Le modifiche al Testo Unico dell’edilizia del Ministro Salvini
Autore : Redazione
“Ritenuto necessario e indifferibile provvedere all’introduzione di disposizioni di semplificazione in materia edilizia e urbanistica...” così si apre il Decreto-Legge 29 maggio 2024, n. 69 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica” (1), che di urgente sembra avere solo la necessità di aumentare il consenso popolare in vista delle elezioni dell’8-9 giugno, nelle quali la Lega e il suo leader Salvini, autore dell’iniziativa legislativa, potrebbero prendere una sonora batosta. Ecco allora spuntare dal cilindro il solito provvedimento che strizza l’occhio a chi ha fatto qualche irregolarità edilizia – sicuramente un ampio bacino elettorale – con la non remota possibilità di ulteriori peggioramenti in sede di conversione.
Anche se nella comunicazione/narrazione che va per la maggiore, di orwelliana memoria, il decreto annuncia che intende “far fronte al crescente fabbisogno abitativo“, “ridurre il consumo del suolo“, “favorire processi di rigenerazione urbana“, a cui si aggiunge l’immancabile “semplificazione” e il “superamento” delle “incertezze applicative che rendono problematica l’attivita’ degli enti locali, di cittadini ed imprese“, il vero punto centrale sembra l’ “urgenza di rilanciare il mercato della compravendita immobiliare, anche nell’ottica di stimolare un andamento positivo dei valori sia di acquisto che di locazione dei beni immobili ad uso residenziale” (1).
Non sfuggirà agli esperti di comunicazione la scelta del titolo con cui è stato battezzato il provvedimento: “Salva – Casa” un frame che sollecita automaticamente sentimenti positivi nella massa di cittadini proprietari di appartamenti (e non solo), e la copertina del documento diffuso dal MIT, in cui delle mani poste a proteggere il tetto di una casetta evocano contemporaneamente le mani giunte di una preghiera ma anche di un sentito ringraziamento.
Il decreto interviene per l’ennesima volta sul Testo Unico dell’Edilizia del 2001 (2), con modifiche che in parte riguardano situazioni del passato – quelle che agiscono sull’accertamento di conformità e sulla relativa doppia conformità edilizie urbanistica, sullo stato legittimo, sulle tolleranze costruttive – ma che in parte aprono a nuove possibilità per interventi futuri, come quelle sui cambi di destinazione d’uso che saranno possibili senza alcun adeguamento degli standard urbanistici.
Il gruppo di lavoro urbanistica di Carteinregola sta preparando un dossier sui punti che ci sembrano più problematici per il venir meno di regole a garanzia dell’interesse pubblico generale esaminando in particolare le conseguenze che destano maggiori preoccupazioni. Pubblichiamo il testo del Decreto evidenziando le modifiche che apporta sulla legislazione vigente.
DECRETO-LEGGE 29 maggio 2024, n. 69. Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica. (24G00088)
G.U. Anno 165° – Numero 124 29 maggio 2024
Testo del decreto legge con evidenziazione modifiche dei testi modificati
Art. 1
Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6, comma 1:
1) alla lettera b-bis), primo periodo, dopo le parole: «o di logge» sono inserite le seguenti: «o di porticati»;
2) dopo la lettera b-bis), e’ inserita la seguente: «b-ter) le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unita’ immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno
spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche;»;
b) all’articolo 9-bis, comma 1-bis:
1) al primo periodo, le parole: «la stessa e da quello» sono sostituite dalle seguenti: «la stessa o da quello» e le parole: «l’intero immobile o unita’ immobiliare» sono sostituite dalle seguenti: «l’intero immobile o l’intera unita’ immobiliare, rilasciato all’esito di un procedimento idoneo a verificare l’esistenza del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa,»;
2) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Sono ricompresi tra i titoli di cui al primo periodo i titoli rilasciati o formati in applicazione delle previsioni di cui agli articoli 36, 36-bis e 38, previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni. Alla determinazione dello stato legittimo dell’immobile o dell’unita’ immobiliare concorre, altresi’, il pagamento delle sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 37, commi 1, 3, 4, 5 e 6, e 38, e la dichiarazione di cui all’articolo 34-bis.»;
3) al comma 1-bis, terzo periodo, le parole: «al secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al quarto periodo»;
Art. 9-bis. Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili (testo cancellato in rosso nuovo testo introdotto)
1. Ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dal presente testo unico, le amministrazioni sono tenute ad acquisire d’ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e non possono richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull’autenticità di tali documenti, informazioni e dati.
