Nuovi commi sugli stadi: una vecchia storia
Autore : Redazione
- rendering dal sito AMA group del progetto Stadio delle Aquile (della Lazio)
Molti gli aspetti discutibili dei 5 commi sugli stadi inseriti nel decreto legge 50/2017, a partire dal rientro dalla finestra della possibilità di costruire palazzine residenziali accanto agli stadi, uscita dalla porta nel dicembre 2013.
Cominciamo con l’affrontare il rischio “speculazioni immobiliari”, riservandoci di approfondire in seguito le modalità di variante urbanistica al PRG, che, come previsto dal comma 2, comportano che “il verbale conclusivo [della conferenza di servizi decisoria NDR] può costituire adozione di variante allo strumento urbanistico comunale. In tale ipotesi, ove sussista l’assenso della Regione espresso in sede di conferenza, il verbale è trasmesso al sindaco che lo sottopone all’approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile”. E sarà da approfondire anche la “demolizione/ricostruzione”, “anche con diverse volumetria e sagoma”, di impianti esistenti…
L’articolo 62 – Costruzione di impianti sportivi – inserito nella cosiddetta “manovrina” licenziata dal Governo pubblicata il Gazzetta il 26 aprile (1) – è composto da 5 commi che in qualche modo mettono mano ai precedenti 3 commi della Legge 147/2013 – quella da cui ha preso le mosse il Progetto dello Stadio della Roma e altri – con alcuni significativi inserimenti, mancanze e ambiguità, che si possono cogliere appieno solo se si ripercorre la storia di questa cosiddetta “legge sugli stadi”, mai diventata legge, ma sparpagliata in articoli inseriti in leggi e decreti di varia natura.
Lo diciamo subito: in questi 5 commi è tornata alla grande la possibilità, per chi costruisce (o ricostruisce) stadi, di edificare delle cubature residenziali per raggiungere l'”equilibrio economico”. O, forse, la possibilità di costruire nuovi insediamenti residenziali passando dall’edificazione di uno stadio. Dice l’art. 62: “Lo studio di fattibilità… può ricomprendere anche la costruzione di immobili con destinazioni d’uso diverse da quella sportiva, complementari e/o funzionali al finanziamento e alla fruibilità dell’impianto“. Anche nei precedenti commi del decreto 147/2013 (2) erano previsti altri tipi di intervento, dato che erano consentiti “quelli strettamente funzionali alla fruibilità dell’impianto e al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa e concorrenti alla valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici”, anche se era esplicitamente indicata “l’esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale“. E se è vero, come dice qualcuno, che i commi del 2013 non sono stati abrogati e quindi sono ancora vigenti (3), giustifica qualche dubbio il fatto che il legislatore non abbia sentito la necessità, come in genere accade quando si legifera su disposizioni precedenti, di aggiungere “fatto salvo quanto previsto dal comma 304 “e comunque con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale“. E bisogna rilevare l’uso dell’espressione “può ricomprendere“: sembra una risposta alla precedente esclusione, avvenuta dopo mesi – anni – di dibattito, dentro e fuori il Parlamento, della possibilità di inserire cubature che non fossero al servizio delle strutture sportive, per tenersi al riparo dal rischio di speculazioni edilizie con il pretesto della realizzazione di impianti sportivi. Nel 2013 si era raggiunto il compromesso di consentire l’edificazione solo di strutture direzionali (uffici) e commerciali (centri commerciali), anche se non direttamente collegate allo Stadio. E così era stato per il progetto dello Stadio della Roma, incardinato dalla Delibera 147/2014, con le Torri di Libeskind che compensavano i costi delle infrastutture pubbliche necessarie alla sostenibilità dello Stadio.
