Ma il progetto dello Stadio è stato davvero approvato?
Autore : Redazione
L’arch. Luciano Belli Laura ha giustamente obiettato alla nostra – e non solo nostra – frequente espressione “progetto del nuovo stadio della Roma approvato dalla conferenza dei servizi decisoria il 5 dicembre 2017“. In realtà lo scriviamo per semplificare, e anche perchè lo stesso Verbale di chiusura della CdS riporta testualmente: “Il Presidente [della CDS NDR] prende atto di quanto dichiarato e dichiara sciolta la seduta di Conferenza dei servizi con l’approvazione del progetto e l’adozione della variante all’unanimità [dei 4 rappresentanti unici di Comune, Città Metropolitana, Regione, Stato NDR] e l’approvazione della procedura a maggioranza“. Tuttavia è utile ritornare sui termini di tale approvazione, perchè giocando sulle parole si sono alimentate e si continuano ad alimentare delle ambiguità che, oltre a confondere le idee dei cittadini, tendono a nascondere la realtà dei fatti, ben diversa da quella che spesso viene data per scontata. Pubblichiamo in calce una articolata e documentata disamina di Belli Laura.
periodo finale del verbale di chiusura della CdS del 5 dicembre 2017
Ma, in generale, concordiamo sul fatto che non si possa affermare che “il progetto sia stato approvato”: primo, perchè l’approvazione del progetto avverrà solo alla fine di tutto l’iter, e con una Delibera di Giunta della Regione Lazio; secondo, perchè neanche la Conferenza dei Servizi decisoria ha davvero approvato il progetto, nel senso comune che si attribuisce a questo termine, dato che ha comminato moltissime prescrizioni e raccomandazioni, all’applicazione delle quali la vera approvazione del progetto è subordinata. La chiave è quella frasetta “Il Presidente prende atto di quanto dichiarato” nella conclusione del verbale, che si riferisce a tutti i dubbi, le contraddizioni e gli auspici che erano stati esternati fino a pochi istanti prima dai massimi rappresentanti degli uffici coinvolti. Ma è detto anche a chiare lettere in una successiva nota del 25 gennaio 2018, a firma del Direttore del Dip. Territorio urbanistica e mobilità della Regione Lazio Manetti (già Presidente della CdS) e del Responsabile del procedimento Gianfrancesco (3), in cui si legge che “solo ove il progetto sia stato adeguato alle prescrizioni ed alle ottemperanze indicate dalle Amministrazioni ed enti nel corso della Conferenza dei servizi [il procedimento in corso presso l’amministrazione procedente Regione Lazio NDR] potrà concludersi positivamente“. In buona sostanza, se il proponente non mettesse in pratica quanto prescritto dai vari enti, il progetto decadrebbe e quindi non potrebbe essere approvato.
E insistere a definire “approvato in CdS” il progetto, si rischia anche di far intendere che per i rappresentanti unici riuniti in Conferenza andasse tutto bene, tanto da dare il via libera al progetto e “adottare la variante urbanistica”. Anche qui va evidenziata tutta l’ambiguità di un articolo piovuto dal cielo nell’aprile 2016 (4), che ha stabilito che per la costruzione di impianti sportivi – e solo per quelli – il verbale di chiusura della CdS costitusce “adozione” di variante urbanistica e che “il verbale è trasmesso al sindaco che lo sottopone all’approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile“, e che rischia di privare delle loro prerogative decisionali i consiglieri capitolini, trasformandoli in meri passacarte .
Ma, lo diciamo ancora una volta, al di là della montagna di criticità rimaste irrisolte dalla conferenza dei servizi – per la parte mobilità tutte confermate dalla recente Analisi del Politecnico di Torino – l’aspetto che fa acqua da tutte le parti sono le modalità anomale con cui è stata portata avanti la procedura di “approvazione”- anche per coprire dei “buchi” normativi generati alla fonte dagli sciagurati commi sugli stadi e dal citato articolo infilati in leggi di tutt’altra natura -, nonostante i tantissimi aspetti rimasti nel limbo delle prescrizioni (comminate al privato per gli aspetti di suo diretto intervento) e delle raccomandazioni ( che non rientrano nelle dirette competenze del privato perchè comminate da un ente pubblico a un altro ente pubblico).
Prescrizioni e raccomandazioni che, lo diciamo ancora una volta, non c’è alcuna certezza che saranno attuate, perchè non è chiaro neanche chi e quando ne controllerà l’attuazione (sul seguito delle raccomandazioni poi, che hanno come interlocutori degli enti pubblici, siamo assai scettici), e soprattutto se saranno messe in atto prima della messa in esercizio dello Stadio, quando tutti i punti deboli verranno al pettine. E la necessità di concludere tutte le opere e le iniziative essenziali per mitigare l’impatto dello stadio e dei suoi annessi commerciali e direzionali sul territorio e sulla città, non per niente è un imperativo categorico ribadito nelle varie condizioni poste dalla relazione del Politecnico (che ha stimato in 2/3 anni il tempo minimo per completarle).
