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Piano Territoriale Paesaggistico Regionale del Lazio: le richieste di Carteinregola

parere CRpt 3 marzo 2016

Carteinregola ha scritto ai consiglieri regionali chiedendo di depositare degli  emendamenti volti ad annullare  i 9 emendamenti approvati in Commissione il 15 luglio scorso,  approvati   dal centrosinistra e dal centrodestra, che hanno cambiato faccia alla  Proposta di Deliberazione del Piano Territoriale Paesaggistico del Lazio, a 15 giorni  dal suo approdo in Consiglio.

L’aspetto più vistoso è la cancellazione kafkiana del ruolo  svolto dal Ministero dei Beni culturali nell’elaborazione del Piano, come se eliminare dal  testo della Proposta di Delibera alcune  parole  potesse far scomparire  gli impegni presi, il lavoro congiunto e soprattutto il dettato Costituzionale e il Codice dei Beni culturali (e modifiche  successive) che prescrive delle intese Stato-Regione per la “copianificazione” del PTPR:

“(…) Successivamente all’adozione del PTPR è stato emanato il decreto legislativo 26 marzo 2008 numero 63 concernente Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004 numero 42 in relazione al paesaggio contenente numerose disposizioni innovative bene in materia della tutela del paesaggio. Le disposizioni sono finalizzate ad assicurare in materia di paesaggio un’azione di governo coerente sia con i contenuti di cui all’articolo numero 9 della Costituzione sia con la preminenza che la tutela del paesaggio riveste anche a fronte del consolidato orientamento della corte costituzionale in materia sia, infine,  con i contenuti della legge 9 gennaio 2006 numero 14 che ha ratificato la convenzione europea del paesaggio. La  normativa innovata nel rivisitare e puntualizzare le definizioni generali in relazione al paesaggio e dei beni paesaggistici, oltre a modificare le procedure che riguardano rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche è intervenuta sul riparto delle competenze tra Stato e regioni in relazione alla pianificazione paesaggistica.  Infatti pur confermando la competenza delle regioni per la redazione del piano paesaggistico la nuova versione del codice ha reso obbligatoria attraverso il meccanismo dell’intesa/accordo di cui all’articolo 143 comma 2 dello stesso, l’ elaborazione congiunta del piano paesaggistico da parte delle regioni del ministero dei beni e attività culturali e del turismo per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico pertanto il procedimento di formazione del piano è proseguita in conformità alle disposizioni intervenute (…)” (1)

Questo passaggio l’abbiamo trovato in un  documento ufficiale della Regione Lazio, tra gli elaborati del Piano – ormai superato – pubblicati sul sito regionale,  ed è un documento che due emendamenti del 15 luglio hanno eliminato dalla delibera  (2) nonostante riporti il voto favorevole di un organismo regionale sulle risultanze del lavoro congiunto con il MIBACT, espresso il 3 marzo 2016.

Carteinregola invita i cittadini, le associazioni, i  comitati, le forze politiche, che hanno a cuore la tutela del Paesaggio a presenziare all’inizio della discussione sulla Proposta di Deliberazione al Consiglio regionale  lunedì  29 luglio prossimo alle 15.30    (3)

(AMBM)

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

AGGIORNAMENTO 26 luglio 2019:

 

La lettera del 24 luglio – PTPR: le richieste di Carteinregola*

Tra pochi giorni verrà portato al voto del Consiglio regionale il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale: un traguardo importante, atteso da ormai 12 anni.

Con una lettera in data 18 luglio 2019, l’Associazione Cartenregola ha chiesto al Presidente Zingaretti, all’Assessore Valeriani e ai Consiglieri  regionali di portare in Consiglio e approvare un emendamento che introduca anche per il Centro storico di Roma le stesse tutele paesaggistiche degli altri comuni del Lazio. E abbiamo chiesto che quelle tutele siano previste anche per i tessuti novecenteschi della città storica che rischiano di essere stravolti dagli interventi edilizi consentiti dal “Piano Casa” e dalla Legge regionale per la  rigenerazione urbana, come  i cosiddetti “villini”  saliti alla ribalta delle cronache nell’ultimo anno.

