Mettiamo qui a confronto le due versioni dell’articolo 25, qui sotto quella definitiva della Legge 166/2014, in cui ci smebra che siano stati modificati alcuni aspetti prima alalrmanti
Articolo 25 (Legge 166/2014)
(Misure urgenti di semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure in materia di patrimonio culturale)
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 14-ter, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: «8-bis. I termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dall’adozione del provvedimento finale.»;
b) all’articolo 14-quater, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, dopo le parole: «rimessa dall’amministrazione procedente alla
deliberazione del Consiglio dei Ministri, che» sono inserite le seguenti: «ha natura di atto di alta amministrazione. Il Consiglio dei Ministri»;
2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, motivando un’eventuale decisione in contrasto con il motivato dissenso»;
14 ter – comma 3. Al di fuori dei casi di cui all’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell’articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall’amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che
ha natura di atto di alta amministrazione. Il Consiglio dei Ministri
si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali,
motivando un’eventuale decisione in contrasto con il motivato dissenso.
Se l’intesa non è raggiunta entro trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, ai fini del raggiungimento dell’intesa, entro trenta giorni dalla data di rimessione della questione alla delibera del Consiglio dei Ministri, viene indetta una riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la partecipazione della regione o della provincia autonoma, degli enti locali e delle amministrazioni interessate, attraverso un unico rappresentante legittimato, dall’organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’amministrazione sulle decisioni di competenza. In tale riunione i partecipanti debbono formulare le specifiche indicazioni necessarie alla individuazione di una soluzione condivisa, anche volta a modificare il progetto originario, motivando un’eventuale decisione in contrasto con il motivato dissenso. Se l’intesa non è raggiunta nel termine di ulteriori trenta giorni, è indetta una seconda riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le medesime modalità della prima, per concordare interventi di mediazione, valutando anche le soluzioni progettuali alternative a quella originaria. Ove non sia comunque raggiunta l’intesa, in un ulteriore termine di trenta giorni, le trattative, con le medesime modalità delle precedenti fasi, sono finalizzate a risolvere e comunque a individuare i punti di dissenso. Se all’esito delle predette trattative l’intesa non è raggiunta, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata con la partecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. (3) (5) (8)
b-bis) all’articolo 19, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «degli articoli 21-
quinquies e 21-nonies» sono aggiunte le seguenti: «, nei casi di cui al comma 4 del presente articolo»;
art.19 comma 3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies,
nei casi di cui al comma 4 del presente articolo*.
*art.19 comma 4. Al fine di assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’articolo 96 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le linee guida di cui al comma 6** del medesimo articolo sono stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2014.
**Art. 96 Procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico(articoli 2-quater e 2-quinquies, d.l. n. 63/2005 conv. nella legge n. 109/2005)
comma 6. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo.
In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. (11)
b-ter) all’articolo 21-quinquies, comma 1, le parole da: «Per sopravvenuti» fino a: «pubblico originario» sono sostituite dalle seguenti: «Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario»;
Articolo 21-quinquies. (Revoca del provvedimento)
1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere al loro indennizzo. (1)
b-quater) all’articolo 21-nonies, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «dell’articolo 21-octies» sono inserite le seguenti: «, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2,»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Rimangono ferme le responsabilità connesse all’adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo».
Articolo 21-nonies. (Annullamento d’ufficio)
comma 1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all’adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo. (1)
2. All’articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo regolamento sono altresì individuate:
a) le tipologie di interventi per i quali l’autorizzazione paesaggistica non è richiesta, ai sensi dell’articolo 149 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia nell’ambito degli interventi di lieve entità già compresi nell’allegato 1 al suddetto regolamento di cui all’articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica;
b) le tipologie di intervento di lieve entità che possano essere regolate anche tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli enti locali, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con specifico riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali.»
3. All’articolo 146, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, il primo e il secondo periodo sono soppressi e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.».
4. Al fine di assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’articolo 96 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le linee guida di cui al comma 6 del medesimo articolo sono stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2014.
Art. 25 (decreto legge DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133 )
(Misure urgenti di semplificazione amministrativa e di accelerazione
delle procedure in materia di patrimonio culturale)
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 14-ter, dopo il comma 8, e’ aggiunto il seguente:
“8-bis. I termini di validita’ di tutti i pareri, autorizzazioni,
concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati
acquisiti nell’ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far
data dall’adozione del provvedimento finale.”;
b) all’articolo 14-quater, al comma 3, dopo le parole “rimessa
dall’amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei
Ministri, che” sono inserite le seguenti: “ha natura di atto di alta
amministrazione. Il Consiglio dei Ministri”.
2. All’articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n.
83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106,
e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con il medesimo
regolamento sono altresi’ individuate:
a) le tipologie di interventi per i quali l’autorizzazione
paesaggistica non e’ richiesta, ai sensi dell’articolo 149 del
medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia nell’ambito
degli interventi di lieve entita’ gia’ compresi nell’allegato 1 al
suddetto regolamento di cui all’articolo 146, comma 9, quarto
periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia mediante
definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza
paesaggistica;
b) le tipologie di intervento di lieve entita’ che possano essere
regolate anche tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le
Regioni e gli enti locali, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con specifico
riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle
autonomie territoriali.
3. All’articolo 146, comma 9, del Codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni, il primo e il secondo periodo sono
soppressi e il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “Decorsi
inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del
soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere,
l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di
autorizzazione.”.
4. Al fine di assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla
procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui
all’articolo 96 del decreto legislativo 14 aprile 2006, n. 163, le
linee guida di cui al comma 6 del medesimo articolo sono stabilite
con decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del
turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, entro il 31 dicembre 2014.