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Regione Lazio, PL urbanistica, Art. 8 (autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dai Comuni)

PROPOSTA DI LEGGE Proposta di legge regionale 30064 del 07/08/2024 concernente: “Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio”. (dal sito dell’Ordine degli architetti)

Art. 8 (Modifiche alla legge regionale 22 giugno 2012, n. 8 “Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137” e successive modifiche. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche. Abrogazione della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 “Disposizioni urgenti per l’applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali”, degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 “Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 e della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1″ e dei commi 6, 7 e 8 dell’articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico)”)

Nell’ambito delle funzioni amministrative conferite alla Regione ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, l’Art. 8 della PL prevede di delegare ai comuni l’autorizzazione paesaggistica che l’articolo vigente, Funzioni e compiti amministrativi in materia di paesaggio, limita ad alcuni interventi: quelli sottoposti a procedimento autorizzatorio semplificato secondo il Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata del 2017, gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, le varianti che non abbiano natura di variazioni essenziali, gli interventi in esecuzione di strumenti urbanistici attuativi per i quali sia stato rilasciato preventivo parere paesaggistico favorevole, gli interventi del Cosiddetto “Piano casa” e alcuni altri.
Le modifiche della PL 30064 del 07/08/2024 allargano sia la casistica sia le dimensioni – e quindi gli impatti – degli interventi sottoposti all’autorizzazione dei comuni che a oggi sono affidati all’autorizzazione della Regione.

Dalla relazione illustrativa: ART. 8. Modifica la legge regionale 8/2012, relativa al conferimento ai comuni di funzioni amministrative in tema di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche; in particolare viene ulteriormente ampliata la casistica degli interventi per i quali l’autorizzazione paesaggistica è rilasciata dal comune e non dalla regione. Si tratta di una importante misura di snellimento in quanto sempre più interventi restano nella competenza dell’ente territoriale più vicino al cittadino e al territorio.

Art. 8 (Modifiche alla legge regionale 8/2012 ecc)

(Numeri tra parentesi in grassetto nero sono note delle leggi che segnalano  le modifiche successive)

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 8/2012, sono apportate le seguenti modifiche:

a)  la lettera f) è sostituita dalla seguente:

“f) installazione sugli edifici esistenti, di pannelli solari, termici e fotovoltaici, anche se di superficie superiore a 25 mq, nei casi previsti dal comma 5 dell’articolo 7 bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e successive modifiche;”;

MODIFICHE TESTO  l.r. 8/2012[1] Art. 1 (Funzioni e compiti amministrativi in materia di paesaggio)

Comma 1. Nell’ambito delle funzioni amministrative conferite alla Regione ai sensi dell’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche[2], è delegato ai comuni, dotati di strumento urbanistico generale vigente, l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti l’autorizzazione paesaggistica, ai sensi del medesimo articolo 146, comma 6, limitatamente ai seguenti interventi:

f) installazione sugli edifici esistenti, con esclusione delle zone A, come definite dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, o ad esse equiparate, di pannelli solari, termici e fotovoltaici, anche se di superficie superiore a 25 mq;  nei casi previsti dal comma 5 dell’articolo 7 bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e successive modifiche[3];

b)  dopo la lettera f bis), è inserita la seguente:
“f ter) installazione di linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze, che superino i limiti di cui all’allegato B, punto B.37 al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) e successive modifiche;”;

TESTO INTRODOTTO   l.r. 8/2012 Art. 1 (Funzioni e compiti amministrativi in materia di paesaggio)

f bis) installazione di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici che superino i limiti di cui all’allegato B, punto B.38 al d.p.r. 31/2017;(2c)

(2a) Lettera modificata dall’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 1), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

COMMA 1 lett. f ter) installazione di linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze, che superino i limiti di cui all’allegato B, punto B.37 al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) e successive modifiche[4.1];”

c)  dopo la lettera g), sono inserite le seguenti:

“g bis) realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente e manufatti consimili, aperti su più lati, o di manufatti accessori o volumi tecnici, con volume emergente fuori terra, che superino i limiti di cui all’allegato B, punto B.17 al d.P.R. 31/2017;
g ter) realizzazione di serre stagionali in zona agricola, come previste e disciplinate nella legge regionale 12 agosto 1996, n. 34 (Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre) e successive modifiche;”;

TESTO INTRODOTTO   l.r. 8/2012 Art. 1 (Funzioni e compiti amministrativi in materia di paesaggio)

COMMA 1 lett.

