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Regione Lazio, PL urbanistica, Art. 10 (strumenti attuativi)

PROPOSTA DI LEGGE Proposta di legge regionale 30064 del 07/08/2024 concernente: “Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio”. (dal sito dell’Ordine degli architetti)

Dalla Relazione illustrativa:

ART. 10. Modifica la legge regionale 36/1987 relativa alle procedure urbanistiche per l’approvazione degli strumenti attuativi. Sono introdotte diverse semplificazioni: è prevista la competenza della giunta comunale al posto del consiglio per le modifiche a piani attuativi, che non costituiscono variante, di cui all’art. 1 della legge; all’art. 1 bis viene introdotta una disposizione volta ad adattare le rigidità delle previsioni urbanistiche in tema di edifici industriali alle sempre più emergenti attività di logistica, che presentano, allo stato, criticità con riferimento alle altezze realizzabili. Infine, nell’ottica della semplificazione e della razionalizzazione delle procedure, viene prevista la non necessità del parere paesaggistico limitata a quelle modifiche a porzioni di piani che non riguardano le aree effettivamente interessate da vincoli paesaggistici.

Art. 10 (Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 “Norme in materia di attività urbanistico – edilizia e snellimento delle procedure” e successive modificazioni)

1. Alla l.r. 36/1987[1], sono apportate le seguenti modifiche:

a)  alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 1 le parole: “, per ogni singola funzione prevista,” sono soppresse;

b)  dopo la lettera f), del comma 1 dell’articolo 1, è aggiunta la seguente:

“f bis) ferma la preventiva approvazione unitaria del piano o del programma di cui al comma 1, l’attuazione di comparti di intervento, al fine di consentire la realizzazione parziale delle previsioni edificatorie attraverso convenzionamenti autonomi, purché sia garantita l’autonomia funzionale di ogni singolo comparto ovvero sia garantita la fruibilità e funzionalità degli interventi edilizi con opere atte ad assicurare le necessarie infrastrutture per la mobilità, nonché la dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico, contenute nel piano attuativo approvato in misura proporzionale alle previsioni edificatorie attuate.”;

TESTO MODIFICATO E AGGIUNTO Legge 36/1987 Art. 1 comma 1

COMMA 1 I piani particolareggiati ed i piani di lottizzazione di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), i piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia economica e popolare) e quelli previsti dall’ articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in materia di programmi e coordinamento di edilizia residenziale pubblica, i piani di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all’articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale), nonché dei nuclei abusivi e i toponimi, i programmi di intervento di cui all’articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 (Disposizioni per l’accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell’occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia) convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modifiche, i programmi integrati di intervento di cui alla legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 (Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della regione) nonché ogni ulteriore piano attuativo e il programma urbanistico comunque denominato dello strumento urbanistico generale non sono sottoposti ad approvazione regionale quando comportano le varianti allo strumento generale di seguito elencate: (3)

e) fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1 bis, comma 1, lettera d), il mutamento delle destinazioni d’uso che non comporti diminuzione nella dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico prevista dai piani e sia contenuto, per ogni singola funzione prevista, entro il limite massimo del 30 per cento; (5)

f bis) ferma la preventiva approvazione unitaria del piano o del programma di cui al comma 1, l’attuazione di comparti di intervento, al fine di consentire la realizzazione parziale delle previsioni edificatorie attraverso convenzionamenti autonomi, purché sia garantita l’autonomia funzionale di ogni singolo comparto ovvero sia garantita la fruibilità e funzionalità degli interventi edilizi con opere atte ad assicurare le necessarie infrastrutture per la mobilità, nonché la dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico, contenute nel piano attuativo approvato in misura proporzionale alle previsioni edificatorie attuate.

(3) Comma modificato dall’articolo 5, comma 16 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 10, dall’articolo 1, comma 15, lettera a), della legge regionale 6 agosto 2012, n. 12 e, da ultimo, dall’articolo 20, comma 8, lettera a), numero 1), della legge 10 agosto 2016, n. 12

5) Lettera modificata dall’articolo 5, comma 17 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 10

c)  al comma 3 dell’articolo 1, le parole: “con deliberazione consiliare nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere b), c), e d) ovvero”, sono soppresse;

d)  al comma 3 dell’articolo 1, le parole: “nelle ipotesi di cui al medesimo comma 1, lettere e) ed  f)”, sono soppresse;

e)  al comma 3 dell’articolo 1, le parole: “nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere e) ed f),” sono soppresse;

