Piano casa : la vera storia dell’Art. 4 (quello delle demolizioni villini) e dell’art. 6
Autore : Redazione
Siccome continua la strumentalizzazione elettorale delle giuste preoccupazioni dei cittadini per molti “villini” storici in quartieri novecenteschi della Capitale, che grazie al Piano Casa potranno essere demoliti e ricostruiti, previa farcitura di ulteriori cubature, vi raccontiamo la storia dell’Art. 4 , quello vigente fino al 31 maggio 2017, dal titolo “Interventi di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione degli edifici”.
Va detto innanzitutto che la demolizione e ricostruzione degli edifici, in una logica di rigenerazione urbana, è una opzione anche condivisibile, quando parliamo di quartieri ed edifici da rinnovare e strappare al degrado. Mentre è assolutamente discutibile quando si applica a edifici di pregio solo per aumentarne il valore (e il profitto edilizio). E in una democrazia, il legittimo perseguimento del profitto da parte dei privati, è inserito in quadro di regole, e, soprattutto, sottoposto alla decisionalità di chi è stato eletto dai cittadini per garantire la prevalenza dell’interesse pubblico generale.
Il vero “punto di rottura” del Piano Casa è l’aver svincolato gli interventi edilizi dalle prescrizioni del Piano Regolatore e di aver estromesso dalle decisioni Comuni o uffici pubblici preposti alla tutela (non possono dare “pareri” ma solo applicare normative), su iniziative private così impattanti. E’ questo il “vulnus”, introdotto dalla Polverini e mantenuto da Zingaretti, che prorogando il Piano casa di ulteriori due anni, non ha neanche consentito al Comune di Ignazio Marino di ampliare le zone della Capitale che non erano state ecluse dall’applicazione del Piano casa Polverini dal Sindaco Alemanno.
Ma va innanzitutto ricordato che la Conferenza Stato – Regioni del 2009 (1), da cui sono scaturiti i vari “Piani casa” regionali, non prevedeva affatto le deroghe al PRG e l’estromissione decisionale dei Comuni, dato che nel comma c dell’articolo 1 prescriveva di ” introdurre forme semplificate e celeri per l’attuazione degli interventi edilizi di cui … in coerenza con i principi della legislazione urbanistica ed edilizia e della pianificazione comunale”. E vogliamo ricordare che persino nel programma elettorale di Zingaretti del 2013 si poteva leggere“...Servono, a regime, regole che garantiscano la sostenibilità urbanistica degli interventi di trasformazione diretta e che restituiscano ai Comuni il governo del loro territorio, semplificando e rendendo più trasparenti le procedure“ (2). Invece il “cosiddetto Piano casa 2”, approvato dalla sua maggioranza del Consiglio Regionale il 31 ottobre 2014 – dopo un ulteriore anno e mezzo di vigenza delle norme edilizie di quello della Polverini – non ha restituito ai Comuni il governo del loro territorio, nè ha garantito la sostenibilità delle trasformazioni urbanistiche, dato che ampliamenti e cambi di destinazione d’uso degli edifici sono – come nel Piano precedente – concessi “in automatico” a tutti i privati che abbiano i requisiti richiesti e non contravvengano a normative o vincoli specifici.
