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DAL SITO DELL’ANAC: FAQ in materia di trasparenza sui dati su titolari di incarichi politici

areoplanino nel neroDAL SITO DELL’ANAC

FAQ in materia di trasparenza (sull’applicazione del d.lgs. n. 33/2013)

Pubblicazione dei dati concernenti i titolari di incarichi politici o di indirizzo politico (art. 14)

5.1Ai fini dell’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, come si individuano i titolari di incarichi politici o di indirizzo politico nelle amministrazioni, negli enti e nelle società?

Ai fini dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, le amministrazioni, gli enti e le società individuano al proprio interno i titolari di incarichi politici o di indirizzo politico, anche con riferimento alle norme statutarie e regolamentari che ne regolano l’organizzazione e l’attività.
Negli enti pubblici diversi da quelli territoriali, dove di norma non si hanno organi elettivi, vista la diversa possibile articolazione delle competenze all’interno delle differenti tipologie di enti, al fine di identificare gli organi di indirizzo occorrerà considerare gli organi nei quali tendono a concentrarsi competenze, tra le quali, tra l’altro, l’adozione di statuti e regolamenti interni, la definizione dell’ordinamento dei servizi, la dotazione organica, l’individuazione delle linee di indirizzo dell’ente, la determinazione dei programmi e degli obiettivi strategici pluriennali, l’emanazione di direttive di carattere generale relative all’attività dell’ente, l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, l’approvazione dei piani annuali e pluriennali, l’adozione di criteri generali e di piani di attività e di investimento.

5.2 Gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 si applicano solo ai titolari di cariche elettive?

No, per espressa previsione dell’art. 14, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, gli obblighi di pubblicazione di cui al medesimo articolo si applicano a tutti i titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo.
Inoltre, per gli enti pubblici vigilati, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e le società a partecipazione pubblica detti obblighi si applicano ai “componenti degli organi di indirizzo” di cui all’art. 22, c. 3, del medesimo decreto.

5.3Le amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 relativi ai titolari di incarichi politici o di indirizzo politico anche qualora questi non percepiscano alcun compenso per lo svolgimento dell’incarico?

Sì, i dati relativi ai titolari di incarichi politici o di indirizzo politico sono da pubblicare, non rilevando se questi percepiscano compensi per l’incarico svolto.

5.4I Comuni sono tenuti all’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013?

Tutti i Comuni sono tenuti, indipendentemente dal numero di abitanti, alla pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui alle lettere da a) ad e) del c. 1 dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013.
Diversamente, l’obbligo di pubblicazione di cui al medesimo art. 14, c. 1, lett. f), si applica unicamente ai Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

5.5Quali sono i titolari di incarichi politici e di indirizzo politico nei Comuni?

Nell’ambito dei Comuni sono organi di indirizzo politico il Sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali.

5.6 Gli enti locali sono tenuti a pubblicare i dati di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 anche per i Commissari straordinari?

Sì, gli enti locali devono pubblicare i dati relativi al Commissario straordinario ogni qualvolta il decreto di scioglimento gli attribuisca i poteri del Sindaco e/o della Giunta e del Consiglio in quanto, pur preposto all’ordinaria amministrazione, detto Commissario opera con le funzioni e i compiti dei titolari degli organi di indirizzo politico, sostituendosi ad essi nel governo dell’ente locale.
Diversamente, nel caso in cui il Commissario sia nominato per il compimento di singoli atti, l’amministrazione non è tenuta ad applicare l’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013.*

5.7Le Circoscrizioni di decentramento comunale di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 267/2000 sono tenute all’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 e quali sono i relativi titolari di incarichi politici e di indirizzo politico?

Si, le Circoscrizioni di decentramento comunale sono tenute alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, ivi comprese le dichiarazioni patrimoniali. Nell’ambito delle Circoscrizioni sono organi di indirizzo politico il Presidente e i consiglieri di circoscrizione in quanto organi elettivi.