Forse non tutti conoscono la storia di questa altalena che vale la pena ripercorrere (per i dettagli si rimanda alla nostra cronologia del progetto Stadio della Roma) tra fautori degli stadi con “florilegio di cubature anche residenziali” e i fautori della linea “solo strutture sportive”. Un braccio di ferro cominciato almeno nel lontano 2006. Allora il patron della Lazio Lotito presenta un progetto per la costruzione di uno “stadio delle Aquile” al km 9,4 della Via Tiberina su terreni di sua proprietà, con “una cittadella biancoceleste con supermercato, cinema e unità abitative in grado di essere vissute per 365 all’anno”. Secondo Legambiente l’area si trova in area di esondazione del Fiume Tevere, vincolata dal punto di vista idrogeologico ed archeologico. Nel novembre 2008 Alessio Butti del Pdl e Giovanni Lolli del Pd presentano un disegno di legge sugli stadi, che dovrebbe essere “un passo avanti verso la privatizzazione degli impianti e la loro polifunzionalità, inseriti nel tessuto urbano e attrezzati con centri commerciali e aree ricreative“. Nel febbraio 2011, come riporta La Repubblica, “Alla commissione Cultura della Camera con un colpo di mano la maggioranza [di centro destra NDR] ha proposto un nuovo testo per la legge sulla costruzione dei nuovi impianti che premette “oltre alla struttura sportiva ogni altro insediamento edilizio ritenuto necessario ai fini del complessivo equilibrio economico e finanziario della realizzazione e gestione del complesso immobiliare”. Non solo. Stabilisce anche che la conferenza dei servizi dei Comuni può dare il via libera a maggioranza anche in presenza di vincoli“. La Repubblica riporta la durissima reazione del Pd e del deputato Roberto Morassut (ex assessore all’urbanistica di Roma con Veltroni) che la definisce “una legge sbagliata e ingiusta“. Ciò nonostante la legge stadi continua il suo cammino, con la ripetuta contrarietà dello stesso Morassut (4) , dell’INU (Istituto Nazionale di Urbanistica), di Legambiente, che presenta un corposo dossier (5), e dell’allora vicesindaco di Firenze e di Renzi Dario Nardella (6), che in realtà è uno dei primi promotori del ddl sugli stadi, ma che difende personalmente quella clausola [no al residenziale NDR], definita come “discrimine” contro la “tentazione di usare la realizzazione di grandi impianti sportivi come pretesto per altre finalità”. Alla fine i commi inseriti nella legge di stabilità nel dicembre 2013 proporranno una formula piuttosto sibillina, con l’unico “paletto” dell’esclusione della costruzione di appartamenti, che, oggi possiamo constatare, è un paletto assai labile.
E’ anche interessante confrontare l’articolo del decreto immortalato nella Gazzetta Ufficiale con una sua versione evidentemente “in fieri” del 14 aprile 2017, riportata dal sito agricolae.eu (7), in cui nel comma 1 appare una frase poi tagliata: lo studio di fattibilità “è presentato da una società o associazione sportiva“. Resta così quello che prevede il comma 304 della legge 147/2013 : “il soggetto che intende realizzare l’intervento presenta al comune interessato uno studio di fattibilità … corredato di un piano economico-finanziario e dell’accordo con una o piu’ associazioni o società sportive utilizzatrici in via prevalente“. Un qualunque soggetto privato quindi, e non una società sportiva, che può fare accordi addirittura con più società sportive.
Non sappiamo se la novità rispetto alle destinazioni residenziali riguardino anche il progetto dello Stadio della Roma e se le “palazzine” rimaste dopo l’eliminazione delle tre torri direzionali potranno diventare appartamenti di lusso “vista Stadio”.
Secondo Alberto Mencarelli (8) non si “esclude del tutto che la nuova disciplina (già in vigore provvisoriamente con forza di legge ma sottoposta a conversione in legge da parte delle Camere) si applichi anche al procedimento relativo all’autorizzazione dell’impianto a Tor di Valle, a condizione, però, che si consideri definitivamente chiuso il vecchio procedimento definito negativamente dalla conferenza dei servizi con la determinazione del direttore della Direzione regionale territorio, urbanistica e mobilità della Regione Lazio del 5 aprile 2017“. In questo caso la decisione finale sulla conversione a destinazione residenziale sembrerebbe affidata al Comune, e quindi si tratterà di vedere se la Giunta Raggi, dopo la notevole virata sullo Stadio – in cui il taglio delle cubature private e delle infrastrutture pubbliche non dissimula la sostanziale adesione all’operazione – deciderà di schierarsi con il contestato filone “pro cemento residenziale”. Al momento Daniele Frongia, assessore allo Sport del Comune di Roma, ha garantito che il residenziale non entrerà nel progetto. (9).
Merita infine una citazione l’inserimento del comma 3. In un decreto dall’altisonante titolo “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA, INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI ULTERIORI INTERVENTI PER LE ZONE COLPITE DA EVENTI SISMICI E MISURE PER LO SVILUPPO”, l’articolo “costruzione di impianti sportivi” dedica quasi un quarto delle parole non alla sicurezza degli utenti o alle tecnologie eco sostenibili o alle infrastrutture per la mobilità, ma alla previsione, prima durante e dopo le partite, che “entro 300 metri dal perimetro dell’area riservata“, “l’occupazione di suolo pubblico per attività commerciali sia consentita solo all’associazione o alla società sportiva utilizzatrice dello stadio“(10). Dagli scenari avveniristici prospettati dai rendering all’esclusiva sui gadgets e sui panini venduti dalle bancarelle. Birra e salsicce.