g bis) realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente e manufatti consimili, aperti su più lati, o di manufatti accessori o volumi tecnici, con volume emergente fuori terra, che superino i limiti di cui all’allegato B, punto B.17 al d.P.R. 31/2017 [4.2];
g ter) realizzazione di serre stagionali in zona agricola, come previste e disciplinate nella legge regionale 12 agosto 1996, n. 34 (Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre) e successive modifiche
[5];”

e)  dopo la lettera h, è inserita la seguente:
“h bis) posa in opera di manufatti, parzialmente o completamente interrati, quali serbatoi e cisterne, ove comportanti la modifica permanente della morfologia del terreno o degli assetti vegetazionali, comprese le opere di recinzione o sistemazione correlate; posa in opera in soprasuolo dei medesimi manufatti, che superino i limiti previsti nell’allegato B, punto B.24, al d.P.R. 31/2017 e relative opere di recinzione o sistemazione;”;

TESTO INTRODOTTO   l.r. 8/2012 Art. 1 (Funzioni e compiti amministrativi in materia di paesaggio)

COMMA 1 lett. h bis) posa in opera di manufatti, parzialmente o completamente interrati, quali serbatoi e cisterne, ove comportanti la modifica permanente della morfologia del terreno o degli assetti vegetazionali, comprese le opere di recinzione o sistemazione correlate; posa in opera in soprasuolo dei medesimi manufatti, che superino i limiti previsti nell’allegato B, punto B.24, al d.P.R. 31/2017 [4.3]e relative opere di recinzione o sistemazione

f)  dopo la lettera l ter), sono aggiunte le seguenti:
“l quater) realizzazione di nuove strutture, relative all’esercizio dell’attività ittica, che superino i limiti di cui previsti nell’allegato B, punto B.30, al d.P.R. 31/2017;
l quinquies) posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei, previsti nell’articolo 153, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ivi compresi le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile, nonché l’installazione di insegne fuori dagli spazi vetrina o da altre collocazioni consimili a ciò preordinate, che superino i limiti previsti nell’allegato B, punto B.36 al d.P.R. 31/2017.”.

TESTO INTRODOTTO   l.r. 8/2012 Art. 1 (Funzioni e compiti amministrativi in materia di paesaggio)

Comma 1 lett.

l quater) realizzazione di nuove strutture, relative all’esercizio dell’attività ittica, che superino i limiti di cui previsti nell’allegato B, punto B.30, al d.P.R. 31/2017 [4.4];

l quinquies) posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei, previsti nell’articolo 153, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio[6], ivi compresi le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile, nonché l’installazione di insegne fuori dagli spazi vetrina o da altre collocazioni consimili a ciò preordinate, che superino i limiti previsti nell’allegato B, punto B.36 al d.P.R. 31/2017 [4.5].

Altre modifiche che riguardano norme relative al Paesaggio e al Piano Territoriale Paesistico Regionale sono inseriti negli artt.

Art. 11 (Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico” e successive modificazioni) (TUTELA PAESAGGIO) –

Art. 2 (Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio” e successive modificazioni) comma 1 lett. a). – lett. b) – lett. j) – lett.k) – lett. t) – lett. z)

Art. 3 (Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2009, n. 13 “Disposizioni per il recupero a fini abitativi e turistico ricettivi dei sottotetti esistenti” e successive modificazioni comma 1 lett d)

Art. 10 (Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 “Norme in materia di attività urbanistico – edilizia e snellimento delle procedure” e successive modificazioni) comma 1 lett. i)

PER OSSERVAZIONI E PRECISAZIONI: laboratoriocarteinregola@gmail.com

2 settembre  2024

vedi anche L’urbanistica del centrodestra in Lazio – cronologia e materiali (meno regole più cemento)

> torna al sommario della Proposta di legge N. 30064 DEL 07/08/2024 “Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio”

NOTE (A CURA DI CARTEINREGOLA)

[1] Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137). Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locali per la realizzazione del decentramento amministrativo). Abrogazione della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 (Disposizioni urgenti per l’applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali), degli articoli 1,2,3,4, 5 e 8 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1) e dei commi 6,7 e 8 dell’articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) (1)

Numero della legge: 8 Data: 22 giugno 2012 Numero BUR: 25 Data BUR: 03/07/2012

[2] Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
(G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28)

Capo IV – Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela

Art. 146. Autorizzazione
(per la deroga alle autorizzazioni si veda l’art. 6, comma 4, della legge n. 164 del 2014)

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell’articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l’obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall’avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l’autorizzazione.

