Stadio della Roma: il NO della Soprintendenza (ma la battaglia continua)
Autore : Redazione
da Atlante dell’architettura italiana degli anni ’50 e ’60
Il Ministero dei Beni culturali ha inviato la comunicazione di avvio di procedimento di dichiarazione culturale “dell’immobile denominato Ippodromo di Tor di Valle”(1) per apporre un vincolo diretto all’impianto costruito nel 1959 per le Olimpiadi di Roma, a causa del pregio della tribuna “progettata dall’architetto di fama internazionale Julio Garcia Lafuente” e, in generale, in quanto “esempio rilevante di architettura contemporanea ma anche di soluzione tecnico-ingegneristica e di applicazione tecnica industriale in fase di realizzazione”, “un unicum dal punto di vista dimensionale”(2). E il MIBACT intende porre dei vincoli anche sull’area di contorno, per non danneggiare la visuale dell’impianto e non alterane le condizioni di inserimento nel contesto, lasciandola libera da opere in elevato. Una mossa che dovrebbe fermare per sempre l’operazione Stadio della Roma e Business Center, e altri progetti similari in quell’area. Un vero colpo di scena che scatena immediate polemiche. Noi proviamo a ricostruire il passato e a porre qualche domanda sul futuro…(e un dubbio sulla supeficie vincolata)
IL PASSATO
Nello Studio di fattibilità presentato da Eurnova nel luglio 2014, è chiaramente indicato che il complesso dell’Ippodromo è inserito nella Carta per la Qualità delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Regolatore Generale (PRG), che prevede (3) per tale classe di immobili esclusivamente “interventi di tipo conservativo e cioè manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione ediliza “leggera”, ed è anche ricordato che “la modifica della Carta per la qualità è…sottoposta a Deliberazione di Assemblea Capitolina”(4). Infatti nella Delibera 132/2014 l’Assemblea Capitolina ha stabilito di “…esprimere avviso e valutazione positiva in ordine alle conseguenti variazioni urbanistiche connesse all’iniziativa, ivi compreso lo stralcio dalla Carta per la Qualità…” (5). Ma tale dichiarazione derivava anche dall’esito della conferenza dei servizi preliminare che si era svolta nel luglio 2014, a cui aveva partecipato anche la Soprintendenza (all’epoca guidata da Federica Galloni) che aveva rilasciato “parere di massima favorevole” subordinandolo ad alcune condizioni, in primis le indagini archeologiche preliminari (e il parere definitivo era subordinato all’esito degli accertamenti) e il restauro dei casali esistenti, anche se il parere si concludeva con la richiesta di uno “specifico studio di inserimento paesaggistico che dovrà tenere conto anche del rispetto dei coni visuali dei beni vincolati tipizzati“, rinviando a un successivo approfondimento” la valutazione della “SUL [superficie utile lorda] proposta nello studio di fattibilità“, che, anche se veniva anticipata da un “parere di massima favorevole alla localizzazione sul fronte strada in quanto in area non soggetta a vincoli dichiarativi“; rispetto allo “… sviluppo delle cubature in particolare degli elementi snelli [i grattacieli NDR] che sembrerebbero svettare per un’altezza di metri 220″ concludeva che la relativa “valutazione non è effettuabile al momento in relazione alla documentazione di massima presentata nello studio di fattibilità“(6). Oggi l’ex Assessore all’urbanistica della Giunta Marino Giovanni Caudo, in una nota fa sapere che nella conferenza preliminare del 2014 “Non ci fu nessun altro parere negativo o preclusivo per la realizzazione del progetto da parte di nessuno degli altri soggetti o enti convocati [a parte Roma Natura che ottenne una modifica NDR] e tanto meno delle soprintendenze. Nessun riferimento alla tribuna dell’ippodromo, alle coperture e alla pista del trotto…” aggiungendo che se “le ragioni addotte per l’avvio della procedura di vincolo se fossero state poste già allora sarebbero state prese in considerazione.. e se necessario avremmo preso le decisioni conseguenti compreso quello di non procedere ulteriormente con l’esame del progetto“(7).
