Generico e di scarsa incisività è il riferimento all’edilizia residenziale nel Capo 2° (Parametri e classificazioni) del Titolo I (Disposizioni generali). Viene solo accennato, nell’articolo riguardante la Classificazione d’uso (art. 6, co. 3) (1), che “sono consentite nel Sistema dei Servizi pubblici quale standard aggiuntivo… la destinazione d’uso Alloggio sociale di cui al DM 22.04.2008 ivi compreso gli studentati, case per anziani e i Servizi sociali…” mentre risulta del tutto assente l’edilizia sociale nell’articolo sugli Standard urbanistici (art. 8) (2). Si tratta – a nostro avviso – di una dimenticanza ingiustificabile tenuto conto che obiettivo prioritario della revisione delle norme tecniche è l’adeguamento alla legislazione sovraordinata. È infatti disposto dal comma 258 dell’art. 1 della legge 244/2007 (3) che: “…in aggiunta alle aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444(4),e alle relative leggi regionali, negli strumenti urbanistici sono definiti ambiti la cui trasformazione è subordinata alla cessione gratuita da parte dei proprietari, singoli o in forma consortile, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, in rapporto al fabbisogno locale e in relazione all’entità e al valore della trasformazione. In tali ambiti è possibile prevedere, inoltre, l’eventuale fornitura di alloggi a canone calmierato, concordato e sociale.”. Di questa disposizione tesa a favorire l’acquisizione gratuita di immobili per l’edilizia sociale, in cui rientra a pieno titolo l’edilizia sovvenzionata, non vi è traccia.
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NOTE
(1) Da Variante parziale al PRG vigente Revisione delle Norme Tecniche di Attuazione – Relazione Art.6 comma 3
(2)
(3) LEGGE 24 dicembre 2007, n. 244Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)note:Entrata in vigore della legge: 1/1/2008, ad eccezione dell’art. 2, comma 13 e dell’art. 3, comma 36 che entrano in vigore il 28/12/2007.(Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 18/10/2023)(GU n.300 del 28-12-2007 – Suppl. Ordinario n. 285)
comma 258 . Fino alla definizione della riforma organica del governo del territorio, in aggiunta alle aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e alle relative leggi regionali, negli strumenti urbanistici sono definiti ambiti la cui trasformazione è subordinata alla cessione gratuita da parte dei proprietari, singoli o in forma consortile, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, in rapporto al fabbisogno locale e in relazione all’entità e al valore della trasformazione. In tali ambiti è possibile prevedere, inoltre, l’eventuale fornitura di alloggi a canone calmierato, concordato e sociale.
(4) Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 765 del 1967.