Leggendo il confronto tra i due testi del Piano casa (in calce) – l’ultima versione dell’Amministrazione Polverini e quella approvata dall’Amministrazione Zingaretti – senza fermarsi ai colori e alle dimensioni del testo aggiunto, ma valutando attentamente i contenuti, se ne deduce che, per quanto riguarda l’ART.4, sono stati introdotti alcuni miglioramenti, come la possibilità, per edifici nelle aree a rischio idrogeologico, di demolire e ricostruire gli immobili all’esterno dell’area a rischio (comma 2 bis); l’obbligo di presentazione di un’attestazione della maggiore sostenibilità energetico ambientale dell’edificio (comma 3); la destinazione degli oneri di urbanizzazione e dei contributi straordinari per opere da realizzare nelle vicinanze del’intervento (4bis). Ma è rimasto quell’incipit che l’articolo 4 condivide con altri 5 articoli altrettanto derogatori: “In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali vigenti o adottati…interventi di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione, con ampliamento entro i limiti ecc…”
Adesso molti – anche quelli che hanno prorogato e votato il Piano Casa 2 – vanno additando la Sindaca Raggi come responsabile di quanto sta accadendo, attribuendole il potere di introdurre restrizioni per gli interventi di demolizione e ricostruzione nei quartieri storici di Roma, e incitando i cittadini a chiederle di fermare gli interventi già in istruttoria o addirittura i permessi di costruire già rilasciati. Eppure basterebbe consultare l’art. 2 comma 4 del Piano casa 2 approvato il 31 ottobre 2014 : “I comuni, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2012, possono individuare, con deliberazione del consiglio comunale, ambiti del proprio strumento urbanistico ovvero immobili nei quali, in ragione di particolari qualità di carattere storico, artistico, urbanistico ed architettonico, limitare o escludere gli interventi previsti nel presente articolo”. “Termine perentorio” che è rimasto lo stesso fissato dal Piano casa Polverini, già utilizzato da Alemanno il 30 gennaio 2013 per escludere dal Piano casa solo il centro storico e qualche altro complesso di pregio in altre zone della città (3).
#lechiacchierestannoazero
Anna Maria Bianchi Missaglia
Pubblichiamo in calce anche l’art. 6 – (Titoli abilitativi e termini per la presentazione delle domande)
Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com
(prossimamente pubblicheremo anche i testi e le osservazioni sugli altri articoli)
CONFRONTO TRA IL TESTO POLVERINI (A SINISTRA) E IL TESTO ZINGARETTI (A DESTRA) in rosso aggiunte e tagli rispetto al testo Polverini (il testo di destra è quello della delibera di Giunta approvata il 20 settembre 2013, in cui abbiamo inserito le modifiche finali della versione approvata dal Consiglio regionale il 31 ottobre 2014)
ARTICOLO 4
ART.6
SCARICA IL CONFRONTO CON TESTO A FRONTE TRA IL PIANO CASA POLVERINI E IL PIANO CASA ZINGARETTI DEFINITIVOPiano casa – Legge Polverini testo a fronte pl 75 approvata zingaretti
(1)Vedi CONFERENZA STATO REGIONI DEL 2009 CONFERENZA UNIFICATA STATO-REGIONI E STATO-CITTA’ ED AUTONOMIE LOCALI (EX ART. 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281)PROVVEDIMENTO 1 aprile 2009 Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, regioni e gli enti locali, sull’atto concernente misure per il rilancio dell’economia attraverso l’attivita’ edilizia. (Repertorio atti n. 21/CU del 1 aprile 2009). (09A04766) (GU Serie Generale n.98 del 29-04-2009)
(2) scarica Zingaretti Un-nuovo-inizio-per-il-Lazio programma 2013
(3) Il 30 gennaio 2012 L’Assemblea Capitolina approva la Delibera “Disposizioni in ordine all’attuazione del Piano Casa della Regione Lazio“, che, poichè “gli interventi disciplinati dalla Legge Regionale, sono consentiti in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti ed ai relativi regolamenti edilizi e l’art. 2, comma 4, della L.R. n. 21/2009 e ss.mm.ii.“, definisce gli “ambiti del proprio strumento urbanistico ovvero immobili, nei quali, in ragione di particolari qualità di carattere storico, artistico, urbanistico ed architettonico, limitare o escludere gli interventi previsti”. E poichè, come riportato dalla Delibera, “la dimensione della Città Storica di Roma Capitale si estende ben oltre i limiti individuati dall’insediamento urbano storico individuato nel PTPR (> vai al PTPR della Regione Lazio), presentando anche in altri tessuti della città edifici di particolare valore storico e monumentale, meritevoli di tutela“. Scarica 2012-9 Delibera Piano Casa Assemblea Capitolina