E se è vero che la Delibera 132 ha stabilito il “pubblico interesse” dell’Operazione Tor Di Valle in base allo studio di fattibilità , incatenando il progetto a una serie di prescrizioni e di opere pubbliche, la definitiva “pubblica utilità” avrebbe dovuto essere comunque confermata da un esito positivo della conferenza dei servizi decisoria che – lo dice la parola stessa- si conclude con la valutazione del progetto definitivo dei 4 soggetti pubblici: Regione Lazio, Roma Capitale, Roma Città Metropolitana (ex Provincia) e Consiglio dei Ministri (8). Progetto definitivo che ha avuto un iter piuttosto travagliato e ben lontano dai tempi stabiliti dai commi (impropriamente citati come “Legge sugli Stadi”) anche da parte del proponente . Infatti Eurnova ha consegnato il progetto definitivo nell’estate 2015, ma gli uffici comunali ne hanno subito evidenziato alcune carenze progettuali, e la società ha finito con il consegnare tutti gli elaborati quasi un anno dopo, il 1 giugno 2016.
La nuova Giunta 5 stelle, insediata a luglio, ha ereditato il progetto – a cui la nuova maggioranza era sempre stata contraria- e dopo una serie di discussioni e polemiche tra la Regione di Nicola Zingaretti e dell’Assessore all’Urbanistica Michele Civita da un lato e il Comune della neo sindaca Virginia Raggi e dell’allora neo assessore Paolo Berdini dall’altro sullo sviluppo procedurale (9), il Comune ha trasmesso a settembre gli elaborati definitivi alla Regione per l’avvio della Conferenza dei Servizi decisoria, unitamente però a una nota degli uffici che segnalava criticità e lacune ancora presenti nel progetto (10).
E anche nel parere unico di “non idoneità” depositato da Roma Capitale il 1 febbraio scorso, tra le condizioni per trasformare il parere in favorevole si parla ancora di “completare la documentazione progettuale con elaborazioni mancanti” e “colmare le carenze di contenuti rilevati“(11). Non sappiamo se tali riferimenti si riferiscano anche gli elaborati chiesti dalla Soprintendenza, che, nel parere del Sovrintendente Capitolino Claudio Parisi Presicce, allegato al parere comunale, esprime – premettendo di essere stata “convocata [la Sovrintendenza capitolina] solo nella fase finale della valutazione tecnica“e di aver “preso atto della deliberazione di pubblica utilità del progetto“- parere favorevole, prescrivendo di valorizzare , anche mediante riproposizione “in luogo adiacente” le tribune dell’Ippodromo, e chiedendo anche il recupero dei tre casali di Tor di Valle censiti nella Carta per la qualità (12).
Quanto alla comunicazione di avvio di procedimento di dichiarazione culturale reso noto il 18 febbraio della titolare della Soprintendenza di Roma per il MIBACT Margherita Eichberg, subentrata alla Galloni (13), vi si trovano anche delle obiezioni che in parte erano già state affrontate nel corso di una Commissione regionale il 17 novembre scorso (14). Nella nota inviata a tutti i soggetti interessati, il MIBACT annuncia “l‘avvio del procedimento di dichiarazione di interesse particolarmente importante” dell’Ippodromo Tor di Valle ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (15) per la “tribuna e il sedime della pista” e “inoltre, al fin di assicurare le condizioni di prospettiva e di visuale di detto complesso,e allo scopo di non alterarne le attuali condizioni di ambientamento”, “dà comunicazione del contestuale avvio del procedimento per la prescrizione di misure di tutela indiretta”(16). I motivi della necessità di tutela delle tribune e dell‘ippodromo [perimetrata in verde ] è ampiamente documentata dal MIBACT– peccato che tali simili argomenti non siano stati più efficacemente avanzati prima della definitiva cancellazione del Velodromo all’EUR (17) – anche con citazioni del Censimento nazionale dell architetture italiane del secondo novecento , dell’Atlante dell’architettura e del portale degli “Archivi degli architetti” (18). Per quanto riguarda la tutela indiretta [perimetrata in rosso], il MIBACT intende “evitare che sia danneggiata la visuale dell’impianto o ne siano alterate le condizioni di inserimento nel contesto agrario attuale, caratterizzato dagli interventi di bonifica dei scoli XIX e XX , tuttora leggibili” e far sì che “sia lasciata libera da opere in elevato, ad eccezione dei manufatti già esistenti, per i quali, in caso di sostituzione, non dovranno essere superate l’altezza e la densità attuali”