5.8 Le forme associative di enti locali sono tenute all’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013?

Tutte le forme associative di enti locali come previste dal Capo V del d.lgs. n. 267/2000, fra le quali, ad esempio, le Unioni di Comuni, sono tenute, indipendentemente dal numero di abitanti, alla pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui alle lettere da a) ad e) del c. 1 dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013.
Le forme associative la cui popolazione complessiva superi i 15.000 abitanti sono tenute anche all’obbligo di pubblicazione di cui al medesimo art. 14, c. 1, lett. f).

5.9Le Comunità montane sono tenute all’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013?

Sì, in quanto si tratta di enti locali che hanno propri organi come previsto dall’art. 27, c. 2, del d.lgs. n. 267/2000.

5.10Le Camere di commercio sono tenute all’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 e quali possono considerarsi i titolari di incarichi politici e di indirizzo politico?

Si, le Camere di commercio sono tenute alla pubblicazione di tutti i dati di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013. In particolare, l’art. 14 deve essere applicato integralmente a tutti i componenti del Consiglio camerale individuato quale organo di indirizzo politico nelle Linee guida adottate da Unioncamere in data 7 ottobre 2013.

5.11Le Camere di commercio sono tenute a pubblicare i dati di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 anche per i Commissari ad acta?

Sì, le Camere di commercio devono pubblicare i dati relativi al Commissario ad acta ogni qualvolta il decreto di scioglimento gli attribuisca i poteri del Presidente e/o della Giunta e del Consiglio in quanto, pur preposto all’ordinaria amministrazione, opera con le funzioni e i compiti dei titolari degli organi di indirizzo politico, sostituendosi ad essi nel governo dell’ente.
Diversamente, nel caso in cui il Commissario sia nominato per il compimento di singoli atti, non ricorrono questi presupposti e la norma dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 non trova applicazione.

5.12Le Università sono tenute all’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 e quali possono considerarsi i titolari di incarichi politici e di indirizzo politico?

Sì, le istituzioni universitarie sono tenute alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013. Nell’ambito delle Università possono considerarsi organi di indirizzo politico, di norma, il Rettore e il Consiglio di Amministrazione ed eventualmente, in relazione alle funzioni concretamente attribuitegli dallo Statuto, il Senato Accademico.

5.13Le amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati relativi ai titolari di incarichi politici e di indirizzo politico nominati o eletti antecedentemente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013?

Poiché nel d.lgs. n. 33/2013 manca una specifica disposizione transitoria, l’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 deve intendersi riferito ai titolari di incarichi politici e di indirizzo politico in carica alla data di entrata in vigore del decreto stesso, ossia a partire dal 20 aprile 2013, anche se cessati successivamente. A nulla rileva in questo caso la causa di cessazione, se per scadenza del mandato, per dimissioni o per altre cause previste dalla vigente normativa.

5.14Quali sono i dati da pubblicare ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013?

Per l’individuazione dei dati da pubblicare ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 si rimanda all’allegato 1 alla delibera n. 50/2013 e alla delibera n. 65/2013**.

5.15Rientrano tra i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica da pubblicare ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013, i rimborsi effettuati da un ente locale per i permessi retribuiti dei propri amministratori ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. n. 267/2000?

I rimborsi effettuati dall’ente ai datori di lavoro dei propri amministratori che siano anche lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici per le assenze dal servizio di cui all’art. 79, cc. da 1 a 4, del d.lgs. n. 267/2000, non sono da ricomprendere tra i dati da pubblicare ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013, in quanto gli stessi sono già resi trasparenti attraverso la pubblicazione della dichiarazione dei redditi.

5.16Quali sono gli importi di viaggi di servizio e missioni da pubblicare ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013?

L’obbligo di pubblicazione dei rimborsi per spese di viaggio e missione sussiste per i viaggi di servizio e le missioni pagati con fondi pubblici in ragione dello svolgimento delle attività connesse alla carica.

5.17Quali sono le cariche relative ai titolari di incarichi politici e di indirizzo politico che le amministrazioni sono tenute a pubblicare ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. d), del d.lgs. n. 33/2013?