Anna Maria Bianchi Missaglia
Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com
Leggi anche:
(1) vedi Ecco l’articolo della “manovrina” che riguarda gli stadi pubblicato in Gazzetta
(2) scarica LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 art. 1 commi 303 304 305
Lo studio di fattibilità non può prevedere altri tipi di intervento salvo quelli strettamente funzionali alla fruibilità dell’impianto e al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa e concorrenti alla valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici e comunque con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale.
(3) Secondo alcuni un divieto esplicito come quello della edilizia residenziale non si supera con una formulazione generica ed implicita ma solo con una espressa nuova posizione. Secondo Alberto Mencarelli: “...Quanto al merito delle nuove norme, il citato articolo 62 stabilisce che lo studio di fattibilità di cui all’articolo 1, comma 304, lettera a), della legge n. 147/2013 “può ricomprendere anche la costruzione di immobili con destinazioni d’uso diverse da quella sportiva, complementari e/o funzionali al finanziamento e alla fruibilità dell’impianto”. A differenza del comma 304, lettera a), della legge n. 147, non compare l’espressa esclusione delle destinazioni d’uso di tipo residenziale, che quindi parrebbero in astratto consentite per i progetti il cui procedimento autorizzativo non sia ancora iniziato alla data di entrata in vigore del decreto” (> vai all’articolo)
(4) 12 luglio 2012 l’On. Roberto Morassut (Responsabile urbanistica del Partito Democratico e membro della Commissione Ambiente e Territorio della Camera dei deputati) è contrario al provvedimento che “…apre la strada a modalità di interventi di ristrutturazione degli impianti che produrranno nuove pesanti edificazioni nelle aree urbane con consistenti ulteriori consumi di suolo libero. L’intero costo degli interventi sarà pagato attraverso concessioni edificatorie aggiuntive ed espansive…”
(5) 24 luglio 2012 Legambiente presenta un dossier “Non chiamatela Legge stadi” (> vai al comunicato)
(6) 13 dicembre 2012 si tiene il convegno Legge sugli Stadi: ultima chiamata’ presso la ‘Sala D’Armi’ di Palazzo Vecchio a Firenze promosso dal vicesindaco e assessore allo sport del Comune di Firenze Dario Nardella, con la partecipazione del primo firmatario della legge sugli stadi Giovanni Lolli, il direttore generale della Lega di A Marco Brunelli, il presidente della Lega B Andrea Abodi, il direttore generale della Lega Pro Francesco Ghirelli, il direttore generale della Figc Antonello Valentini, il vicesindaco di Palermo Cesare Lapiana, l’assessore allo sport di Udine Kristian Franzil
(7), l’articolo datato 14/04/2017 ore 19 è tratto da http://www.agricolae.eu/wp-content/uploads/2017/04/manovra-versione-14-aprile.pdf)
(8) 25 aprile 2017 Nuovi commi sugli stadi, cosa prevedono esattamente Pubblichiamo una prima disamina dell’articolo inserito nella “manovrina” del Governo di un dottore di ricerca in diritto pubblico e costituzionale. Cosa prevede esattamente l’articolo 62 “Costruzione di impianti sportivi”del decreto-legge…continua
(9) Daniele Frongia, assessore allo Sport del Comune di Roma, ha ribadito al sito de “Il Fatto Quotidiano” il 27 aprile che la nuova manovra del Governo non influenzerà il progetto dello stadio della Roma. Queste le sue dichiarazioni: “Per quel che ci riguarda non ci sono grosse novità. Dopo la ‘manovrina‘ l’assessore all’Urbanistica, Luca Montuori, ha incontrato l’As Roma, ma è servito solo per ribadire gli accordi già presi. Le carte in tavola non cambiano. Con la vecchia o con la nuova legge, possiamo garantire che il residenziale non entrerà nel progetto. Prendiamo atto invece dell’accelerazione nell’iter della conferenza. Nel nostro caso, dove tutto è già stato approfondito a lungo, potrebbe avere un risvolto positivo, il rischio è che abbia effetti deleteri altrove“.
(10) comma 3. Lo studio di fattibilità di cui al comma 1, nell’ipotesi di impianti omologati per una capienza superiore a 20.000 posti, può prevedere che a far tempo da cinque ore prima dell’inizio delle gare ufficiali e fino a tre ore dopo la loro conclusione, entro 300 metri dal perimetro dell’area riservata, l’occupazione di suolo pubblico per attività commerciali è consentita solo all’associazione o alla società sportiva utilizzatrice dello stadio, ovvero a terzi da essa autorizzati. In tal caso, le autorizzazioni e/o concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate all’interno di dette aree restano sospese nella stessa giornata e per lo stesso periodo di tempo, con oneri indennizzatori a carico della società sportiva utilizzatrice dell’impianto sportivo, salvi diversi eventuali accordi tra il titolare e la medesima società sportiva.