Ma vogliamo aggiungere la richiesta che vengano cancellate le ultime modifiche introdotte lo scorso 15 luglio in Commissione urbanistica da 9 emendamenti proposti da 3 consiglieri del Partito Democratico e approvati a maggioranza, che hanno completamente modificato la Proposta di Deliberazione adottata dalla Giunta regionale il 20 dicembre 2018, oggetto di mesi di lavoro e di confronto da parte di tutti i soggetti interessati.

Lo chiediamo senza aver avuto la possibilità di valutare appieno le molteplici conseguenze di questa tardiva modifica a 15 giorni dal voto in Consiglio, e proprio per questo motivo.

In particolare riteniamo che la decisione di introdurre tali  sostanziali modifiche tramite gli emendamenti:

1)    Non sia rispettosa di tutti i soggetti – a partire dalle associazioni – che hanno partecipato alla lunga serie di incontri e audizioni presso la Commissione Urbanistica, che hanno studiato la Proposta di Delibera e gli allegati e inviato documenti e memorie, su un testo che viene in buona parte cancellato.

2)    Non sia rispettosa dei Consiglieri regionali chiamati a esprimere il proprio voto  su un tema assai complesso, che riguarda un aspetto delicato e importante come la tutela del Paesaggio della nostra Regione: non è rispettoso che ai consiglieri venga imposta   una tempistica che non dà loro alcun margine  di approfondimento per  rendersi conto delle ricadute e dei rischi  delle modifiche al Piano introdotte dalla Commissione prima di avanzare eventuali emendamenti.

3)    Non sia rispettosa del lavoro di copianificazione previsto dal Codice dei Beni culturali della Regione Lazio con il Ministero dei Beni Culturali, e degli impegni istituzionali  presi con varie intese siglate fin dal 1999, in particolare con la sottoscrizione  del  “Protocollo tra Regione Lazio e MiBACT per la tutela e la valorizzazione del paesaggio laziale”  e relativo disciplinare,   con uno schema approvato dalla Giunta regionale (DG 447/2013),  e successivamente  con il  voto n. 235/1 del 3 marzo 2016, espresso dal CRpT regionale sulla proposta di PTPR e sui relativi elaborati del piano,  come modificati ed integrati a seguito del lavoro istruttorio svolto congiuntamente;

4)    Non sia  rispettosa della necessaria chiarezza del quadro giuridico, poiché non dà alcuna contezza dei complessi risvolti amministrativi e giuridici, né dà la possibilità ai consiglieri o ad altri soggetti interessati – come le  associazioni – di svolgere approfondimenti sulle conseguenze di entrambi gli scenari. E la Proposta di Delibera così come modificata sembra in contrasto con quanto formalizzato dalla stessa Regione Lazio nel citato documento approvato con il voto del 3 marzo 2016, di cui mettiamo in calce il link e un significativo passaggio (1)

5)    Non sia rispettosa della trasparenza, poiché ci risulta che, ancora alla vigilia del termine di presentazione degli emendamenti, non fosse disponibile il testo modificato della Proposta di Deliberazione, e che non  sia stata svolta una adeguata  informazione sulle modifiche introdotte, né agli stessi consiglieri  né alla cittadinanza e a tutti i soggetti che hanno partecipato a vario titolo all’iter. Specialmente con un così ristretto lasso di tempo, a   nostro avviso,  avrebbero dovuto essere predisposti dei materiali informativi di sintesi, anche sul sito istituzionale, con un confronto facilmente accessibile  tra le due versioni del testo e dei relativi elaborati.  Inoltre sarebbe doveroso fornire ai consiglieri,  a cui si chiede di avallare la decisione –  inserita con uno dei 9  emendamenti  nella nuova formulazione della Delibera  –    di accogliere   tutte le 445 osservazioni istruite con esito positivo dagli uffici regionali,  contraddicendo le  valutazioni negative delle competenti Soprintendenze, l’indispensabile documentazione  rispetto a tali osservazioni  e alle motivazioni delle controdeduzioni, degli uffici regionali e delle Soprintendenze.

