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Stadio della Roma, adesso cosa succede?

rendering stadio 2014 2017Dopo l’approvazione da parte di Roma Capitale della Proposta di Delibera diConferma di dichiarazione del pubblico interesse alla Proposta di realizzazione del Nuovo Stadio a  Tor di Valle di cui alla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina 32/2014 [Sindaco Marino/Assessore Caudo NDR] adeguata al mutato quadro delle condizioni ed obiettivi prioritari indicati nella Delibera di Giunta Capitolina [Sindaca Raggi/Assessore Montuori NDR] 48/2017″(1), e  la rinuncia del MIBACT ad apporre il vincolo sull’Ippodromo, la palla passa di nuovo alla Regione Lazio  e alla Conferenza dei Servizi Decisoria. Il prosieguo della procedura però pone diversi interrogativi, dal “bypassamento” della conferenza dei servizi preliminare alla previsione di un percorso decisionale che risponde alle nuove regole  introdotte dall’art. 62 della cosiddetta “manovrina” approvata dal parlamento il giorno successivo  al voto in Campidoglio (2). Che, attribuendo al verbale di chiusura della conferenza il valore di variante urbanistica,  di fatto sottrarrebbe la decisione finale all’Assemblea Capitolina (e la possibilità per i cittadini di presentare osservazioni).   In calce un’analisi dello scenario giuridico -amministrativo di Alberto Mencarelli*.

L’affannosa  corsa voluta  dall’Amministrazione pentastellata capitolina per approvare la Delibera che conferisce l’interesse pubblico  al “nuovo-come-fosse-quello-vecchio” progetto di Stadio della Roma – 10 giorni dall’approvazione in  Giunta a quella dell’Assemblea, passando per 5 Commissioni e 1 Municipio – ha liberato per il momento  il Campidoglio dalla  “patata bollente”  Stadio (3) rimandandola in Regione, senza peraltro chiarire le tante obiezioni, anche procedurali, sollevate.

La più macroscopica riguarda proprio il nuovo progetto, che la proposta considera lo stesso scaturito dalla Delibera del 2014, seppure “adeguato” “al mutato quadro delle condizioni ed obiettivi prioritari [della nuova Giunta]”:  i profondi  cambiamenti dell’impianto originale – tre torri  e alcune infrastrutture pubbliche in meno, con mutate ricadute economiche e per la mobilità –  non sono sufficienti quindi ad avviare un nuovo percorso che riparta, come sarebbe prescritto per un nuovo progetto, da una conferenza dei servizi preliminare, ma  lo fanno atterrare direttamente a una “nuova-come-se-fosse-quella-vecchia” Conferenza dei servizi decisoria in Regione.  Per il progetto un passaggio in meno in partenza,  quello che prevede che vengano espressi  i pareri di enti e uffici  competenti  prima della dichiarazione del pubblico interesse, a cui si aggiungerebbe  un passaggio in meno anche in arrivo, dato che l’art.62 della manovrina approvata defintivamente  il 15 giugno che   modifica parzialmente i commi sugli Stadi del 2014 (4) viene  citato esplicitamente nella Delibera: “ tale variante Urbanistica e le relative ricadute nel PRG vigente con le conseguenti disposizioni di variazione dei contenuti degli elaborati prescrittivi e di quelli gestionali interessati, a norma dell’art. 1, comma 304 lettera b) della legge 147/2013 e secondo la procedura prevista dall’art. 62 del D. Legge 50/2017, si consoliderà con l’atto conclusivo favorevole della Conferenza dei Servizi decisoria che sarà successivamente sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Capitolina, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge“.