Una presa di posizione quasi senza appello, che dovrebbe cancellare lo Stadio, collocato dal progetto proprio sul sedime dell’Ippodromo, e con lui le torri del Business center e i centri commerciali del Convivium, seppure collocati fuori dall’area perimetrata in rosso: aspetto che riveste qualche ambiguità e introduce la necessità che, per evitare futuri compromessi o nuove iniziative, sia ben approfondito su quali aree e con quali prescrizioni sarebbe effettivamente apposto il vincolo (19). Anche se di vincolo per adesso ancora non si tratta, ma solo dell’avvio di un procedimento amministrativo – della durata di 120 giorni – al termine del quale il vincolo potrebbe essere apposto, ma, di fatto, un macigno difficilmente aggirabile dal proponente, che potrà “scrivere al Ministero una memoria difensiva nella quale evidenziare le criticità“ e fare un ricorso al Tar, ma che per ora vede sfumare sicuramente la possibilità di “chiudere” in tempi brevi (e probabilmente mai).
IL FUTURO
Difficile capire a questo punto cosa succederà il 3 marzo, data in cui si sarebbe dovuta chiudere la conferenza dei servizi. Difficile che la Sindaca Raggi possa portare oltre la trattativa avviata con Parnasi e Pallotta sulla sforbiciata cubature/infrastrutture. Difficile che l’Assemblea Capitolina possa votare la variante urbanistica, in quanto stando così le cose non si può fare nessuna variante. Difficile che si possa portare avanti un’operazione in quell’area rispettando le prescrizioni del MIBACT.
Ma se è un passo sicuramente positivo per la tutela del patrimonio collettivo, che abbiamo sempre invocato, non si può (ancora) cantare vittoria. Perchè a parte la possibilità – che le pluriennali vicende romane dimostrano non essere affatto impossibile – che qualche istituzione superiore decida di scavalcare la decisione di un suo organo sottoposto, nel caso che il vincolo venga effettivamente apposto, bisogna vedere quali ne saranno le conseguenze. Il proponente fa sapere di essere intenzionato a promuovere battaglie legali, facendo presente che a novembre 2014, la stessa Soprintendenza chiedeva di indicare «i criteri della sostituzione con la demolizione dell’ippodromo» e che quindi era consapevole che l’Ippodromo sarebbe stato distrutto(20). Ma molti assicurano che non ci siano rischi risarcitori, anche perchè la Delibera 132/14 non assegna nessun “diritto acquisito”, dato che, almeno teoricamente, fino all’esito della conferenza dei servizi non si sarebbe potuta avere la certezza che non emergessero controindicazioni tali da pregiudicare la realizzazione del progetto (21). A maggior ragione se il progetto presentato nel giugno 2015 dal proponente fosse stato ancora carente rispetto alle richieste avanzate nelle conferenze dei servizi. Ma se alla fine i pareri legali dovessero essere meno netti, c’è il rischio che si riaprano le contrattazioni, con la possibilità, ventilata di frequente (ma che non trova fondamento nei famosi commi), che il Comune indichi un’altra area al privato. E qui si aprirebbero i soliti giochi della Capitale. Un’altra area privata? O un’area pubblica che non si sa a che titolo dovrebbe essere data a un privato per fare uno Stadio privato? O magari la solita Tor Vergata, ipotesi ciclicamente ricorrente, che è un’area di proprietà pubblica (università) ma con antichi accordi con un consorzio privato per le opere da eseguire?