1-bis. Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione [e] o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato [l’intero immobile o unità immobiliare] l’intero immobile o l’intera unità immobiliare, rilasciato all’esito di un procedimento idoneo a verificare l’esistenza del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa , integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Sono ricompresi tra i titoli di cui al primo periodo i titoli rilasciati o formati in applicazione delle previsioni di cui agli articoli 36, 36-bis e 38, previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni. Alla determinazione dello stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare concorre altresì il pagamento delle sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 37, commi 1, 3, 4, 5 e 6, e 38, e la dichiarazione di cui all’articolo 34-bis. Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo quarto periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia. Le disposizioni di cui al [secondo periodo] quarto periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.(comma aggiunto dall’art. 10, comma 1, lettera d), della legge n. 120 del 2020)
c) all’articolo 23-ter:
1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il mutamento della destinazione d’uso della singola unita’ immobiliare senza opere all’interno della stessa categoria funzionale e’ sempre consentito, nel rispetto delle normative di settore, ferma restando la possibilita’ per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.
1-ter. Sono, altresi’, sempre ammessi il mutamento di destinazione d’uso senza opere tra le categorie funzionali di cui al comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), di una singola unita’ immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C) di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero nelle zone equipollenti come definite dalle leggi regionali in materia, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1-quater e delle normative di settore e ferma restando la possibilita’ per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.
1-quater. Per le singole unita’ immobiliari, il mutamento di destinazione d’uso di cui al comma 1-ter e’ sempre consentito, ferma restando la possibilita’ per gli strumenti urbanistici comunali difissare specifiche condizioni, qualora il mutamento sia finalizzato alla forma di utilizzo dell’unita’ immobiliare conforme a quella prevalente nelle altre unita’ immobiliari presenti nell’immobile. Il mutamento non e’ assoggettato all’obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e dalle disposizioni di legge regionale, ne’ al vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150. Per le unita’ immobiliari poste al primo piano fuoriterra il passaggio alla destinazione residenziale e’ ammesso nei soli casi espressamente previsti dal piano urbanistico e dal regolamento edilizio.
1-quinquies. Ai fini di cui ai commi 1-bis e 1-ter, il mutamento di destinazione d’uso e’ soggetto alla segnalazione certificata di inizio attivita’ di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ferme restando le leggi regionali piu’ favorevoli. Restano ferme le disposizioni del presente testo unico nel caso in cui siano previste opere edilizie.»;
2) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «il mutamento della destinazione d’uso» sono aggiunte le seguenti: «di un intero immobile»;
Art. 23-ter. Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante
(articolo introdotto dall’art. 17, comma 1, lettera n), legge n. 164 del 2014)
(il presente articolo non trova applicazione nelle regioni che hanno adottato una propria disciplina specifica)
1. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:
a) residenziale;
a-bis) turistico-ricettiva;
b) produttiva e direzionale;
c) commerciale;
d) rurale.
«1-bis. Il mutamento della destinazione d’uso della singola unita’ immobiliare senza opere all’interno della stessa categoria funzionale e’ sempre consentito, nel rispetto delle normative disettore, ferma restando la possibilita’ per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.
1-ter. Sono, altresi’, sempre ammessi il mutamento di destinazione d’uso senza opere tra le categorie funzionali di cui al comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), di una singola unita’immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C) di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero nelle zone equipollenti come definite dalle leggi regionali in materia, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1-quater e delle normative di settore e ferma restando la possibilita’ per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.
1-quater. Per le singole unita’ immobiliari, il mutamento di destinazione d’uso di cui al comma 1-ter e’ sempre consentito, ferma restando la possibilita’ per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni, qualora il mutamento sia finalizzato alla forma di utilizzo dell’unita’ immobiliare conforme a quella prevalente nelle altre unita’ immobiliari presenti nell’immobile. Ilmutamento non e’ assoggettato all’obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e dalledisposizioni di legge regionale, ne’ al vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150. Per le unita’ immobiliari poste al primo piano fuoriterra il passaggio alla destinazione residenziale e’ ammesso nei soli casi espressamente previsti dal piano urbanistico e dal regolamento edilizio.