3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.
(si veda il d.p.c.m. 12 dicembre 2005)

4. L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all’articolo 167, commi 4 e 5, l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L’autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all’interessato.

5. Sull’istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all’articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del Soprintendente, all’esito dell’approvazione delle prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata, dell’avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.

6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l’esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull’ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

7. L’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ricevuta l’istanza dell’interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1 lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l’amministrazione verifica se l’istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell’istanza, l’amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell’intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall’interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento e dell’avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.

8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all’articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l’amministrazione provvede in conformità.

9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento (il regolamento è stato emanato con d.P.R. n. 139 del 2010 – n.d.r) da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d’intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell’autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

10. Decorso inutilmente il termine indicato all’ultimo periodo del comma 8 senza che l’amministrazione si sia pronunciata, l’interessato può richiedere l’autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente.

11. L’autorizzazione paesaggistica è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all’ente parco nel cui territorio si trova l’immobile o l’area sottoposti al vincolo.

12. L’autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell’elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell’esercizio delle funzioni di vigilanza.

14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere nonché per le attività minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all’articolo 134.

15. (comma abrogato)

16. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

[3] DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. (11G0067) note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2011 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 13/07/2024) (GU n.71 del 28-03-2011 – Suppl. Ordinario n. 81) https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-03;28

Art. 7-bis (Semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti rinnovabili)

(NOTA: Il DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2023, n. 13 (in G.U. 24/02/2023, n.47) convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 (in G.U. 21/04/2023, n. 94) ha disposto (con l’art. 47, comma 6) la modifica dell’art. 7-bis, comma 5. )

Comma 5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull’energia elettrica, l’installazione, con qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all’interno dei comprensori sciistici, e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti, sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del medesimo codice. In presenza dei vincoli di cui al primo periodo, la realizzazione degli interventi ivi indicati è consentita previo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione competente ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell’istanza, decorso il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza medesima ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace.
Il termine di cui al secondo periodo può essere sospeso una sola volta e per un massimo di trenta giorni qualora, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell’istanza, la Soprintendenza rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto((di installazione)). Le disposizioni del primo periodo si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell’installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.

5-bis. La disciplina di cui al comma 5, primo periodo, si applica anche all’installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW, posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000. Qualora gli impianti ricadano nelle zone territoriali omogenee A) e B) di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, il primo periodo del comma 5 si applica a condizione che gli impianti medesimi abbiano potenza complessiva fino a 20 kW e altezza non superiore a 5 metri. Con riferimento ad aree ovvero immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo decreto, la realizzazione degli interventi di installazione è consentita previo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’autorità paesaggistica competente, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell’istanza, decorso il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza medesima ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Il termine di cui al terzo periodo del presente comma può essere sospeso una sola volta e per un massimo di trenta giorni qualora, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell’istanza, l’autorità paesaggistica competente rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto di installazione. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell’installazione di impianti non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici.

[4] Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31
Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata
(G.U. 22 marzo 2017, n. 68) https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2017_0031.htm

ALLEGATO B (di cui all’art. 3, comma 1) ELENCO INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ SOGGETTI A PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO SEMPLIFICATO

[4.1]allegato B, punto B.37 installazione di linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30;

[4.2]allegato B, punto B.17 realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq o di manufatti accessori o volumi tecnici con volume emergente fuori terra non superiore a 30 mc;

[4.3] allegato B, punto B.24 posa in opera di manufatti parzialmente o completamente interrati quali serbatoi e cisterne, ove comportanti la modifica permanente della morfologia del terreno o degli assetti vegetazionali, comprese le opere di recinzione o sistemazione correlate; posa in opera in soprasuolo dei medesimi manufatti, con dimensioni non superiori a 15 mc, e relative opere di recinzione o sistemazione;

[4.4] allegato B, punto B.30 realizzazione di nuove strutture relative all’esercizio dell’attività ittica con superficie non superiore a 30 mq;

[4.5] allegato B, punto B.36 B.36. posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all’art. 153, comma 1, del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi compresi le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile, nonché l’installazione di insegne fuori dagli spazi vetrina o da altre collocazioni consimili a ciò preordinate;

[5] legge regionale 12 agosto 1996, n. 34 (Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre)

[6] Articolo 153, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio

Art. 153. Cartelli pubblicitari

Comma 1. Nell’ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell’articolo 134 è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell’amministrazione competente, che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall’articolo 146, comma 5, del soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti dall’articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l’amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146.

2. Lungo le strade site nell’ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole del soprintendente sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.