E se a noi  appare  come un’ulteriore forzatura utilizzare retroattivamente un  provvedimento per modificare la procedura di un procedimento in corso, come si profilerebbe la riapertura della Conferenza dei Servizi sul vecchio progetto –  conferenza che si è già chiusa con un parere negativo –   sul punto rimandiamo alla disamina di Alberto Mencarelli. (in articoli successivi tratteremo man mano le altre questioni aperte dall’approvazione della Deliberazione Assemblea Capitolina n. 32-2017 )

Anna Maria Bianchi Missaglia

Per osservazioni e precisazioni laboratoriocarteinregola@gmail.com

Ora vengono al pettine alcuni nodi irrisolti che la procedura finora seguita non ha sciolto

di Alberto Mencarelli

Ora che il nuovo progetto dello stadio a Tor di Valle passa all’esame della Regione Lazio e della successiva conferenza dei servizi decisoria, verranno al pettine alcuni dei nodi irrisolti che la procedura fin qui seguita non ha ancora sciolto. Il primo dei quali riguarda la questione della continuità o meno del complessivo procedimento amministrativo. Sotto questo profilo, la delibera dell’Assemblea capitolina n. 32/2017 (1) con cui è stato confermato/ridefinito il pubblico interesse dell’opera contiene già in sè un elemento di ambiguità: si conferma l’interesse pubblico (lasciando intendere che resti dunque valido, almeno in linea di principio, quanto ritenuto con la vecchia delibera n. 132/2014) ma al tempo stesso lo si ridefinisce con riferimento al mutato quadro di indirizzi dell’attuale Amministrazione capitolina (e da questo punto di vista, dunque, si assiste ad un salto logico-qualitativo che farebbe ritenere superati i presupposti della vecchia delibera). Il nodo sembra destinato a proiettare un velo di incertezza anche sul prosieguo dell’iter e soprattutto ad offrire argomenti utilizzabili in sede di contenzioso giurisdizionale. Resta il fatto che la scelta (per ora tutta politica) di lasciare socchiusa la porta della precedente conferenza dei servizi decisoria e di consentirne la reviviscenza ora che il nuovo progetto ha ricevuto, entro il termine del 15 giugno, una nuova legittimazione in termini di pubblico interesse presenta, dal punto di vista pratico, l’indubbio vantaggio di accelerare i tempi residui della procedura, non essendo stato necessario esperire le previe fasi consistenti nella presentazione di uno studio di fattibilità e nello svolgimento di una conferenza dei servizi preliminari, che viceversa avrebbero dovuto svolgersi qualora si fosse inteso avviare ex novo l’intero procedimento previsto dal comma 304 della legge n.147/2013. Che ciò non lo si volesse è apparso però chiaro fin dal momento della conclusione negativa della conferenza dei servizi decisoria, la cui determinazione finale di diniego non casualmente è stata adottata dalla direzione regionale urbanistica e non dalla giunta regionale (come avrebbe dovuto essere laddove si fosse ritenuto di chiudere definitivamente il procedimento in corso). La continuità dello stesso procedimento, se è un vantaggio pratico che consente nell’immediato di evitare di dare corso ad alcune fasi procedurali in un’ottica di economia procedimentale coerente con la logica stessa che informa la disciplina della materia della conferenza dei servizi, può però anche costituire uno svantaggio, nel senso che gli eventuali vizi procedurali della prima fase procedimentale (si pensi alle varie “proroghe” extra ordinem) rischiano, ove invocati dinanzi al giudice amministrativo, di trasmettersi anche alla nuova fase inaugurata con l’ultima delibera dell’assemblea capitolina e di inficiarne la legittimità per invalidità derivata.