1-quinquies. Ai fini di cui ai commi 1-bis e 1-ter, il mutamento di destinazione d’uso e’ soggetto alla segnalazione certificata di inizio attivita’ di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ferme restando le leggi regionali piu’ favorevoli. Restano ferme le disposizioni del presente testo unico nel caso in cui siano previste opere edilizie.»;
2. La destinazione d’uso dell’immobile o dell’unità immobiliare è quella stabilita dalla documentazione di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis.
(comma così sostituito dall’art. 10, comma 1, lettera m), della legge n. 120 del 2020)
3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d’uso di un intero immobile all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito.
d) all’articolo 31, comma 5:
1) al primo periodo, dopo le parole: «interessi urbanistici,» sono inserite le seguenti: «culturali, paesaggistici,» e dopo le parole: «dell’assetto idrogeologico» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «previo parere delle amministrazioni competenti ai sensi dell’articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241»;
2) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti:
«Nei casi in cui l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico, il comune, previo parere delle
amministrazioni competenti ai sensi dell’articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990, puo’, altresi’, provvedere all’alienazione del bene e dell’area di sedime determinata ai sensi del comma 3, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, condizionando sospensivamente il contratto alla effettiva rimozione da parte dell’acquirente delle opere abusive. E’ preclusa la partecipazione del responsabile dell’abuso alla procedura
di alienazione. Il valore venale dell’immobile e’ determinato. dall’agenzia del territorio tenendo conto dei costi per la rimozione delle opere abusive.»;
Art. 31 (L) – Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali
1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
5. L’opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell’abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici, culturali, paesaggistici, e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico previo parere delle amministrazioni competenti ai sensi dell’articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nei casi in cui l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico, il Comune, previo parere delle amministrazioni competenti ai sensi dell’articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, può, altresì, provvedere all’alienazione del bene e dell’area di sedìme determinata ai sensi del comma 3, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 12, comma 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, condizionando sospensivamente il contratto alla effettiva rimozione da parte dell’acquirente delle opere abusive. È preclusa la partecipazione del responsabile dell’abuso alla procedura di alienazione. Il valore venale dell’immobile è determinato dall’agenzia del territorio tenendo conto dei costi per la rimozione delle opere abusive.
(comma così modificato dall’art. 54, comma 1, lettera h), legge n. 221 del 2015)
e) all’articolo 34, comma 2, le parole: «doppio del costo di produzione» sono sostituite dalle seguenti: «triplo del costo di produzione», e le parole: «doppio del valore venale» sono sostituite dalle seguenti: «triplo del valore venale»;
Art. 34 (L) – Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire
1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell’abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell’ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell’abuso.
2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, triplo del costo di produzione stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell’opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, triplo del valore venale determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.
f) all’articolo 34-bis:
1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unita’ immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti:
a) del 2 per cento delle misure previste dal titoloabilitativo per le unita’ immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati;
b) del 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unita’ immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati;
c) del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unita’ immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati;
d) del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unita’ immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati.
1-ter. Ai fini del computo della superficie utile di cui al comma 1-bis, si tiene conto della sola superficie assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell’intervento, alnetto di eventuali frazionamenti dell’immobile o dell’unita’ immobiliare eseguiti nel corso del tempo.»;
Art. 34-bis. Tolleranze costruttive
(articolo introdotto dall’art. 10, comma 1, lettera p), della legge n. 120 del 2020)
1. Il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.
1-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti:
- del 2 per cento delle misure previste dal titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati;
b) del 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati;
c) del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati;
d) del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati.
1-ter. Ai fini del computo della superficie utile di cui al comma 1-bis, si tiene conto della sola superficie assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell’intervento, al netto di eventuali frazionamenti dell’immobile o dell’unità immobiliare eseguiti nel corso del tempo.
2) dopo il comma 2, e’ inserito il seguente:
«2-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, costituiscono inoltre tolleranze esecutive ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2 il minore dimensionamento dell’edificio, la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, le irregolarita’ esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.»;
2-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, costituiscono inoltre tolleranze esecutive ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2 il minore dimensionamento dell’edificio, la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.
