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Regione Lazio, PL urbanistica, Art. 13

PROPOSTA DI LEGGE Proposta di legge regionale 30064 del 07/08/2024 concernente: “Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio”. (dal sito dell’Ordine degli architetti)

Art. 13
(Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 “Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale” e successive modificazioni)

Dalla Relazione illustrativa:

ART. 13. Modifica la legge regionale 21/2009 relativamente ai temi dell’edilizia residenziale sociale, intervenendo sulla determinazione del valore del canone calmierato adeguandolo dopo 14 anni dall’entrata in vigore della legge, ai valori di mercato inevitabilmente profondamente mutati, oltre  ad una serie di novelle correttive in relazione alla alienazione di detti immobili per coloro che avendone i requisiti ne facciano richiesta, alla precisazione di disposizioni, tra cui il riferimento volto a ricomprendere i piani attuativi decaduti o ripianificati nel campo di applicazione della legge, già presente ma non riportato in tutte le disposizioni.

Art. 13
(Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 “Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale” e successive modificazioni)

1. Alla l.r. 21/2009[1], sono apportate le seguenti modifiche:

a)  la lettera d) del comma 1 bis dell’articolo 3 ter[2], è sostituita dalla seguente:

“d) la determinazione del valore del canone calmierato, che per gli alloggi ubicati nel territorio di Roma Capitale non può essere superiore al prezzo di euro 8/mq e per gli alloggi ubicati negli altri comuni del Lazio non può essere superiore al prezzo di euro 7/mq;”;

TESTO MODIFICATO Legge 21/2009 Art.3 ter (Interventi finalizzati al reperimento di alloggi a canone calmierato attraverso il cambiamento di destinazione d’uso da non residenziale a residenziale)

comma 1 bis. (La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto e del comma 1, lettera c), adotta un regolamento di attuazione e integrazione(6c2) con il quale disciplina:)…
d) la determinazione del valore del canone calmierato, che per gli alloggi ubicati nel territorio di Roma Capitale non può essere superiore al prezzo di euro 5/mq 8/mq e per gli alloggi ubicati negli altri comuni del Lazio non può essere superiore al prezzo di euro 4/mq 7/mq; (6c1)

(6c1) Lettera sostituita dall’articolo 1, comma 18 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10

(6c2) Vedi regolamento regionale 28 dicembre 2012, n. 21 (Determinazione dei criteri e modalità per la definizione del canone calmierato per l’edilizia sociale ai sensi dell’articolo 3-ter della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 e successive modifiche) pubblicato nel BUR 8 gennaio 2013, n. 3; regolamento regionale 27 marzo 2015, n. 2 (Modifiche al Reg. reg. 28 dicembre 2012, n. 18 (Determinazione dei criteri e modalità per la definizione del canone calmierato per l’edilizia sociale ai sensi dell’articolo 3-ter della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 e successive modifiche) pubblicato nel BUR 31 marzo 2015, n. 26

b)  la lettera f) del comma 1 bis dell’articolo 3 ter, è sostituita dalla seguente:
“f) le condizioni e le modalità dell’eventuale alienazione degli alloggi alla scadenza del vincolo di cui alla lettera b), nonché la determinazione del prezzo di vendita, che non può essere superiore alle quotazioni OMI, mediate tra il valore massimo ed il valore medio del semestre antecedente il trasferimento di proprietà, maggiorate dell’ISTAT, calcolato dalla data di ritiro del permesso di costruire alla data di ottenimento dell’agibilità dell’edificio;”;

