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Villa Bianca: il Comune non si costituisca a favore del privato nel ricorso al Consiglio di Stato

Carteinregola ha inviato al Sindaco* il 2 luglio 2024 la richiesta che Roma Capitale, dopo la sentenza del TAR che ha dato ragione ai residenti che si opponevano a un progetto edilizio nel cuore del quartiere Trieste, non si costituisca nel secondo grado del tribunale amministrativo a sostegno dell’operatore privato. Il Tar del Lazio nell’aprile scorso aveva stabilito, con considerazioni puntuali e argomentate, che l’incredibile aumento di cubatura che si voleva costruire al posto dei ruderi di una clinica demolita da anni, era, come anche Carteinregola sostiene da tempo, un’applicazione distorta sino all’inverosimile della normativa urbanistica. Chiediamo quindi che Roma Capitale faccia un passo indietro rinunciando a sostenere il ricorso al Consiglio di Stato. Di seguito la lettera inviata, a cura di Giancarlo Storto (AMBM)

Come era prevedibile, la vicenda del progetto di trasformazione dell’ex clinica Villa Bianca non può considerarsi ancora conclusa avendo la proprietà promosso ricorso in opposizione alla sentenza del Tar Lazio del 17 aprile 2024.

Il giudizio del Tar, come a Lei è certamente noto, è perentorio nel ritenere inammissibile l’ampliamento che nel permesso di costruire, presentato nel 2022, porterebbe la volumetria finale dagli iniziali 17.500 mc a circa 53.000 mc. L’ampliamento, secondo il Tar, non solo deve essere parametrato alla volumetria già esistente “e non anche alla mera potenzialità edificatoria” conseguente ad un titolo edilizio peraltro scaduto (dopo due richieste di rinnovo nel 2007 e 2008 segue di fatto la decadenza), ma “non può essere esteso all’ipotesi di materiale inesistenza di un precedente edificio o parte di edificio caratterizzato da una propria volumetria”. A cui si associa un concetto non meno rilevante: tra preesistenza e completamento vi deve essere un nesso di continuità che non comporti uno “stravolgimento degli elementi essenziali della preesistenza” dovendosi configurare l’ampliamento “come parte aggiuntiva dell’originale manufatto”. Se non ricorrono queste condizioni – è questa la conclusione del Tar – si è in presenza di una nuova costruzione, tipologia di intervento non considerata dall’art. 3-ter della legge regionale 21/2009 (successivamente modificata e integrata) tra quelle a cui è concessa la premialità del 30 per cento.

Nelle puntuali argomentazioni del Tar appare in particolare inverosimile che la proprietà abbia computato, ai fini della premialità che vale un incremento di volumetria del 30 per cento, anche i 20.074 mc concessi dal Consiglio comunale in data 22 gennaio 2004 con una procedura in deroga. Nella delibera consiliare la deroga al Prg vigente, ammessa dall’art. 14 del Testo unico dell’edilizia “esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico”, era condizionata ad una clausola esclusiva sulla destinazione d’uso e a tal fine era previsto la sottoscrizione di un atto d’obbligo, registrato e trascritto ai sensi di legge, mediante il quale la società si impegna “a mantenere inalterata la destinazione”. Il presupposto della deroga era dunque l’ampliamento della clinica (risultando la destinazione sanitaria di interesse pubblico) ma non solo: l’aspetto paradossale sta nel fatto che il richiesto ampliamento non è stato mai realizzato.

Non possono sfuggire alle Sue valutazioni le ricadute sulle realtà territoriali: conosciuto quanto era in corso di trattativa, molti residenti e numerose associazioni, tra le quali Carteinregola, si sono attivati per scongiurare la pressocché totale cementificazione di un’area verde con alberature pregiate e contrastare l’impatto urbanistico che i nuovi edifici residenziali, con annessa presenza di esercizi commerciali, avrebbero nel tessuto circostante. Di uguale avviso la sezione locale del Partito democratico che ha trovato ascolto e condivisione anche nella dirigenza della Federazione romana.

Prima dell’emanazione della sentenza, l’avvocatura capitolina ha fatto pervenire al Tar una memoria in cui sostanzialmente viene difeso l’operato degli uffici comunali con la motivazione che l’art. 3-ter del cosiddetto “Piano casa Polverini” del 2013 sia interpretabile in modo tale da legittimare le tante incongruenze riscontabili (e riscontrate dal Tar) negli atti e nelle decisioni che hanno riguardato la demolizione di Villa Bianca.

Premesso quanto sopra, se la difesa degli uffici da parte dell’avvocatura può apparire comprensibile in fase di istruttoria, dopo il pronunciamento del Tar la conferma di una tale posizione sarebbe immotivata e senza plausibili giustificazioni: errate interpretazioni degli organi tecnici comunali non possono essere assecondate dall’Autorità politica senza pregiudizi sulla credibilità e sulla corretta gestione della cosa pubblica.

Per questo l’Associazione Carteinregola chiede a Roma Capitale di non costituirsi nel secondo grado del tribunale amministrativo a sostegno dell’operatore privato, ma di mettere avanti  a tutto l’interesse pubblico e anche il buon senso.

Associazione Carteinregola

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

3 luglio 2024

vedi anche Ex clinica Villa Bianca Cronologia materiali

(*) la lettera è stata inviata per conoscenza all’Assessore all’Urbanistica  di Roma Capitale Maurizio Veloccia, all’Assessore alla Cultura Miguel Gotor, all’Assessore all’Ambiente Sabrina Alfonsi, al Presidente della Commissione Urbanistica Tommaso Amodeo, alla Presidente della Commissione Cultura Erica Battaglia, al Presidente della Commissione Ambiente Giammarco Palmieri, alle Consigliere e ai Consiglieri capitolini, alla Presidente del II Municipio Francesca Del Bello, alla Giunta e Consiglio del II Municipio, alla Direzione Dipartimento Urbanistica

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