Costituiscono oggetto di pubblicazione i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, intendendo per questi ultimi le società e gli altri enti disciplinati dal diritto privato. Avuto riguardo alla formulazione letterale della citata lett. d), non rileva, ai fini della pubblicazione, la partecipazione o il controllo da parte dell’amministrazione su tali enti.
Costituiscono oggetto di pubblicazione tutte le cariche rivestite, non essendo limitato l’obbligo di pubblicazione alle cariche di tipo “politico” o connesse con la carica politica rivestita.
Costituiscono oggetto di pubblicazione sia le cariche a titolo oneroso sia quelle a titolo gratuito, dovendosi precisare, per quelle onerose, anche i relativi compensi.

5.18Tra gli altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, da pubblicare ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. e), del d.lgs. n. 33/2013, rientrano anche le attività svolte in qualità di libero professionista?

Gli incarichi svolti in qualità di libero professionista devono essere pubblicati laddove la relativa spesa gravi sulla finanza pubblica. Ad esempio, gli incarichi conferiti da parte di amministrazioni statali, Regioni, Province e Comuni, quali difesa in giudizio, consulenza tecnica etc., rientrano, qualora sia previsto un compenso, nella categoria degli incarichi gravanti sulla pubblica finanza per i quali sussiste, ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. e), del d.lgs. n. 33/2013, l’obbligo di pubblicazione.

5.19Tra gli altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, da pubblicare ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. e), del d.lgs. n. 33/2013, rientrano anche le attività svolte in qualità di medico di base e di pediatra di libera scelta?

No, per le attività svolte in qualità di medico di base e di pediatra di libera scelta non sussiste l’obbligo di comunicazione e pubblicazione ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. e), del d.lgs. n. 33/2013, atteso che non si è in presenza di un incarico di collaborazione o consulenza.
Infatti, i corrispettivi attribuiti ai medici di base e ai pediatri di libera scelta, pur con le relative specificità, sono assimilabili a quelli derivanti da lavoro dipendente. I dati ad essi relativi sono resi trasparenti attraverso la pubblicazione della dichiarazione dei redditi disposta dal medesimo art. 14, c. 1, lett. f).

5.20Tra gli altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, da pubblicare ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. e), del d.lgs. n. 33/2013, rientrano anche le attività svolte in qualità di medico presso strutture private convenzionate?

L’obbligo di pubblicazione dell’incarico per il medico che svolge la libera professione presso strutture private convenzionate sussiste solo se le attività sono svolte in regime di convenzione.

5.21Tra gli altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, da pubblicare ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. e), del d.lgs. n. 33/2013, rientra anche l’incarico a consulente tecnico di ufficio (CTU) su nomina del Tribunale?

Gli incarichi di consulenza tecnica su nomina del Tribunale non sono soggetti alla pubblicazione solo qualora la retribuzione sia a carico delle parti in causa.

5.22Tra gli altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, da pubblicare ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. e), del d.lgs. n. 33/2013, rientrano anche i rapporti di lavoro dipendente e pensionistici?

No, considerato che non si tratta di “incarichi” e tenuto inoltre conto che i dati relativi alla posizione lavorativa o pensionistica sono già resi trasparenti attraverso la pubblicazione della dichiarazione dei redditi disposta dall’art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013.

5.23Con riguardo alla pubblicazione, ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. e), del d.lgs. n. 33/2013, degli incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, sono da includersi solo gli incarichi conferiti a partire dall’entrata in vigore del decreto o dall’elezione/nomina del titolare di incarico politico?

Ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. e), del d.lgs. n. 33/2013, le amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati relativi agli incarichi conferiti a partire dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013, ovvero dal 20 aprile 2013.
Tuttavia, laddove un incarico, pur conferito precedentemente a tale data, mantenga i suoi effetti anche successivamente ad essa, le amministrazioni sono tenute a pubblicarlo.

5.24Quale è il soggetto tenuto a produrre le dichiarazioni e le attestazioni di cui all’art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013 relative al titolare di incarico politico, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado?

L’obbligo delle dichiarazioni e delle attestazioni riguardanti la situazione patrimoniale e reddituale dei componenti degli organi di indirizzo politico, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado (ove gli stessi vi consentano), è posto in capo al titolare dell’incarico politico.
Quest’ultimo è tenuto, altresì, a dichiarare i casi di mancato consenso del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di cui l’amministrazione deve dare evidenza sul proprio sito istituzionale.
Le predette comunicazioni devono essere indirizzate al Responsabile della trasparenza, o ad altro soggetto individuato dal Programma triennale per la trasparenza e l’integrità o da altra disposizione anche regolamentare interna a ciascuna amministrazione.