TESTO MODIFICATO Legge 21/2009 art.3 ter (Interventi finalizzati al reperimento di alloggi a canone calmierato attraverso il cambiamento di destinazione d’uso da non residenziale a residenziale)

comma 1 bis lettera f) le condizioni e le modalità dell’eventuale alienazione degli alloggi alla scadenza del vincolo di cui alla lettera b) nonché la determinazione del prezzo di vendita, che non può essere superiore alle quotazioni medie dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) mediate tra il valore massimo ed il valore medio  del semestre antecedente al trasferimento della proprietà. (6d) (6d1) maggiorate dell’ISTAT, calcolato dalla data di ritiro del permesso di costruire alla data di ottenimento dell’agibilità dell’edificio

c)  la lettera f bis) del comma 1 bis dell’articolo 3 ter, è sostituita dalla seguente:
“f bis) le condizioni e le modalità dell’eventuale alienazione degli alloggi prima della scadenza del vincolo di locazione di cui alla lettera b), decorsi almeno sette anni, esclusivamente al conduttore, che non sia titolare di un diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nel comune in cui è localizzato l’alloggio oggetto del contratto di locazione a canone calmierato, che ne faccia richiesta scritta al locatore, ad un prezzo di vendita non superiore al 70 per cento della media delle quotazioni medie e massime OMI del semestre antecedente il trasferimento di proprietà;”;

TESTO MODIFICATO Legge 21/2009 art.3 ter (Interventi finalizzati al reperimento di alloggi a canone calmierato attraverso il cambiamento di destinazione d’uso da non residenziale a residenziale)

comma 1 bis. lettera f bis) le condizioni e le modalità dell’eventuale alienazione degli alloggi prima della scadenza del vincolo di locazione di cui alla lettera b), decorsi almeno sette anni, esclusivamente al conduttore che non sia titolare di un diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nel comune in cui è localizzato l’alloggio oggetto del contratto di locazione a canone calmierato,  che ne faccia richiesta scritta al locatore, ad un prezzo di vendita non superiore al 70 per cento delle quotazioni medie della media delle quotazioni medie e massime OMI del semestre antecedente al trasferimento della proprietà; (6d2)

(6d2) Lettera aggiunta dall’articolo 1, comma 20 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10

d)  dopo il comma 1 bis, dell’articolo 3 ter, sono inseriti i seguenti:
“1 bis 1. La Giunta, con apposita deliberazione, determina il valore minimo di alienazione degli alloggi sia per Roma capitale che per i restanti comuni del Lazio. Tali nuovi importi per l’alienazione degli alloggi si applicano a tutti gli interventi finalizzati al reperimento di alloggi a canone calmierato per “social housing”, ai sensi della presente legge e, più in generale, ad ogni altro intervento, comunque ricadente nella tipologia di “social housing”, nell’ambito della Regione Lazio, ove la disciplina di tali interventi faccia riferimento in tutto o in parte alla presente legge e al Regolamento di attuazione e integrazione.
1 bis 2. Gli alloggi di edilizia sociale a canone calmierato, acquistati dai conduttori alle condizioni e modalità previste nella presente legge e nel regolamento di attuazione e integrazione di cui al comma 1 bis, possono essere successivamente eventualmente alienati, nell’arco dei quindici anni dalla originaria sottoscrizione del contratto di locazione, solo ai soggetti aventi i requisiti previsti dalla presente legge e dal regolamento di attuazione e integrazione. Alla scadenza del vincolo dei quindici anni, il prezzo di vendita dell’alloggio sarà quello previsto, ai sensi dell’articolo 3 ter, comma 1 bis, lett. f).”;

TESTO INTRODOTTO Legge 21/2009 art.3 ter (Interventi finalizzati al reperimento di alloggi a canone calmierato attraverso il cambiamento di destinazione d’uso da non residenziale a residenziale)

comma 1 bis.1. 1BIS.2

1 bis 1. La Giunta, con apposita deliberazione, determina il valore minimo di alienazione degli alloggi sia per Roma capitale che per i restanti comuni del Lazio. Tali nuovi importi per l’alienazione degli alloggi si applicano a tutti gli interventi finalizzati al reperimento di alloggi a canone calmierato per “social housing”, ai sensi della presente legge e, più in generale, ad ogni altro intervento, comunque ricadente nella tipologia di “social housing”, nell’ambito della Regione Lazio, ove la disciplina di tali interventi faccia riferimento in tutto o in parte alla presente legge e al Regolamento di attuazione e integrazione.