E temiamo che i poveri residenti, i poveri tifosi e i poveri romani, finiranno col trovarsi nella condizione di quei tanti cittadini che vivono in quartieri dove le edificazioni private sono andate avanti con balzi da leone e i servizi pubblici essenziali con passi da formica. Tanto a Roma c’è sempre qualche anonimo capro espiatorio su cui scaricare i disastri: la burocrazia, i soldi che mancano, le difficoltà “impreviste”, la crisi, le cavallette… e chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato.
Anna Maria Bianchi Missaglia
Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com
PERCHE’ NON SI PUO’ DIRE CHE IL PROGETTO DELLO STADIO DELLA ROMA A TOR DI VALLE E’ STATO APPROVATO
di Luciano Belli Laura
Infatti:
– alla lettera b) del comma 304, dell’art. 1 della Legge 147/2013 – la cosiddetta “Legge stadi” (1) è previsto che:
(…) Ove il progetto comporti atti di competenza regionale, la conferenza di servizi è convocata dalla regione, che delibera entro centottanta giorni dalla presentazione del progetto. Il provvedimento finale sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessario alla realizzazione dell’opera edetermina la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera medesima;(…)
– l‘art. 3 del Regolamento della Conferenza dei servizi della Regione Lazio (2) recita:
(…) All’esito dell’ultima riunione, e comunque non oltre il termine per la conclusione del procedimento,
l’Amministrazione procedente adotta il provvedimento motivato di conclusione della Conferenza, con gli effetti
di cui all’articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla
Conferenza tramite i rispettivi rappresentanti.
– l‘art. 5 del Regolamento della Conferenza dei servizi della Regione Lazio (2) recita:
Ai sensi dell’art. 1, comma 304 lettera b) della legge n. 147/2013 (1), la deliberazione di Giunta regionale di
conclusione del procedimento sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessario
alla realizzazione dell’opera e determina la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera medesima. Pertanto tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta o assensi
comunque denominati necessari alla realizzazione del progetto acquisiti nell’ambito della presente Conferenza
sono acquisiti anche ai fini dei procedimenti di variante urbanistica, di VIA e di VAS, fermo restando la necessità
che tali procedimenti si concludano con provvedimenti espressi, rilasciati nell’ambito della presente Conferenza
e allegati al provvedimento finale di conclusione della stessa.
– dalla pag. 7 della Determina G18433 del 22 Dicembre 2017 (3) si evince che il progetto è solo approvato ai fini urbanistici, ma che tale progetto, di fatto “assentito con prescrizioni“, deve essere integrato ed adeguato a cura del Soggetto proponente alle prescrizioni, … ed inoltre che il progetto come integrato ed adeguato deve essere trasmesso all’Amministrazione Capitolina … per le successive fasi procedurali:
– di dover approvare tale progetto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 62 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 (4), in particolare il comma 2-bis, aggiunto in sede di conversione, per il quale “La conferenza di servizi decisoria di cui all’articolo 1, comma 304, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si svolge in forma simultanea, in modalità sincrona e, se del caso, in sede unificata a quella avente a oggetto la valutazione di impatto ambientale. (…) Nel caso di impianti sportivi privati il verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria costituisce, ove necessario, adozione di variante allo strumento urbanistico comunale ed è trasmesso al sindaco, che lo sottopone all’approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile;
– che tale progetto deve essere integrato ed adeguato a cura del Soggetto proponente – prima delle successive fasi procedurali – alle prescrizioni, osservazioni, raccomandazioni ed indicazioni contenute nei pareri depositati in Conferenza di Servizi, nonché nelle ulteriori note e pareri in essi richiamati, ed emerse nel corso della stessa, la cui ottemperanza debba intervenire in sede di progettazione definitiva; tali pareri sono depositati agli atti dell’Ufficio di Staff della Direzione regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità, sono pubblicati sul sito istituzionale all’indirizzo web www.regione.lazio.it/rl/ trasparenzastadio/ e sono elencati nel dispositivo del presente atto;
– che il Progetto come integrato ed adeguato, unitamente alla presente Determinazione, alla documentazione in essa richiamata, ai Pareri depositati in Conferenza di Servizi, alle note e pareri in essi richiamati, alle modifiche intervenute in sede di Conferenza di servizi come risultanti dai verbali delle sedute, ed all’elenco delle prescrizioni, deve essere trasmesso all’Amministrazione Capitolina, per le successive fasi procedurali; [vale a dire, per essere pubblicato in quanto variante urbanisticaNDR ]
