Quali criteri per la scelta dei candidati?
1.Premessa
Questa parte sottoposta ai nostri interlocutori Matteo Orfini e Fabrizio Barca era finalizzata ad accertare da una parte la piena consapevolezza dell’insufficienza dei principi e delle regole adottate prima del commissariamento per la formulazione dei criteri di scelta delle candidature del PD ad ogni livello, e dall’altra a ricevere dichiarazioni nette e precise di nuovi orientamenti e criteri di scelta nella fase post-commissariamento che accompagnerà tutto il periodo pre-elettorale.
Parallelamente alla questione delle candidature si è sottoposto all’attenzione degli interlocutori la questione dei finanziamenti pubblici e privati, cercando di far prendere posizione sul rapporto tra finanziamento privato al candidato o al partito e comportamenti politico-istituzionali futuri.
Innanzitutto si è creduto opportuno offrire una panoramica delle norme vigenti in materia di trasparenza e delle principali regole di comportamento contenute nello Statuto e nel Codice etico del PD.
Un confronto tra le norme, i principi e le regole da una parte ed i reali comportamenti degli eletti dall’altra, sia quando sono stati all’opposizione che quando hanno svolto un’azione di governo è stato richiesto ad Orfini e Barca insieme alle conseguenze che hanno tratto per strutturare un nuovo sistema di regole e criteri per le prossime candidature e per i finanziamenti delle campagne elettorali.
- Compendio cronologico delle leggi principali che hanno finora regolato il sistema delle elezioni, dei finanziamenti e della trasparenza
Legge Piccoli. Il finanziamento pubblico ai partiti è introdotto dalla legge del 2 maggio 1974 n. 195 “Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici.” (cosiddetta legge Piccoli)[8][9]. La legge imponeva l’obbligo di presentazione di un “bilancio” da pubblicare su un quotidiano e da comunicare al Presidente della Camera, che esercitava un controllo formale assistito da un ufficio di revisori, cioè il “Collegio di revisori ufficiali dei conti“.[10] Infatti essa da un lato introdusse il finanziamento per i gruppi parlamentari “per l’esercizio delle loro funzioni” e per “l’attività propedeutica dei relativi partiti“, obbligando il gruppo stesso a versare il 95% ai partiti, mentre dall’altro introdusse un finanziamento per l’attività “elettorale” dei partiti[11]. La legge disciplinava anche il finanziamento privato: si introdusse un obbligo (penalmente sanzionato) di pubblicità e di iscrizione a bilancio dei finanziamenti provenienti da privati, se superiori ad un certo ammontare.
La legge n. 659 del 18 novembre 1981[12][13] “Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici.”
introduce delle modifiche:
- i finanziamenti pubblici vengono raddoppiati;
- partiti e politici (eletti, candidati o aventi cariche di partito) hanno il divieto di ricevere finanziamenti dalla pubblica amministrazione, da enti pubblici o a partecipazione pubblica;
- viene introdotta una nuova forma di pubblicità dei bilanci: i partiti devono depositare un rendiconto finanziario annuale su entrate e uscite, per quanto non siano soggetti a controlli effettivi.
Referendum del 1993 , vittoria dell’abrogazione, dilatazione dei “rimborsi elettorali”
della norma
- Il referendum abrogativo promosso dai Radicali Italiani dell’aprile 1993 vede il 90,3% dei voti espressi a favore dell’abrogazione del finanziamento pubblico ai partiti, nel clima di sfiducia che succede allo scandalo di Tangentopoli.
- Nello stesso dicembre 1993 il Parlamento aggiorna, con la legge n. 515 del 10 dicembre 1993[14][15], la già esistente legge sui rimborsi elettorali, definiti “contributo per le spese elettorali”. La legge n. 2 del 2 gennaio 1997[16][17], intitolata “Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici” avalla questa dilatazione semantica del termine rimborso, successivamente giudicata elusiva del responso referendario del 1993[18].
Legge 2 gennaio 1997, n. 2, in materia di “Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici.”