E infine, cosa rimarrà di Tor di Valle? Qualcuno investirà su un’opera di grande pregio come l’Ippodromo, per restituirlo all’antico splendore? Qualcuno farà gli interventi sul Fosso di Vallerano mettendo al sicuro i cittadini di Decima che vivono da anni in un’area a rischio R4? La Regione, il Comune o entrambi renderanno finalmente la Roma Lido la metropolitana leggera che da decenni promettono ai pendolari? La Via del Mare/Ostiense sarà messa in sicurezza? Che non vuol dire che fosse meglio fare lo Stadio e che le infrastrutture pubbliche previste fossero la panacea. Nè che vogliamo unirci al coro di quelli che si appellano all’area degradata da recuperare, un argomento che abbiamo visto troppo spesso usato strumentalmente per aggirare regole e spingere deroghe. Anche perchè, non dimentichiamolo, Tor di Valle è un’area privata il cui uso e manutenzione ricadono sui proprietari. E le cui discariche di immondizie o il via vai notturno non sono diversi da tanti altri pezzi di città degradati di cui nessuno si preoccupa.
Ma vogliamo affermare che bisogna continuare la battaglia fino in fondo perchè si abbandoni la mentalità della città pubblica salvata dalle opere private. La nostra città deve diventare un luogo dignitoso dove si rispetta la qualità della vita e la dignità dei cittadini, a prescindere da opere private faroniche, Olimpiadi e quant’altro. Altrimenti sarà una vittoria solo a metà.
Anna Maria Bianchi Missaglia
Per osservazioni e precisazioni scrivere a laboratoriocarteinregola@gmail.com
POST SCRIPTUM Riteniamo degna di rispetto anche la Soprintendente Margherita Eichberg, che, va ricordato, non ha seguito l’iter fin dall’inizio, ma l’ha ereditato da chi l’ha preceduta, e ciò nonostante ha avuto il coraggio di prendersi la responsabilità di una scelta a tutela del patrimonio comune. Per questo sta ricevendo numerosi attacchi, anche da parte di chi anzichè criticare il merito delle decisioni preferisce dietrologie personali, esponendo una funzionaria scrupolosa al pubblico ludibrio dei tifosi. Anche questo è un triste segnale di una città in cui non è possibile affrontare un dibattito senza scivolare nelle tifoserie e negli slogan, a prescindere dagli stadi.
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(1 ) Scarica parere sopr. 2017 Ippodromo parere sopr. 2017 ippodromo2
(2) da Atlante dell’architettura italiana degli anni ’50 e ’60. Figure, Forme, Tecniche costruttive Scheda n. 192 http://atlante.iuav.it/
Tribune dell’Ippodromo di Tor di Valle Architetto Lafuente Julio, Virago Aicardo – Ingegnere Rebecchini Gaetano 1958 – 19591959 /Bibliografia V. Girardi, L’Ippodromo di Tor di Valle, a Roma, in “L’architettura cronache e storia”, n.58, agosto 1960, pp. 222-231) Il riferimento più ovvio – quello dell’Ippodromo madrileno di Torroja – non basta a giustificare la particolare tonalità dell’opera: mentre a Madrid la pensilina stacca il suo impressionante “suspense” (in senso statico e tipologico) da una serie di supporti sommari e su un basamento decisamente errato, informe e sbrigativo, qui lo sforzo preminente sembra essere quello di fondere l’ardito aggetto con l’involucro, o meglio di inserire i pilastri portanti in un involucro trasparente, entro diaframmi vitrei che quasi ne circoscrivono il campo di forze, e che trattengono, senza celarlo, l’impulso dinamico latente nei sostegni e clamoroso nelle pensiline. Involucro, sala dei totalizzatori, irradiazioni a sfiocco dei pilastri, “preparano” lo slancio strutturale. La tessitura diagonale dello spazio sottostante le tribune, unitamente al piano delle gradinate ed alle corsie oblique, definisce uno spazio