1 bis 2. Gli alloggi di edilizia sociale a canone calmierato, acquistati dai conduttori alle condizioni e modalità previste nella presente legge e nel regolamento di attuazione e integrazione di cui al comma 1 bis, possono essere successivamente eventualmente alienati, nell’arco dei quindici anni dalla originaria sottoscrizione del contratto di locazione, solo ai soggetti aventi i requisiti previsti dalla presente legge e dal regolamento di attuazione e integrazione. Alla scadenza del vincolo dei quindici anni, il prezzo di vendita dell’alloggio sarà quello previsto, ai sensi dell’articolo 3 ter, comma 1 bis, lett. f).”;

e)  al comma 4 bis dell’articolo 16, sono apportate le seguenti modifiche:

1)  le parole: “comma 1, lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “comma 2”;

2)  dopo le parole: “di cui alla l. 167/1962” sono inserite le seguenti: “, ancorché decaduti o ripianificati,”;

TESTO MODIFICATO Legge 21/2009 art. 16 (Misure urgenti per gli immobili della Regione, delle ATER, degli altri enti dipendenti della Regione e degli enti locali)

COMMA 1 Al fine di incrementare l’offerta di alloggi sociali, la Regione, le ATER e gli altri enti dipendenti dalla Regione e gli enti locali, in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi, possono eseguire sugli edifici di loro proprietà, sia a destinazione non residenziale che residenziale, rispettivamente, il cambio di destinazione ad uso residenziale, con o senza opere, nonché il frazionamento di unità abitative con il rispetto della superficie minima stabilita nel regolamento edilizio che, in assenza di specifica previsione, non può essere inferiore a 38 metri quadrati. Le ATER e gli enti locali possono, altresì, utilizzare, in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi, anche al fine di realizzare alloggi privi di barriere architettoniche, i piani terra liberi degli edifici di loro proprietà non oggetto dei vincoli di tutela prevista dalla legislazione vigente o degli strumenti urbanistici.

COMMA  4 BIS 4 bis. Le previsioni di cui all’articolo 1 bis, comma 1, lettera a), comma 2 della l.r. 36/1987 [3]si applicano anche alle aree destinate a verde pubblico e servizi, ricadenti nei piani di zona di cui alla l. 167/1962, ancorché decaduti o ripianificati per la realizzazione di nuovi alloggi ERP, purché in dette aree sia garantita la relativa dotazione degli standard urbanistici. (21)

(21) Comma aggiunto dall’articolo 5, comma 12 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 10 e

f)  al comma 4 quinquies dell’articolo 16, dopo le parole: “e successive modifiche,” sono inserite le seguenti: “nonché dalle imprese di costruzione,”;

TESTO MODIFICATO Legge 21/2009 art. 16 (Misure urgenti per gli immobili della Regione, delle ATER, degli altri enti dipendenti della Regione e degli enti locali)

Comma 4 quinquies. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili anche agli interventi realizzati da investitori istituzionali di cui all’articolo 1, comma 1, lettere k), l), o) e r), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) e successive modifiche, nonché dalle imprese di costruzione, ferma restando nei confronti degli stessi la possibilità di realizzare gli interventi di cui all’articolo 10, comma 7 ter, del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. (21b)

g)  all’articolo 17 sono apportate le seguenti modifiche:

  1. al comma 1, dopo le parole: “ambiti urbanistici compresi nei piani di zona,” sono inserite le seguenti: “ancorché decaduti o ripianificati,”;
  2. alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: “nell’ambito del piano di zona,” sono inserite le seguenti: “ancorché decaduto o ripianificato,”;

TESTO MODIFICATO Legge 21/2009 art. 17 (Riqualificazione di quartieri di edilizia residenziale pubblica)