La legge n. 157 del 3 giugno 1999, recante “Nuove norme in materia di rimborso delle spese elettorali e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici”, reintroduce un finanziamento pubblico completo per i partiti che non ha infatti attinenza diretta con le spese effettivamente sostenute per le campagne elettorali. ( vale per le elezioni alla Camera, al Senato, al Parlamento Europeo, Regionali, e per i referendum, erogati in rate annuali, per 193.713.000 euro in caso di legislatura politica completa). Le leggi n. 156/2002 e n. 51/2006 aumentano l’ammontare da erogare ai partiti (nel 2002 viene raddoppiato)e la estendono a tutti gli anni della legislatura, indipendentemente dalla durata effettiva della stessa.
Nel marzo 2012 il GRECO (GRoups d’Etats contre la COrruptions/Group of States against Corruption), un organismo formatosi in seno al Consiglio d’Europa per aiutare gli Stati aderenti nella lotta contro la corruzione, ha redatto un “Rapporto di valutazione sulla trasparenza del finanziamento dei partiti politici” nel quale si sono sottolineate varie storture nel sistema italiano di finanziamento della politica.
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
testo unico degli enti locali coordinato ed aggiornato con le modifiche apportate dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190 e dal D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125
Legge 26 luglio 2002, n. 156, in materia di “Disposizioni in materia di rimborsi elettorali.”
Riforma Monti. La legge 6 luglio 2012, n. 96 in materia di “Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l’adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l’armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali.”
La legge 2/1997 introduceva l’obbligo per i partiti di redigere un bilancio per competenza, comprendente stato patrimoniale e conto economico, il cui controllo è affidato alla Presidenza della Camera. La Corte dei Conti può controllare solo il rendiconto[19] delle spese elettorali. Il parlamento modifica la norma solo con l’art. 5 della legge n° 96 del 6 luglio 2012, rafforzando l’obbligo di un partito o un movimento di avere uno statuto per aver diritto di ricevere i rimborsi elettorali. La legge riduce il contributo dell’ammontare del finanziamento pubblico, separando il contributo come “rimborso” delle spese per le consultazioni elettorali e quale “contributo” per l’attività politica, dal contributo “a titolo di cofinanziamento”, assegnando rispettivamente il 70% ed il 30% dei 91 milioni di euro complessivamente previsti. Pe il primo caso, La riforma mantiene i 4 fondi (elezioni di Camera, Senato, Europarlamento e Consigli regionali) con assegnazione di 19,5 milioni di euro per ciascun fondo, e chiedendo quale requisito semplicemente il candidato eletto, eliminando la soglia dei voti validi. Riguardo al secondo “tipo” di finanziamento (ovvero il “contributo a titolo di cofinanziamento”), i criteri cambiano perché le liste hanno diritto ad esso non solo se ottengono il candidato eletto, ma pure se ottengono il 2% dei voti validi conseguiti nell’elezione della Camera, a prescindere dall’elezione alla quale si fa riferimento. Riguardo al “quantum”, ciascun partito avente diritto a questa forma di finanziamento ottiene la metà delle somme acquisite annualmente tramite le quote associative e le erogazioni liberali, ponendo però come massimo computabile 10.000 euro per ciascun contributo. ( vengono inseriti anche altri limiti, per il dettaglio: https://it.wikipedia.org/wiki/Finanziamento_pubblico_ai_partiti ). Per incentivare la contribuzione ai partiti, peraltro, si sono aumentate le “detrazioni per oneri” al 24% per l’Irpef, con una previsione al 26% per l’anno 2014 (l’erogazione deve essere però effettuata in favore di un partito rispondente a determinati requisiti).
Quanto all’obbligo di dotarsi di un “atto costitutivo” e di uno “statuto” , è necessario che tali atti debbono essere conformati a principi democratici nella vita interna, con particolare riguardo alla scelta dei candidati, al rispetto delle minoranze e ai diritti degli iscritti.
