Il 18 giugno 2024 il Senato ha approvato la Riforma costituzionale in materia di elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministriche, insieme alla cosiddetta Autonomia Regionale Differenziata, approvata definitivamente il 19 giugno 2024, intende cambiare i connotati della nostra Repubblica, modificando i ruoli e gli equilibri tra i poteri voluti dalle nostre madri e padri costituenti. Entrambe le leggi perseguono una forte concentrazione di poteri, a livello nazionale nelle mani del capo del governo, a livello regionale in quelle del Presidente, con un ulteriore ridimensionamento del ruolo del Parlamento, l’istituzione che rappresenta tutti i cittadini. Come per l’autonomia, anche in questo caso scelte che avranno irreversibili conseguenze sono materia poco conosciuta dai cittadini. In particolare l’elezione diretta del premier, anche se la maggioranza che la sostiene ne dichiara una portata limitata, in realtà propone un modello che non ha riscontri in nessun altro Paese democratico, e che in pochi articolimodifica profondamente l’attuale assetto istituzionale. I principali motivi di preccupazione riguardano:il premio di maggioranza, il ridimensionamento del ruolo del Parlamento e del ruolo del Presidente della Repubblica e, di fatto, del potere dei cittadini elettori. (> Vai a Elezione diretta del Presidente del Consiglio, un altro attacco alla Costituzione).
Bisogna ricordare che l’iter per l’approvazione di una legge di revisione costituzionale è lungo e complesso. Sono infatti necessarie due deliberazioni da parte di entrambe le Camere a una distanza minima di tre mesi una dall’altra. Se nel corso della seconda votazione entrambe le Camere dovessero approvare il testo con la maggioranza dei 2/3 dei componenti il testo sarà approvato, se invece tali maggioranze non dovessero essere raggiunte il testo dovrà essere sottoposto a un referendum popolare che dovrà essere richiesto entro il termine di 3 mesi dalla pubblicazione del testo da 1/5 dei membri di ogni Camera, da 500.000 elettori o da 5 Consigli regionali. Quindi entro 60 giorni il Presidente della Repubblica stabilisce la data della consultazione refrendaria, tra il 50° e il 70° giorno successivo al decreto di emanazione. E’ quindi molto probabile che la riforma non raccoglierà la maggioranza dei due terzi dei parlamentari e si dovrà proceedere con un referendum costituzionale ai sensi dell’art. 138 della Costituzione.
Proponiamo una cronologia e il confronto tra la Costituzione vigente e le modifiche dell’A.S. n. 935nella versione iniziale e in quella approdata alla discussione al Senato (in aggiornamento il confronto con il testo finale approvato)
Con l’avvio dell’attuale legislatura riprende centralità il tema della revisione della forma di governo che aveva dominato il dibattito pubblico nelle legislature già a partire dalla IX Legislatura, con esclusione della XVIII, in cui – dopo la reiezione del referendum costituzionale del governo Renzi nel 2016 – si era proceduto ad alcune limitate innovazioni costituzionali, tra cui la riduzione del numero dei parlamentari, ma non incidenti sulla forma di governo. La vittoria del settembre 2022 della coalizione di centro-destra che aveva inserito nel proprio programma, tra i temi istituzionali, l’elezione diretta del Capo dello Stato e l’attuazione dell’Autonomia differenziata, storiche battaglie identitarie della destra e del principale partner della coalizione di governo [1], segna l’avvio di una nuova fase legislativa che vede l’inizio in Senato dell’esame parlamentare del disegno di legge ordinario presentato dal Governo sulla Autonomia differenziata e l’elaborazione della proposta di modifica della forma di governo, che richiede, invece, tempi di approfondimento più lunghi, che sfociano solo nell’ottobre 2023 nella presentazione del disegno di legge costituzionale per l’Elezione diretta del Presidente del Consiglio. Il provvedimento, con un improvviso cambio di strategia, viene presentato dal Governo al Senato, ove era già in corso l’iter di esame dell’Autonomia differenziata: con una decisione inedita tutte le proposte di riforma, di rango costituzionale ed ordinario, vengono discusse nello stesso ramo del Parlamento anche se con un divario temporale nei tempi d’esame.
Il disegno di legge costituzionale di revisione della forma di governo prevede l’introduzione dell’Elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il cosiddetto Premierato, che ha un solo precedente nell’esperienza israeliana, precedente limitato nel tempo e comunque coniugato a un sistema elettorale proporzionale [2]. Tra le tre ipotesi di riforma della forma di governo – che possono rappresentare i modelli di riferimento delle forze di maggioranza – presidenzialismo ispirato al modello statunitense, semipresidenzialismo ispirato al modello francese – quella del premierato elettivo è ipotesi anch’essa accomunata alle precedenti dall’elezione diretta del vertice istituzionale, mentre l’area delle opposizioni si richiama prevalentemente alle forme di governo parlamentari ma con dispositivi di rafforzamento del potere esecutivo o ispirati a modelli che si richiamano al cancellierato del modello tedesco [3].
Pur se il disegno di legge di iniziativa governativa (Atto Senato N. 935), come esplicitato nella Relazione allegata si dice ispirato ad un criterio “minimale” di modifica del testo costituzionale (interviene su 5 articoli della Costituzione), la proposta governativa introduce significative modifiche all’assetto dei poteri inciso nella Costituzione vigente: l’elezione diretta del vertice dell’esecutivo, il mantenimento della fiducia parlamentare, l’introduzione di un premio di maggioranza in Costituzione e la previsione di una norma detta “antiribaltone”, con il reincarico in caso di sfiducia per una sola volta ad altro parlamentare della stessa maggioranza.
Presso la 1a Commissione Affari Costituzionali del Senato l’esame del disegno di legge governativo A.S. 935è stato incardinato il dibattito insieme all’A.S. 830, di iniziativa del senatore Renzi.
Il disegno di legge costituzionale presentato dal Governo – Atto Senato 935
Il 15 novembre 2023 il Governo presenta un disegno di legge: “Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l’abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica, (Atto Senato n. 935)”. (Titolo breve: Modifiche costituzionali per l’introduzione dell’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri[4]), presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Meloni e dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Alberti Casellati.
Dossier – n. 191 (PDF) Testo a fronte tra l’A.S. n. 935 e precedenti proposte di riforma costituzionale (1985-2023)
L’altro disegno di legge costituzionale Atto Senato N. 830
Precedentemente, il 1 Agosto 2023 era stato presentato l’Atto Senato 830 “Disposizioni per l’introduzione per l’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri in Costituzione”, con primo firmatario il senatore Matteo Renzi, il disegno di legge si compone di 5 articoli e reca modifiche all’art. 88, 92, 94 e 95 della Costituzione:
Sul tema oggetto dei due disegni di legge A.S. 935 e A.S. 830 nel novembre del 2023 il Servizio Studi del Senato pubblica, in edizione provvisoria, il Dossier n. 215“Proposte di modifiche costituzionali per l’introduzione della Elezione diretta del Presidente del Consiglio”
Dossier – n. 215 (PDF) Proposte di modifiche costituzionali per l’introduzione della elezione diretta del Presidente del Consiglio – Edizione provvisoria
Dossier – n. 215/1 (PDF) Proposte di modifiche costituzionali per l’introduzione della elezione diretta del Presidente del Consiglio. Note sull’A.S. nn. 935 e 830-A
Il Dossier del Servizio studi del Senato n. 215, dianzi citato, precisa che: “La riforma costituzionale prospettata dall’A.S. n. 935 “….. muove lungo alcune direttrici:
➢ elettività popolare diretta del Presidente del Consiglio[5];
➢ costituzionalizzazione di un premio – su base nazionale – tale da “garantire” in ambedue le Camere il 55 per cento dei seggi alle liste ed ai candidati collegati al candidato Presidente del Consiglio[6];
➢ scioglimento delle Camere, qualora il Presidente del Consiglio eletto non riesca a conseguire la fiducia parlamentare delle Camere[7];
➢ in caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio, conferibilità dell’incarico di formare il Governo a parlamentare diverso che sia stato candidato in collegamento, per attuare i medesimi impegni programmatici ed indirizzo politico[8].