Comma 1  I comuni, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle aree per l’edilizia residenziale pubblica inserite negli ambiti urbanistici compresi nei piani di zona, ancorché decaduti o ripianificati , anche in eccedenza del fabbisogno abitativo previsto e previa valutazione della sostenibilità del maggior carico insediativo, possono effettuare:

b) la variazione in edilizia residenziale sociale degli standard urbanistici, eventualmente eccedenti rispetto a quanto previsto dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, qualora si accerti, nell’ambito del piano di zona, ancorché decaduto o ripianificato, il rispetto della misura minima inderogabile riferita al numero degli abitanti complessivamente insediati, ivi compresi quelli derivanti dall’incremento;

  • alla lettera a) del comma 2, dopo le parole: “(Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia economica e popolare)”, sono inserite le seguenti: “ancorché decaduti o ripianificati”;

TESTO MODIFICATO Legge 21/2009 art. 17 (Riqualificazione di quartieri di edilizia residenziale pubblica)

Comma 2. Per le finalità del presente articolo i comuni, in relazione alle diverse tipologie di intervento, possono adottare, anche attivando processi partecipativi che coinvolgano gli abitanti di quartieri interessati:

a) varianti ai piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia economica e popolare) ancorché decaduti o ripianificati”;

  • al comma 3, dopo le parole: “dei piani di zona, anche se decaduti”, sono inserite le seguenti: “, ancorché ripianificati”;
  • al comma 5, dopo le parole: “diritto allo studio, i comuni” sono inserite le seguenti: “, con apposita deliberazione di consiglio comunale,”
  • al comma 5, dopo le parole: “possono variare” sono inserite le seguenti: “, con le procedure di cui all’articolo 1 della l.r. n. 36/1987,”;
  • al comma 5, dopo le parole: “nel limite massimo” è inserita la seguente: “complessivo”;
  • alla fine del comma 5, sono aggiunte le parole: “A tale scopo il comune istituisce apposito registro ove annotare progressivamente le varianti di cui all’alinea precedente e le relative percentuali raggiunte.”.

TESTO MODIFICATO Legge 21/2009 art. 17 (Riqualificazione di quartieri di edilizia residenziale pubblica)

Comma 5 Ai soli fini della dotazione di edilizia residenziale sociale, prevalentemente per le categorie degli anziani in condizioni sociali ed economiche svantaggiate e degli studenti fuori sede per assicurare il diritto allo studio, i comuni con apposita deliberazione di consiglio comunale possono variare con le procedure di cui all’articolo 1 della l.r. n. 36/1987 le destinazioni del proprio strumento urbanistico generale vigente, nel limite massimo complessivo del 10 per cento delle destinazioni stesse, con esclusione di quelle di cui al comma 1, di quelle che attengono ad aspetti strategici dello strumento urbanistico generale vigente, ovvero al sistema dei servizi pubblici generali, delle infrastrutture, della mobilità e delle zone agricole, fatte salve le fattispecie previste al comma 4. A tale scopo il comune istituisce apposito registro ove annotare progressivamente le varianti di cui all’alinea precedente e le relative percentuali raggiunte.

2. Le disposizioni previste dall’art. 3 ter, comma 1bis, lettera d) della l.r. 21/2009, come modificato dalla presente legge, non si applicano ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge.

art. 3 ter, comma 1bis, lettera d) della l.r. 21/2009.

d) la determinazione del valore del canone calmierato, che per gli alloggi ubicati nel territorio di Roma Capitale non può essere superiore al prezzo di euro 5/mq 8/mq e per gli alloggi ubicati negli altri comuni del Lazio non può essere superiore al prezzo di euro 4/mq 7/mq; (6c1)

PER OSSERVAZIONI E PRECISAZIONI: laboratoriocarteinregola@gmail.com

31 agosto 2024

vedi anche L’urbanistica del centrodestra in Lazio – cronologia e materiali (meno regole più cemento)