L’art. 9 della legge, inoltre, istituisce la “Commissione per la trasparenza e il controllo dei bilanci dei partiti e dei movimenti politici” con il compito di controllare i suddetti rendiconti.. La riforma abbassa a 5000€ (che era stato innalzato, nel 2005, per i contributi ai partiti a 50000€) l’importo al di sopra del quale scatta l’obbligo di “dichiarazione congiunta” da depositarsi presso la Camera dei Deputati per i contributi privati a partiti o candidati (per questi l’importo era 20000€), e ampliato il novero dei soggetti che non possono finanziare partiti o loro articolazioni, modificando la legge 195/1974.
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità’, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
La Riforma Letta del 2014 prevede l’abolizione del finanziamento pubblico ai partiti (quella vigente)
Decreto Legge 28 dicembre 2013, n. 149
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/2/26/14G00024/sg
Ecco i punti principali del decreto legge:
- Abolizione del finanziamento pubblico ai partiti – Si aboliscono il rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e i contributi pubblici erogati per l’attività politica e a titolo di cofinanziamento;
- Il 2 x 1000 – A decorrere dall’anno finanziario 2014, con riferimento al precedente periodo d’imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un partito politico;
- Detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici – A decorrere dall’anno 2014, le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro di cui all’art. 4 del presente decreto sono ammesse a detrazione per oneri, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Dall’imposta lorda sul reddito si detrae un importo delle erogazioni liberali pari al 26 per cento per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui. A partire dall’anno di imposta 2007 le erogazioni in denaro effettuate a favore di partiti politici, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale e tracciabili secondo la vigente normativa antiriciclaggio, devono comunque considerarsi detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A decorrere dall’anno 2014, ai fini dell’imposta sul reddito delle società si detrae, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta lorda, un importo pari al 26 per cento dell’onere per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui.
- Raccolte telefoniche di fondi – La raccolta di fondi per campagne che promuovano la partecipazione alla vita politica sia attraverso SMS o altre applicazioni da telefoni mobili, sia dalle utenze di telefonia fissa attraverso una chiamata in fonia, è disciplinata da un apposito codice di autoregolamentazione tra i gestori telefonici autorizzati a fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica in grado di gestire le numerazioni appositamente definite dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tale raccolta di fondi costituisce erogazione liberale e gli addebiti, in qualunque forma effettuati dai soggetti che forniscono servizi di telefonia, degli importi destinati dai loro clienti alle campagne sono esclusi dal campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.
- Estensione ai partiti e ai movimenti politici delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e relativi obblighi contributivi nonché in materia di contratti di solidarietà – A decorrere dal 1º gennaio 2014, ai partiti e ai movimenti politici iscritti nel registro nazionale e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, sono estese, le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. A tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2014, di 8,5 milioni di euro per l’anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016.
Tuttavia la concreta cessazione del finanziamento pubblico, così come impostato dalla l.96/2012, avverrà solo nel 2017, e il finanziamento pubblico ai partiti continerà a essere erogato per gli anni 2014, 2015, 2016.
La riforma mantiene solo la possibilità, a determinate condizioni, di ottenere la destinazione volontaria del due per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche su precisa scelta del contribuente, e di ottenere erogazioni liberali dei privati, che possono così usufruire delle detrazioni fiscali.
La legge, infine, contiene un capo dedicato a democrazia interna, trasparenza e controlli.
- Dallo Statuto del PD
Art. 1
- Il Partito Democratico affida alla partecipazione di tutte le sue elettrici e di tutti i suoi elettori le decisioni fondamentali che riguardano l’indirizzo politico, l’elezione delle più importanti cariche interne, la scelta delle candidature per le principali cariche istituzionali.
- Il Partito Democratico promuove la trasparenza e il ricambio nelle cariche politiche e istituzionali. Le candidature e gli incarichi sono regolate dal Codice etico del partito e dalle norme statutarie che, ad ogni livello organizzativo e per ogni ambito istituzionale, rendono gli incarichi contendibili, oltre a fissare un limite al cumulo e al rinnovo dei mandati. Devono attenersi al medesimo Codice etico gli eletti nelle istituzioni iscritti al Partito Democratico in occasione delle nomine o proposte di designazione che ad essi competono, ispirandosi ai criteri del merito e della competenza, rigorosamente accertati.
