Le osservazioni di Carteinregola al Testo Unificato per i disegni di legge n. 29 e congiunti (Rigenerazione urbana)
Autore : Redazione
E’ all’esame della Commissione Ambiente del Senato il Disegno di Legge “Disposizioni in materia di rigenerazione urbana“, il testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge n. 29 e congiunti. Carteinregola ha inviato delle Osservazioni alla Commissione a cura di Giancarlo Storto, che evidenziano alcuni aspetti positivi ma anche numerose criticità.
vai alla pagina con il TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE N. 29, 761, 863, 903, 1028, 42, 1122, 1131. Disposizioni in materia di rigenerazione urbana
Le osservazioni di Carteinregola
A cura di Giancarlo Storto
Carteinregola accoglie con favore l’approvazione di una legge sulla rigenerazione urbana. L’utilizzo generico e improprio della rigenerazione urbana per una molteplicità di interventi che spesso si risolvono in interventi di mero risanamento edilizio o di mutamento nella destinazione d’uso richiede la necessità di determinare un ambito e dei caratteri entro cui collocarla e di riportare ad una comune interpretazione le leggi regionali sin qui emanate.
Nel merito del disegno di legge visionato riteniamo di poter condividere il contenuto di diversi articoli. Ci si riferisce in particolare agli articoli 1 (Finalità e obiettivi)[1], 2 (Definizioni)[2], 8 (Partecipazione delle comunità locali)[3], 9 (Destinazioni dei proventi dei titoli abilitativi edilizi)[4]. Si concorda anche sull’opportunità di un Programma nazionale per la rigenerazione urbana (art.4)[5] e sul Fondo nazionale per la rigenerazione urbana (art. 10)[6] sottolineando però che la dotazione, soprattutto per i primi anni, è talmente esigua da sembrare poco più che simbolica, anche in considerazione delle tante modalità previste per le spese ammissibili (su questi due ultimi articoli, unitamente alla prima parte dell’art. 3, non si può non evidenziare il protagonismo dell’amministrazione centrale la qual cosa denuncia la mancata convinzione di dar corso al conferimento di poteri alle Regioni previsto dalla legge Calderoli che per Carteinregola, da sempre ostinatamente contraria all’autonomia differenziata, è certamente un segnale positivo).
Diversamente, manifestiamo riserve sull’art. 3, comma 5[7], che prevede la deroga all’art. 14 bis della legge 141/1990[8] relativo alle modalità di svolgimento della Conferenza di servizi e sull’art. 13[9] concernente alcune modifiche al Testo unico dell’edilizia. Per l’ennesima volta si introducono correttivi a due provvedimenti con l’obiettivo di semplificare le procedure (nel primo caso) o di facilitare la realizzazione degli interventi (nel secondo), a costo di svilire l’espressione dei pareri e di ridurre la regolamentazione delle trasformazioni edilizie ammissibili. Si tratta, a nostro avviso, di un reiterato esercizio da parte del legislatore che pare non abbia fine poiché, in ogni occasione, trovano spazio articoli di legge tesi a deregolamentare con l’implicita convinzione che l’apparato normativo sia comunque un ostacolo alla libera iniziativa.
Decisamente critica è la nostra posizione sulla concessione degli incentivi. Alle regioni (art. 3) [7] è consentito di premiare gli interventi di rigenerazione urbana con incrementi volumetrici o di superficie sino al 30 per cento, incrementi che possono aumentare se ricorrono alcune circostanze, talmente numerose che di fatto rendono questa facoltà sempre possibile (compresa la “costruzione di opere di architettura contemporanea”, come se possa esistere l’eventualità di un nuovo edificio che non appartenga all’architettura contemporanea). Tra le motivazioni che legittimano le premialità aggiuntive oltre il 30 per cento è considerata la “tutela e restauro degli immobili di interesse storico artistico”: siamo al paradosso, una sorta di ossimoro, una tutela che prevede uno smisurato aumento di volumetria o di superficie (corollario alla disposizione è la possibilità di delocalizzazione “in area o aree diverse”, un meccanismo che ha generato non poche distorsioni nella gestione dei piani regolatori). Non è tutto: con legge regionale si può disporre “l’ammissibilità delle modifiche di destinazione d’uso anche in deroga allo strumento urbanistico”, vanificando in tal modo una componente essenziale della pianificazione urbanistica che risiede nella individuazione delle destinazioni considerate compatibili relativamente ad ogni singolo ambito o zona.
Ulteriori premialità sono previste all’art. 5 (Programmazione comunale di rigenerazione urbana)[10]. Nella formulazione del Programma, gli interventi sul patrimonio esistente possono beneficiare di incrementi fino ad un massimo del 35 per cento senza indicare alcuna limitazione, ad esempio per i centri storici o gli immobili tutelati.
Due le osservazioni sugli aspetti che riteniamo di maggiore rilevanza. La prima: il disegno di legge incide profondamente, in modalità diretta o tramite indicazioni alle conseguenti leggi regionali, sull’autonomia dei comuni da sempre detentori di competenza piena nell’elaborazione degli strumenti urbanistici e quindi si afferma un potere decisionale da parte delle istituzioni sovraordinate che non ha legittimità nella vigente legislazione; la seconda: nulla viene disciplinato circa la sovrapponibilità degli incrementi che saranno resi possibili dalle leggi regionali e dai programmi comunali e di conseguenza non può escludersi il loro assommarsi con effetti a dir poco perversi in relazione ad un ordinato assetto del territorio.
Queste, in sintesi, le considerazioni di Carteinregola.
