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Villini a rischio abbattimento: la Soprintendenza presenta un nuovo vincolo per salvaguardare il paesaggio urbano

(foto ambm)

Conferenza stampa 16 gennaio 2018 (foto ambm)

“…Molti di voi potrebbero dire “se ci si fosse pensato prima non sarebbe accaduto”. Io non voglio  far carico a nessuno di responsabilità,  però certo che la norma che riguarda il Piano casa regionale forse poteva essere scritta meglio

Francesco Prosperetti, 16 gennaio 2019, conferenza stampa

In realtà qualcuno ci aveva pensato prima, e aveva anche fatto di tutto per attirare l’attenzione delle istituzioni preposte, della politica, della stampa, dei cittadini, sul Piano casa Polverini/Zingaretti: Carteinregola. Insieme ad  altre associazioni abbiamo organizzato due convegni, abbiamo fatto un presidio di un mese e mezzo al Cosniglio regionale nell’autunno 2014, abbiamo mandato proposte di  emendamenti, fatto domande precise sui punti più controversi – alle quali l’allora assessore Civita  non ha mai risposto – , abbiamo tenuto un diario sul nostro sito, abbiamo fatto decine di comunicati stampa. L’ultimo, a Piano casa approvato con assai poche modifiche rispetto  quello targato Polverini e Ciocchetti e prorogato di altri due anni, ribadiva ancora una volta  esattamente quello che poi è successo. Interventi edilizi calati sulla città bypassando la Carta della qualità e il Piano regolatore.  Noi il “senno di prima” ce l’abbiamo messo (è raccontato qui), ma non è servito a nulla… (e poi perchè “non voler fare carico a nessuno di responsabilità”? Ogni politico e ogni amministratore  dovrebbe prendersi la responsabilità  delle sue  scelte)

Si è svolta il 16 gennaio 2019 la conferenza stampa indetta dal Ministero per i Beni e le attività culturali  Soprintendenza speciale di Roma Archeologia Belle Arti e Paesaggio Strategie di salvaguardia del Paesaggio urbano.

La proposta, che sarà portata dalla Soprintendenza  il prossimo 31 gennaio al Tavolo per la salvaguardia,  istituito con l’Assessorato all’Urbanistica di Roma Capitale, la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e la Regione Lazio,   è “una nuova tipologia di vincolo per armonizzare le trasformazioni urbane, lo sviluppo sostenibile, la tutela dell’identità culturale dei quartieri storici di Roma“. La novità “risiede nella natura strategica del vincolo, di medio e lungo periodo:  governare e non bloccare le trasformazioni, attraverso una tutela graduata, rispetti le caratteristiche storiche e tipologiche dei quartieri della città“.

Il lavoro e il Tavolo nascono in seguito allo scalpore che ha fatto la demolizione di un villino in via Ticino a Roma,nell’ottobre 2017, e alla prospettiva di una serie di interventi di demolizione/ricostruzione in tessuti storici della Capitale, consentiti  allo sciagurato Piano casa regionale ereditato dalla amministrazione Polverini,  prorogato con assai poche modifiche dalla maggioranza di centrosinistra nell’autunno 2014 fino al giugno 2017. Quando è stato evidente ai più che quanto annunciato da Carteinregola (e Cittadinanzattiva Lazio, Italia Nostra, Legambiente, a cui aggiun ad autorevoli  enti come l’INU)  si stava rivelando drammaticamente reale si è finalmente deciso di correre ai ripari. Carteinregola infatti, con due convegni dedicati e  un – inutile –  presidio di un mese e mezzo alla Pisana, aveva cercato di mettere in guardia sui rischi di una legge regionale che consentiva interventi edilizi assai impattanti sulla città bypassando completamente il Piano Rgeolatore Genrale (PRG) e un parere comunale di merito sugi interventi.

Infatti si dice che il vincolo vuole essere  una risposta  all’”allarme sul rischio di perdita dei caratteri identitari di parti significative della Capitale, che le recenti leggi urbanistiche nazionali e regionali hanno provocato sui media, nelle associazioni e nella cittadinanza”, e che  «la procedura avviata dalla Soprintendenza Speciale di Roma non mira a preservare particolari edifici o impianti decorativi su singole costruzioni [l’unica tutela finora effettiva, visto che il Piano casa Polverini/Zingaretti aggirava anche la Carta della Qualità contenuta nel PRG, NDR], ma riguarda invece un intero contesto urbano“.

Come zona campione, è stato scelto il II Municipio della Capitale, che sarà sottoposto a questo nuovo vincolo, “basato sugli articoli 138 e 139 del Codice dei Beni culturali”* che ha l’obiettivo di  “regolare con gli altri enti preposti le trasfromazioni del territorio, senza perdere i caratteri identitare della città

In calce la registrazione video e in  parte audio degli interventi del Soprintendente Francesco Prosperetti, di Arianna Cajano Responsabile patrimonio architettonico e dell’ Architetto  Lucia De Vincenti, che ha illustrato il lavoro svolto su un’area pilota sulla quale sperimentare la rinnovata forma di tutrela, il II Municipio.