Corredano il progetto di revisione costituzionale: due disposizioni abrogative dell’istituto dei senatori a vita (non già dei senatori di diritto a vita) nonché della facoltà (rimasta priva di applicazione, nell’ultimo sessantennio di vita repubblicana) del Presidente della Repubblica di sciogliere una sola Camera (anziché entrambe), ed alcune disposizioni transitorie”. (Cfr.: Dossier Servizio Studi Senato n. 215, pag. 5).
Il 24 aprile la Commissione Affari costituzionali del Senato ha concluso l’esame del Disegno di legge di iniziativa del Governo Meloni, dopo cinque mesi di lavori, cinquantaquattro audizioni di esperti di diritto costituzionale e cinque audizioni tra Conferenza delle Regioni e rappresentanze sociali. Il Disegno di legge governativo risulta modificato in più punti da alcuni degli emendamenti presentati, e il testo finale è stato assunto dalla Commissione come testo base.
L’insieme di modifiche ha portato anche a un nuovo titolo del disegno di legge: “Modifiche (agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione) alla parte seconda della Costituzione per l’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l’abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica”. Restano immodificate le disposizioni abrogative dell’istituto dei senatori a vita e della facoltà (mai applicata) del Presidente della Repubblica di sciogliere una sola Camera (anziché entrambe), nonché le disposizioni transitorie. Gli articoli passano da 5 a 8 con le seguenti differenze:
(dal Dossier – n. 215/1 maggio 2024 del Servizio Studi del Senato) La riforma costituzionale prospettata dall’A.S. n. 935 nella stesura originaria,è stata modificata nella sede referente con l’espunzione della quantificazione in Costituzione del premio di maggioranza (che è su base nazionale per ambedue le Camere, incluso il Senato è stato espressamente ribadito, e nel rispetto – si è introdotta specificazione – del principio di tutela delle minoranze linguistiche). Inoltre è stato introdotto un limite costituzionale di durata della permanenza in carica del Presidente del Consiglio eletto. Ed è stata data articolata riformulazione alla previsione dello scioglimento delle Camere in caso di “dimissioni” del Presidente eletto e del conferimento dell’incarico di formare il Governo ad altro parlamentare eletto in collegamento (per quest’ultimo riguardo, senza più previsione del vincolo degli impegni programmatici e d’indirizzo politico originari).È stata inserita menzione della “revoca” dei ministri, proposta dal Presidente del Consiglio eletto (come la nomina, sola prevista nel testo originario) e disposta dal Presidente della Repubblica. Sono state introdotte altresì previsioni relative all’elezione parlamentare del Presidente della Repubblica ed agli atti di questo. In particolare, è stato ampliato il numero di scrutini nei quali sia richiesta per la sua elezione la maggioranza di due terzi del Parlamento in seduta comune. Ed è stato enucleato, tra gli atti del Presidente della Repubblica, un novero di atti per i quali non è richiesta la controfirma. Infine, quale coordinamento con la previsione dello scioglimento ‘collegato’ alle dimissioni del Presidente del Consiglio, è stata introdotta la previsione che lo scioglimento qualora si configuri come “atto dovuto” non incontri il limite del ‘semestre bianco’.
Il 24 maggio 2024 tale testo base della Commissione del DDL S.935 è approdato al Senato.
Nell’Appendice 1 viene riportato il testo a fronte tra la Costituzione vigente e le modifiche che si intende introdurre con l’A.S. 935, (estratto dal Dossier n. 215) nel DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 935 di iniziativa del Governo: Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l’abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica
Nell’Appendice 2 viene riportato il testo a fronte tra la Costituzione vigente e le modifiche che si intende introdurre con l’A.S. 935, nel DISEGNO DEI LEGGE COSTITUZIONALE PROPOSTO DALLA COMMISSIONE Affari costituzionali: Modifiche alla parte seconda della Costituzione per l’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l’abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica
CRONOLOGIA E MATERIALI
a cura di Stefania Boscaini
aggiornato al 3 giugno 2024
Progetti di riforma della Costituzione definiti nel corso di precedenti legislature, dalla IX alla XVII legislatura (1985-2023)[9]
2005 -2006 Testo di legge costituzionale AC N.2613 -D “Testo referendum 2006” – (XIV Legislatura) approvato in seconda deliberazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi, pubblicato nella GU n. 269 del 18 novembre 2005. Indetto referendum popolare: GU n. 100 del 2 maggio 2006 . 25-26 giugno 2006 Esito del referendum: non confermato;
17 ottobre 2007 “Bozza Violante” Proposta di legge costituzionale A.C. n. 553 e abb.-A nel testo unificato approvato dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera dei deputati il 17 ottobre 2007) della XV legislatura
2016 Disegno di legge costituzionale presentato dal Governo Renzi, approvato in duplice deliberazione dal Parlamento nel corso della XVII legislatura (A.C. n. 2613-D), indi sottoposto a referendum (nel dossier “Testo referendum 2016”)
4 dicembre 2016 Esito del referendum: non confermato;
Inizio iter parlamentare Atti Senato nn. 935 e 830 della 1a Commissione permanente Affari costituzionali del Senato
21 novembre2023 l’A.S. n. 935 viene assegnato in sede referente alla 1a Commissione permanente Affari Costituzionali, cui era già stato assegnato, nil 14 settembre 2023, anche l’A.S. n. 830. La Commissione avvia l’esame in sede referente dei due disegni di legge con la relazione del Presidente della Commissione, senatore Alberto Balboni(FdI), su entrambi i disegni di legge; la Commissione approva che l’esame dei due DDL sia svolto congiuntamente e lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali di vari soggetti istituzionali e accademici da audire.(> vai alla relazione illustrativa del Presidente Balboni su entrambi i disegni di legge di revisione costituzionale)
29 novembre– 10 gennaio 2024 la 1a Commissione Affari Costituzionali svolge numerose audizioni informali sui disegni di legge nn 935 e 830, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentati dei Gruppi parlamentari.