3) al comma 3, le parole: «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «al presente articolo»;
3. Le tolleranze esecutive di cui ((al presente articolo)) realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.
4) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Per le unita’ immobiliari ubicate nelle zone sismiche di cui all’articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicita’ all’uopo indicate nei decreti di cui all’articolo 83, il tecnico attesta altresi’ che gli interventi di cui al presente articolo rispettino le prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della parte II. Tale attestazione, corredata dalla documentazione tecnicasull’intervento predisposta sulla base del contenuto minimo richiesto dall’articolo 93, comma 3, e’ trasmessa allo sportello unico per l’acquisizione dell’autorizzazione dell’ufficio tecnico regionale nsecondo le disposizioni di cui all’articolo 94, ovvero per l’esercizio delle modalita’ di controllo previsto dalle regioni ai sensi dell’articolo 94-bis, comma 5, per le difformita’ che costituiscano interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza di cui al comma 1, lettere b) e c), del medesimo articolo 94-bis. Il tecnico abilitato allega alla dichiarazione di cui al comma 3 l’autorizzazione di cui all’articolo 94, comma 2, o l’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento rilasciata ai sensi dell’articolo 94, comma 2-bis, ovvero, in caso di difformita’ checostituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, una dichiarazione asseverata circa il decorso del termine del procedimento per i controlli regionali in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di esito negativo dei controlli stessi.
3-ter. L’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non puo’ comportare limitazione dei diritti dei terzi. Il tecnico abilitato verifica la sussistenza di possibili limitazioni dei diritti dei terzi e provvede alle attivita’ necessarie per eliminare tali limitazioni, presentando, ove necessario, i relativi titoli. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La formazione dei titoli di cui al secondo periodo e la concreta esecuzione dei relativi interventi e’ condizione necessaria per la redazione della dichiarazione di cui al comma 3.»;
3-bis. Per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche di cui all’articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all’uopo indicate nei decreti di cui all’articolo 83, il tecnico attesta altresì che gli interventi di cui al presente articolo rispettino le prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della parte II. Tale attestazione, corredata dalla documentazione tecnica sull’intervento predisposta sulla base del contenuto minimo richiesto dall’articolo 93, comma 3, è trasmessa allo sportello unico per l’acquisizione dell’autorizzazione dell’ufficio tecnico regionale secondo le disposizioni di cui all’articolo 94, ovvero per l’esercizio delle modalità di controllo previsto dalle regioni ai sensi dell’articolo 94-bis, comma 5, per le difformità che costituiscano interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza di cui al comma 1, lettere b) e c), del medesimo articolo 94-bis. Il tecnico abilitato allega alla dichiarazione di cui al comma 3 l’autorizzazione di cui all’articolo 94, comma 2, o l’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento rilasciata ai sensi dell’articolo 94, comma 2-bis, ovvero, in caso di difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, una dichiarazione asseverata circa il decorso del termine del procedimento per i controlli regionali in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di esito negativo dei controlli stessi.
3-ter. L’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non può comportare limitazione dei diritti dei terzi. Il tecnico abilitato verifica la sussistenza di possibili limitazioni dei diritti dei terzi e provvede alle attività necessarie per eliminare tali limitazioni, presentando, ove necessario, i relativi titoli. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La formazione dei titoli di cui al secondo periodo e la concreta esecuzione dei relativi interventi è condizione necessaria per la redazione della dichiarazione di cui al comma 3. ))
g) all’articolo 36:
1) al comma 1, le parole: «in assenza di permesso di costruire, o in difformita’ da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attivita’ nelle ipotesi di cui all’articolo 23,comma 01, o in difformita’ da essa» sono sostituite dalle seguenti:«in assenza di permesso di costruire, in totale difformita’ o con variazioni essenziali nelle ipotesi di cui all’articolo 31, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attivita’ nelle ipotesi di cui all’articolo 23, comma 01, o in totale difformita’ da essa o con variazioni essenziali» e le parole: «34, comma 1» sono soppresse;
2) al comma 2, il secondo periodo e’ soppresso;
3) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Accertamento di conformita’ nelle ipotesi di assenza di titolo, totale difformita’ o variazioni essenziali»;
Art. 36 (L) – Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo, totale difformità o variazioni essenziali
1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 23, comma 01, o in difformità da essa, in assenza di permesso di costruire, in totale difformita’ o con variazioni essenziali nelle ipotesi di cui all’articolo 31, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attivita’ nelle ipotesi di cui all’articolo 23, comma 01, o in totale difformita’ da essa o con variazioni essenziali fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall’articolo 16. Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l’oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.
h) dopo l’articolo 36, e’ inserito il seguente:
«Art. 36-bis (L) (Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità).
