Parcheggio via Giulia: il TAR dà ragione ai comitati cittadini (analisi della sentenza)
Autore : Redazione
foto ambm
Il Coordinamento Residenti Città Storica (CRCS) da tempo aveva denunciato che il nuovo progetto del parking di Via Giulia – Largo Perosi (1) presentato dall’Impresa nel 2014 ed approvato in variante con D.G.C. n. 195 del 3 luglio 2014, aveva subito modifiche troppo consistenti, compresa una maggiore profondità del livello di scavo con rischi di interferenza con la falda idrica, senza essere stato sottoposto a nuove valutazioni tecniche e ad una eventuale nuova V.I.A. (verifica impatto ambientale).
foto ambm
Era inoltre stato denunciato dal CRCS che il parcheggio, definito “interrato”, in realtà sul lato di via Bravaria verso Lungotevere emergeva (emerge!) di circa 6 metri (vedi foto). Obiezioni che riguardavano non solo la sicurezza idrogeologica messa a repentaglio dall’aumento della profondità di scavo, ma anche la qualità visiva dello spazio pubblico soprastante in un contesto di particolare rilevanza come quello di via Giulia nel cuore della città storica.
Oggi apprendiamo che almeno una delle loro obiezioni era fondata. E la sentenza del TAR diventa un lusinghiero riconoscimento ai cittadini ricorrenti, a cui viene attribuita la legittimazione ad agire, contestata dalla “parte controinteressata” (l’Impresa proponente il parcheggio) , in quanto “l’azione in giudizio è preordinata alla tutela dell’interesse collettivo”, che rientra nelle finalità statutarie del CRCS, come “la tutela del tessuto storico, artistico, archeologico, culturale, monumentale e paesaggistico della Città di Roma nonché la tutela dell’ambiente urbano e della sicurezza dei cittadini”.
(foto PG)
La sentenza del TAR, aldilà del pronunciamento di merito, afferma che “è individuabile uno stabile, concreto e diretto collegamento tra l’associazione stessa ed il patrimonio storico e culturale nonché l’ambiente urbano della Città, il che qualifica e differenzia l’interesse sostanziale della ricorrente alla verifica dinanzi al giudice amministrativo della legittimità dei provvedimenti incidenti su detti valori ed alla rimozione di quelli eventualmente riconosciuti lesivi della loro integrità”.
La sentenza quindi conferma che i cittadini sono legittimati ad intervenire per difendere l’interesse pubblico, e che, a fronte di una modifica rilevante rispetto al progetto precedente, è necessaria una nuova verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA). Con l’accoglimento del ricorso vengono annullati gli atti impugnati: i la Delibera del luglio 2014 che autorizzava la modifica del progetto e l’atto modificativo della Concessione.
Foto PG
Il ricorso (2) avanzato dal Coordinamento dei residenti della città storica chiedeva “…l’annullamento della deliberazione della Giunta comunale n. 195 in data 3 luglio 2014 (3), recante l’approvazione della variante al progetto di parcheggio sito in Via Perosi – Lungotevere Sangallo (Via Giulia – Via della Moretta), limitatamente alla parte interrata dello stesso e recante l’autorizzazione alla stipula dell’atto modificativo della convenzione con la società CAM (4)* per numerosi motivi (4), di cui il principale era che “la delibera impugnata consentirebbe un progetto di parcheggio in via Giulia diverso rispetto a quello oggetto dell’esame e dei pareri precedentemente resi dalle amministrazioni coinvolte, nonché della Valutazione di Impatto Ambientale, con riferimento al quale sussisterebbero numerose criticità”*.
La differenza tra i due progetti consisterebbe nel fatto che, rispetto a quello inizialmente approvato e validato nel 2007/2010 (5), il “progetto in variante del 2014 prevede quattro piani in luogo dei tre approvati” e che “a tale risultato si giungerebbe realizzando ad una quota notevolmente più profonda, di circa 2,40 metri, il piano interrato più basso del parcheggio, sicché detta struttura, contenendo una modifica così rilevante rispetto al progetto precedente, avrebbe necessitato di una nuova verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale“* . Il Tribunale amministrativo ha quindi disposto una “verificazione” tecnica, che ha “dato come esito una differenza di quota di scavo di 3,17 m”* ed ha quindi accolto l’obiezione dei cittadini, stabilendo che “…Detta struttura, contenendo una modifica così rilevante rispetto al progetto precedente, avrebbe necessitato di una nuova verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale. La maggiore profondità, peraltro, si realizzerebbe in un’area di particolare fragilità idrogeologica per la presenza di falde acquifere e per il rischio di esondazione del fiume Tevere”* segnalando che “La carenza di istruttoria si desumerebbe anche dal fatto che non risultano acquisiti i pareri di ARDIS e dell’Autorità di bacino fiume Tevere, neppure chiamati a partecipare alla conferenza di servizi del 15 maggio 2014 sul progetto in variante rispetto a quello sul quale i due enti si erano espressi nel 2007″*.