28 novembre 2023 cominciano le Audizioni alla Commissione Affari Costituzionali del Senato : audizioni di Ivana Veronese, segretaria confederale UIL, di Christian Ferrari, segretario confederale CGIL, di Fiovo Bitti, dirigente confederale UGL, di Ignazio Ganga, segretario confederale CISL, del professor FrancescoSaverio Marini, ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l’Università “Tor Vergata” di Roma, della professoressa Marta Cartabia, Presidente emerito della Corte Costituzionale, del professor Alessandro Sterpa, associato in istituzioni di diritto pubblico presso l’Università degli studi della Tuscia, del professor Ugo de Siervo, Presidente emerito della Corte Costituzionale, del professor TommasoEdoardo Frosini, ordinario di diritto pubblico comparato e diritto costituzionale presso l’Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli, del professor Gustavo Zagrebelsky, Presidente emerito della Corte Costituzionale, e del professor Gaetano Silvestri, Presidente emerito della Corte Costituzionale,
30 novembre 2023 audizioni del Professor Nicolo’ Zanon, ordinario di diritto costituzionale presso l’università degli studi di Milano, già giudice della Corte Costituzionale, del Professor Oreste Pollicino, ordinario di diritto costituzionale presso l’università Bocconi di Milano, e di Fabio Cintioli, ordinario di diritto amministrativo presso l’universita’ degli studi internazionali di Roma (unint)
4 dicembre 2023 audizioni del Presidente della conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga , della professoressa Annamaria Poggi, ordinario di diritto costituzionale presso l’Università degli studi di Torino, del professor Carlo Fusaro, docente di diritto elettorale e parlamentare presso la scuola “C. Alfieri” dell’Università di Firenze, del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, Arno Kompatscher, della professoressa Daria De Pretis, ordinario di diritto amministrativo presso l’Università di Trento, già vice Presidente della Corte Costituzionale, del professor Andrea Buratti, ordinario di diritto pubblico comparato presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, del professor Massimo Cavino, ordinario di diritto pubblico presso l’Università del Piemonte orientale
5 dicembre 2023 audizioni del professor Fulco Lanchester, emerito di diritto costituzionale italiano e comparato presso l’Università degli studi di Roma “Sapienza”, del professor Salvatore Curreri, ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l’Università degli studi Enna Kore, del professor Francesco Clementi, ordinario di diritto pubblico comparato presso l’Università degli studi di Roma “Sapienza”, della professoressa Maria Agostina Cabiddu, ordinaria di istituzioni di diritto pubblico presso il politecnico di Milano, e del professor Giovanni Guzzetta, ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l’Università di Roma Tor Vergata, sui disegni di legge nn. 935 e 830
5 dicembre 2023 audizioni della professoressa CarlaBassu, ordinaria di diritto pubblico comparato presso l’Università’ di Sassari, del professor GiulianoAmato, Presidente emerito della corte costituzionale, del professor Michele Belletti, ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l’Universita’ “Alma Mater Studiorum” di Bologna, e del professor GaetanoAzzariti, ordinario di diritto costituzionale presso l’Università’ di Roma “Sapienza”, sui disegni di legge nn. 935 e 830
6 dicembre 2023 audizioni della professoressa Roberta Calvano, ordinaria di diritto costituzionale presso Università degli studi di Roma Università la Sapienza, del professor Giovanni Orsina, ordinario di storia comparata dei sistemi politici europei e di storia del giornalismo e dei media elettronici presso Università Luiss Guido Carli, della professoressa Barbara Pezzini, ordinaria di diritto costituzionale presso l’Università degli studi di Bergamo, sui disegni di legge nn. 935 e 830
7 dicembre 2023 audizione della professoressa Ginevra Cerrina Feroni, ordinario di diritto pubblico comparato presso l’Università degli studi di Firenze, sui disegni di legge nn. 935 e 830
12 dicembre 2023 audizioni dell’onorevole Giuseppe Calderisi, esperto di sistemi elettorali, già deputato in varie legislature, del professor Alfonso Celotto, ordinario di diritto costituzionale presso l’Università Roma Tre, del professor Michele Ainis, già ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l’Università Roma Tre, del professor Francesco Pizzetti, docente di diritto costituzionale presso l’Università Luiss Guido Carli, dell’onorevole Anna Finocchiaro, Presidente dell’Associazione Italia decide, già Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, sui disegni di legge nn. 935 e 830
13 dicembre 2023 audizione della professoressa Ida Angela Nicotra, ordinario di diritto costituzionale presso l’Università degli studi di Catania, sui disegni di legge nn. 935 e 830
13 dicembre 2023 audizione del professor Enzo Cheli, vice Presidente emerito della Corte Costituzionale, sui disegni di legge nn. 935 e 830
19 dicembre 2023: viene fissato alle ore 17 di lunedì 29 gennaio 2024 il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno in vista dell’avvio dell’esame delle proposte emendative.
9 gennaio 2024 : audizioni del professor Sabino Cassese, Giudice emerito della Corte Costituzionale e professore emerito della scuola normale superiore di Pisa, del professor Antonio Baldassarre, Presidente emerito della corte costituzionale, del professor Paolo Becchi, ordinario di filosofia del diritto presso l’università degli studi di Genova, dell’onorevole Luciano Violante, ex Presidente della Camera dei Deputati, Presidente della fondazione Leonardo – Civiltà delle Macchine, del professor Mauro Volpi, ordinario di diritto Costituzionale presso l’università di Perugia, e del professor Jens Woelk, ordinario di diritto costituzionale comparato presso l’università di Trento, sui disegni di legge nn. 935 e 830
16 gennaio 2024 Dopo la conclusione del ciclo delle audizioni informali riprendel’esame congiunto in 1a Commissione plenaria (Affari costituzionali del Senato) con l’inizio della discussione generale in cui intervengono il senatore PaoloTosato (LSP-PSd’Az) e la senatrice MariastellaGelmini(Misto-Az-RE), i senatori Alessandro Alfieri(PD-IDP), Walter Verini(PD-IDP), MeinhardDurnwalder(Aut (SVP-PATT, Cb), la senatrice DoloresBevilacqua(M5S), la senatrice DafneMusolino(IV-C-RE), il senatore AndreaDe Priamo(FdI).
17 gennaio 2024 intervengono il senatore PeppeDe Cristofaro(Misto-AVS), la senatrice ValeriaValente(PD-IDP) e il senatore MarioOcchiuto(FI-BP-PPE) il senatore DarioParrini (PD-IDP) e il senatore Roberto Cataldi(M5S).
18 gennaio 2024 Nella seduta della 1a Commissione in discussione generale intervengono la senatrice Gabriella Di Girolamo(M5S), il senatore Andrea Giorgis(PD-IDP) e la senatrice Alessandra Maiorino(M5S).
23 Gennaio 2024 Nella 2a seduta pomeridiana intervengono il senatore StefanoPatuanelli(M5S) e il senatore AntonioNicita(PD-IDP).
24 gennaio 2024 intervento del senatore Boccia (PD), replica del Presidente della Commissione sen. AlbertoBalboni(FdI) e delministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa ElisabettaAlberti Casellati.La Commissione approva l’adozione del disegno di legge costituzionale n. 935 quale testo base per il seguito dell’esame congiunto. [x] Indi il Presidente comunica che come stabilito in Ufficio di Presidenza il termine per la presentazione degli emendamenti all’A.S. N. 935, adottato come testo base è fissato per le ore 12 di lunedì 5 febbraio 2024.
7 febbraio 2024 a inizio di seduta il Presidente Balboni avverte che sono stati presentati 1862 emendamenti di iniziativa parlamentare e quattro emendamenti di iniziativa governativa, cui sono stati altresì presentati circa 800 subemendamenti, tutti pubblicati in allegato al resoconto della Seduta della 1° Commissione (Vai al link: https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1408302) Seguono diversi interventi sull’ordine dei lavori. Si procede quindi all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’art.1 e successivi [14]
7 febbraio 2024 a inizio di seduta il Presidente Balboni avverte che sono stati presentati 1862 emendamenti di iniziativa parlamentare e quattro emendamenti di iniziativa governativa, cui sono stati altresì presentati circa 800 subemendamenti, tutti pubblicati in allegato al resoconto della Seduta della 1° Commissione. Vai al link: https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1408302 Seguono diversi interventi sull’ordine dei lavori. Si procede quindi all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’art.1 e successivi[15].
13-14 febbraio 2024 Nelle cinque sedute della 1a Commissione Affari Costituzionali (NN. 167-171) sono illustrate o date per illustrate le proposte emendative riferite all’art. 2 e aggiuntivi, all’art. 3 e all’art. 4 (in parte).
Mentre in 1a Commissione prosegue la fase di illustrazione degli emendamenti senza che dal tenore degli interventi degli esponenti delle opposizioni si registrano delle convergenze verso il disegno di legge governativo (integrato da quattro proposte emendative presentate dal Governo), in alcuni settori più moderati di entrambi gli schieramenti si sviluppano delle dinamiche bipartisan, volte a sensibilizzare le forze politiche sulla necessità di riforme condivise.
19 febbraio 2024 Quale forma di governo per l’Italia? Dibattito sulla riforma della Costituzione il primo incontro della maratona istituzionale dedicata alla riforma costituzionale per introdurre l’elezione diretta del presidente del consiglio che si tiene alla Sala Umberto di Roma Intervengono: Raffaele Chiarelli (direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche politiche, Università G. Marconi), Ulrike Haider Quercia (docente di Diritto Costituzionale presso l’Università Guglielmo Marconi), Gaetano Azzariti (docente di diritto costituzionale all’Università La Sapienza di Roma), Stefano Ceccanti (ordinario di Diritto Costituzionale Italiano e Comparato all’Università La Sapienza di Roma), Tommaso Edoardo Frosini (ordinario di Diritto Pubblico Comparato all’Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli).Vai alla registrazione
20 febbraio 2024 nella seduta N.173 si conclude la fase di illustrazione degli emendamenti. Nella seduta del 21 febbraio 2024 N. 174 il Presidente Relatore pronuncia la declaratoria di inammissibilità degli emendamenti e dei sub-emendamenti agli emendamenti governativi (si ricorda che il governo ha presentato quattro emendamenti: 2.2000, 3.2000, 3.0.2000 e 4.2000).