ricco di scorci, concepito per un pubblico continuamente in movimento. L’elemento più interessante dal punto di vista strutturale è la copertura delle tribune e della sala totalizzatori, che si estende sopra 9000mq, appoggiando soltanto su 11 pilastri. Ogni pilastro sfiocca in 4 costole e nelle vele a forma di fungo; ciascuna di queste è costituita da 4 settori di parabolide iperbolico, riuniti lungo i due simmetrali mediani. Ogni pensilina misura 21x39m, gravante sull’unico pilone centrale; tale pilone è stato progettato con due “strozzi” in serie, in modo da assicurargli una notevole flessibilità, pur mantenendone la statica interna in termini accettabili: ne è risultata quella singolare forma di fungo a doppia espansione, integrata da tiranti metallici posteriori, introdotti per il bilanciamento delle azioni d’armonica rispetto al vento. La controventatura principale della struttura è affidata ai telai ad x che sostengono le gradinate della tribuna e sono anch’essi dotati di strozzo alla radice dei piloni anteriori. L’alta flessibilità delle volte autoportanti, e la convenienza della minima iperstaticizzazione delle stesse hanno poi consigliato di rendere indipendente l’ossatura di c.a. della grande vetrata posteriore, che è stata connessa alla struttura di copertura con accoppiamento telescopico a corsa libera. Il maggiore aggetto degli ombrelloni di copertura dal lato tribuna è perciò controbilanciato da tiranti metallici posteriori, tra i quali è tessuta la grande vetrata con elementi a bilico (redattore scheda Skansi Luka)
(3) Dallo Studio di fattibilità consegnato da Eurnova al Comune nel luglio 2014
(4) Un contorverso precedente è quello delle Torri di Ligini all’EUR, stralciate dalla Carta per la qualità da un voto del Consiglio comunale che diede inizio a una via crucis di sventramenti e abbandono che ad oggi non ha ancora trovato una conclusione positiva (> vedi scheda Le torri dell’EUR)
(5) scarica la Delibera approvata il 22 dicembre 2014 http://www.carteinregola.it/wp-content/uploads/2016/08/stadio-della-roma-DACDelib.-N-132-del-22.12.2014.pdf
4. di esprimere avviso e valutazione positiva in ordine alle conseguenti variazioni
urbanistiche connesse all’iniziativa, ivi compreso lo stralcio dalla Carta per la Qualità
e dalla Rete Ecologica, nei limiti massimi della metratura realizzabile pari a
354.000 mq. di S.U.L., limite di tolleranza e sostenibilità urbanistica, pur all’esito
della realizzazione delle opere infrastrutturali sopra indicate;
(6)
(7) DALL’EX ASSESSORE GIOVANNI CAUDO: IL VINCOLO
Il primo esame da parte delle Soprintendenze (statali e capitolina) del progetto dello Stadio, che fin dall’inizio prevedeva la trasformazione delle strutture dell’attuale ippodromo, risale al Luglio 2014 ed esattamente al 25 Luglio 2014 (quasi 3 anni fa) quando il Dipartimento di programmazione e attuazione urbanistica apre la conferenza dei servizi preliminare ai sensi della legge n.241/1990 (convocazione prot. QI105977 del 9 Luglio 2014 ).
La conferenza di servizi preliminare, giusto art. 14-bis della legge 241/1990 e s.m.i., ha lo scopo di individuare”…Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto,…,le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso”;
A conclusione della Conferenza dei servizi preliminari fu depositato un solo parere preclusivo, quello di Roma Natura (fax del 4 agosto 2014) che esprimeva parere negativo in quanto la previsione dello svincolo con l’autostrada Roma Fiumicino “è un intervento non compatibile con quanto previsto dalle sottozona A2 “Riserva integrale fruibile” del Piano della riserva naturale di Tenuta dei Massimi”.