> torna al sommario della Proposta di legge N. 30064 DEL 07/08/2024 “Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio”

NOTE (A CURA DI CARTEINREGOLA)

[1] Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale (1) (1a)

Numero della legge Regione Lazio : 21
Data: 11 agosto 2009
Numero BUR: 31 S.O. 142
Data BUR: 21/08/2009

[2] comma 1 bis. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto e del comma 1, lettera c), adotta un regolamento di attuazione e integrazione (6c2) con il quale disciplina:
a) i requisiti per l’accesso agli alloggi di edilizia sociale a canone calmierato e le procedure per l’individuazione dei locatari;
b) la durata del vincolo di locazione a canone calmierato, che non può essere comunque inferiore a quindici anni, prevedendo che sia oggetto di specifico atto d’obbligo da registrarsi presso la conservatoria dei registri immobiliari;
c) eventuali quote riservate alla locazione a canone calmierato a favore delle categorie individuate dal comma 1, lettera c);
d) la determinazione del valore del canone calmierato, che per gli alloggi ubicati nel territorio di Roma Capitale non può essere superiore al prezzo di euro 5/mq e per gli alloggi ubicati negli altri comuni del Lazio non può essere superiore al prezzo di euro 4/mq; (6c1)
e) eventuale ulteriore documentazione a corredo della richiesta del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera c), necessaria ai fini della individuazione certa delle superfici e degli alloggi da destinare a locazione a canone calmierato;
f) le condizioni e le modalità dell’eventuale alienazione degli alloggi alla scadenza del vincolo di cui alla lettera b) nonché la determinazione del prezzo di vendita, che non può essere superiore alle quotazioni medie dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) del semestre antecedente al trasferimento della proprietà. (6d) (6d1)
f bis) le condizioni e le modalità dell’eventuale alienazione degli alloggi prima della scadenza del vincolo di locazione di cui alla lettera b), decorsi almeno sette anni, esclusivamente al conduttore che ne faccia richiesta scritta al locatore, ad un prezzo di vendita non superiore al 70 per cento delle quotazioni medie OMI del semestre antecedente al trasferimento della proprietà; (6d2)
f ter) le forme di tutela per l’amministrazione in caso di inosservanza degli obblighi derivanti dal regolamento di cui al presente comma e dalla presente legge, relativamente alla quota di alloggi da destinare ad edilizia sociale a canone calmierato, prevedendo sanzioni pecuniarie proporzionali alla gravità dell’inadempimento, fino ad un valore massimo pari al prezzo di vendita degli alloggi determinato ai sensi della lettera f), ovvero fino all’acquisizione gratuita al patrimonio del comune; (6d2)
f quater) le modalità per la gestione degli alloggi e la determinazione del canone calmierato, oltre la durata del vincolo di locazione di cui alla lettera b), esclusivamente in presenza dell’espressa disponibilità del proponente e di un accordo con l’amministrazione comunale. (6d2)
1 ter. Gli interventi di cui al comma 1, limitatamente alla sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione, possono essere eseguiti anche per edifici situati:
a) nelle zone a rischio idrogeologico di cui all’articolo 2, comma 2, lettera e) purché la sicurezza del regime idraulico sia attestata dall’ente competente nel parere di cui all’articolo 6, comma 1, ovvero nella conferenza dei servizi di cui all’articolo 6, comma 2;
b) nelle fasce di rispetto di cui all’articolo 2, comma 2, lettera g), purché la ricostruzione abbia luogo esclusivamente al di fuori delle predette aree o fasce di rispetto, nel medesimo lotto o in altro lotto confinante in cui l’edificazione sia consentita dagli strumenti urbanistici vigenti. (6d3)

[3] LEGGE REGIONALE 36/1987 Norme in materia di attivita’ urbanistico – edilizia e snellimento delle procedure (1)

Numero della legge: 36
Data: 2 luglio 1987
Numero BUR: 20
Data BUR: 20/07/1987