Qui in dowload la presentazione stampa conf stampa Strategie di salvaguardia del Paesaggio urbano 1 16 1 2019.

Nota bene: come precisato da Prosperetti, i contenuti presentati nella conferenza stampa sono al momento solo una proposta, che potrebbe essere modificata dopo al riunione del 31 gennaio.

In seguito pubblicheremo un  resoconto e commento più dettagliati e vari contributi. (AMBM)

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

> Vai a Piano casa e Legge di Rigenerazione urbana cronologia e materiali

villa Paolina maggio 2018  (foto ambm)

villa Paolina, un altro edificio storico a rischio demolizione  (foto ambm)

Intervento  Francesco Prosperetti Soprintendente (17’51”)

Int. Arch. Arianna Cajano Responsabile patrimonio architettonico (10’48”)

Int. Arch. Lucia De Vincenti e (da 6′) Arch. Arianna Cajano (mancano 3′ ca finali) (14’52’)

Risposte alle  domande:  su tempistiche ( rispondono Cajano e Prosperetti);  a domanda Carteinregola  (4′ circa) su efficacia su interventi “Piano casa” in corso risponde Prosperetti, domanda Pullara (Corriere della Sera) (9′) su sospensione procedure in corso e risposta Prosperetti e  (11’30”) il Capo Staff Assessorato capitolino urbanistica  Gabriella Raggi.

salvaguardia del Paesaggio urbano slide 1

salvaguardia del Paesaggio urbano slide 2

salvaguardia del Paesaggio urbano slide 3

salvaguardia del Paesaggio urbano slide 4

salvaguardia del Paesaggio urbano slide 5

*Codice dei beni culturali e del paesaggio Decreto legislativo, testo coordinato 22/01/2004 n° 42, G.U. 24/02/2004 (da Altalex)

 

Articolo 138 

Avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico (1)

1. Le commissioni di cui all’articolo 137, su iniziativa dei componenti di parte ministeriale o regionale, ovvero su iniziativa di altri enti pubblici territoriali interessati, acquisite le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e i competenti uffici regionali e provinciali e consultati i comuni interessati nonché, ove opportuno, esperti della materia, valutano la sussistenza del notevole interesse pubblico, ai sensi dell’articolo 136, degli immobili e delle aree per i quali è stata avviata l’iniziativa e propongono alla regione l’adozione della relativa dichiarazione. La proposta è formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree considerati ed alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio in cui ricadono, e contiene proposte per le prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi.

2. La commissione decide se dare ulteriore seguito all’atto di iniziativa entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell’atto medesimo. Decorso infruttuosamente il predetto termine, entro i successivi trenta giorni il componente della commissione o l’ente pubblico territoriale che ha assunto l’iniziativa può formulare la proposta di dichiarazione direttamente alla regione.

3. E’ fatto salvo il potere del Ministero, su proposta motivata del soprintendente, previo parere della regione interessata che deve essere motivatamente espresso entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all’articolo 136.

(1) Articolo sostituito dall’art. 8, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. h), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

Articolo 139 

Procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico (1) (2)

1. La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all’articolo 138, corredata di planimetria redatta in scala idonea alla puntuale individuazione degli immobili e delle aree che ne costituiscono oggetto, è pubblicata per novanta giorni all’albo pretorio e depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati. La proposta è altresì comunicata alla città metropolitana e alla provincia interessate. (3)

2. Dell’avvenuta proposta e relativa pubblicazione è data senza indugio notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale e sui siti informatici della regione e degli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito ricadono gli immobili o le aree da assoggettare a tutela. Dal primo giorno di pubblicazione decorrono gli effetti di cui all’articolo 146, comma 1. Alle medesime forme di pubblicità è sottoposta la determinazione negativa della commissione. (4)

3. Per gli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 136, viene altresì data comunicazione dell’avvio del procedimento di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore del bene.

4. La comunicazione di cui al comma 3 contiene gli elementi, anche catastali, identificativi dell’immobile e la proposta formulata dalla commissione. Dalla data di ricevimento della comunicazione decorrono gli effetti di cui all’articolo 146, comma 1.

5. Entro i trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione di cui al comma 1, i comuni, le città metropolitane, le province, le associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni e documenti alla regione, che ha altresì facoltà di indire un’inchiesta pubblica. I proprietari, possessori o detentori del bene possono presentare osservazioni e documenti entro i trenta giorni successivi alla comunicazione individuale di cui al comma 3. (5)

(1) Articolo sostituito dall’art. 9, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.

(2) Rubrica così modificata dall’art. 2, comma 1, lett. i), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

(3) Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. i), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

(4) Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. i), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

(5) Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. i), n. 4), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

 

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