Una criticità di un’area a ridosso del Fiume Tevere che “…già in sede del primo progetto del parcheggio nel 2010, la Valutazione Impatto Ambientale”* aveva reso evidente affermando “che lo sviluppo verticale del parcheggio avrebbe interessato la falda nelle sue fasi di piena e che le fondazioni previste si attesterebbero sui terreni di riporto”*, e che era già stata rilevata dalla Commissione di Alta Vigilanza del 19 novembre 2014. Aspetti che rendono “evidente che l’amministrazione avrebbe dovuto rinnovare la valutazione di impatto ambientale con riferimento alla variante di progetto del 2014″*.
Non è stata considerata invece ai fini della sentenza in quanto “tardiva” l’obiezione che “una parte della volumetria definita “piano terra” ha una quota di intradosso del solaio superiore di circa 3,5 metri rispetto alla quota di riferimento di via Bravaria dalla quale si accede al parcheggio, per cui non si tratterebbe di un parcheggio completamente interrato” come sempre affermato nelle relazioni tecniche depositate dal CRCS in conformità al Decreto del Ministero dell’Interno 1° febbraio 1986″*
In ogni caso la sentenza riconosce due principi sacrosanti: il primo, che i cittadini possono promuovere azioni legali in difesa dell’interesse pubblico anche se non coinvolti direttamente dagli interventi; il secondo, che, in una città che poggia su delicati equilibri idrogeologici, i progetti in aree delicate debbono essere attentamente valutati, e se cambiano, sono necessarie nuove verifiche tecniche prima della loro approvazione.
Ora, a parcheggio ultimato, bisogna vedere quali conseguenze avrà la sentenza del TAR.
(Anna Maria Bianchi Missaglia)
Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com
> Vai alla scheda su PUP Via Giulia con la cronologia e i materiali (in aggiornamento)
* citazioni dalla sentenza; scarica la sentenza completa:
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=XRXCNV5A5BXZWMTQXOMEB3XODY&q=via%20or%20giulia%20or%20coordinamento%20or%20residenti%20or%20citt?%20or%20storica
(in calce l’articolo di Laura Serloni su Repubblica Roma 25 marzo 2017)
scarica La Repubblica articolo via Giulia 25 marzo
> Vai alla scheda con la cronologia e i materiali del PUP di Via Giulia
(1) Tale parcheggio prevedeva “posti sosta auto totali sono n. 293, di cui n. 263 pertinenziali e n. 30 a disposizione dei privati”
(2)numero di registro generale 14299 del 2014, integrato da motivi aggiunti
(3) Deliberazione della Giunta comunale n. 195 in data 3 luglio 2014 scarica DGCDelib. N 195 del 03.07.2014
(4) “(…) l’annullamento della deliberazione della Giunta comunale n. 195 in data 3 luglio 2014, recante l’approvazione della variante al progetto di parcheggio sito in Via Perosi – Lungotevere Sangallo (Via Giulia – Via della Moretta), limitatamente alla parte interrata dello stesso e recante l’autorizzazione alla stipula dell’atto modificativo della convenzione con la società CAM per quanto interessa, dell’atto modificativo della concessione sottoscritto tra Roma Capitale e la Società Cam il 31 luglio 2014; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale nonché, quanto ai motivi aggiunti, per l’annullamento del permesso di costruire “Piano Parcheggi intervento codice B1.1- 001 – Realizzazione di un parcheggio interrato in area di proprietà di Roma Capitale in “Largo Perosi – Lungotevere Sangallo (Via Giulia – Via della Moretta) …..” rilasciato da Roma Capitale, Dipartimento Mobilità e Trasporti, alla Società CAM Srl, pubblicato in data 5 gennaio 2015; di ogni ulteriore atto consequenziale, connesso e presupposto”
(5) I motivi: “Violazione dei principi di concorrenza e trasparenza. Violazione e falsa applicazione della legge n. 122 del 1989. Eccesso di potere per sviamento. Disparità di trattamento
(6) In realtà il progetto era già stato modificato e sottoposto a due pareri VIA. un primo, che portava i piani interrati da tre a due, e uno di pochi mesi successivi, cheisto nuovamente dal proponente, che riportava a tre i paini interrati consentiti
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