- Il Partito Democratico promuove la circolazione delle idee e delle opinioni, l’elaborazione collettiva degli indirizzi politico-programmatici, la formazione di sintesi condivise, la crescita di competenze e capacità di direzione politica, anche attraverso momenti di studio e di formazione.
Art. 2
- Gli iscritti e le iscritte al Partito Democratico hanno inoltre il diritto di:
- b) essere consultati sulla scelta delle candidature del Partito Democratico a qualsiasi carica istituzionale elettiva;
CAPO IV – Scelta delle candidature per le cariche istituzionali
Articolo 19
(Scelta delle candidature per le Assemblee rappresentative)
- La selezione delle candidature per le assemblee rappresentative avviene ad ogni livello con il metodo delle primarie oppure, anche in relazione al sistema elettorale, con altre forme di ampia consultazione democratica.
- Il Regolamento, di cui al comma 1, nel disciplinare le diverse modalità di selezione democratica dei candidati per le assemblee elettive, si attiene ai seguenti principi:
- a) l’uguaglianza di tutti gli iscritti e di tutti gli elettori;
- b) la democrazia paritaria tra donne e uomini;
- c) il pluralismo politico nelle modalità riconosciute dallo Statuto;
- d) l’ineleggibilità in caso di cumulo di diversi mandati elettivi;
- e) la rappresentatività sociale, politica e territoriale dei candidati;
- f) il principio del merito che assicuri la selezione di candidati competenti, anche in relazione ai diversi ambiti dell’attività parlamentare e alle precedenti esperienze svolte;
g) la pubblicità della procedura di selezione.
- Il Regolamento è approvato dalla Direzione nazionale entro tre mesi dalla scadenza della presentazione delle liste o, in caso di scioglimento anticipato, entro tre giorni dalla pubblicazione del relativo decreto. Tale Regolamento:
- a) individua gli organi responsabili per ricevere le proposte di candidatura e i criteri per selezionarle;
b) determina le modalità con cui le candidature sono sottoposte, con metodo democratico, all’approvazione di iscritti o elettori, in via diretta o attraverso gli organi rappresentativi;
c) nomina una Commissione elettorale di garanzia, i cui componenti non sono candidabili, che esamina i ricorsi relativi alle violazioni del Regolamento e che decide in modo tempestivo e inappellabile.
Articolo 22
(Doveri degli eletti)
- Gli eletti si impegnano a collaborare lealmente con gli altri esponenti del Partito Democratico per affermare le scelte programmatiche e gli indirizzi politici comuni.
- Gli eletti hanno il dovere di rendere conto periodicamente agli elettori e agli iscritti della loro attività attraverso il Sistema informativo per la partecipazione.
- Se nelle competenze discrezionali degli eletti ricade la nomina di organi tecnici o amministrativi, di presidenze di Enti o di membri di consigli di amministrazione, di consulenti e professionisti, gli eletti si impegnano a seguire criteri di competenza, merito e comprovata capacità.
Essi devono inoltre richiedere che all’intera procedura di selezione sia data la massima pubblicità.