– 1. In caso di interventi realizzati in parziale difformita’ dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attivita’ nelle ipotesi di cui all’articolo 34 ovvero in assenza o in difformita’ dalla segnalazione certificata di inizio attivita’ nelle ipotesi di cui all’articolo 37, fino alla scadenza dei termini di cui all’articolo 34, comma 1 e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di inizio attivita’ in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonche’ ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione.
2. Il permesso presentato ai sensi del comma 1 puo’ essere rilasciato dallo sportello unico per l’edilizia di cui all’articolo 5, comma 4-bis, subordinatamente alla preventiva attuazione, entro il termine assegnato dallo sportello unico, degli interventi di cui al secondo periodo. In sede di esame delle richieste di permesso in sanatoria lo sportello unico puo’ condizionare il rilascio del provvedimento alla realizzazione, da parte del richiedente, degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare l’osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrita’, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, al superamento delle barriere architettoniche e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate ai sensi del presente articolo. Per le segnalazioni certificate di inizio attivita’ presentate ai sensi del comma 1, lo sportello unico individua tra gli interventi di cui al secondo periodo le misure da prescrivere ai sensi dell’articolo 19, comma 3, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che costituiscono condizioni per la formazione del titolo.
3. La richiesta del permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attivita’ in sanatoria sono accompagnate dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesti le necessarie conformita’. Per la conformita’ edilizia, la dichiarazione e’ resa con riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell’intervento. L’epoca di realizzazione dell’intervento e’ provata mediante la documentazione di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis, secondo e terzo periodo. Nei casi in cui sia impossibile accertare l’epoca di realizzazione dell’intervento mediante la documentazione indicata nel terzo periodo, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la sua responsabilita’. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti in assenza o difformita’ dall’autorizzazione paesaggistica, il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede all’autorita’ preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in meritoball’accertamento della compatibilita’ paesaggistica dell’intervento.
L’autorita’ competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al secondo periodo, il dirigente o responsabile dell’ufficio provvede autonomamente.
5. Il rilascio del permesso e la segnalazione certificata di inizio attivita’ in sanatoria sono subordinati al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi, in misura compresa tra 1.032 euro e 30.984 euro. Nelle ipotesi di cui al comma 4, qualora venga accertata la compatibilita’ paesaggistica, si applica altresi’ una sanzione equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.
L’importo della sanzione pecuniaria di cui al secondo periodo e’ determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui all’articolo 167, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decretolegislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
6. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con provvedimento motivato entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la richiesta si intende accolta. Alle segnalazioni di inizio attivita’ presentate ai sensi del comma 1, si applica il termine di cui all’articolo 19, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nelle ipotesi di cui al comma 4, i termini di cui al primo e secondo periodo sono sospesi fino alla definizione del procedimento di compatibilita’ paesaggistica. Decorsi i termini di cui al primo, secondo e terzo periodo, eventuali successive determinazioni del competente ufficio comunale sono inefficaci. Il termine e’ interrotto qualora l’ufficio rappresenti esigenze istruttorie, motivate e formulate in modo puntuale nei termini stessi, e ricomincia a decorrere dalla ricezione degli elementi istruttori. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per la sanatoria,il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica le sanzioni prevista dal presente testo unico.»;
i) all’articolo 37:
1) il comma 4 e’ abrogato;
2) al comma 6, le parole: «articolo 36» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 36-bis»;
3) alla rubrica, le parole: «e accertamento in conformità» sono soppresse.
2. Le entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cuiall’articolo 31, comma 5, ultimo periodo e all’articolo 36-bis, comma 5, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 sono utilizzate, in misura pari ad un terzo, per la demolizione delle opere abusive presenti sul territorio comunale, fatta salva la ripetizione delle spese nei confronti del responsabile, e per la realizzazione di opere e di interventi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e per iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale.
Art. 37 Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità
1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all’articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro.
2. Quando le opere realizzate in assenza di segnalazione certificata di inizio attività consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell’articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l’autorità competente a vigilare sull’osservanza del vincolo, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro.
3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede al Ministero per i beni e le attività culturali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell’ufficio provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro di cui al comma 2.
