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Sul caso della consigliera Naim

repubblica Naim GiachettiAnche se l’episodio  esula dall’ambito che ci siamo dati come Carteinregola e  Laboratorio per una Politica Trasparente e Democratica, poichè è  in corso  un acceso dibattito, anche al nostro interno, proponiamo  alcune riflessioni sulla vicenda  della consigliera del I Municipio Nathalie Naim, eletta nel 2013 nella lista civica Marino e ora non più candidata nella lista Giachetti. 

Il motivo per cui  il suo nome, inizialmente inserito nella lista,  è stato eliminato,   è un  rinvio a  giudizio per diffamazione(1),  in seguito a una denuncia per  un articolo su Il Corriere della Sera del 2013 in cui la Naim – intervistata – faceva alcune affermazioni riguardanti i concessionari degli spazi per  varie attività commerciali sul lungo Tevere durante una manifestazione estiva.

Va detto che la consigliera Naim è da tempo in prima fila  nelle battaglie per il decoro e le regole del centro storico, sempre a fianco dei cittadini e dei comitati nel procurare i documenti e  gli atti che permettono di accertare se i privati che occupano il suolo pubblico con i tavolini dei ristoranti o che piazzano camion bar vicino ai monumenti o che hanno la concessione per le bancarelle della Befana in Piazza Navona abbiano  tutte “le carte in regola”(2). Ma  Nathalie Naim si è attivata ogni volta che è venuta a conoscenza di qualche emergenza ambientalista nella città di Roma: pochi giorni prima dello scoppio di Mafia Capitale, il 22 novembre 2014, aveva presentato un esposto alla Procura  per un’indiscriminata ecatombe di alberi ad Ostia (3), i cui inquietanti retroscena abbiamo poi scoperto negli sviluppi delle indagini.

Ora, in questa sua attività la Naim si è fatta indubbiamente molti nemici, ed è stata oggetto di querele, non solo da parte degli operatori delle bancarelle del caso in questione,  ma  anche dei titolari dei camion bar, insieme all’ex sindaco Ignazio Marino, denuncia che dovrebbe essere stata archiviata (4). Mentre la  denuncia per diffamazione   da parte dei concessionari della manifestazione sul lungo Tevere,  ha comportato il rinvio a giudizio della consigliera (5).

Premesso che abbiamo piena fiducia nell’operato della magistratura e che riteniamo che non si possa  entrare nel merito della vicenda giudiziaria senza  conoscere “le carte”,  cercheremo  di  approfondire qualche ragionamento, cominciando dalla distinzione tra i  due diversi piani del discorso: cosa dice la legge e  le regole che si dà  un partito/una lista/un candidato Sindaco.

La legge cosiddetta “Severino”  prescrive che non possano essere candidati i condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo (6).

Come Carteinregola abbiamo scelto di  fare pressione sui partiti e sui candidati per avere liste trasparenti, così da permettere agli elettori di fare scelte consapevoli, e per questo abbiamo inserito  nella nostra Carta del candidato trasparente un punto che impone ai firmatari la pubblicazione anche delle informazioni inerenti  “eventuali procedimenti giudiziari in corso o condanne subite”.  Non abbiamo quindi chiesto nessuna esclusione che alzasse l’asticella rispetto ai termini di legge,  poiché le scelte della composizione e dei criteri di inclusione ed esclusione delle liste sono responsabilità  dei partiti e dei candidati sindaco.

Ed  è lecito e per molti aspetti  auspicabile,  che i partiti, nella scelta dei candidati, decidano di usare criteri più restrittivi di quanto prescritto dalla legge,  anche  scegliendo di non mettere in lista  soggetti sospettati di aver commesso reati. Il punto è dove si fissa l’asticella.  Troppo restrittivo a nostro  avviso escludere  i semplici indagati – in molti casi l’apertura di un fascicolo è un atto dovuto, in seguito a una denuncia da parte di qualcuno che potrebbe avere interesse a mettere fuori gioco un avversario politico o un amministratore troppo solerte –  mentre è certamente politicamente raccomandabile lasciare a casa chi è stato condannato  in  primo grado. Da valutare il rinvio a giudizio, cioè un atto richiesto da un Pubblico Ministero e convalidato da un GUP (Giudice per l’Udienza Preliminare), quando ritiene che ci siano sufficienti elementi per sostenere l’accusa in giudizio. Giudizio di cui non è scontato l’esito:  infatti  il caso viene sottoposto  al giudice di primo grado che  può  prosciogliere o condannare (e in caso di condanna si può accedere agli altri gradi di giudizio). Ma l’asticella  dovrebbe  tenere conto anche del tipo di reato ipotizzato, distinguendo quei reati che non mettono in dubbio l’onestà e la capacità di amministrare dell’interessato, dalla  corruzione, dall’appropriazione indebita  o reati ben più gravi. E la diffamazione, a nostro avviso, è un tipo di reato   a  cui sono esposti  molti cittadini e amministratori che  in  buona fede  si battono per il bene pubblico. E ci sembra inopportuno  applicare la  restrizione elettorale, non prescritta dalla legge,  per un  reato  equiparabile al reato di opinione,  che non provoca  nessun allarme sociale.