6 marzo 2024 nella seduta N. 181 si procede all’esame degli emendamenti riferiti all’art. 1, contenente una modifica dell’art. 59 della Costituzione, sulla nomina dei Senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica: viene approvato un emendamento sul titolo della rubrica 1.169[16]. Nella seduta N. 182 si procede all’esame degli emendamenti aggiuntivi all’art. 1. Nella seduta N. 183 prosegue l’esame di ulteriori emendamenti aggiuntivi dopo l’art. 1 e viene approvato l’emendamento 02.1[17], aggiuntivo di un articolo, che prevede una modifica del terzo comma dell’art. 83 della Costituzione,ove si stabilisce che la maggioranza dei due terzi dell’assemblea per l’elezione del Presidente della Repubblica, ora prevista nel testo per i primi due scrutini, sia prevista per i primi sei scrutini, e che l’abbassamento del quorum (maggioranza assoluta) operi dopo il sesto scrutinio. Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’art. 2, recante una modifica all’art. 88 della Costituzione volta a escludere la possibilità che si proceda allo scioglimento anche di una sola Camera[18].
12 e 13 marzo 2024 Nelle seduta N. 184(ant.) si riprende l’esame degli emendamenti riferiti all’art. 2. Nelle sedute N. 185(pom) e N. 187(ant.) si procede all’esame degli emendamenti e dei sub-emendamenti riferiti all’emendamento 2.2000 del governo, recante una modifica all’art. 88 della Costituzione relativa alla facoltà del Presidente della Repubblica di sciogliere le camere negli ultimi sei mesi del suo mandato, facoltà che non può essere esercitata salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto. Nella seduta N. 188(nott.) si svolge un dibattito sui lavori della Commissione.12 marzo 2024 N. 184 N. 185 13 marzo 2024 N. 187 N. 188
14 marzo 2024 Nella seduta N. 189(ant.) sono esaminati gli emendamenti all’emendamento governativo 2.2000 che risulta quindi approvato. Sono altresì esaminati gli emendamenti aggiuntivi all’art. 2 e risulta approvato l’emendamento 2.0.1[19] (testo 3), aggiuntivo di un articolo che sostituisce il primo comma dell’art. 89 della Costituzione, contenente un’elencazione tassativa degli atti del Presidente della Repubblica che non sono controfirmati dal Presidente del Consiglio o dai Ministri proponenti. 14 marzo 2024N. 189 Discusso congiuntamente: S.830Approvati emendamenti (llegato al resoconto testo di emendamenti)
19, 20, 21 marzo 2024 nella seduta N. 190(pom.), N. 191(nott), N. 192(ant.), N. 193(pom.) e N. 194(ant.) si procede all’esame degli emendamenti all’art. 3 e dei sub-emendamenti all’emendamento governativo 3.2000, recante una modifica che sostituisce integralmente l’art. 92 della Costituzione, relativo alla composizione del Governo della Repubblica; viene prevista l’elezione diretta a suffragio universale del Presidente del Consiglio per cinque anni per non più di due legislature consecutive (elevabili a tre in alcuni casi) e alla contestuale elezione delle due Camere; stabilisce altresì che la futura legge elettorale per le Camere e il premier assegni un premio su base nazionale che garantisca una maggioranza dei seggi in ciascuna delle Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio, nel rispetto del principio di rappresentatività. Conferisce altresì al Presidente del Consiglio il potere di nominare e revocare i ministri. Viene rinviata alla futura legge elettorale la decisione sulle modalità di elezione del Presidente del Consiglio, la soglia necessaria per far scattare il premio e viene anche rinviata la questione, sollevata in varie sedi, di come conteggiare i voti degli italiani all’estero. 19 marzo 2024 N. 190 N. 191 20 marzo 2024 N. 192 N. 193 21 marzo 2024 N. 194
26 e 27 marzo 2024 nelle sedute N. 195 N. 196 N. 197 N. 198 (ant.) si procede all’esame dei sub-emendamenti all’emendamento 3.2000 del Governo. Nella seduta N. 199 prosegue l’esame dei sub-emendamenti all’emendamento governativo e viene approvato all’unanimità il sub emendamento 3.2000/444[20], volto a prevedere l’inserimento nella legge elettorale del principio di tutela delle minoranze linguistiche. Il seguito dell’esame viene rinviato per consentire ulteriori approfondimenti. 26 marzo 2024 N. 195 – N. 196 N. 197 27 marzo 2024 N. 198 N. 199 approvati emendamenti
2 aprile 2024 nella seduta N. 200 viene approvato l’emendamento di iniziativa governativa 3.2000 interamente sostitutivo dell’art. 92 della Costituzione e che rispetto al testo originario presentato dal Governo pone ora un limite di due legislature (elevato a tre nel caso di durata complessiva non superiore a sette anni e mezzo) per l’elezione del Presidente del Consiglio e reca una modifica sul premio per le liste collegate non più stabilito al 55% ma alla maggioranza dei seggi in ciascuna delle Camere nel rispetto del principio di rappresentatività. Nel rinviare alla futura legge elettorale la quantificazione dei seggi da assegnare, non viene determinata la soglia che farà scattare il premio di maggioranza. Nella seduta viene più volte sollevata da esponenti dei gruppi di opposizione l’opportunità che il Governo e la maggioranza procedano contestualmente alla definizione della legge elettorale, stigmatizzando la scelta di rinviare tale chiarimento alla fase successiva alla conclusione dell’esame, in prima lettura, della riforma costituzionale. L’approvazione dell’emendamento governativo 3.2000 ha l’effetto procedurale di far dichiarare preclusi o assorbiti i successivi emendamenti riferiti all’art. 3; i restanti emendamenti sono stati respinti.
3 aprile 2024 nella seduta N. 201 sono stati respinti i sub emendamenti all’emendamento governativo 3.0.2000, che è stato approvato, e che prevede una modifica all’art 57 della Costituzione con il riferimento al premio di maggioranza su base nazionale, ora previsto nel nuovo testo dell’art. 92 (come modificato dall’emendamento 3.2000). È stato quindi avviato l’esame dell’art. 4, che reca delle modifiche all’art. 94 della Costituzione, riformando la disciplina del rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo e disciplinando le fattispecie di scioglimento delle Camere: gli emendamenti all’art.4 presentati dai gruppi di opposizione sono stati respinti. L’esame è proseguito anche nella seduta N. 202(pom.), in cui pure gli emendamenti presentati all’art. 4 sono stati respinti. È quindi iniziato l’esame dei sub emendamenti all’emendamento 4.2000, di iniziativa governativa, che, integrando con tre commi aggiuntivi l’art. 94 della Costituzione, disciplina la fattispecie della revoca della fiducia al Presidente del Consiglio eletto sfiduciato con una mozione motivata; inoltre disciplina le dimissioni “volontarie” del Presidente del Consiglio eletto che, previa informativa parlamentare, può proporre entro sette giorni lo scioglimento delle Camere al Presidente della Repubblica “che lo dispone”. Infine, viene disciplinata la figura del Premier subentrante: qualora il Presidente eletto non eserciti la facoltà di chiedere lo scioglimento delle Camere – e nei casi di morte, impedimento permanente o decadenza – il Presidente della Repubblica per una sola volta nella legislatura può conferire l’incarico di formare il Governo al Presidente eletto (ipotesi del reincarico) o a un altro parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio [21]. Nella seduta viene quindi richiesto dal Senatore Giorgis (PD-IDP) lo svolgimento di un nuovo ciclo di audizioni sul testo della riforma come modificato dagli emendamenti governativi approvati.
4 aprile 2024 Nella seduta N. 203 è proseguito l’esame dei sub emendamenti all’emendamento governativo 4.2000. Al termine della seduta il Presidente ha comunicato le deliberazioni dell’Ufficio di presidenza in merito all’audizioni richieste: martedì 16 aprile è prevista l’audizione di sei costituzionalisti (tre indicati dai gruppi di maggioranza e tre indicati dai gruppi di opposizione) per acquisire elementi istruttori sul testo dell’A.S. 935, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione. Il voto sul mandato al relatore (atto conclusivo dell’iter in Commissione) è previsto per il 23 aprile.