4. Ove l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile possono ottenere la sanatoria dell’intervento versando la somma, non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all’aumento di valore dell’immobile valutato dall’agenzia del territorio.
5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, comma 6, la segnalazione certificata di inizio attività spontaneamente effettuata quando l’intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro .
6. La mancata segnalazione certificata di inizio attività non comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all’intervento realizzato, l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell’accertamento di conformità di cui all’ ((articolo 36-bis))
Art. 2 Strutture amovibili realizzate durante l’emergenza sanitaria da Covid-19
1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attivita’ edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonche’ delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le strutture amovibili realizzate per finalita’ sanitarie, assistenziali, educative durante lo stato di emergenza nazionale dichiarato in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili Covid-19 e mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono rimanere installate in deroga al vincolo temporale di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, in presenza di comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessita’.
DPR n. 380 del 2001 Art. 6 (Attività edilizia libera).
1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
(…)
e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale;
2. Per le finalita’ di cui al comma 1, gli interessati presentano una comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell’articolo 6-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Resta ferma la facolta’ per il comune territorialmente competente di richiederne in qualsiasi momento la rimozione, con provvedimento motivato, nel caso in cui sia rilevata la non conformita’ dell’opera con le prescrizioni e i requisiti di cui al comma 1.
3. Nella comunicazione sono indicate le comprovate e obiettive esigenze di cui al comma 1 ed e’ altresi’ indicata l’epoca di realizzazione della struttura, con allegazione della documentazione di cui al comma 4.
4. Al fine di provare l’epoca di realizzazione dell’intervento il tecnico allega la documentazione di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis, secondo e terzo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Nei casi in cui sia impossibile accertare l’epoca di realizzazione della struttura con la documentazione di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la sua responsabilita’. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. L’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non puo’ comportare limitazione dei diritti dei terzi. Dalle medesime disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per le strutture di proprieta’ di amministrazioni pubbliche, agli eventuali oneri connessi al loro mantenimento provvedono le medesime amministrazioni nell’ambito delle disponibilita’ allo scopo destinate a legislazione vigente.
Art. 3 Norme finali e di coordinamento
1. Gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 di cui all’articolo 34-bis, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380[4], sono soggetti al regime di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31[5].
2. Le disposizioni di cui all’articolo 34-bis, commi 1-bis, 2-bis e 3-bis, e all’articolo 36-bis, ad eccezione del comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 si applicano, in quanto compatibili, anche all’attivita’ edilizia delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165[6]. Le predette amministrazioni possono dichiarare le tolleranze di cui all’articolo 34-bis, commi 1-bis e 2-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 mediante il proprio personale deputato allo svolgimento delle ordinarie mansioni tecniche nel settore dell’edilizia. Per le finalita’ di cui al primo periodo, le amministrazioni pubbliche possono in ogni caso avvalersi del supporto e della collaborazione di altre amministrazioni pubbliche ovvero di soggetti terzi. Le amministrazioni pubbliche interessate dalle disposizioni di cui al presente comma provvedono agli adempimenti ivi previsti nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. All’articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98[7], dopo il comma 7 e’ inserito il seguente: «7-bis. I decreti di cui al comma 7, limitatamente alle annualita’ pregresse, prevedono che la riduzione delle entrate erariali corrispondente ovvero il recupero siano ripartiti in un numero di annualita’ pari a quelle intercorrenti fra il trasferimento dell’immobile e l’adozione del decreto.».
4. La presentazione della richiesta di permesso di costruire o della segnalazione certificata di inizio attivita’ in sanatoria ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, non da’ diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di oblazione o per il pagamento di sanzioni gia’ irrogate dall’amministrazione comunale o da altra amministrazione sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 4 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversionein legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 29 maggio 2024
scarica LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA (dal sito lavoripubblici.it )
NOTE
(1)Gazzetta Ufficiale DECRETO-LEGGE 29 maggio 2024, n. 69 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica. (24G00088) (GU Serie Generale n.124 del 29-05-2024) note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/05/2024
(2) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001)
(3) vedi anche sul sito dell’Ordine degli architetti “Accertamento di conformità, tolleranze, cambi di destinazione d’uso: le modifiche al “Tu Edilizia”di di Mariagrazia Barletta 30 Maggio 2024
[4] decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, Articolo 34-bis (Tolleranze costruttive) comma 1-bis introdotto dal presente decreto
[5] Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31
Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata
(G.U. 22 marzo 2017, n. 68) https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2017_0031.htm
[6] decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. note: Entrata in vigore del decreto: 24-5-2001 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 30/04/2024) (GU n.106 del 09-05-2001 – Suppl. Ordinario n. 112) https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165
[7] LEGGE 9 agosto 2013, n. 98Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia
(G.U. n. 194 del 20 agosto 2013) (Decreto del Fare) Articolo 56-bis Art. 56-bis. Semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali comma 7 Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1. Qualora non sia possibile l’integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell’Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all’ente ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato da parte dell’ente interessato.