Con prot. n. 125203 in data 11 agosto del 2014 il Dipartimento urbanistica comunicò alla società Eurnova il parere negativo espresso da Roma Natura e sospese l’esame del progetto. La Società Eurnova con prot. 126882 del 18 agosto 2014 depositava integrazione allo studio con una nuova collocazione dello svincolo esterna alla Tenuta dei Massimi.
Non ci fu nessun altro parere negativo o preclusivo per la realizzazione del progetto da parte di nessuno degli altri soggetti o enti convocati e tanto meno delle soprintendenze. Nessun riferimento alla tribuna dell’ippodromo, alle coperture e alla pista del trotto (cfr copia del parere, allegato)
E’ evidente che la ragioni addotte per l’avvio della procedura di vincolo se fossero state poste già allora sarebbero state prese in considerazioni, come fu per il parere di Roma Natura, e se necessario avremmo preso le decisioni conseguenti compreso quello di non procedere ulteriormente con l’esame del progetto. Tutti gli atti fatti dalla Giunta Marino sono stati improntati al pieno rispetto delle regole, non si provi a scaricare ad altri le responsabilità che sono in capo unicamente a chi da otto mesi gestisce un importante dossier, per altro giunto alle fasi conclusive, in modo improvvisato, confuso e dannoso per la città.
In allegato il parere unificato delle soprintendenze statali rilasciato in Conferenza di servizi preliminare il 28 luglio 2014 (> vedi nota precedente).
(8) I commi sugli Stadi (scarica LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 art. 1 commi 303 304 305) prevedono una sorta di “doppia approvazione” dato che, dopo una prima conferenza di servizi preliminare sullo studio di fattibilità dello Stadio presentato dal proponente, che prevede la possibilità di concludersi con la dichiarazione del pubblico interesse della proposta (e così è stato con la Delibera 132 dle dicembre 2014), è solo dopo la consegna del progetto definitivo e la conferenza di servizi decisoria che si dovrebbe arrivare a deliberare il “provvedimento finale” che “determina la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera medesima”. Anche se “La conferenza decisoria … può richiedere al proponente modifiche al progetto strettamente necessarie” quindi con un margine assai ristretto di intervento sull’impalcatura del progetto.
(9)Si veda lo scambio di dichiarazioni tra l’Assessore di Roma Berdini e l’Assessore regionale Civita:
(11) scarica Parere unico Roma Capitale (da sito Regione Lazio)
(12) scarica RI20170001692-062918230 parere Sovrintendenza Capitolina (da sito Regione Lazio)
(13)Scarica parere sopr. 2017 Ippodromo parere sopr. 2017 ippodromo2
(14) 17 novembre 2016 si svolge la Consiliare Permanente Ambiente, lavori pubblici, mobilità, politiche della casa e urbanistica sulla realizzazione del progetto del nuovo stadio della Roma. I soggetti auditi dalla commissione del Consiglio Regionale: l’assessore Michele Civita, l’assessore Paolo Berdini, la dottoressa Annamaria Graziano (direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica del Comune di Roma Capitale) e la dottoressa Manuela Manetti (direttore regionale politiche territorio Mobilità e Urbanistica). Nell’ambito dell’incontro vengono sollevate numerose obiezioni dalla Soprintendenza all’ Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Roma, sia rispetto alle procedure seguite da Comune e Regione, che su alcune prescrizioni delle Belle arti che non sarebbero state rispettate dai proponenti durante la stesura degli elaborati” vedi Il Tempo Stadio Roma, rischio stop: parere negativo della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Roma
(15) D.Les. 42/04
Articolo 14
Procedimento di dichiarazione
1. Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell’interesse culturale, anche su motivata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto.
2. La comunicazione contiene gli elementi di identificazione e di valutazione della cosa risultanti dalle prime indagini, l’indicazione degli effetti previsti dal comma 4, nonche’ l’indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni.
3. Se il procedimento riguarda complessi immobiliari, la comunicazione e’ inviata anche al comune o alla città metropolitana.