6)    Non sia rispettosa della Costituzione Italiana, che all’art. 9 attribuisce la tutela del Paesaggio della Nazione alla Repubblica, dato che la nuova  formulazione della Proposta di Deliberazione cancella il  ruolo e i contributi del Ministero dei Beni culturali nell’elaborazione successiva all’adozione del Piano.

Per questo chiediamo a tutti i consiglieri che vogliano prendersi le responsabilità del proprio operato di fronte ai cittadini e ai propri elettori e che non intendano votare “a scatola chiusa” provvedimenti completamente cambiati a pochi giorni dal dibattito in Consiglio, di chiedere che i 9 emendamenti vengano ritirati, o quantomeno che siano riaperti i termini per la presentazione degli emendamenti, e avviata la necessaria attività informativa, per poter svolgere il proprio ruolo ed esprimere il proprio voto con la necessaria consapevolezza.

In fede

Associazione Carteinregola

 (*) La lettera è stata inviata a:

Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio, Massimiliano Valeriani Assessore  all’Urbanistica, al Presidente Consiglio Regionale del Lazio, al Presidente Commissione Urbanistica, ai Consiglieri Regionali del Lazio e pc alla Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica e all’Ufficio Del Gabinetto Del Presidente della Regione Lazio

(1) da Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti  del Lazio – Comitato Regionale per il Territorio – Voto 235/1 del 3 marzo 2016 Oggetto: Piano Territoriale Paesistico Regionale approvazione ai sensi degli art. 21 22 23 della legge regionale 6/7/1998 n. 24  Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico e ssmii i e degli articoli 131 135 143 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei Beni Culturali del paesaggio approvato sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137 :

[PAG.2]

“(…) Successivamente all’adozione del PTPR è stato emanato il decreto legislativo 26 marzo 2008 numero 63 concernente Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004 numero 42 in relazione al paesaggio contenente numerose disposizioni innovative bene in materia della tutela del paesaggio. Le disposizioni sono finalizzate ad assicurare in materia di paesaggio un’azione di governo coerente sia con i contenuti di cui all’articolo numero 9 della Costituzione sia con la preminenza che la tutela del paesaggio riveste anche a fronte del consolidato orientamento della corte costituzionale in materia sia, infine,  con i contenuti della legge 9 gennaio 2006 numero 14 che ha ratificato la convenzione europea del paesaggio. La  normativa innovata nel rivisitare e puntualizzare le definizioni generali in relazione al paesaggio e dei beni paesaggistici, oltre a modificare le procedure che riguardano rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche è intervenuta sul riparto delle competenze tra Stato e regioni in relazione alla pianificazione paesaggistica.  Infatti pur confermando la competenza delle regioni per la redazione del piano paesaggistico la nuova versione del codice ha reso obbligatoria attraverso il meccanismo dell’intesa/accordo di cui all’articolo 143 comma 2 dello stesso, l’ elaborazione congiunta del piano paesaggistico da parte delle regioni del ministero dei beni e attività culturali e del turismo per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico pertanto il procedimento di formazione del piano è proseguita in conformità alle disposizioni intervenute (…)”

 

(2) modifche al testo della Proposta  in base a 2 dei 9   EMENDAMENTI approvati il 15 luglio 2019 in Commissione Urbanistica

pag 9

(…)

1) di approvare, ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 6luglio1998, n.24 ed ai sensi degli articoli 135, 143, 156 e 141 bis del “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio il Piano Territoriale Paesistico Regionale con i seguenti contenuti:

  1. a) gli Elaborati del Piano oggetto di Intesa di cui al voto n. 235/1 del 3 marzo 2016 espresso dal CRpT integrati con le rettifiche agli errori materiali rilevati, composto dai seguenti elaborati, firmati digitalmente che formano anch’essi parte integrante e sostanziale del presente atto:

etc

(…)