9 aprile 2024 Nella seduta N.204 è proseguito l’esame dei sub emendamenti all’emendamento governativo 4.2000; ed è stato approvato all’unanimità, dopo che il relatore e il Ministro delle Riforme hanno modificato l’originario parere contrario espresso, il sub emendamento 4.2000/49[22], che – sopprimendo nel testo dell’emendamento governativo la parola “volontarie” dopo la parola “dimissioni” – ha ampliato la fattispecie delle dimissioni, a seguito delle quali il Presidente del Consiglio eletto può proporre entro sette giorni (previa informativa parlamentare) lo scioglimento delle Camere al Capo dello Stato che lo dispone [23]. I restanti sub emendamenti sono stati respinti, ovvero dichiarati preclusi o decaduti. Nella seduta N.205 è proseguito l’esame di tutti i restanti sub emendamenti all’emendamento governativo 4.2000: ad eccezione di un emendamento dichiarato decaduto, tutti i restanti sub emendamenti sono stati respinti.
10 aprile 2024 Nella seduta N.206 dopo molti interventi sulla proposta di apportare modifiche di carattere tecnico all’emendamento 4.2000 precedentemente avanzate dal Senatore Pera, viene posto ai voti e approvato l’emendamento governativo 4.2000 (come modificato dal sub emendamento 4.2000/49) rinviando alla fase del dibattito in Assemblea ulteriori correzioni del testo. I successivi emendamenti sono preclusi e uno respinto. Nella seduta N.207 prosegue il dibattito sulle proposte emendative vertenti sulla posizione e i diritti dell’opposizione. L’emendamento 4.0.5 del Senatore Pera (volto a introdurre la figura istituzionale del Capo dell’opposizione) viene ritirato con riserva di presentazione di un successivo ordine del giorno. Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
16 aprile 2024 L’Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari ha svolto un ulteriore ciclo di audizioni informali di costituzionalisti sul testo dell’A.S. 935, come risultante dall’esame in Commissione per acquisire nuovi elementi conoscitivi sulle modifiche introdotte dagli emendamenti governativi. Nella riunione N.61 ha proceduto all’audizione, del Prof. Enzo Cheli e del Prof. Francesco Saverio Marini. Nella successiva riunione N.62 ha audito i Professori Michele Belletti, Roberta Calvano, Ugo De Siervo e Felice Giuffre’
17 aprile 2024 Nella seduta N.208 la Commissione ha iniziato l’esame degli emendamenti all’art.5 recante le norme transitorie e al titolo del disegno di legge. Tale esame si è concluso nella seduta N.209: gli emendamenti sono stati tutti respinti o giudicati inammissibili o dichiarati decaduti. Un emendamento[24] è stato trasformato in un ordine del giorno riguardate il riconoscimento istituzionale della figura del Capo dell’opposizione e le relative prerogative.
23 aprile 2024 Nella seduta N.21 l’ordine del giorno dianzi citato è stato approvato e sono iniziate le dichiarazioni di voto sul mandato al relatore.
24 aprile 2024 Nella seduta N.212, concluse le dichiarazioni di voto, è stato approvato un emendamento di coordinamento ed è stato conferito al relatore il mandato a riferire favorevolmente all’Assemblea sul testo del provvedimento come modificato nel corso dell’esame, con proposta di assorbimento del disegno di legge costituzionale N. 830[25].
6 Maggio 2024 Si tiene in Senato una Conferenza stampa sul tema “Premierato: lettere aperte a maggioranza e opposizione. Le proposte di IoCambio, LibertàEguale, Fondazione Magna Carta, Riformismo e Libertà[26], cui partecipano P. Calderisi, S. Ceccanti, N. D’Amico, C. Mancina, E. Morando e G. Quagliariello. I promotori dell’iniziativa – che da seguito a una precedente Maratona oratoria, che si era tenuta il 27 febbraio sempre sul tema del Premierato – si rivolgono ai Gruppi di maggioranza e ai Gruppi di opposizione per avanzare delle proposte emendative al testo approvato dalla Commissione Affari Costituzionali in prima lettura e di cui è prossimo l’esame da parte dell’Assemblea del Senato. I promotori dell’iniziativa, che appartengono alle ali moderate dei due schieramenti, sottolineano l’esigenza di assicurare una forte legittimazione del Premier con la previsione di un eventuale ballottaggio e che il Presidente del consiglio sia dotato di strumenti adeguati all’investitura ricevuta. Sottolineano altresì il nesso che lega la forma di governo con il sistema elettorale e l’esigenza che sia data copertura costituzionale in particolare ad alcune soluzioni che derivano al sistema elettorale dalla esistenza della circoscrizione Estero e dal bicameralismo prioritario; formulano altresì una proposta per ampliare e rafforzare la base di legittimazione relativa all’elezione del Presidente della Repubblica. Nella conferenza stampa viene richiamata l’attenzione sulla nuova formulazione del potere di scioglimento, nel testo licenziato dalla Commissione, che non è frutto di una larga intesa e presenta ancora problematiche che potrebbero essere superate già nel lavoro dell’Aula del Senato o comunque nel successivo esame da parte della Camera dei Deputati. A tal fine vengono presentate anche delle proposte di emendamento[27].
7 maggio 2024 Dibattito connessoN. 185 Nella Seduta n. 185 dell’Assemblea del Senato viene comunicata dalla Presidenza l’integrazione al programma dei lavori e l’inserimento nel calendario dei lavori dell’Assemblea dal 7 al 16 maggio del DDL 935 sul premierato e connesso; il Termine per gli emendamenti è fissato per le ore 10 di mercoledì 8 maggio.
8 maggio 2024 . Nella Seduta N. 186 dell’Assemblea vengono esaminate e respinte, con un’unica votazione, tre proposte di questione pregiudiziale presentate dai gruppi di opposizione (M5S, Misto-AVS, PD-IDP). Da notizie di stampa risultano presentati circa 3000 emendamenti. Anche il Governo ha presentato una proposta di modifica (qualificata come di drafting e che quindi potrebbe riaprire il termine di presentazione per subemendamenti)[28]Il relatore di maggioranza Balboni integra la relazione scritta e viene adottato come testo base il DDL S.935 testo della Commissione
Nella medesima seduta inizia la discussione generale con molti interventi di esponenti dell’opposizione e di alcuni esponenti dei gruppi di maggioranza. In pari data si svolge alla Camera dei Deputati un Convegno “La Costituzione di tutti. Dialogo sul premierato” [29]
organizzato dalle Fondazioni Alcide De Gasperi e Bettino Craxi, cui partecipa lo stesso Presidente del Consiglio, che svolge un lungo intervento, che ha molto risalto sugli organi d’informazione. Al convegno partecipano quattro costituzionalisti di diversa formazione e tra gli invitati sono annoverati molti esponenti del mondo accademico, della scienza, dello sport e dell’imprenditoria. Nella stessa giornata si svolge in Senato anche una riunione del Gruppo del PD in cui viene comunicato che è stata indetta per il 2 giugno una manifestazione a Roma per la Costituzione e per l’Europa federale [30] in opposizione alla riforma costituzionale del Premierato e contro l’Autonomia differenziata.
14 maggio 2024 N. 188 Discussione generale 15 maggio 2024 N. 189 Discussione generale
21 maggio 2024 Nella seduta N. 191, dopo ulteriori numerosi interventi, si è conclusa la discussione generale con la replica del relatore sen. Balboni e del Ministro per le riforme costituzionali Alberti Casellati. Viene anche respinta la richiesta di non passaggio agli articoli avanzata dal Senatore Giorgis (PD-IDP), e appoggiata dai Senatori De Cristofaro (Misto – AVS) e Patuanelli (M5S).[31]
22 maggio 2024. Nella seduta 192 inizia l’esame dell’articolato con l’illustrazione degli emendamenti riferiti all’art. 1, che prevede l’abrogazione della possibilità per il Presidente della Repubblica di nominare senatori a vita (art. 59 della Costituzione). Tutte le proposte poste in votazione sono respinte. [32]
23 maggio 2024 Anche nella seduta N. 193 vengono votate e respinte altre proposte emendative riferite all’art. 1. È prevista la prosecuzione dell’esame del DDL sul premierato nella settimana successiva, con sospensione dei lavori dell’Assemblea del Senato dal 3 al 7 giugno, in vista delle elezioni europee. Trattazione articoli Esame art. 1.