5.25Nel caso di mancato consenso del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 è necessario pubblicare i loro nominativi?

Nel caso in cui il titolare dell’incarico politico o di indirizzo politico dichiari il mancato consenso alla pubblicazione delle attestazioni e delle dichiarazioni di cui all’art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, sussiste, ai fini della pubblicazione, l’obbligo di indicare il legame di parentela con il titolare dell’incarico politico o di indirizzo politico, ma non quello di identificazione personale del coniuge e dei parenti.
Resta fermo l’obbligo in capo all’amministrazione di pubblicare l’atto dal quale risulta il mancato consenso. Detto atto deve essere prodotto dal titolare dell’incarico.

5.26Quali sono i parenti entro il secondo grado ai fini dell’applicazione dell’art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013?

Sono considerato parenti entro il secondo grado i nonni, i genitori, i figli, i nipoti in linea retta (figli dei figli), i fratelli e le sorelle.

5.27 Nelle dichiarazioni da pubblicare ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013, è da includersi anche l’indicazione della “consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie” già prevista all’art. 41 bis del d.lgs. n. 267/2000?

L’art. 14 del d.lgs. 33 del 2013 non prevede come obbligatorie le dichiarazioni relative alla “consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie”, originariamente previste dall’art. 41 bis del d.lgs. n. 267/2000, ora abrogato.
Le dichiarazioni da pubblicare ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013 con specifico riferimento alla consistenza del patrimonio del soggetto dichiarante devono riguardare i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, le azioni di società e le quote di partecipazione a società, la titolarità di imprese, così come risulta dal rinvio operato dall’art. 2 della legge n. 441/1982.
In ogni caso, nell’ambito della propria autonomia regolamentare, ogni amministrazione può eventualmente prevedere la pubblicazione di “dati ulteriori”, anche in attuazione dell’art. 1, c. 9, lett. f), della legge n. 190/2012.

5.28Come si assolve l’obbligo di pubblicazione delle dichiarazioni concernenti i diritti reali su beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri, da pubblicare ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013?

L’obbligo di pubblicazione delle dichiarazioni dei diritti reali sui beni immobili si intende assolto con l’indicazione della tipologia del bene (terreno o fabbricato), del comune di ubicazione, del titolo (se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca) e della quota di titolarità.
Per i beni mobili registrati dovrà invece indicarsi il modello di autovettura (o veicolo in genere), l’anno ed eventuali annotazioni.

5.29Tra le informazioni concernenti la situazione patrimoniale di cui all’art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013 sono da includersi anche i dati relativi alla titolarità di imprese?

Sì. Stante la previsione all’art. 47 del d.lgs. n. 33/2013 di una apposita sanzione per la mancata pubblicazione della situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’organo di indirizzo, ivi compresa la titolarità di imprese, si evince la necessità di interpretare la nozione di “situazione patrimoniale complessiva” come comprensiva della “titolarità di imprese”.

5.30E’ sufficiente la pubblicazione del quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi per l’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013?

No. Tenuto conto che l’art. 2, n. 2), della legge n. 441/1982, fa espresso riferimento alla copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche, per l’attuazione dell’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013, non è sufficiente la sola pubblicazione del quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi.
Si evidenzia, tuttavia, che è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell’interessato o dell’amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili contenuti nella stessa dichiarazione.

5.31Il mero deposito della dichiarazione dei redditi assolve all’obbligo di cui all’art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013?

No, il rinvio operato dall’art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013, all’art. 2 della legge n. 441/1982, riguarda esclusivamente il contenuto delle dichiarazioni da rendere pubbliche e non le modalità di pubblicazione che, secondo l’intero impianto normativo del d.lgs. n. 33/2013, sono quelle della pubblicazione dei dati sui siti istituzionali delle amministrazioni.
Non è quindi sufficiente il mero deposito della dichiarazione dei redditi.