4. La comunicazione comporta l’applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del procedimento di dichiarazione, che il Ministero stabilisce a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. La dichiarazione dell’interesse culturale e’ adottata dal Ministero.
Articolo 46
Procedimento per la tutela indiretta
1. Il soprintendente avvia il procedimento per la tutela indiretta, anche su motivata richiesta della regione o di altri enti pubblici territoriali interessati, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile cui le prescrizioni si riferiscono. Se per il numero dei destinatari la comunicazione personale non e’ possibile o risulta particolarmente gravosa, il soprintendente comunica 1′ avvio del procedimento mediante idonee forme di pubblicità.
2. La comunicazione di avvio del procedimento individua l’immobile in relazione al quale si intendono adottare le prescrizioni di tutela indiretta e indica i contenuti essenziali di tali prescrizioni.
3. Nel caso di complessi immobiliari, la comunicazione e’ inviata anche al comune o alla città metropolitana.
4. La comunicazione comporta, in via cautelare, la temporanea immodificabilità dell’immobile limitatamente agli aspetti cui si riferiscono le prescrizioni contenute nella comunicazione stessa.
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del relativo procedimento, stabilito dal Ministero ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
(15)
Art. 10 co 3 lett d
d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
(16)
Articolo 45
Prescrizioni di tutela indiretta
1. Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l’integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.
2. Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e notificate ai sensi degli articoli 46 e 47, sono immediatamente precettive. Gli enti pubblici territoriali interessati recepiscono le prescrizioni medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.
(17) Si veda la scheda su Il Velodromo a cura di Comitato salute e ambiente EUR
(18)
http://architetturecontemporanee.beniculturali.it/architetture/
http://atlante.iuav.it/
http://architetti.san.beniculturali.it/web/architetti/progetti/progetti
(19) In realtà la nota della Soprintendenza non è del tutto chiara. Secondo l’interpretazione dei più, il vincolo indiretto impedirebbe la costruzione di manufatti in elevazione in tutta l’area circostante, quindi anche fuori dalla primetrazione (rossa) indicata nell’allegato (ad esempio nell’area dove nel progetto dovrebbero sorgere il Business Park e in convivium). Eppure, il testo specifica:
“L’ippodromo, inoltre, dal punto di vista insediativo, nella disposizione dei suoi elementi, nel sistema di circolazione e distribuzione, e nell’orientamento rivela una concezione progettuale fondata sullo studio del contesto territoriale. Le foto d’epoca illustrano, infatti, le relazioni della struttura con l’EUR, il Casale di Tor di Valle, la Torre Righetti sul Monte del Trullo, i manufatti rurali e la campagna circostante il fiume, situazione per la massima parte tuttora in essere e fruibile, grazie al fatto che l’area ha conservato nel tempo le caratteristiche tipologiche di contesto agrario rinveniente da operazioni di bonifica otto-novecentesche. I segni di tali attività antropiche sono tuttora percepibili nel contesto circostante l’impianto, contesto che, essendo ancora libero da interventi insediativi di qualunque genere, permette ancora oggi, all’interno dell’area delimitata ai fini della tutela indiretta [in precedenza indicata come quella all’interno del perimetro rosso NDR], di godere della prospettiva del manufatto, e di apprezzarne i rapporti con il contesto di ambientamento“. E più oltre: ” Per quel che riguarda le prescrizioni di tutela indiretta, da impartirsi ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. n. 42/2004, si prescrive che l’area campita in rosso, al fine di evitare che sia danneggiata la visuale dell’impianto o ne siano alterate le condizioni di inserimento nel contesto agrario attuale, caratterizzato dagli interventi di bonifica dei secoli XIX – XX, tuttora leggibili, sia lasciata libera da opere in