28 maggio 2024 Nella seduta 194 è ulteriormente proseguito l’esame alle proposte emendative all’art. 1 che sono state respinte. Sono stati altresì discussi emendamenti aggiuntivi dopo l’art. 1 volti a introdurre (una proposta emendativa del PD) la sfiducia costruttiva; (un emendamento IV) la garanzia di tempi e diritti certi all’opposizione con dei miglioramenti da introdurre ai regolamenti parlamentari in tema di tutela delle minoranze; sempre (con emendamento del M5S) la garanzia dei diritti delle minoranze; altre proposte emendative sono state presentate dalle varie componenti del gruppo misto. Si è quindi passati all’illustrazione e alla votazione di emendamenti riferiti all’art. 2 (che modifica l’art 83 in relazione al quorum per l’elezione del Presidente della Repubblica). Tutti gli emendamenti sono stati respinti.
29 maggio 2024 Nella seduta 195 sono esaminate le proposte di modifica all’articolo 3 (che interviene con riferimento allo scioglimento delle Camere da parte del Presidente della Repubblica, prevedendo casi in cui lo scioglimento viene considerato un atto dovuto). L’art. 3, come ha chiarito il relatore, si collega sistematicamente all’art. 7, che tratta della facoltà del Presidente del Consiglio eletto di sciogliere le Camere. Sono respinte tutte le proposte di modifica all’art. 3. Sono quindi esaminate e respinte tutte le proposte emendative all’art 4, che reca una modifica all’art. 89 della Costituzione con nuove disposizioni riguardanti la controfirma degli atti del Capo dello Stato.
11 giugno 2024 Nella seduta 196 sono illustrati e respinti gli emendamenti all’art. 5 che prevede l’elezione diretta del Presidente del Consiglio nella Camera nella quale abbia presentato al sua candidatura, mentre viene demandata a una futura legge elettorale la determinazione del sistema elettorale delle Camere secondo principi di rappresentatività e di tutela delle minoranze linguistiche, nonché l’assegnazione di un premio elettorale su base nazionale; alla futura legge elettorale è demandato anche il tema della dimensione del premio, nonché quello di una soglia minima onde conseguire il premio di maggioranza.
12 giugno 2024 Nella seduta 197 si conclude l’esame degli emendamenti all’art. 5 che risulta accolto e si procede quindi all’esame degli emendamenti all’art. 6 che sono respinti. Inizia l’esame dei subemendamenti all’emendamento governativo 7.900, che disciplina le procedure da seguire in caso di revoca della fiducia con mozione motivata, cui conseguono le dimissioni del Presidente eletto e lo scioglimento delle Camere; disciplina inoltre gli altri casi di dimissioni del Presidente del Consiglio eletto, che ha facoltà di chiedere – entro sette giorni previa informativa parlamentare – lo scioglimento delle Camere; qualora non sia esercitata tale facoltà il Presidente della Repubblica conferisce l’incarico, per una sola volta nella legislatura, al Presidente del Consiglio dimissionario o ad altro parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio; anche nei casi di decadenza, impedimento permanente o morte del Presidente eletto è conferito l’incarico di formare il Governo sempre ad altro parlamentare eletto in maggioranza, per una sola volta.
13 giugno 2024 Nella seduta 198 si conclude l’esame dei sub emendamenti all’emendamento governativo 7.900, che viene accolto. L’esame del articolato si conclude con l’approvazione dell’art. 7 nel testo della Commissione, come modificato dall’emendamento 7.900 e dell’art. 8 contenente norme transitorie riguardanti i senatori a vita. Viene anche accolto un ordine del giorno della Commissione che chiede il riconoscimento della figura istituzionale del capo dell’opposizione.
18 giugno 2024 Nella seduta 199, l’esame del provvedimento prosegue con le dichiarazioni di voto, favorevole da parte dei rappresentati dei Gruppi di maggioranza e di voto contrario da parte degli esponenti delle opposizioni nelle varie componenti; si astiene in dissenso dal gruppo il senatore Durnwalder. Il disegno di legge costituzionale n. 935 viene quindi approvato, in prima deliberazione, con le modifiche accolte e con l’assorbimento dell’A.S. N. 830, con 109 voti favorevoli, 77 voti contrari, e 1 astenuto. Link al testo del disegno di legge approvato in prima deliberazione dal Senato: https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01421063.pdf
Il testo passerà quindi all’esame e al voto della Camera. Tuttavia, poiché è molto probabile che la riforma sarà promulgata con una maggioranza inferiore ai due terzi dei parlamentari di ciascuna Camera sarà necessario un referendum costituzionale ai sensi dell’art. 138 della Costituzione e, quindi, la parola definitiva spetterà al popolo italiano.
(ultimo aggiornamento 30 GIUGNO 2024)
(in progress)
APPENDICE 1
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 935 di iniziativa del Governo: Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l’abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica
Testo a fronte tra la Costituzione vigente e le modifiche dell’A.S. n. 935 estratto dal Dossier Servizio Studi del Senato, n 215, Novembre 2023 pagg. 16-20 (testo arrivato all’esame della Commissione)
COSTITUZIONE ITALIANA
Testo vigente
A.S. n. 935
ART. 59
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Identico.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria peraltissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque.
Abrogato
ART. 88
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.
Identico.
ART. 92
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Identico.
Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni. Le votazioni per l’elezione delle due Camere e del Presidente del Consiglio avvengono contestualmente. La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i princìpi dirappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri è eletto nella Camera nella quale ha presentato la sua candidatura.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i Ministri.
Il Presidente della Repubblica conferisce al Presidente del Consiglio dei ministri eletto l’incarico di formare il Governo e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri.
ART. 94
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Identico.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Identico.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia al Governo presieduto dal Presidente eletto, il Presidente della Repubblicarinnova l’incarico al Presidente eletto di formare il Governo. Qualora anche in quest’ultimo caso il Governo non ottenga la fiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere.
Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
Identico.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Identico.
In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio eletto, il Presidente della Repubblica può conferire l’incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare che è stato candidato in collegamento al Presidente eletto, per attuare le dichiarazioni relative all’indirizzo politico e agli impegni programmatici su cui il Governo del Presidente eletto ha ottenuto la fiducia. Qualora il Governo così nominato non ottenga la fiducia e negli altri casi di cessazione dalla carica del Presidente del Consigliosubentrante, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere.
APPENDICE 2
DISEGNO DEI LEGGE COSTITUZIONALE PROPOSTO DALLA COMMISSIONE: Modifiche alla parte seconda della Costituzione per l’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l’abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 935
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
D’iniziativa del Governo
Testo proposto dalla Commissione
Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l’abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica
Modifiche alla parte seconda della Costituzione per l’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l’abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica
Art. 1.
Art. 1.
(Modifica all’articolo 59 della Costituzione)
(Abrogazione del secondo comma dell’articolo 59 della Costituzione)
1. Il secondo comma dell’articolo 59 della Costituzione è abrogato.
Identico.
Art. 2.
(Modifica all’articolo 83 della Costituzione)
1. All’articolo 83 della Costituzione, terzo comma, secondo periodo, le parole: « Dopo il terzo scrutinio » sono sostituite dalle seguenti: « Dopo il sesto scrutinio ».
Art. 2.
Art. 3.
(Modifica all’articolo 88 della Costituzione)
(Modifiche all’articolo 88 della Costituzione)
1. Al primo comma dell’articolo 88 della Costituzione, le parole: « o anche una sola di esse » sono soppresse.
1. Identico.
2. Al secondo comma dell’articolo 88 della Costituzione, le parole: « salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura » sono sostituite dalle seguenti: « salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto ».
Art. 4.
(Modifica all’articolo 89 della Costituzione)
1. Il primo comma dell’articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:
« Gli atti del Presidente della Repubblica sono controfirmati dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Non sono controfirmati la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri, la nomina dei giudici della Corte costituzionale, la concessione della grazia e la commutazione delle pene, il decreto di indizione delle elezioni e dei referendum, i messaggi alle Camere e il rinvio delle leggi ».
Art. 3.