- Dal Codice Etico del PD
http://www.partitodemocratico.it/codice-etico-del-partito-democratico/
- Responsabilità personale e autonomia della politica
- Le donne e gli uomini del Partito Democratico si impegnano, in particolare, a:
- a) rinunciare o astenersi dall’assumere incarichi o decisioni che abbiano una diretta incidenza, specifica e preferenziale, sul patrimonio personale, del proprio nucleo familiare o dei conviventi, ovvero dei parenti o affini;
- b) rinunciare o astenersi dall’assumere incarichi esecutivi nel Partito (incarichi monocratici nelle città capoluogo di provincia, a livello provinciale, regionale e nazionale; incarichi negli organi collegiali esecutivi di Partito a livello regionale e nazionale) qualora, a causa del ruolo ricoperto in imprese, associazioni, enti o fondazioni, aventi scopo di lucro o titolarità prevalente di interessi economico-finanziari, possa configurarsi un conflitto di interessi tale da condizionare i propri comportamenti;
- c) non appartenere ad associazioni che comportino un vincolo di segretezza o comunque a carattere riservato, ovvero che comportino forme di mutuo sostegno, tali da porre in pericolo il rispetto dei principi di uguaglianza di fronte alla legge e di imparzialità delle pubbliche istituzioni;
- d) svolgere campagne elettorali con correttezza ed un uso ponderato e contenuto delle risorse, finanziate in modo trasparente e sempre accompagnate da un rendiconto finale, senza avvalersi per fini personali della pubblicità o comunicazione istituzionali. Si impegnano, inoltre, ad evitare forme di propaganda invasiva, nel rispetto dell’ambiente e del decoro urbano.
- Ciascun dirigente, ogni componente di governo a tutti i livelli, le elette e gli eletti nelle liste del Partito Democratico si impegnano a:
- a) comunicare all’organo di garanzia territorialmente competente, ai sensi dello Statuto, le situazioni personali che evidenziano o possono produrre un conflitto di interessi, ovvero condizionare l’attività del partito o lederne l’immagine pubblica, in primo luogo nel caso di esistenza di un procedimento penale o di adozione di una misura di prevenzione nei propri confronti. Gli stessi, ove impegnati a livello europeo, nazionale, regionale, provinciale e nei capoluoghi di provincia, comunicano, inoltre: la proprietà , la partecipazione, la gestione o l’amministrazione di società ovvero di enti aventi fini di lucro; l’appartenenza ad associazioni, organizzazioni, comitati, gruppi di pressione che tutelino o perseguano interessi di natura finanziaria, nonché i ruoli di rappresentanza o di responsabilità eventualmente ricoperti ovvero il loro sostegno;
- b) assolvere con competenza, dedizione e rigore le funzioni ricoperte, senza cumulare incarichi che precludano di svolgere compiutamente la responsabilità affidata, evitando in particolare, di: sommare più funzioni monocratiche interne al partito; assumere o ricoprire contemporaneamente più cariche istituzionali elettive; cumulare una funzione monocratica interna al partito con la titolarità di una carica istituzionale monocratica di equivalente o analogo livello territoriale, fatta eccezione per l’incarico di Presidente del Consiglio dei Ministri;
- c) rendicontare, con una relazione dettagliata, le somme impegnate individualmente o i contributi ricevuti da terzi e destinati all’attività politica ovvero alle campagne elettorali o alle competizioni interne al partito;
- d) evitare l’uso strettamente personale e lo spreco dei beni e delle risorse messi a disposizione in ragione dell’incarico svolto. Evitare, inoltre, l’impiego ingiustificato di risorse, ad esempio nel caso di acquisto di beni e arredi destinati all’ufficio, sia istituzionale che di partito;
- e) rifiutare regali o altra utilità, che non siano d’uso o di cortesia, da parte di persone o soggetti con cui si sia in relazione a causa della funzione istituzionale o di partito svolta.
- f) utilizzare i mezzi di comunicazione per favorire una informazione corretta dei cittadini sulle questioni politiche ed istituzionali.
- Ogni componente di governo a tutti i livelli, le elette e gli eletti nelle liste del Partito Democratico si impegnano a:
- a) rinunciare o astenersi dall’assumere incarichi esecutivi nelle fondazioni aventi la titolarità prevalente di interessi economico-finanziari, in imprese pubbliche, in società a partecipazione pubblica, salvo che l’incarico derivi da obbligo connesso alla funzione svolta;
- b) rendicontare periodicamente, attraverso strumenti informativi e/o iniziative pubbliche, l’attività politica o istituzionale svolta anche con forme di corrispondenza con i cittadini e/o gli elettori.