elevato, ad eccezione dei manufatti già esistenti, per i quali, in caso di sostituzione, non dovranno essere superate l’altezza e la densità attuali“. Ed anche il relativo punto, riportato nella sintesi finale, si rifà esplicitamente alle considerazioni precedenti: “...per quanto riguarda la tutela indiretta ex art. 45 del D. Lgs. 42/04, per le ragioni di prospettiva e visuali sopra richiamate, l’area dovrà essere lasciata libera da ogni opera in elevato, tranne che nella zona degli attuali manufatti, dove le altezze di eventuali opere non dovranno superare quella delle esistenti;“. Naturalmente, qualunque cubatura e destinazione non confrome al PRG dovrebbe essere approvata comunque con una delibera d’Assemblea capitolina
(20) Si veda ad esempio l‘articolo di Il tempo del 19 febbraio 2017 Siluro soprintendenza, la Roma non ci sta: «Pronti a difendere con ogni azione il progetto»Ieri sera la società giallorossa ha risposto punto per punto all’iter intrapreso dalla Soprintendenza per vincolare l’ex ippodromo di Tor di Valle
(21) A parte gli esiti di VAS e VIA , anche i pareri dati in sede preliminare sullo studio di impatto ambientale consegnato dal proponente nel 2014 avrebbero dovuto essere aggiornati dopo la valutazione del progetto definitivo consegnato nel giugno 2016. Uno dei giornalisti più attenti ed esperti rispetto alla vicenda dello Stadio della Roma, Fernando Magliaro, scrive il 20 febbraio su Il Tempo e sul suo blog personale che “Nel 2014, durante la Conferenza di Servizi preliminare, la Soprintendenza ha chiesto sondaggi archeologici e tutela paesaggistica degli alberi. Nessun accenno all’Ippodromo in quella che doveva essere la sede deputata.” (v. articolopunto 20). Ed effettivamente non ci risulta avanzata in precedenza la proposta di vincolo sull’impianto. Tuttavia, come abbiamo visto, la nota della Soprintendenza del 2014 non si pronunciava affatto sul Business center e altre opere previste, rimandando la valutazione all’esame del progetto definitivo, e, ancora prima dell’inizio della conferenza dei servizi decisoria, il 25 ottobre 2016, la Soprintendenza aveva avanzato varie obiezioni, riportate proprio dallo stesso Magliaro, in un articolo del 17 novembre, che si concludeva con: “...Il parere [della Soprintendenza] (prot. 0005419 del 25 ottobre scorso), indirizzato a Manuela Manetti, a capo della Conferenza di Servizi e direttrice della Direzione Regionale Territorio, riporta una prima “frustata” alla Regione e al Comune in merito alle procedure seguite per la Valutazione di Impatto ambientale e la Valutazione Ambientale strategica: “non sono accompagnati da alcuna istruttoria dell’Ente proponente e dell’Ente competente né da un elenco che permetta di verificare la completezza e l’univocità della documentazione”. Dopo di che, entra nello specifico delle questioni procedurali: “scarsa chiarezza da parte dell’Ente procedente sulle procedure attivate”, “non risulta il coinvolgimento del Ministero” sui piani paesaggistici e su quelli particolareggiati, e richiede “l’indicazione di tutti i procedimenti coinvolti con la relativa tempistica”. Sul progetto, poi, la Soprintendenza va giù pesante: “si ritiene che la relazione paesaggistica non sia stata affatto formulata” ai sensi delle norme vigenti, che manchino una serie di elaborati fra i quali delle “fotosimulazioni” dell’area di Tor di Valle prese “dai vari punti di vista notevoli della città” come le “terrazze del Gianicolo, il parco degli Aranci, il Vittoriano”. Inoltre, “gli elaborati non hanno tenuto in nessun conto né delle valutazioni di criticità né delle richieste integrative avanzate dagli uffici del Mibact riguardanti nello specifico la lettura complessiva degli ambiti paesaggistici […], la definizione del grado di reversibilità e irreversibilità delle opere”. E, infine, che la Soprintendenza “ha individuato come criticità della proposta la presenza di edifici di notevole altezza oltre che di opere infrastrutturali che vanno ad interferire con i beni monumentali e paesaggistici” criticità che avrebbero “dovuto determinare una variazione della proposta nonché influire sulla dichiarazione di pubblica utilità”.