Art. 5.
(Modifica dell’articolo 92 della Costituzione)
(Modifica dell’articolo 92 della Costituzione)
1. L’articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:
1. Identico:
« Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
« Art. 92. – Identico.
Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni. Le votazioni per l’elezione delle due Camere e del Presidente del Consiglio avvengono contestualmente. La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i princìpi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri è eletto nella Camera nella quale ha presentato la sua candidatura.
Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per cinque anni, per non più di due legislature consecutive, elevate a tre qualora nelle precedenti abbia ricoperto l’incarico per un periodo inferiore a sette anni e sei mesi. Le elezioni delle Camere e del Presidente del Consiglio hanno luogo contestualmente.La legge disciplina il sistema per l’elezione delle Camere e del Presidente del Consiglio, assegnando un premio su base nazionale che garantisca una maggioranza dei seggi in ciascuna delle Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio, nel rispetto del principio di rappresentatività e di tutela delle minoranze linguistiche.Il Presidente del Consiglio è eletto nella Camera nella quale ha presentato la candidatura.
Il Presidente della Repubblica conferisce al Presidente del Consiglio dei ministri eletto l’incarico di formare il Governo e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri ».
Il Presidente della Repubblica conferisce al Presidente del Consiglio eletto l’incarico di formare il Governo; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri ».
Art. 6.
(Modifica all’articolo 57 della Costituzione)
1. Al primo comma dell’articolo 57 della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e salvo il premio su base nazionale previsto dall’articolo 92 ».
Art. 4.
Art. 7.
(Modifiche all’articolo 94 della Costituzione)
(Modifiche all’articolo 94 della Costituzione)
1. All’articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Identico:
a) il terzo comma è sostituito dal seguente:
a) identica;
« Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia al Governo presieduto dal Presidente eletto, il Presidente della Repubblica rinnova l’incarico al Presidente eletto di formare il Governo. Qualora anche in quest’ultimo caso il Governo non ottenga la fiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere »;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
« In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio eletto, il Presidente della Repubblica può conferire l’incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare che è stato candidato in collegamento al Presidente eletto, per attuare le dichiarazioni relative all’indirizzo politico e agli impegni programmatici su cui il Governo del Presidente eletto ha ottenuto la fiducia. Qualora il Governo così nominato non ottenga la fiducia e negli altri casi di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio subentrante, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere ».
« In caso di revoca della fiducia al Presidente del Consiglio eletto, mediante mozione motivata, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere.In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio eletto, previa informativa parlamentare, questi può proporre, entro sette giorni, lo scioglimento delle Camere al Presidente della Repubblica, che lo dispone.Qualora non eserciti tale facoltà e nei casi di morte, impedimento permanente, decadenza, il Presidente della Repubblica può conferire, per una sola volta nel corso della legislatura, l’incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio ».
Art. 5.
Art. 8.
(Norme transitorie)
(Norme transitorie)
1. Restano in carica i senatori a vita nominati ai sensi del secondo comma dell’articolo 59 della Costituzione, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
1. Identico.
2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere, successiva alla data di entrata in vigore della disciplina per l’elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere.
2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successivi alla data di entrata in vigore della disciplina per l’elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere.
per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com
[1] Tale processo era iniziato fin dal 2001 con la riforma del titolo V della Costituzione promossa dal centro sinistra; disegni di legge di applicazione dell’Autonomia differenziata sono stati portati avanti in varie legislature precedenti, il Governo Gentiloni alla vigilia delle elezioni nel febbraio 2018 ha siglato tre pre – intese con le Regioni Veneto, Lombardia e Emilia Romagna (Vedi Autonomia differenziata cronologia e materiali)
[2] Nell’esperienza comparata, la previsione di una elettività diretta del Presidente del Consiglio si è avuta in Israele, dove fu introdotta e applicata per un periodo ricompreso tra l’elezioni del 1996 ed il 2001 …” Cfr Dossier Servizio Studi del Senato, n 215, già citato, pagg 6 link: https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01402707.pdf
Nel marzo del 1992 fu realizzata una riforma della forma di governo dello Stato di Israele, allo scopo di rafforzare l’esecutivo e ridurre la frammentazione partitica: si prevedeva l’elezione diretta del Premier in contemporanea con quella del Parlamento con il quale però doveva sussistere un rapporto di fiducia. La riforma trovò la sua prima applicazione nelle elezioni generali del maggio 1996, ma dopo soli 5 anni, contrassegnati da frequenti crisi di governo e con tre scadenze elettorali, nel 2001 il sistema fu abolito e fu reintrodotti il sistema vigente prima del 1996 di tipo parlamentare ma con alcuni elementi di razionalizzazione tra cui la sfiducia costruttiva.
In Israele il Parlamento, denominato Knesset, è monocamerale. “… La riforma istituzionale del 1992 ha rappresentato una reazione alla situazione di paralisi che il sistema politico israeliano ha conosciuto negli anni Ottanta, soprattutto a causa della progressiva perdita di consenso dei due principali partiti … e del contestuale rafforzamento delle formazioni politiche minori … A tale riforma non si è, tuttavia, accompagnata anche una modifica in senso maggioritario per la Knesset … (era previsto il voto con due schede separate, una per il Premier con un sistema maggioritario e una per la Knesset con un sistema proporzionale … Tutto ciò, insieme alla previsione della necessità, da parte del governo, di ottenere (e mantenere) la fiducia parlamentare …”. Cfr Dossier Servizio Studi del Senato, n 215, già citato, pagg 69 e seguenti link: https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01402707.pdf
Ad ispirare questa riforma fu Rabin, generale eroe della guerra dei Sei giorni (poi assassinato nel 1995), che aveva concepito questa riforma per contrastare l’instabilità politica che caratterizza la legge elettorale superproporzionale dello Stato di Israele connotato da un multi partitismo estremo. La riforma non riuscì a correggere la frammentazione del quadro politico che crebbe ulteriormente, e dopo il ricorso a due elezioni anticipate, nel 2001 “… – due ore prima di votare la fiducia al nuovo governo Sharon – la Knesset abolì il sistema di elezione diretta riesumando quello precedente”. Cfr. Michele Ainis, “Capocrazia. Se il presidenzialismo ci manderà all’inferno”, La nave di Teseo, Milano 2024, pagg. 51 e seguenti.
[3] Nel dibattito sulla revisione della forma di governo in Italia, per perseguire l’obiettivo di rafforzare la stabilità governativa e anche l’equilibrio tra i poteri, preservando il ruolo di garanzia esercitato dal Capo dello Stato e il ruolo rappresentativo del Parlamento, viene di frequente assunta, come modello riferimento, soprattutto “… le esperienza costituzionale tedesca, che ha registrato buoni risultati anche in termini di stabilità di governi, in particolare attraverso l’istituto della sfiducia costruttiva previsto dalla Legge Fondamentale tedesca, per cui “Il Bundestag può esprimere al Consigliere federale la sfiducia soltanto quando elegge a maggioranza dei suoi membri un successore e chiede al Presidente federale di revocare il Cancelliere federale. Il Presidente federale deve aderire alla richiesta e nominare l’eletto.” Cfr. Stefano Filippone-Thaulero “La sfiducia costruttiva: l’esperienza tedesca e qualche riflessione sull’Italia Link: https://aspeniaonline.it/la-sfiducia-costruttiva-lesperienza-tedesca-e-qualche-riflessione-sullitalia/Al sistema costituzionale tedesco è ispirata la proposta elaborata dalla Think Tank Astrid che ha elaborato, attraverso una riflessione collegiale, frutto dei contributi di diversi autori, una soluzione alternativa di riforma del sistema di governo e dei meccanismi di partecipazione democratica, assumendo come sistema di riferimento il sistema costituzionale tedesco, con l’istituto appunto della sfiducia costruttiva. Per un ampia disamina della proposta cfr. https://www.astrid-online.it/static/upload/pape/paper-astrid-94.pdf che viene citato in coda al presente elaborato.