4.Ogni componente di governo, a tutti i livelli, del Partito Democratico si impegna a:
- a) non conferire né favorire il conferimento di incarichi a propri familiari o, tranne che negli uffici di personale collaborazione, a persone con cui si abbiano rapporti professionali;
- b) avvalersi di consulenze esterne soltanto in condizioni di effettiva necessità , con adeguate motivazioni e con modalità di piena trasparenza;
- c) astenersi dal partecipare a manifestazioni pubbliche organizzate contro il governo e la giunta di cui si fa parte, senza trarne le dovute conseguenze.
- Ogni responsabile delle risorse finanziarie del Partito Democratico si impegna a garantire, ad ogni livello, una gestione trasparente dei finanziamenti pubblici e privati ricevuti. L’entità dei finanziamenti ed il loro utilizzo sono resi pubblici e i relativi dati sono accessibili a chiunque.
- Dalla Carta di Avviso pubblico
http://www.avvisopubblico.it/home/wp-content/uploads/2014/05/20141025_carta-di-avviso-pubblico.pdf
La Carta di Avviso Pubblico è un codice etico di comportamento elaborato da un gruppo di esperti (politologi, giuristi, funzionari pubblici, rappresentanti di associazioni) e amministratori locali, coordinato dal Professor Alberto Vannucci, e presentato a Contromafie nell’ottobre del 2014.
Finanziamento dell’attività politica
L’amministratore non può accettare alcuna forma di sostegno e di finanziamento irregolare o non dichiarato, sia diretto che indiretto (ossia tramite associazioni, fondazioni, centri studio ed altri enti nei quali svolga un ruolo direttivo) della sua attività politico-amministrativa. L’amministratore deve rendere pubbliche annualmente tutte le sue fonti di finanziamento politico.
L’amministratore deve astenersi dal richiedere o dal ricevere finanziamenti e altre forme di sostegno alla propria attività politica da parte di concessionari o gestori di pubblici servizi, ovvero da privati che hanno rapporti di natura contrattuale con l’amministrazione, o che hanno domandato od ottenuto provvedimenti da essa nei 5 anni precedenti, nell’ambito di procedimenti nei quali l’amministratore abbia svolto una funzione decisionale o istruttoria.
- La presentazione dei punti critici e delle questioni
6.1. rappresentatività sociale, politica e territoriale dei candidati
(art.19 Statuto del PD)
Il sistema delle preferenze ed il tramonto della questione morale
- I candidati rappresentano i cittadini o gruppi economici o pezzi di società?
- Eletti per le idee e i programmi, o per il rapporto clientelare con pezzi di società civile: “ ti voto non per le tue idee o il tuo programma ma se mi sei utile” ?
- Può vivere un progetto generale, un’idea condivisa di Città, in una società disgregata e priva di blocchi sociali di riferimento?
- I partiti sono spariti dalle periferie e dai territori: al loro posto esistono prevalentemente i comitati elettorali dei capobastone.
Il sistema delle preferenze ed il tramonto della questione morale favoriscono tutto ciò. Come si può far vivere un progetto generale, un’idea condivisa di Città, in una società disgregata e priva di blocchi sociali di riferimento?
6.2. principio del merito che assicuri la selezione di candidati competenti
(art.19 Statuto del PD)
La selezione del ceto politico avviene con le preferenze che premiano chi porta più voti
- Chi decide i candidati?
- Fino a prima del commissariamento (dicembre 2014) formalmente c’era una commissione, ma la lista rispondeva agli equilibri delle correnti.
- Gli stessi indicatori che nel codice etico indicano le qualità delle donne e degli uomini del PD devono essere applicati ai candidati.
- Le candidature devono essere il risultato di una consultazione democratica ampia fondata sull’accertamento di capacità e di rappresentatività documentabili e controllabili.
- Lo Statuto del PD (art.19) prevede che la selezione delle candidature nelle assemblee elettive avvenga ad ogni livello con le primarie o con altre forme di ampia consultazione democratica, anche in relazione al sistema elettorale.
Chi deciderà le prossime candidature? Lo strumento delle primarie è ancora un valore aggiunto nella vita democratica e nella realizzazione concreta dei principi e dei valori contenuti nello Statuto e nel Codice Etico del PD?