TESTO MODIFICATO E AGGIUNTO Legge 36/1987 Art. 1

comma 3. Gli strumenti urbanistici attuativi e i programmi urbanistici comunque denominati di cui al presente articolo sono approvati dal comune con deliberazione consiliare nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere b), c), e d) ovvero con deliberazione della giunta comunale nelle ipotesi di cui al medesimo comma 1, lettere e) ed f*). Con le suddette deliberazioni di approvazione il comune, entro novanta giorni, prorogabili per una sola volta in ragione della particolare complessità della modifica per ulteriori novanta giorni, decide sulle eventuali osservazioni ed opposizioni pervenute, evidenziando le eventuali conseguenti modificazioni apportate al piano adottato, recepisce gli adeguamenti richiesti dalla Regione trasmettendo alla stessa il provvedimento di approvazione, che diviene efficace decorsi quindici giorni senza che siano stati effettuati rilievi circa la verifica del recepimento dei suddetti adeguamenti. La giunta comunale, nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere e) ed f), con la deliberazione di approvazione dello strumento urbanistico attuativo e del programma urbanistico comunque denominato, autorizza l’acquisizione al patrimonio comunale delle aree cedute a titolo di standard urbanistici, determina i corrispettivi dovuti, individua le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, approva i relativi progetti, stabilisce l’utilizzo del costo di costruzione e di eventuali oneri straordinari, approva ed autorizza la stipula della convenzione. (7)

7) Comma modificato dall’articolo 5, comma 18 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 10, dall’articolo 1, comma 15, lettera b), della legge regionale 6 agosto 2012, n. 12, dall’articolo 20, comma 8, lettera a), numeri 1) e 2), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, dall’articolo 10, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 e da ultimo dall’articolo 5, comma 1, lettera a), numero 2), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

*f) le modifiche planovolumetriche che alterano le caratteristiche tipologiche degli edifici. (non sono sottoposti ad approvazione regionale quando comportano le varianti allo strumento generale di seguito elencate)

f)  dopo il comma 3 dell’articolo 1, è aggiunto il seguente:
“3 bis. Il presente articolo si applica anche ai piani attuativi, previsti nel comma 1, decaduti nonché, limitatamente alle parti non ancora attuate, a quelli ripianificati dallo strumento urbanistico comunale, purché ad esso ancora conformi.”;

TESTO AGGIUNTO Legge 36/1987 Art. 1

Comma 3 bis. Il presente articolo si applica anche ai piani attuativi, previsti nel comma 1, decaduti nonché, limitatamente alle parti non ancora attuate, a quelli ripianificati dallo strumento urbanistico comunale, purché ad esso ancora conformi.

g)  dopo la lettera e) del comma 2 dell’articolo 1 bis, è inserita la seguente:
“e bis) le cubature poste oltre i 5 metri di altezza di ogni interpiano, ove non sia prevista la presenza costante di addetti, relative a edifici destinati ad attività, tra loro sempre compatibili, industriali e della logistica; tali cubature restano escluse dal computo della volumetria consentita dal piano attuativo, fermo restando il rispetto dell’altezza massima e del rapporto di copertura imposti dal piano. A seguito dell’applicazione di tale modifica, la dotazione di standard urbanistici deve risultare già soddisfatta dal piano stesso. Le cubature di cui alla presente lettera non possono essere riconvertite ad altro uso;”

TESTO AGGIUNTO Legge 36/1987 Art. 1 bis

Comma 1. I piani attuativi e i programmi urbanistici comunque denominati, conformi allo strumento urbanistico generale, anche qualora contengano le modifiche di cui al comma 2 o l’individuazione delle zone di recupero di cui all’articolo 27 della l. 457/1978, purché anch’esse conformi allo strumento urbanistico generale, sono approvati dalla giunta comunale, pubblicati con le modalità previste dalla normativa statale e/o regionale di riferimento, approvati entro il termine di cui all’articolo 22, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 136 (Norme per il sostegno ed il rilancio dell’edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale), elevato a diciotto mesi per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e vengono trasmessi alla Regione per la verifica di conformità allo strumento urbanistico generale, alle norme urbanistiche e alle disposizioni della presente legge. L’efficacia dei suddetti piani attuativi e programmi urbanistici comunque denominati decorre dall’esito positivo della verifica. Decorso il termine di sessanta giorni dall’inoltro, la verifica si intende favorevolmente resa. La giunta comunale, con la deliberazione di approvazione del piano attuativo e [ndr del ] programma urbanistico comunque denominato, autorizza l’acquisizione al patrimonio comunale delle aree cedute a titolo di standard urbanistici, determina i corrispettivi dovuti, individua le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, approva i relativi progetti, stabilisce l’utilizzo del costo di costruzione e di eventuali oneri straordinari ed autorizza la stipula della convenzione. (9)

