertà di espressione perché è il presupposto di una piena partecipazione come cittadini alla vita democratica. Il diritto di accesso all’informazione è regolato da norme conosciute internazionalmente come “Freedom of Information Acts” (FOIA).
In base ad esse la pubblica amministrazione ha obblighi di informazione, pubblicazione e trasparenza e i cittadini hanno diritto a chiedere ogni tipo di informazione prodotta e posseduta dalle amministrazioni che non contrastino con la sicurezza nazionale o la privacy. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha riconosciuto l’accesso alle informazioni detenute dai governi come diritto: oggi più di 90 Paesi democratici hanno un FOIA.
In tutto il mondo sono quasi 100 i Paesi che hanno adottato un Freedom of Information Act. La Finlandia ce l’ha dal 1951. Gli Stati Uniti dal 1966 (quando l’opinione pubblica voleva avere più informazioni sull’andamento e i costi della guerra nel Vietnam). Nel Regno Unito esiste dal 2000. Negli ultimi 15 anni leggi simili sono state varate pure in Zimbabwe, Ruanda, Uganda, Nigeria, Guinea, Tunisia, Bangladesh e Nepal.
E’ fondamentale sottolineare che il Freedom Information Act (FOIA) italiano rappresenta una nuova forma di accesso civico ai dati e ai documenti pubblici prevedendo che chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, possa accedere a tutti i dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto di alcuni limiti tassativamente indicati dalla legge. Si tratta, dunque, di un regime di accesso più ampio di quello previsto dalla versione originaria dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013, in quanto consente di accedere non solo ai dati, alle informazioni e ai documenti per i quali esistono specifici obblighi di pubblicazione (per i quali permane, comunque, l’obbligo dell’amministrazione di pubblicare quanto richiesto, nel caso in cui non fosse già presente sul sito istituzionale), ma anche ai dati e ai documenti per i quali non esiste l’obbligo di pubblicazione e che l’amministrazione deve quindi fornire al richiedente”(1). A questo riguardo, comunque, a ulteriore completamento del quadro – riteniamo importante richiamare la recente sentenza della Corte di Cassazione che ammette l’accesso agli atti anche per le cosiddette procedure endoprocedimentali (2) che spesso hanno consentito alle Amministrazioni di negare l’accesso agli atti ai richiedenti.
Secondo il FOIA italiano (vedi art. 42 “Norme Transitorie”(3)), le amministrazioni hanno 6 mesi di tempo per adeguarsi alle modifiche al decreto Legge 33/2013, in attesa delle Linee Guida che l’Anac ha da poco emanato (4) e che sono: “necessarie a definire le esclusioni e i limiti al neo accesso civico al fine di tutelare gli interessi “pubblici” (come “sicurezza pubblica” ,ordine pubblico e nazionale) e “privati” (come “protezione dei dati personali, gli interessi economici e commerciali”) giuridicamente rilevanti (5) .
Il Dipartimento per la Funzione Pubblica[6], nell’ambito del progetto italiano di adesione all’ “OGP – Open Government Partnership” [7], ha inserito il tema dell’attuazione e del monitoraggio del FOIA nella sezione “trasparenza” del terzo Piano di azione 2016-2018 del OGP italiano [8]. Si prevede di: ”Definire le linee guida per l’attuazione dell’accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione e monitorare la sua applicazione da parte dei diversi uffici.”
Sottolineiamo che è previsto il costante coinvolgimento delle organizzazioni della società civile che aderiscono all’Open Government Forum”[9]. Proprio lo scorso 17 ottobre hanno preso il via i lavori dei gruppi tematici (Trasparenza & Open Data, Partecipazione & Accountability, Innovazione – Cittadinanza digitale & Competenze Digitali).
In occasione dei prossimi incontri, a cui Carteinregola ha chiesto di partecipare, le amministrazioni competenti illustreranno le concrete modalità attuative dei singoli impegni e forniranno ai presenti feedback e contributi da parte dei partecipanti. Tra i temi che verranno discussi vi sono l’attuazione del Foia, l’agenda nazionale open data, la crescita della pubblicazione e dell’uso dei dati pubblici, la collaborazione tra start up e pubbliche amministrazioni, il ruolo dei giovani come avanguardia nei processi di innovazione e la pubblicazione delle agende di politici ed amministratori[10].
