Municipio XIV: parte il confronto sui Piani di Zona
Autore : Redazione
Incontro in XIV Municipio del 16 marzo 2016
Si è tenuto il 16 marzo presso il XIV Municipio il primo incontro di un tavolo che mette insieme tutti i soggetti coinvolti nelle problematiche dei Piani di Zona – cittadini, comitati, istituzioni, operatori privati – per avviare un confronto tecnico teso a individuare quelle soluzioni che i cittadini attendono da anni. Un esperimento che già da questo primo appuntamento sembra promettere bene: nel dibattito si sono alternati gli interventi di diverse parti in causa, che da adesso in avanti continueranno a lavorare insieme sui problemi specifici dei numerosi Piani di Zona del Municipio: Piansaccoccia, Colle Fiorito, Ponderano, Torresina 2, La Storta Stazione.
Il tema del primo incontro, è “OPERE DI URBANIZZAZIONE” (1), in particolare:
Costituzione dei consorzi per realizzazione opere “a scomputo”(2)
Obblighi dei consorzi e garanzie
Gestione della progettazione delle gare d’appalto
verifiche da parte dell’amministrazione
tempi e modalità di realizzazione delle opere
Oneri a carico dei cittadini da computare nel calcolo del prezzo massimo di cessione (3) e nei piani finanziari
Operatività nel caso di insufficienza di fondi
Ritardi o mancanze nella realizzazione delle opere: interventi supplettivi e sanzioni per gli operatori
Ritardi o mancanze nella realizzazione delle opere: conseguenze per i cittadini (non applicabilità dell’indice ISTAT, tassazione TASI e TARI)
Opere di urbanizzazione secondaria: come e da chi devono essere realizzate?
Pubblichiamo i video degli interventi dell’incontro, a cominciare da quello dell’ex Assessore Giovanni Caudo, che spiega come la drammatica mancanza di infrastrutture e servizi che caratterizza la maggior parte dei PdZ, parta già dalla scelta a monte – di parecchi anni fa – di prevedere risorse insufficienti, contando su una successiva integrazione attraverso finanziamenti pubblici, che poi non ci sono stati. E anche la scelta di “caricare” i nuovi insediamenti di edilizia agevolata di standard urbanistici (verde, servizi) maggiori del necessario, per compensare quelli insufficienti nelle aree limitrofe, spesso sorte abusivamente senza alcuna pianificazione.
Il rilascio del permesso di costruire da parte di una amministrazione comunale comporta per il privato “la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione” (art. 16 comma 1 del Dpr 6 giugno 2001, n. 380).
Come sostenuto dalla giurisprudenza, gli oneri di urbanizzazione sono dovuti “in ragione dell’obbligo del privato di partecipare ai costi delle opere di trasformazione del territorio” (Cons. Stato, Sez. V, 23 gennaio 2006, n. 159). Gli oneri di urbanizzazione si riferiscono quindi alle opere indispensabili per urbanizzare l’area interessata all’intervento edilizio, da realizzarsi da parte dell’amministrazione comunale.
Il legislatore italiano ha previsto la possibilità di scomputare la quota del contributo relativa agli oneri di urbanizzazione, nel caso in cui il titolare del permesso di costruire si obblighi a realizzarle direttamente:
“A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell’articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune” (Art. 16 comma 2 del Testo Unico dell’edilizia).
La disciplina dell’affidamento delle opere di urbanizzazione è oggi regolata dal D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti), dopo un lungo e travagliato percorso giuridico che ha visto coinvolta in prima persona la Corte di Giustizia Europea.
Il dossier ha l’obiettivo di fare il punto sulla disciplina in materia alla luce delle numerose pronunce della Corte di Giustizia delle Comunità Europee che ribadiscono il principio secondo cui, la realizzazione diretta di un’opera di urbanizzazione secondo le condizioni e le modalità previste dalla normativa italiana in materia urbanistica, costituisce un “appalto pubblico di lavori” ai sensi dell’art. 1 lett. a) alla direttiva 93/37/Cee.
(3) Limiti imposti dalle normative relative all’edilizia agevolata sia per la rivendita degli alloggi che per la determinazione del prezzo di vendita o del canone di locazione, sui quali nel tempo si sono adottate diverse interpretazioni che hanno creato molti problemi, fino alla sentenza della Cassazione del 16 settembre 2015,n. 18135, che dovrebbe aver messo un punto fermo nei criteri da adottare