– La Nota del 25 gennaio 2018 a firma del Direttore dle Dip. Territorio urbanistica e mobilità della Regione Lazio Manetti e del Respondabile del procedimento Gianfrancesco (5) in cui si legge che solo ove il progetto sia stato adeguato alle prescrizioni ed alle ottemperanze, il procedimento in corso presso l’amministrazione procedente (Regine) potrà concludersi positivamente:
(1)ved. Legge c.d. STADI – Legge 27 dicembre 2013, n. 147
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2014) commi 303 304 305
scarica LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 art. 1 commi 303 304 305
: http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0147.htm#1.300
(2) ved.: http://www.regione.lazio.it/rl/trasparenzastadio/wp-content/uploads/sites/7/ALL.2_Regolamento-CDS-1.pdf
scarica RegolamentoConf. di Serv. stadio roma
(3) http://www.regione.lazio.it/rl/trasparenzastadio/wp-content/uploads/sites/7/Determinazione-n.-G18433-del-22_12_2017-Conclusione-CDS.pdf
scaricapag. 10 Determina stadio
(4) DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50 Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. (17G00063) (GU Serie Generale n.95 del 24-04-2017 – Suppl. Ordinario n. 20)note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/04/2017
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 (in S.O. n. 31, relativo alla G.U. 23/06/2017, n. 144). http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/24/17G00063/sg
LEGGE 21 giugno 2017, n. 96 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/23/17G00112/sg
Art. 62
(Costruzione di impianti sportivi)
1. Lo studio di fattibilita' di cui all'articolo 1, comma 304,
lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, puo' ricomprendere
anche la costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse da
quella sportiva, complementari e/o funzionali al finanziamento e alla
fruibilita' dell'impianto. Tale studio puo' prevedere la demolizione
dell'impianto da dismettere, la sua demolizione e ricostruzione,
anche con diverse volumetria e sagoma, ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, lett. d) e f), del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, la sua riconversione o riutilizzazione. Laddove
si tratti di interventi da realizzare su aree di proprieta' pubblica
o su impianti pubblici esistenti, lo studio di fattibilita' puo'
contemplare la cessione a titolo oneroso del diritto di superficie o
del diritto di usufrutto dell'impianto sportivo e/o di altri immobili
di proprieta' della pubblica amministrazione per il raggiungimento
del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa. Il
diritto di superficie e il diritto di usufrutto non possono avere
durata superiore a quella della concessione di cui all'articolo 168,
comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunque
non possono essere ceduti, rispettivamente, per piu' di novanta e
trenta anni.
2. La conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 1, comma
304, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si svolge in
forma simultanea, in modalita' sincrona e, se del caso, in sede
unificata a quella avente a oggetto la valutazione di impatto
ambientale. Il verbale conclusivo puo' costituire adozione di
variante allo strumento urbanistico comunale. In tale ipotesi, ove
sussista l'assenso della Regione espresso in sede di conferenza, il
verbale e' trasmesso al sindaco che lo sottopone all'approvazione del
consiglio comunale nella prima seduta utile.
3. Lo studio di fattibilita' di cui al comma 1, nell'ipotesi di
impianti pubblici omologati per una capienza superiore a 20.000
posti, puo' prevedere che a far tempo da cinque ore prima dell'inizio
delle gare ufficiali e fino a tre ore dopo la loro conclusione, entro
300 metri dal perimetro dell'area riservata, l'occupazione di suolo
pubblico per attivita' commerciali e' consentita solo
all'associazione o alla societa' sportiva utilizzatrice dello stadio.
In tal caso, le autorizzazioni e/o concessioni di occupazione di
suolo pubblico gia' rilasciate all'interno di dette aree restano
sospese nella stessa giornata e per lo stesso periodo di tempo, con
oneri indennizzatori a carico della societa' sportiva utilizzatrice
dell'impianto sportivo, salvi diversi accordi tra il titolare e la
medesima societa' sportiva.
4. In relazione agli interventi di cui all'articolo 1, comma 304,
lettera d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la societa' o
l'associazione sportiva di cui al comma 1 deve essere in possesso dei
requisiti di partecipazione previsti dall'articolo 183, comma 8, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, associando o consorziando
altri soggetti.
5. Rispetto agli impianti sportivi pubblici omologati per una
capienza superiore a 20.000 posti, alle controversie aventi a oggetto
il verbale conclusivo della conferenza di servizi e l'aggiudicazione
della concessione si applica l'articolo 125 del codice del processo
amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104.
(5) scarica NOTA 25 1 2018 stadio -PRESIDENTE-CDS-REGLAZIO.REGISTRO-UFFICIALE.2018.0043659