Comma 2 . Le modifiche di seguito elencate a piani attuativi e [ndr ai ] programmi urbanistici comunque denominati già approvati, ancorchè decaduti, non costituiscono [variante] variante quando riguardano: (10)
a) una diversa utilizzazione, sempre ai fini pubblici, degli spazi destinati a verde pubblico e servizi;
b) le previsioni di spazi per attrezzature pubbliche di interesse generale, quando l’esigenza di prevedere le attrezzature stesse nell’ambito del comprensorio oggetto dello strumento attuativo era stata riconosciuta in sede di strumento urbanistico generale;
c) la riduzione delle volumetrie edificabili rispetto a quelle previste dallo stesso strumento urbanistico generale, purché contenute entro il 20 per cento;
d) il mutamento delle destinazioni d’uso che non comporti diminuzione nella dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico prevista dai piani attuativi e [ndr dai ] programmi urbanistici comunque denominati e sia contenuto, per ogni singola funzione prevista dal programma, entro il limite massimo del 10 per cento; (11)
e) modificazioni planovolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche e le volumetrie complessive degli edifici, anche se comportanti modifiche delle altezze comunque entro i limiti stabiliti dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968;

e bis) le cubature poste oltre i 5 metri di altezza di ogni interpiano, ove non sia prevista la presenza costante di addetti, relative a edifici destinati ad attività, tra loro sempre compatibili, industriali e della logistica; tali cubature restano escluse dal computo della volumetria consentita dal piano attuativo, fermo restando il rispetto dell’altezza massima e del rapporto di copertura imposti dal piano. A seguito dell’applicazione di tale modifica, la dotazione di standard urbanistici deve risultare già soddisfatta dal piano stesso. Le cubature di cui alla presente lettera non possono essere riconvertite ad altro uso;”
f) le modifiche sull’entità delle cubature dei locali tecnici e degli impianti tecnologici e quelle che, fatto salvo quanto previsto all’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche, incidono sulla distribuzione interna e sul numero delle unità immobiliari; (12)
g) la modifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del piano o del programma urbanistico comunque denominato, nonchè le modifiche dovute a motivate esigenze sopravvenute come ritrovamenti archeologici, limitazioni connesse all’imposizione di nuovi vincoli, problemi geologici, senza modificare i pesi insediativi e gli standard urbanistici; (12a)
h) [le modificazioni dei perimetri motivate da esigenze sopravvenute, quali ritrovamenti archeologici, limitazioni connesse all’imposizione di nuovi vincoli, problemi geologici;] (12b)
i) la diversa dislocazione, entro i limiti del 20 per cento, degli insediamenti, dei servizi, delle infrastrutture o del verde pubblico senza aumento delle quantità e dei pesi insediativi e senza la riduzione degli standard urbanistici;
l) l’adeguamento o la rettifica delle zone di recupero di cui all’articolo 27 della l. 457/1978; (13)
m) le modifiche alle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche;
n) l’adeguamento e/o la rettifica di limitata entità che comportino modifiche al perimetro del piano o del programma;
o) la modifica alla viabilità primaria e secondaria per la parte che interessa il comprensorio oggetto dello strumento attuativo o del programma, a condizione che le modifiche alla stessa apportate non compromettano l’attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico generale per la parte esterna al comprensorio medesimo e non mutino le caratteristiche della viabilità fissate da dette previsioni; (14)
p) la suddivisione dei comparti edificatori in sub-comparti, fermo restando il rispetto degli standard urbanistici; (15)
p bis) (16)

(9) Comma modificato dall’articolo 1, comma 16, lettera a), della legge regionale 6 agosto 2012, n. 12, sostituito dall’articolo 4, comma 1 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10, dall’articolo 20, comma 8, lettera a), numeri 1) e 2), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, dall’articolo 10, comma 2, lettera a), della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 e da ultimo dall’articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2) della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(10) Alinea modificata dall’articolo 1, comma 16, lettera b), della legge regionale 6 agosto 2012, n. 12 e poi dall’articolo 20, comma 8, lettera a), numero 2), e lettera c), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(11) Lettera modificata dall’articolo 20, comma 8, lettera a), numero 2), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(12) Lettera modificata dall’articolo 20, comma 8, lettera d), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e poi sostituita dall’articolo 10, comma 2, lettera b), della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7