Occorre poi prestare attenzione al profilo rappresentato dalla normativa sopravvenuta dettata dall’art. 62 del decreto-legge n. 50/2017 (convertito in legge dal Senato il 15 giugno): la questione è certamente complessa e non può essere affrontata in poche righe perché riguarda profili di diritto intertemporale e di efficacia dello jus superveniens, ma sembra difficile escludere del tutto l’applicabilità dell’art. 62 al procedimento in corso per il progetto Tor di Valle, tenuto altresì conto che la nuova normativa è stata in vigore ed efficace fin da subito (tra l’altro da un momento in cui ancora non era stata approvata la nuova delibera di pubblico interesse) in quanto contenuta in un provvedimento d’urgenza (e sebbene le modifiche apportate in sede di conversione parlamentare entreranno naturalmente in vigore solo alla data della pubblicazione in gazzetta ufficiale della legge di conversione). È pur vero, peraltro, che in diritto amministrativo la regola è quella del “tempus regit actum” e quindi potrebbe anche configurarsi uno scenario nel quale la prima fase del procedimento (quella conclusasi con la reiezione del primo progetto in CdS decisoria) rimanga legittimamente disciplinata dalle previgenti norme della legge n. 147 mentre la fase procedurale successiva soggiaccia ora alle nuove (simili ma non identiche) disposizioni dell’art. 62, in particolare per quanto concerne la definizione del perimetro di ammissibilità delle edificazioni e infrastrutture ulteriori rispetto all’impianto sportivo vero e proprio; perimetro – sia detto per inciso – per circoscrivere il quale la norma fa ora riferimento al profilo della funzionalità (rispetto alla fruizione dell’impianto sportivo) non più delimitato, come nella previgente formulazione del comma 304 della legge n. 147, dall’avverbio “strettamente”, il quale poteva contribuire a fondare in modo più stringente interpretazioni volte a ridurre la portata degli interventi immobiliari ed infrastrutturali di contorno. Pochi dubbi, infine, sulla questione della variante urbanistica, su cui decisivo risulta il chiarimento fornito dalle nuove previsioni dell’art. 62 del decreto-legge n. 50/2017. La nuova conferenza dei servizi decisoria (o, per meglio dire, la conferenza dei servizi decisoria nella seconda fase dei suoi lavori) adotterà una determinazione motivata di conclusione dei propri lavori che varrà anche come adozione della variante urbanistica, la quale poi dovrà essere definitivamente approvata dall’Assemblea capitolina insieme allo schema di convenzione urbanistica da sottoscrivere con il proponente. Se, da un lato, dunque, la competenza della regione a pronunciarsi sulla variante al PRG sarà preservata dal fatto che l’adozione avrà luogo in una sede (la CdS decisoria) guidata proprio dalla regione, dall’altro, la competenza comunale in materia urbanistica potrà dirsi rispettata sotto un triplice profilo: 1) perché esercitata in linea di principio già all’atto della rideterminazione dell’interesse pubblico; 2) perché Roma Capitale parteciperà ai lavori della nuova CdS decisoria e vi giocherà un ruolo determinante ai fini della definizione concreta della variante urbanistica; 3) e infine, perché il comune avrà l’ultima parola sulla variante al momento della sua approvazione finale (la quale però avrà a quel punto un valore esclusivamente ratificatorio, essendo difficile che Roma Capitale possa negare l’approvazione dopo aver espresso parere favorevole in conferenza dei servizi decisoria).

*Alberto Mencarelli  Dottore di ricerca in diritto costituzionale

Vai a Stadio della Roma cronologia materiali

Vai a Stadio della Roma, riepilogo con i video delle altre sedute e i link a tutti gli articoli

(1) Scarica la Delibera approrovata (pubblicata dal Comune il 15 giugno 2017) Deliberazione Assemblea Capitolina n. 32-2017 (stadio della Roma)

(2) Atto Senato n. 2853 XVII Legislatura Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo S.2853 approvato definitivamente 15 giugno 2017, non ancora pubblicato (al 17 giugno)

(3) Lo Stadio era una  delle “patate bollenti”  che Carteinregola  aveva sottoposto ai candidati in campagna elettorale chiedendo quali posizioni intendevano prendere. Virginia Raggi non ci ha mai risposto.

vediCosa ci aspetta per i futuri stadi (e non solo) dell’8 giugno 2017

(4) scarica i commi LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 art. 1 commi 303 304 305

 

vedi anche:

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