Il Comune di Roma Capitale, con proprio atto deliberativo, dovrebbe decidere di applicare il contributo straordinario a tutti gli interventi previsti dalla legge regionale 7/17, di fatto in variante o in deroga al PRG. Naturalmente il contributo inciderebbe sulla sola superficie di incremento e sulle funzioni pregiate di nuovo inserimento, ossia sulle componenti di maggiore impatto sui tessuti urbani, mentre lascerebbe intatte le utilità derivanti dal miglioramento edilizio dell’esistente.
TERZA PROPOSTA (rivolta al Comune di Roma) Aggiornamento della Carta per la Qualità e controllo preventivo delle trasformazioni
Nella citata direttiva l’Assessore L. Montuori dichiara “indispensabile e urgente un aggiornamento della Carta per la qualità […] che consenta un maggiore controllo e formuli linee di indirizzo prescrittive per gli interventi di sostituzione edilizia e/o di ampliamento”.
Nel condividere la valutazione espressa dall’Assessore si ricorda che l’art. 16 delle NTA del Piano vigente stabilisce (c. 12) che “La Carta per la qualità è soggetta ad aggiornamenti periodici, di norma biennali, da approvarsi con le procedure di cui all’art. 2, commi 5 e 6” (11); che non risulta che nel decennio di piena vigenza del Piano sia stata effettuato alcun aggiornamento; che, di conseguenza, l’invocato aggiornamento richiede di essere quanto prima avviato ed efficacemente concluso.
Il Comune di Roma, infine, dovrebbe controllare, attraverso le sue strutture preposte, l’effettiva applicazione di quanto previsto dalle NTA del Piano vigente all’art 24 (Città storica, Norme generali), comma 12: “Gli strumenti urbanistici esecutivi e i progetti edilizi ammessi con modalità diretta sono predisposti secondo i contenuti e le modalità stabilite nell’elaborato G2. “Guida per la qualità degli interventi”; ove riguardino interventi di categoria RE, DR, AMP, NE, sono obbligatoriamente sottoposti, ai fini dell’approvazione o abilitazione, al parere consultivo del “Comitato per la qualità urbana e edilizia” che si esprime entro 45 giorni dalla richiesta” (11). Il parere del COQUE dovrà essere reso sia in relazione al valore testimoniale dell’edificio che si chiede di demolire, sia in relazione alla coerenza del nuovo edificio progettato con il tessuto in cui va a inserirsi.
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( Le note numercihe sono di Carteinregola, quelle con asterisco nel documento originale)
* I tessuti T5 sono definiti “Tessuti di espansione otto-novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme” dall’art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione, che detta le prescrizioni specifiche e stabilisce gli interventi consentiti. L’art 29 delle stesse norme detta prescrizioni specifiche e interventi consentiti per i tessuti T4 “Tessuti di espansione otto-novecentesca ad isolato”. I Tessuti T7 e T10 sono rispettivamente quelli “di espansione novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme” e i “Nuclei storici isolati” (artt. 32 e 35 delle NTA).
** Ciò risulta evidente se si considerano le diverse funzioni correlate alla tutela dei valori paesaggistici (art. 143 Codice BB.CC.AA.) ed alla individuazione delle “zone territoriali omogenee” di cui all’art. 17 della legge ponte (n. 765/1967).Ne consegue che, data la suddetta diversa funzione, la concreta applicazione ai fini paesaggistici deve considerarsi esclusa negli ambiti definiti dall’art. 43 delle NTA del PTPR; ma fuori di tale perimetro valgono le prescrizioni dettate dalla pianificazione urbanistica assunta dall’ente locale.
(1) vedi Il Piano regolatore del 1909 scheda da Le città sostenibili -Corso di URBANISTICA Prof. Domenico Cecchini Università degli studi di Roma
“La Sapienza” http://www.cittasostenibili.it/industriale/industriale_Scheda_7.htm
(2)DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. (GU Serie Generale n.45 del 24-02-2004 – Suppl. Ordinario n. 28)
art.12 Verifica dell’interesse culturale
1. Le cose immobili e mobili indicate all’articolo 10, comma 1*, che siano opera di autore non piu’ vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni del presente Titolo fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
2. I competenti organi del Ministero, d’ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformita’ di valutazione.
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 e’ corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalita’ di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l’Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso all’amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti, i criteri e le modalita’ per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1.
4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l’interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall’applicazione delle disposizioni del presente Titolo.
5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati e’ trasmessa ai competenti uffici affinche’ ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le valutazioni dell’amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.
6. Le cose di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice.
7. L’accertamento dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformita’ agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell’articolo 13 ed il relativo provvedimento e’ trascritto nei modi previsti dall’articolo 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo.
8. Le schede descrittive degli immobili di proprieta’ dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico accessibile al Ministero e all’Agenzia del demanio, per finalita’ di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.
10. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 27, commi 8, 10, 12, 13 e 13-bis, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326.