(12a) Lettera sostituita dall’articolo 10, comma 2, lettera c), della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 e dall’articolo 5, comma 1, lettera b), numero 3), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(12b) Lettera abrogata dall’articolo 10, comma 2, lettera d), della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7

(13) Lettera modificata dall’articolo 4, comma 2 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10

(14) Lettera sostituita dall’articolo 20, comma 8, lettera e), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(15) Lettera modificata dall’articolo 20, comma 8, lettera f), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(16) Lettera aggiunta dall’articolo 20, comma 8, lettera g), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e poi abrogata dall’articolo 5, comma 1, lettera b), numero 4), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

h)  dopo il comma 2 dell’articolo 1 bis, è inserito il seguente:
“2 bis. Le modifiche, previste nel comma 2, possono essere apportate, con le procedure previste nel comma 3, anche ai piani attuativi, di cui all’articolo 1, comma 1, decaduti nonché, limitatamente alle parti non ancora attuate, a quelli ripianificati dallo strumento urbanistico comunale, purché ad esso ancora conformi.”;

TESTO AGGIUNTO Legge 36/1987 Art. 1 bis

2 bis. Le modifiche, previste nel comma 2, possono essere apportate, con le procedure previste nel comma 3, anche ai piani attuativi, di cui all’articolo 1, comma 1, decaduti nonché, limitatamente alle parti non ancora attuate, a quelli ripianificati dallo strumento urbanistico comunale, purché ad esso ancora conformi.”;

i)  dopo il comma 3 ter dell’articolo 1 bis, è aggiunto il seguente:
“3 quater. Qualora le modifiche di cui alle lettere da a) a p), previste nel comma 2, non interessino aree o comparti compresi all’interno di beni di cui all’articolo 134, comma 1, lettere a), b) e c), del d.lgs. 42/2004[2], non è necessario il parere previsto nell’articolo 55 del PTPR[3].”

TESTO AGGIUNTO Legge 36/1987 Art. 1 bis

3 quater. Qualora le modifiche di cui alle lettere da a) a p), previste nel comma 2, non interessino aree o comparti compresi all’interno di beni di cui all’articolo 134, comma 1, lettere a), b) e c), del d.lgs. 42/2004, non è necessario il parere previsto nell’articolo 55 del PTPR

j)  il comma 1 dell’articolo 1 ter, è sostituito dal seguente:
“1. La Giunta comunale, anche su istanza del soggetto attuatore, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza, effettua l’accertamento delle condizioni per l’utilizzo del permesso di costruire convenzionato, previsto nell’articolo 28 bis, comma 1, del d.p.r. 380/2001 e, con la medesima deliberazione, autorizza l’acquisizione al patrimonio comunale delle aree da cedere a titolo di standard urbanistici, determina i corrispettivi dovuti, individua le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, approva i relativi progetti, stabilisce l’utilizzo del costo di costruzione e di eventuali oneri straordinari e autorizza la stipula della convenzione.”;

TESTO SOSTITUITO  Legge 36/1987 Art. 1 ter (18) (Permesso di costruire convenzionato)
Comma 1 La Giunta comunale, anche su istanza del soggetto attuatore, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza, effettua  L’accertamento delle condizioni per l’utilizzo del permesso di costruire convenzionato di cui all’articolo 28 bis, comma 1, del d.p.r. 380/2001 è effettuato dalla Giunta comunale, anche su istanza del soggetto attuatore entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza da parte del medesimo soggetto. (18.1) e, con la medesima deliberazione, autorizza l’acquisizione al patrimonio comunale delle aree da cedere a titolo di standard urbanistici, determina i corrispettivi dovuti, individua le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, approva i relativi progetti, stabilisce l’utilizzo del costo di costruzione e di eventuali oneri straordinari e autorizza la stipula della convenzione

18) Articolo inserito dall’articolo 20, comma 8, lettera h), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(18.1) Comma modificato dall’articolo 5, comma 1, lettera c) numero 1), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

k)  il comma 2 dell’articolo 1 ter, è abrogato;

TESTO ABROGATO Legge 36/1987 Art. 1 ter

Comma 2  La convenzione di cui all’articolo 28 bis, comma 2, del d.p.r. 380/2001 è approvato dalla Giunta comunale.

l)  dopo l’articolo 4, è inserito il seguente:

“Art. 4 bis
(Incremento di aree per servizi pubblici o di uso pubblico)

Comma 1 I Comuni, per ridurre il consumo di nuovo suolo, incrementare la dotazione di alloggi sociali e assicurare una migliore utilizzazione del suolo trasformabile, con la procedura di cui all’articolo 4 della presente legge, possono incrementare la dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico, anche attraverso l’utilizzo di zone agricole, limitatamente al soddisfacimento della sola quota di aree per spazi pubblici attrezzati parco e per il gioco e lo sport.”.