Chiediamo quindi a tutti i partiti che adottano un codice etico più restrittivo della legge Severino, di non considerare un rinvio a giudizio per diffamazione  motivo   di esclusione dalle liste di un candidato.

E qualora  le accuse  si rivelassero infondate, dispiace che gli elettori  siano privati della possibilità di eleggere candidati che hanno lavorato per la città con impegno e passione  come Natalie  Naim.

 Carteinregola e Laboratorio per una Politica trasparente e democratica

P.S.: chiediamo ai  candidati Sindaco Fassina, Giachetti, Raggi, che hanno già pubblicato le proprie liste, di pubblicare sui rispettivi siti  anche il codice etico che è stato sottoscritto dai loro candidati. E , oltre alla data e al lugo di nascita dei candidati, di fornire qualche elemento in più per dare la possibilità agli elettori di sapere chi sono e cosa fanno (hanno fatto)

P.S. PD: Se è sufficiente un rinvio a giudizio per diffamazione per escludere un candidato consigliere municipale dalle liste del PD/lista civica, come la mettiamo con il parlamentare ed ex assessore Stefano Esposito, condannato in primo grado per diffamazione (7)?

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

Leggi anche l’intervista all’ex assessore alla legalità Alfonso Sabella su Repubblica del 1 maggio 2016: Roma, Sabella su caso Naim: “Bisogna pesare bene i casi, no a giacobinismo” L’intervista all’ex assessore per la legalità sul caso della consigliera esclusa dalle liste Pd per una querela di Lorenzo D’Albergo

(1)  Repubblica del 30 aprile 2016 Comunali Roma, Giachetti sul caso Naim: “Chi ha problemi di giustizia non può stare con me” Il candidato pd sulla vicenda del consigliere del Municipio I che ha denunciato di esser stata esclusa da una lista che sostiene il vicepresidente della Camera a causa di una querela per diffamazione. I radicali: “Pronti a ospitarla nelle nostre liste”

La Naim ha ricevuto un’offerta dalla lista dei radicali per Giachetti, che offre assai  poche possibilità di elezione.

(2) Si vedano gli articoli di  Carteinregola:

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(3) Repubblica  22 novembre 2014 Ostia, strage di alberi: “Ne hanno abbattuti quasi mille”. Esposto in procura Lo ha presentato Nathalie Naim, consigliera del I municipio, raccogliendo le segnalazioni dei residenti che da marzo stanno assistendo al taglio di pini, olmi, lecci, platani di CECILIA GENTILE 

(4) Corriere della Sera 4 aprile 2016 Camion-bar, Marino e Naim  indagati su denuncia di Tredicine L’ex sindaco e la consigliera municipale del centro storico accusati di abuso d’ufficio per la delibera sulle postazioni nel centro storico. Ma il pm ha già chiesto l’archiviazione di Ilaria Sacchettoni

(5) Noi non conosciamo il capo d’imputazione nè  il testo dell’intervista. Sul reato di diffamazione secondo l’ordinamento italiano si veda wikipedia

(6)  DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 235 Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita’ e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (13G00006) (GU n. 3 del 4-1-2013)

(da) LEGGE 6 novembre 2012, n. 190  Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalita’ nella pubblica amministrazione. (12G0213) (GU Serie Generale n.265 del 13-11-2012)Entrata in vigore del provvedimento: 28/11/2012

vedi anche wikipedia

Capo IV Incandidabilita’ alle cariche elettive negli enti locali

Art. 10 Incandidabilita’ alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all’articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunita’ montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall’articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all’articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la vendita o cessione, nonche’, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o piu’ delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

(7) Repubblica Torino 26 novembre 2015 Diffamò i No Tav, Esposito condannato a risarcirli per 20 mila euro Il senatore Pd aveva sostenuto che alcuni attivisti avevano dato direttive negli scontri di Chiomonte dell’8 dicembre 2011

 

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