Pag.11

2) di dare atto che, ai sensi dell’articolo 22 comma 2 bis, della legge regionale 24/98, gli elaborati tavole B del Piano di cui al voto n. 235/1 del 3 marzo 2016 espresso dal CRpT (punto 1), lett. a)) e del Piano così come adottato e aggiornato (punto 1), lett. b)), costituiscono conferma delle perimetrazioni dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell’articolo 134 comma 1, lettera a) e 143 comma 1, lettera b) del Codice, ivi compresi quelli di cui all’articolo 157;

 

 

(3)dal sito regionale (SI CONSIGLIA di  controllare sempre orari e convocazioni)

Il presidente ha  convocato la seduta ordinaria n. 38 del Consiglio regionale per diversi giorni, a partire da lunedì 29 luglio 2019 alle ore 11, fino a mercoledì 7 agosto. All’ordine del giorno il question time e la trattazione dei seguenti argomenti:

Proposta di deliberazione consiliare n. 26 del 4 gennaio 2019 (Piano territoriale paesistico regionale); (più altro vedi in calce)
I lavori proseguiranno secondo il seguente calendario:
lunedì 29 luglio: fino alle ore 19;
martedì 30 luglio: dalle ore 10,30 alle ore 20;
mercoledì 31 luglio: dalle ore 14,30 alle ore 20;
giovedì 1 agosto: dalle ore 10,30 a oltranza;
mercoledì 7 agosto: dalle ore 11.
Gli emendamenti alla Pdc n. 26 potranno essere presentati fino alle ore 16 di mercoledì 24 luglio; i relativi subemendamenti fino alle ore 12 di venerdì 26 luglio.
ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE 29 luglio

QUESTION TIME (ai sensi dell’articolo 104 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI

ARGOMENTI:

1. Proposta di deliberazione consiliare n. 26 del 4 gennaio 2019, adottata dalla Giunta regionale con decisione n. 59 del 20 dicembre 2018, concernente: PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (PTPR) AI SENSI DEGLI ARTICOLI 21, 22 E 23 DELLA LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 1998, N. 24 (PIANIFICAZIONE PAESISTICA E TUTELA DEI BENI E DELLE AREE SOTTOPOSTI A VINCOLO PAESISTICO) E DEGLI ARTICOLI 135, 141BIS, 143 E 156 DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42 (CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2002, N. 137) E SUCCESSIVE MODIFICHE;

2. Testo unificato concernente “DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE IL FENOMENO DEL LAVORO IRREGOLARE E DELLO SFRUTTAMENTO DEI LAVORATORI IN AGRICOLTURA” delle seguenti proposte di legge:

  • –  Proposta di legge regionale n. 100 del 23 gennaio 2019 presentata dai consiglieri BONAFONI, CAPRICCIOLI, DE PAOLIS, LEONORI, PANUNZI, LENA e CALIFANO, concernente: NORME DI CONTRASTO E PER L’EMERSIONE DEL LAVORO NON REGOLARE IN AGRICOLTURA;
  • –  Proposta di legge regionale n. 107 del 6 febbraio 2019, adottata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 47 del 31 gennaio 2019, concernente: DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTRASTO AL LAVORO NON REGOLARE IN AGRICOLTURA;3. Proposta di legge regionale n. 113 del 18 febbraio 2019 presentata dai consiglieri CACCIATORE, LOMBARDI, PORRELLO, NOVELLI, MARCELLI, DE VITO e

BLASI, concernente: DISPOSIZIONI PER PROMUOVERE LE PRATICHE DI COMPOSTAGGIO AEROBICO DI RIFIUTI ORGANICI;

4. Proposta di deliberazione consiliare n. 30 del 17 maggio 2019, adottata dalla Giunta regionale con decisione n. 26 del 14 maggio 2019, concernente: APPROVAZIONE DEL PIANO DEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA AI SENSI DELL’ARTICOLO 12, COMMA 4, DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1991, N.394 (LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE) E SUCCESSIVE MODIFICHE.

 

 

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