TESTO AGGIUNTO Legge 36/1987 Art. 4 bis

Art. 4 (Piani attuativi e programmi urbanistici in variante)

Art. 4 bis (Incremento di aree per servizi pubblici o di uso pubblico)

Comma 1 I Comuni, per ridurre il consumo di nuovo suolo, incrementare la dotazione di alloggi sociali e assicurare una migliore utilizzazione del suolo trasformabile, con la procedura di cui all’articolo 4 della presente legge, possono incrementare la dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico, anche attraverso l’utilizzo di zone agricole, limitatamente al soddisfacimento della sola quota di aree per spazi pubblici attrezzati parco e per il gioco e lo sport.”


NOTE

[1] Norme in materia di attivita’ urbanistico – edilizia e snellimento delle procedure (1)

Numero della legge: 36
Data: 2 luglio 1987
Numero BUR: 20
Data BUR: 20/07/1987

[2] articolo 134, comma 1, lettere a), b) e c)

Art. 134. Beni paesaggistici

1. Sono beni paesaggistici:

a) gli immobili e le aree di cui all’articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
b) le aree di cui all’articolo 142;
c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell’articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156

[3] NTA PTPR Lazio  Articolo 55 Piani urbanistici attuativi in zona vincolata

1. I piani urbanistici attuativi, ivi inclusi quelli in accordo di programma, che interessano, anche parzialmente, beni paesaggistici di cui all’articolo 134, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice, devono essere corredati dalla relazione paesaggistica e approvati secondo le norme vigenti.
2. La relazione paesaggistica deve contenere, sintetizzate in elaborati redatti in scala adeguata, precise considerazioni relativamente a:

a) relazioni tra il piano attuativo e gli strumenti di pianificazione vigenti con riferimento all’iter procedurale seguito;
b) individuazione dell’ambito territoriale del piano con descrizione delle caratteristiche geomorfologiche;
c) descrizione dello stato iniziale del contesto e delle specifiche componenti paesaggistiche da tutelare;

d) collocazione nel contesto territoriale con individuazione delle relazioni spaziali e visive tra il piano ed il tessuto edilizio esistente anche in rapporto con il paesaggio, naturale o antropizzato, circostante;
e) individuazione delle azioni o prescrizioni tese alla conservazione, alla valorizzazione ed al recupero delle qualità peculiari del bene o dei luoghi cui subordinare l’attuazione degli interventi;

f) individuazione, con particolare riferimento agli interventi da attuare nei centri storici o in zone a questi limitrofe o visivamente interferenti con essi, delle prescrizioni tese a evitare la continuità tra nuove realizzazioni e gli organismi urbani storici facilitandone la percezione nonché gli squilibri dimensionali sia nel caso di edifici pubblici che privati, nel rispetto delle tipologie e dei valori estetici tradizionali, con specifico riferimento ai particolari costruttivi, alle finiture ed alle coloriture;

g) individuazione, con particolare riferimento agli interventi da attuare nelle zone non urbanizzate, delle motivazioni della localizzazione e delle azioni e prescrizioni tese ad attenuare gli effetti ineliminabili sul paesaggio.
3. In ogni caso, la relazione paesaggistica deve contenere una valutazione della conformità in rapporto alle specifiche modalità o disciplina di tutela definite dal PTPR per i beni o per gli ambiti e della compatibilità delle trasformazioni proposte, in rapporto alla natura dei beni ed agli obiettivi di qualità paesaggistica individuati nel PTPR, anche con riferimento al quadro conoscitivo di cui alla Tavola C del piano. Le trasformazioni proposte dovranno comunque essere ispirate al principio di minor consumo del suolo.

4. I piani attuativi di cui al comma 1 sono inviati dal comune alla Regione ed al Ministero. La Regione, nell’ambito della procedura volta al rilascio del parere paesaggistico sul piano attuativo, acquisisce ai sensi dell’articolo 17 bis della legge 241/1990 il concerto del Ministero sulla rispondenza dello stesso alle norme di tutela del paesaggio, che deve essere espresso entro sessanta giorni dalla richiesta

PER OSSERVAZIONI E PRECISAZIONI: laboratoriocarteinregola@gmail.com

31 agosto 2024

vedi anche L’urbanistica del centrodestra in Lazio – cronologia e materiali (meno regole più cemento)

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