Come si evince dal paragrafo 7, “FOIA: attuazione e monitoraggio” del Terzo Piano d’azione nazionale dell’OGP Italia (vedi nota 9), a fianco di ANAC e Dipartimento Funzione Pubblica, come Amministrazioni Responsabili per l’elaborazione delle linee guida – è previsto il coinvolgimento e il supporto del Garante per la protezione dei dati personali e dei soggetti della società civile aderenti all’Open Government Forum già citato.
E’inoltre prevista l’adozione delle linee guida per la definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico, previa consultazione delle organizzazioni aderenti all’Open Government Forum, a novembre 2016 e la ricognizione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente ed adozione di una delibera ANAC sull’organizzazione della sezione “Amministrazione Trasparente” a dicembre 2016.
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(1) http://www.giurdanella.it/2016/06/09/trasparenza-il-decreto-in-gazzetta-in-vigore-il-foia-dal-23-giugno/
(2) Consulta la sentenza al link: ( http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_permalink_news.html?resI) La Quinta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 13 settembre 2016 n. 3856 ha affermato che “La generale disciplina in tema di accesso di cui agli articoli 22 e seguenti della l. 241 del 1990 non limita l’ambito oggettuale amministrativa ai soli provvedimenti conclusivi, fornendo – al contrario – una ben più ampia nozione di documento amministrativo (oggetto possibile di domande ostensione)”. L’articolo 22, comma 1, lettera d) della l. 241 del 1990, secondo cui per ‘documento amministrativo’ si intende “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”. E’ evidente – conclude il Collegio – che la richiamata disposizione non suffraghi in alcun modo l’interpretazione – condivisa dai primi Giudici – secondo cui l’oggetto possibile del diritto di accesso sarebbe rappresentato dalle sole determinazioni conclusive, con esclusione degli atti endoprocedimentali.
(3)Art. 42 Disposizioni transitorie 1. I soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013 si adeguano alle modifiche allo stesso decreto legislativo, introdotte dal presente decreto, e assicurano l’effettivo esercizio del diritto di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013, come modificato dall’articolo 6 del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Gli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 9-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013, introdotto dall’articolo 9, comma 2, del presente decreto, acquistano efficacia decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell’applicazione del predetto articolo, le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all’articolo 2-bis del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verificano la completezza e la correttezza dei dati gia’ comunicati alle pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all’Allegato B del decreto legislativo n. 33 del 2013, e, ove necessario, trasmettono alle predette amministrazioni i dati mancanti o aggiornati. A decorrere dalla medesima data, nelle more dell’adozione del decreto legislativo di attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera u), della legge 7 agosto 2015, n. 124, i soggetti di cui al citato articolo 9-bis possono adempiere in forma associata agli obblighi di comunicazione e di pubblicazione con le modalita’ di cui al medesimo articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013. 3. Le forme di pubblicita’ di cui all’articolo 16, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 33 del 2013, inserito dall’articolo 15 del presente decreto, sono dovute anche per i processi di mobilita’ di cui all’articolo 1, commi da 421 a 428 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
(4)Vai alla pagina: http://www.carteinregola.it/index.php/lanac-apre-consultazione-pubblica-sul-foia-liberta-di-accesso-alle-informazioni/
(5) http://www.corrierecomunicazioni.it/pa-digitale/43301_pa-trasparente-dove-sono-le-linee-guida.htm
(6) http://www.funzionepubblica.gov.it/dipartimento-della-funzione-pubblica
(7) http://open.gov.it/
(8) Cfr. pagina 31 del piano in formato word. Il documento è consultabile al link: http://open.gov.it/terzo-piano-dazione-nazionale/
(9) Tra queste Cittadinanzattiva, Riparte il futuro, Transparency International Italia, Openpolis con cui condividiamo varie iniziative e progetti in tema di tarsparenza della P.A..
(10) Per maggiori informazioni: http://open.gov.it/2016/10/18/tavoli-societa-civile/