7-bis. I decreti di cui al comma 7, limitatamente alle annualita’ pregresse, prevedono che la riduzione delle entrate erariali corrispondente ovvero il recupero siano ripartiti in un numero di annualita’ pari a quelle intercorrenti fra il trasferimento dell’immobile e l’adozione del decreto.
LEGGE 9 agosto 2013, n. 98 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia. (13G00140) (GU Serie Generale n.194 del 20-08-2013 – Suppl. Ordinario n. 63) note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/08/2013 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/08/20/13G00140/sg
Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2024
Misure urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica (schema di Decreto legge)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha approvato un decreto legge relativo a misure urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica finalizzate a fornire un riscontro immediato e concreto al crescente fabbisogno abitativo, supportando, al contempo, gli obiettivi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riduzione del consumo del suolo.
Lo schema di DL reca misure volte a: semplificare le disposizioni in materia di edilizia e urbanistica, anche al fine di far fronte al crescente fabbisogno abitativo, supportando allo stesso tempo gli obiettivi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riduzione del consumo del suolo; rilanciare il mercato della compravendita immobiliare, anche nell’ottica di stimolare un andamento positivo dei valori dei beni immobili; consentire il recupero e la rigenerazione edilizia, anche mediante la regolarizzazione delle c.d. lievi difformità edilizie, al fine di salvaguardare l’interesse pubblico alla celere circolazione dei beni.
Rispetto al quadro normativo vigente.
- si amplia la categoria degli interventi di edilizia libera che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo;
- si semplifica l’iter di riconoscimento dello stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare;
- si agevolano i mutamenti di destinazione d’uso senza opere, prevedendo il principio dell’indifferenza funzionale tra le destinazioni d’uso omogenee;
- si permette l’alienazione del bene o dell’area oggetto di abuso, da parte del Comune, in presenza di determinate condizioni;
- si modifica la disciplina delle “tolleranze costruttive” limitatamente agli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, prevedendo: la riparametrazione dei limiti tollerati in misura inversamente proporzionale alle dimensioni delle unità immobiliari; l’ampliamento della casistica delle c.d. “tolleranze esecutive”;
- in materia di “doppia conformità”, si mantiene il suddetto requisito ai fini della sanatoria degli interventi realizzati in totale difformità dal titolo o con variazioni essenziali e, quanto alle parziali difformità, se ne ammette la sanatoria anche in assenza del requisito della doppia conformità, purché gli interventi siano conformi alla disciplina edilizia vigente al momento della loro realizzazione e alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda (disposizione applicabile anche agli interventi realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa);
- si permette il mantenimento di alcune strutture amovibili realizzate durante lo stato di emergenza sanitaria da Covid-19;
- si stabilisce che le tolleranze costruttive, realizzate entro il 24 maggio 2024, rientrano tra gli interventi ed opere esclusi dall’autorizzazione paesaggistica;
- si specifica che le disposizioni in materia di tolleranze costruttive ed esecutive introdotte dal DL nonché in materia di accertamento di conformità per le parziali difformità di cui all’art. 36-bis (ad eccezione del comma 5, che prevede il regime sanzionatorio) siano applicabili, ove compatibili, anche all’attività edilizia delle amministrazioni pubbliche.
- si prevede che, in caso di trasferimento di immobili pubblici di proprietà dello Stato alle regioni e agli enti locali, la riduzione delle risorse destinate a questi ultimi, prevista al fine di compensare la riduzione delle entrate erariali conseguente al suddetto trasferimento, sia ripartita in un numero di annualità pari a quelle intercorrenti tra il trasferimento dell’immobile e l’adozione del decreto con cui viene determinata la suddetta riduzione.