6.3. rendiconto on line dei contributi privati per la campagna elettorale
(dal Codice etico del PD)
- Finanziamenti per la campagna elettorale: la legge del più ricco
- Come si possono spendere decine di migliaia di euro per una campagna elettorale a fronte di uno stipendio da consigliere di 1500 euro mensili?
- Il finanziamento dei privati genera il sospetto che sia dato in cambio di interessi e “incassi” futuri.
- Quando il codice etico non basta: la proposta della Carta di Avviso Pubblico: gli eletti devono astenersi su decisioni che riguardano soggetti che partecipano a bandi e gare pubbliche.
Si può prendere l’impegno di far pubblicare on line ai candidati tutte le voci dettagliate delle entrate della campagna elettorale specificando la quantità del contributo e la provenienza? Si possono certificare tutte le voci dettagliate delle spese per la propria campagna elettorale comprese le cene, i manifesti, gli spettacoli ecc.? Può essere l’impegno a seguire questa pratica una condizione per la candidatura?
6.4. finanziamento pubblico e finanziamenti privati
- Quando il partito finanziava la campagna elettorale dei candidati, garantiva che anche quei candidati con poche risorse economiche potessero farsi conoscere dagli elettori e fossero liberi da condizionamenti e voti di scambio.
- Il Decreto Legge 28 dicembre 2013, n. 149 prevede l’abolizione del finanziamento pubblico ai partiti.
- Tuttavia la concreta cessazione del finanziamento pubblico, così come impostato dalla L.96/2012, avverrà solo nel 2017, e il finanziamento pubblico ai partiti continuerà a essere erogato per gli anni 2014, 2015, 2016.
- Dalla Carta di avviso pubblico (1) :
L’amministratore deve rendere pubbliche annualmente tutte le sue fonti di finanziamento politico e deve astenersi dal richiedere o dal ricevere finanziamenti e altre forme di sostegno alla propria attività politica da parte di concessionari o gestori di pubblici servizi, ovvero da privati che hanno rapporti di natura contrattuale con l’amministrazione, o che hanno domandato od ottenuto provvedimenti da essa nei 5 anni precedenti, nell’ambito di procedimenti nei quali l’amministratore abbia svolto una funzione decisionale o istruttoria.
In particolare il finanziamento dato al Partito o al candidato da parte di soggetti economici potenziali partecipanti a bandi e gare pubbliche più che sospetti genera certezze.
E’ difficile far capire ai cittadini come si possano investire 80-150 mila euro per una campagna elettorale comunale senza essere obbligati a rispondere ai propri finanziatori piuttosto che alla Città ed allo stesso programma di governo.
Ma anche dall’opposizione abbiamo registrato strane amnesie o leggerezze del PD, per esempio in occasione delle delibere urbanistiche di Alemanno contenute ed in buona parte sconfitte dai cittadini e da qualche raro consigliere del PD. Consociativismo fondato su scambi di rappresentanze sociali? Forse sì, mentre il cemento stava divorando l’Agro Romano.
Sul finanziamento privato che genera comportamenti politici sospetti non si può scherzare né dichiarare che tutto avviene in conformità alla normativa vigente, allo Statuto ed al Codice Etico del PD. Evidentemente non bastano! Anche in questo caso occorre affinare sia il criterio che il principio etico.
Oltretutto non ci sono regole certe legate al riconoscimento giuridico dei Partiti e quindi il finanziamento privato di una certa consistenza da parte di un soggetto economico potenziale partecipante di bandi e gare potrebbe rappresentare una fonte di condizionamento nell’attività politica dell’eletto.
Possono essere assunti impegni formali in questo senso con la rinuncia etica da parte dei candidati a percepire somme da parte di concessionari o gestori di pubblici servizi ovvero da privati che hanno rapporti di natura contrattuale con l’amministrazione?
Paolo Gelsomini Presidente Progetto Celio – Segretario Coord. Residenti Città Storica