*art. 10 Beni culturali
1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonche’ ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
Scarica il file, in formato PDF per la versione completa (rivista 2008) del Codice dei beni culturali e il paesaggio (1287Kb)
(documento in formato pdf, peso 296 Kb, data ultimo aggiornamento: 20 aprile 2009 )
(3) Piano Regolatore Genrale Norme Tcniche di Attuazione Art. 25: Tessuti della Città storica
Definizione
1. Si intendono per Tessuti della Città storica gli isolati o parti di isolato ad essa appartenenti costituiti dall’aggregazione di edifici, con relativi spazi aperti di pertinenza e l’esclusione delle sedi viarie, riconducibili a regole sostanzialmente omogenee d’impianto, suddivisione del suolo, disposizione e rapporto con i tracciati, nonché di prevalente caratterizzazione tipologica, formale, costruttiva e funzionale. Rientrano in tali tessuti gli edifici seriali e gli edifici a tipologia edilizia speciale esprimenti le stesse regole del tessuto di appartenenza. 2. I tessuti individuati nell’elaborato
2.“Sistemi e Regole”, rapp. 1:5.000, si articolano in:
T1-Tessuti di origine medievale;
T2-Tessuti di espansione rinascimentale e moderna pre-unitaria;
T3-Tessuti di ristrutturazione urbanistica otto-novecentesca;
T4-Tessuti di espansione otto-novecentesca ad isolato;
T5-Tessuti di espansione otto-novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme;
T6-Tessuti di espansione novecentesca a fronti continue;
T7-Tessuti di espansione novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme;
T8-Tessuti di espansione novecentesca con impianto moderno e unitario;
T9-Edifici isolati;
T10-Nuclei storici isolati.
(4) DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
Articolo 150 Inibizione o sospensione dei lavori
1. Indipendentemente dall’avvenuta pubblicazione all’albo pretorio prevista dagli articoli 139 e 141, ovvero dall’avvenuta comunicazione prescritta dall’articolo 139, comma 4, la regione o il Ministero ha facolta’ di:
a) inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque capaci di pregiudicare il bene;
b) ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida prevista alla lettera a), la sospensione di lavori iniziati.
2. Il provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori incidenti su immobili od aree non ancora dichiarati di notevole interesse pubblico cessa di avere efficacia se entro il termine di novanta giorni non sia stata effettuata la pubblicazione all’albo pretorio della proposta della commissione di cui all’articolo 138 o della proposta dell’organo ministeriale prevista all’articolo 141, ovvero non sia stata ricevuta dagli interessati la comunicazione prevista dall’articolo 139, comma 4.
3. Il provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori incidenti su di un bene paesaggistico per il quale la pianificazione paesaggistica preveda misure di recupero o di riqualificazione cessa di avere efficacia se entro il termine di novanta giorni la regione non abbia comunicato agli interessati le prescrizioni alle quali attenersi, nella esecuzione dei lavori, per non compromettere l’attuazione della pianificazione.
4. I provvedimenti indicati ai commi precedenti sono comunicati anche al comune interessato.
(5) NTA PRG
Art.107. Zone territoriali omogenee
1. Con riferimento alle zone territoriali omogenee di cui al DM n. 1444/1968, le componenti del presente PRG sono così classificate:
a) sono classificate come zona territoriale omogenea A: le componenti della Città storica, salvo gli Ambiti di valorizzazione;
(6) Non abbiamo trovato direttive del’assessore Montuori n.10 del 19 febbraio 2018 – Abbiamo commentato una memoria di Giunta 14 del 26 febbraio 2018 Vedi Legge di Rigenerazione urbana regionale: cancellate subito l’articolo 6 http://www.carteinregola.it/index.php/legge-di-rigenerazione-urbana-regionale-una-legge-da-modificare/
(7) vvedi Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444
Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 765 del 1967. http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1968_1444.htm#02
(8) Art.20. Contributo straordinario di urbanizzazione scarica NTA PRG prg_nta
(9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380
Ripubblicazione del testo del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)”, corredato delle relative note. (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 239/L alla Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 245 del 20 ottobre 2001). (GU Serie Generale n.266 del 15-11-2001 – Suppl. Ordinario n. 246)
Art. 16
(…)
comma 4. L’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione:
a) all’ampiezza ed all’andamento demografico dei comuni;
b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;
c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;
d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall’articolo 41-quinquies, penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali;
d-bis) alla differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), anziché quelli di nuova costruzione;
(lettera aggiunta dall’art. 17, comma 1, lettera g), legge n. 164 del 2014)
d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d’uso. Tale maggior valore, calcolato dall’amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest’ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l’interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l’intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche.
(lettera aggiunta dall’art. 17, comma 1, lettera g), legge n. 164 del 2014)
(10) scarica legge rigenerazione urbana + circolare Regione Lazio con riferimenti d
(11) scarica NTA PRG prg_nta