5.32L’obbligo di pubblicare le spese sostenute per la propaganda elettorale ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013, si estende anche ai componenti degli organi di indirizzo politico eletti nell’ambito di liste civiche?

Si, i componenti degli organi di indirizzo politico eletti in liste civiche sono tenuti a fornire, per la pubblicazione, la dichiarazione delle spese per propaganda elettorale di cui all’art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013, in quanto la lista civica rientra nel concetto di formazione politica di cui all’art. 2 della legge n. 441/1982.

5.33Quali dati e informazioni fra quelle di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, l’ente è tenuto a pubblicare per i tre anni successivi alla cessazione dell’incarico o del mandato dei titolari di incarico politico o di indirizzo politico?

Per i titolari di incarichi politici o d’indirizzo politico in carica alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero al 20 aprile 2013, sono da adempiere gli obblighi di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, sia in termini di comunicazione da parte dei titolari, sia in termini di pubblicazione da parte dell’amministrazione. L’obbligo sussiste anche se detti titolari di incarichi risultano cessati successivamente a tale data, a nulla rilevando la causa di cessazione se per scadenza del mandato o per dimissioni.
A seguito della cessazione del mandato o dell’incarico, i dati di cui all’art. 14, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, sono pubblicati per i tre anni successivi. Fanno eccezione le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che devono essere pubblicate fino alla cessazione dell’incarico o del mandato.
Decorso il termine di pubblicazione le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

5.34Cosa si intende per “informazioni concernenti la situazione patrimoniale” dei titolari di incarico politico o di indirizzo politico che non devono essere pubblicate per i tre anni successivi alla cessazione del mandato?

Per “informazioni concernenti la situazione patrimoniale” di cui all’art. 14, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, si intendono la dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, ivi compresa la titolarità di imprese azioni di società, quote di partecipazione a società.

5.35Quale è il termine dal quale decorre l’applicazione delle sanzioni per la mancata o incompleta comunicazione da parte dei titolari di incarichi politici o di indirizzo politico delle informazioni di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013?

L’art. 49, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013 stabilisce che le sanzioni specificamente collegate alla mancata pubblicazione degli obblighi di cui all’art. 14 si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Programma triennale della trasparenza e comunque, a partire dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto.
L’applicazione delle sanzioni presuppone, dunque, che sia data immediata pubblicazione ai dati in questione.

5.36 Gli enti locali sono tenuti a pubblicare la Relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 149/2011?

Si, la Relazione di fine mandato, redatta dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale e sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco, deve essere pubblicata, ai sensi dei cc. 2 e 3 dell’art. 4 del d.lgs. n. 149/2011, come sostituiti dall’art. 11, c. 1, del d.l. n. 16/2014, unitamente alla certificazione dell’organo di revisione dell’ente locale, sul sito istituzionale della Provincia o del Comune, entro la sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Organizzazione”, sotto-sezione di secondo livello “Organi di indirizzo politico-amministrativo”.

*

Art. 14Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di                         indirizzo politico1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:   a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;   b) il curriculum;   c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;   d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;   e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;   f) le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonche’ le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7.   2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

 

** http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=0a35c6690a7780427e726bebdc6da4fe

Delibera n. 65 del 31 luglio 2013

in tema di “Applicazione dell’art. 14 del d.lgs n. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”- 31 luglio 2013. Integralmente sostituita dalla delibera n. 114/2014 del 7 ottobre 20

Dati e informazioni da pubblicare ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.lgs n. 33/2013

Per i dati e le informazioni da pubblicare ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.lgs n. 33/2013 si rinvia all’allegato 1 “Elenco degli obblighi di pubblicazione” della delibera CiVIT n. 50/2013.***

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2013/50/All.-1-obblighi-di-pubblicazione1.pdf

Delibera n. 65/2013 – formato PDF(101 Kb)

Delibera n. 65/2013 – formato PDF scansionato(231Kb)

*** 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero

attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a

disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l’apposizione

della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle

dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell’anno superi 5.000 €) (obbligo non

previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)

(Tronca: telefono e posta

elettronica A

Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013

Telefono e posta elettronica Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di

posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013