Centro storico, i Comuni potranno vietare alcune attività commerciali in aree di pregio
Autore : Redazione
Il palazzo a pochi metri da San Pietro dove dovrebbe sorgere un Mac Donald’s (Foto ambm)
Approvato un decreto legislativo che dà facoltà ai Comuni di vietare alcune attività commerciali contrastanti con il valore storico – archeologico – artistico –paesaggistico dei luoghi. Se fosse stato vigente da tempo, forse sarebbe impossibile aprire una gigantesca paninoteca a pochi metri da San Pietro, nel cuore di Borgo Pio (1). O forse sarebbe stato sufficiente ciò che c’è scritto nel Codice dei Beni culturali del 2004 (2)
C’è un limite alle liberalizzazioni
di Paolo Gelsomini
E’ stato approvato lo scorso 25 novembre il Decreto Legislativo che, in attuazione della Legge n.124 del 7 agosto 2015(3), sancisce all”art.1 (4)la facoltà per i Comuni di individuare zone nelle quali – in ragione dell”esigenza di tutela del valore storico, archeologico, artistico e paesaggistico – può essere vietata un’attività commerciale incompatibile con i luoghi. I Comuni insieme con Soprintendenza e Regione potranno redigere un regolamento di tutela dei patrimoni storici o Unesco. Saranno così limitate le attività non adeguate, non decorose e inappropriate.
La presidente del primo Municipio Sabrina Alfonsi, isi è dichiarata soddisfatta in quanto “questa facoltà può rappresentare uno strumento assai efficace per il governo del territorio ed in particolare per la tutela del Centro Storico e potrebbe finalmente consentire il superamento di un quadro regolamentare che ha mostrato tutti i suoi limiti”. “Con questo obiettivo” – ha proseguito la Alfonsi – “ci metteremo immediatamente al lavoro per analizzare il testo nel dettaglio ed avviare al più presto un confronto con il Campidoglio, la Regione e il Mibact”(5)
Foto ambm
(1) Vedi : La Repubblica Roma 22 ottobre 2016 Roma, McDonald’s: comitato Borgo Pio scrive a Grasso e Cantone. Ultimatum a Raggi: “Si pronunci entro 30 giorni” Dopo l’appello a papa Francesco i residenti si rivolgono al presidente del Senato e all’Anac per fermare l’apertura del fast food http://roma.repubblica.it/cronaca/2016/10/22/news/mc_donald_s_borgo_pio-150344164/
Per un caso analogo a Firenze il Sindaco Nardella, dopo le proteste di comitati e residenti, ha fermamente respinto l’ipotesi del fastfood in Piazza Duomo, nonostante la richieta di 18 milioni di euro di danni del colosso Mac Donald’s I 18 milioni di risarcimento danni vedi Corriere 14 ottobre 2016 Caso McDonald’s a FirenzeNardella: «I fiorentini con me»Il sindaco tira dritto. I 18 milioni di risarcimento chiesti dal colosso Usa non spaventano Palazzo Vecchio: «Il Comune deve salvaguardare il nostro patrimonio culturale» http://corrierefiorentino.corriere.it/firenze/notizie/cronaca/16_ottobre_14/caso-mcdonald-s-firenze-nardella-fiorentini-me-2d5c712a-91de-11e6-9c34-71c12a4638d1.shtml
(2) Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (emanato con D.Lgs. n. 42/2004)
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2004-02-24&atto.codiceRedazionale=004G0066&elenco30giorni=false
Art. 52. Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali
1. Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l’esercizio del commercio.
1-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7-bis, i comuni, sentito il soprintendente, individuano altresì i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell’identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all’articolo 41 della Costituzione.
1-bis. Al fine di contrastare l’esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessità di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze, sentiti gli enti locali, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessità, l’uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico.
(3) LEGGE 7 agosto 2015, n. 124
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (15G00138) (GU Serie Generale n.187 del 13-8-2015)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/08/2015 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/08/13/15G00138/sg
(4)DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222 Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attivita’ (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attivita’ e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (16G00237) (GU Serie Generale n.277 del 26-11-2016 – Suppl. Ordinario n. 52)note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/12/2016 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/11/26/16G00237/sg
Art. 1
Oggetto
(…)
4. Per le finalita’ indicate dall’articolo 52 del Codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42° il comune, d’intesa con la regione, sentito il
competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attivita’
culturali e del turismo, puo’ adottare deliberazioni volte a
delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi
particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico
in cui e’ vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi
dell’articolo 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59,
l’esercizio di una o piu’ attivita’ di cui al presente decreto,
individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in
quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale. I Comuni trasmettono copia delle deliberazioni
di cui al periodo precedente alla competente soprintendenza del
Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo e al
Ministero dello sviluppo economico, per il tramite della Regione. Il
Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo e il
Ministero dello sviluppo economico assicurano congiuntamente il
monitoraggio sugli effetti applicativi delle presenti disposizioni.
(5) AGENPARL 25 NOVEMBRE 2016 http://www.agenparl.com/decreto-scia2-alfonsi-strumento-favorisce-la-tutela-del-centro-storico/