[5] In relazione al primo punto (elettività popolare del Presidente del Consiglio) in base all’art. 92 Cost. come riformulato …..” posta l’elettività popolare diretta del Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica gli conferisce l’incarico definito attualmente in base a una consolidata prassi istituzionale, con una duplicità di tempi, ai fini della formazione del Governo, tra “incarico” al Presidente del Consiglio e nomina dei Ministri. …. rispetto al quadro attuale, la disposizione del disegno di riforma prevede un vincolo al conferimento dell’incarico al Presidente del Consiglio eletto ….. Non sono espressamente previste limitazioni sulle condizioni di rieleggibilità, anche in termini di numero di mandati esperibili (Cfr. Dossier n. 215, pagg. 5-7).
[6] In relazione al secondo punto (premio elettorale in Costituzione) essendo previsto che il Presidente del Consiglio sia eletto nella Camera nella quale abbia presentato la sua candidatura “ …. Non si dà l’ipotesi di un Presidente del Consiglio che non sia parlamentare . … La legge elettorale dovrà quindi prevedere forme di collegamento fra la candidatura a Presidente del Consiglio e la candidatura a parlamentare ….. Il disegno di riforma demanda alla legge la determinazione del sistema elettorale delle Camere secondo i principi di «rappresentatività» e di «governabilità». Inoltre vincola la legge elettorale a prevedere l’assegnazione di un premio, su base nazionale, tale da «garantire» il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste ai candidati collegati al Presidente del Consiglio …. Nel disegno di legge non è prevista una soglia minima onde conseguire il premio di maggioranza (Cfr. Dossier n. 215 pagg. 7-9)”.
[7] In relazione al terzo e quarto punto (vicende del rapporto fiduciario art. 94 Cost.) “L’elezione diretta del Presidente del Consiglio non fa venire meno la necessità della fiducia delle Camere al Governo … La nuova formulazione del terzo coma dell’art. 94 conferma infine che entro dieci giorni dalla sua formazione, il Governo si presenta alle Camere per ottenere la fiducia … (È previsto che) … nel caso in cui non venga approvata la mozione di fiducia al Governo … il Presidente della Repubblica rinnova l’incarico al Presidente eletto di formare il Governo. Qualora anche in quest’ultimo caso il Governo non ottenga la fiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica scioglie le Ca ere ….”
In base al nuovo sesto comma dell’articolo 94 Cost: ”… in caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio eletto, il Presidente della Repubblica può conferire l’incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare che è stato candidato in collegamento al Presidente eletto, per attuare le dichiarazioni relative all’indirizzo politico e agli impegni programmatici su cui il Governo del Presidente eletto ha ottenuto la fiducia; .… qualora il Governo così nominato non ottenga la fiducia e negli altri casi di cessazione della carica del Presidente del Consiglio subentrante, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere”. (Dossier n. 215, pagg. 10-11).
[8] Vedere nota precedente 7
[9] Per avereuna panoramica delle iniziative legislative di riforma costituzionale si può consultare, sul sito del Parlamento italiano, la “Piattaforma didattica sulla Costituzione italiana” che riporta l’elenco delle leggi di revisione costituzionale che hanno modificato il testo della Carta e anche documenti e materiali riguardanti le proposte di riforma costituzionale esaminate dal Parlamento nel corso degli anni e non attinenti esclusivamente alla materia della forma di governo.Link: https://piattaformacostituzione.camera.it/4?scheda_contenuto=7[
[10] per quanto concerne la modifica della forma di governo, viene considerata la proposta del prof. Galeotti, contenuta nella relazione medesima;
[11] la proposta formulata nell’ambito dei lavori della citata Commissione parlamentare per le riforme costituzionali della XIII legislatura, denominata “Testo A”, riportata nella relazione del Comitato sulla forma di Governo, discussa, insieme ad altra ipotesi di modifica (cosiddetto “Testo B”) formulata dal medesimo Comitato, nella seduta del 28 maggio 1997 della Commissione bicamerale medesima;
[12]La Proposta di legge costituzionale è di iniziativa dei senatori Fistarol; Calderoli, Bricolo, Aderenti, Bodega, Boldi, Cagnin, Castelli, Davico, Divina, Paolo Franco, Massimo Garavaglia, Leoni, Maraventano, Mauro, Mazzatorta, Montani, Cesarino Monti, Mura, Pittoni, Rizzi, Stiffoni, Torri, Vaccari, Vallardi, Valli; Ramponi, Bianchi, Bonfrisco, Rizzotti, Colli, Allegrini, Spadoni Urbani, Licastro Scardino, Gallone, De Feo, Alberti Casellati; Ceccanti, Pastore, Adamo, D’Alì, Morando, Treu, Vitali, Chiaromonte, Mariapia Garavaglia, Vincenzo De Luca, De Sena, Legnini, Lumia, Negri, Palmizio, Passoni, Peterlini, Ramponi, Santini, Saro, Sangalli, Tonini, Zanoletti, Castiglione, Lenna, Saia, Pinotti
[14] La mattina successiva, nella seduta dell’Assemblea del Senato n° 156 dell’8 febbraio, si svolge un dibattito incidentale “Sull’esame in sede referente dei disegni di legge NN. 935 e 830”, nel quale i senatori intervenuti si soffermano sulle modalità con cui, la sera precedente, si era svolto il dibattito in 1a Commissione (resoconto stenografico dell’Assemblea del Senato dell’8 febbraio 2024, da pagg. 7 a 17, link: https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01408303.pdf)
[15] La mattina successiva, nella seduta dell’Assemblea del Senato n° 156 dell’8 febbraio, si svolge un dibattito incidentale “Sull’esame in sede referente dei disegni di legge NN. 935 e 830”, nel quale i senatori intervenuti si soffermano sulle modalità con cui, la sera precedente, si era svolto il dibattito in 1a Commissione (resoconto stenografico dell’Assemblea del Senato dell’8 febbraio 2024, da pagg. 7 a 17, link: https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01408303.pdf)
[16] Dei Senatori: De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
[20] Dei senatori Durnwalder, Unterberger, Patton, cui hanno aggiunto le firme senatori di altri gruppi
[21] Nella nuova formulazione dell’art. 4 viene ora previsto il potere del Presidente del Consiglio di chiedere lo scioglimento delle Camere, che non era previsto nel testo originario, prevedendo la possibilità di un reincarico al Presidente del Consiglio dimissionario o l’incarico a un parlamentare collegato al Presidente del Consiglio eletto (Premier subentrante).
[22]Del Senatore De Cristofaro (Misto-AVS) e altri
[23]La nuova formulazione fa ora riferimento alle dimissioni sia volontarie, sia conseguenti alla mancata approvazione della questione di fiducia nell’ipotesi che il Governo non ottenga la fiducia su un provvedimento
[24]Emendamento 4.0.5 del Senatore Pera trasformato in ordine del giorno G/935/1/1°, pubblicato in allegato al resoconto della seduta
[25]Si sono espressi favorevolmente gli esponenti di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Autonomie (SVP-PATT, Cb)
[27] La prima (sostitutiva dell’art. 5 del testo) riscrive l’art. 92 della Costituzione e propone una soluzione in primo luogo per il conteggio del voto degli italiani all’estero con la previsione che viene eletto Primo ministro il candidato collegato con il raggruppamento politico che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi in entrambe le Camere. Qualora poi tale soglia, appunto la maggioranza assoluta dei seggi, non sia stata raggiunta, viene previsto un secondo turno per il ballottaggio tra due candidati Primo ministro collegati con i raggruppamenti che hanno ottenuto il maggior numero complessivo di seggi nelle due Camere (la legge elettorale dovrà regolare il concorso degli italiani all’estero in funzione del rapporto tra numero di elettori e numero di seggi della circoscrizione estero). Si propone altresì l’attribuzione di una quota aggiuntiva di seggi fino al raggiungimento della percentuale massima del cinquantacinque per cento dei seggi al raggruppamento collegato al Primo ministro. Viene proposto altresì un emendamento sostitutivo dell’art. 2 che reca modifiche all’art. 83 della Costituzione che allarga la base di elezione del Presidente della Repubblica ai membri del Parlamento Europeo e a un numero di delegati delle autonomie locali pari a quelli dei delegati regionali. Infine viene prevista, dopo il sesto scrutinio, l’elezione con il cinquantacinque per cento dei componenti dell’Assemblea.