Roma, 4 ottobre 2024
Vedi anche:
La relazione di Carteinregola all’audizione alla Camera sulla Proposta di legge 1987 (disposizioni connesse alla rigenerazione urbana) 12 settembre 2024
Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com
[1] Capo I FINALITÀ E DEFINIZIONI
Art. 1 (Finalità e obiettivi)
1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione, degli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nell’ambito della materia del governo del territorio, individua nella rigenerazione urbana lo strumento finalizzato al recupero del patrimonio costruito per migliorarne la qualità, l’efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e la dotazione tecnologica, nonché alla promozione di politiche urbane integrate e sostenibili, in modo da perseguire la coesione sociale, la tutela dell’ambiente e del paesaggio e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, nonché per realizzare l’obiettivo europeo di azzeramento del consumo di suolo netto entro il 2050, la presente legge individua i seguenti obiettivi:
a) favorire il riuso, il rinnovamento o la sostituzione sia di aree già urbanizzate che di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee o non più sostenibili dal punto di vista ambientale e economico; il riuso, il rinnovamento o la sostituzione di tessuti edilizi disorganici o incompiuti; il riuso, il rinnovamento o la sostituzione dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati legittimamente realizzati da almeno 10 anni e, anche parzialmente o prevalentemente, in stato di degrado e di abbandono o dismessi o inutilizzati o in uso ma in via di dismissione o da rilocalizzare, in tutti i casi consentendone e incentivandone la riqualificazione sia fisico-funzionale che tecnologica, la riqualificazione e perequazione energetica in funzione della riduzione di consumo energetico o di emissioni inquinanti, la sostenibilità ambientale e il miglioramento della qualità urbana e architettonica complessiva; ogni altro intervento idoneo a raggiungere tali risultati;
b) migliorare la permeabilità dei suoli nel tessuto urbano, tramite il principio del riuso e della invarianza idraulica, anche al fine della mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici nelle città, favorendo il riequilibrio ambientale, la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi e il rimboschimento, l’attuazione di soluzioni tecnologiche, architettoniche e ingegneristiche per la sicurezza sismica e l’efficientamento energetico e il contenimento di fenomeni quali «isole di calore», eventi metereologici estremi e dissesto idrogeologico, nonché l’incremento della biodiversità negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana;
c) realizzare infrastrutture strategiche per lo sviluppo ecosostenibile del territorio e per la realizzazione di opere di difesa e messa in sicurezza del territorio e del patrimonio costruito ubicato in contesto a rischio idrogeologico;
d) privilegiare interventi di densificazione urbana e di compensazione urbanistica per il miglioramento dei servizi pubblici, anche allo scopo di perseguire il «saldo zero» del consumo di suolo;
e) applicare il criterio del «saldo zero» del consumo di suolo attraverso interventi di pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici nell’ambito territoriale comunale, di invarianza idraulica, di rinaturalizzazione, di de-impermeabilizzazione o di bonifica del suolo già consumato e contaminato;
f) elevare la qualità della vita, nei centri storici e nelle periferie, con l’integrazione funzionale di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, tecnologie e spazi dedicati al coworking e al lavoro agile, servizi e attività sociali, culturali, educativi e didattici promossi da soggetti pubblici e privati, nonché spazi e attrezzature per il tempo libero, per l’incontro e per la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità;
g) tutelare i centri storici nelle peculiarità identitarie, culturali e paesaggistiche incentivando le funzioni residenziali e i servizi connessi, attraverso interventi di rigenerazione edilizia di qualità, sia prevedendo il trasferimento all’esterno degli stessi delle grandi sedi direzionali pubbliche e private, sia favorendo la presenza equilibrata e sostenibile delle funzioni connesse all’ospitalità;
h) integrare sistemi di mobilità sostenibile con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione urbana, con particolare riferimento alla rete dei trasporti collettivi, alla ciclabilità e ai percorsi pedonali;
i) favorire la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale allo scopo di soddisfare la domanda abitativa debole e la coesione sociale;
l) favorire la partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e alla gestione dei programmi di rigenerazione urbana;
m) intervenire su edifici e quartieri realizzati nell’ambito dei piani di edilizia residenziale pubblica, con operazioni di riabilitazione, riqualificazione energetica e sismica, nonché di valorizzazione urbana per innalzare il livello di qualità dell’abitare, tramite la realizzazione negli stessi piani di opere pubbliche, infrastrutture sociali e opere di architettura contemporanea accompagnate dalla simultanea riqualificazione energetica e formale degli edifici e degli spazi comuni esistenti o anche dalla loro totale o parziale demolizione e successiva ricostruzione;
n) attrarre gli investimenti privati orientati agli obiettivi pubblici della rigenerazione urbana.
3. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di governo del territorio nel rispetto dei princìpi sulla rigenerazione urbana contenuti nella presente legge. In nessun caso le disposizioni di cui alla presente legge possono essere interpretate nel senso dell’attribuzione allo Stato di poteri, funzioni e compiti attribuiti, trasferiti, delegati o comunque conferiti alle regioni e agli enti locali dalle disposizioni vigenti alla data della sua entrata in vigore. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni regionali in materia di rigenerazione urbana e recupero edilizio in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge; le regioni, ove necessario, procedono al loro adeguamento ai princìpi fondamentali contenuti nella presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore e con integrale salvezza degli effetti già prodotti.
4. I comuni nell’ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all’articolo 3 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplinano ed attuano l’attività edilizia in materia di rigenerazione urbana in conformità alla normativa vigente.
[2] «Art. 2 (Definizioni)
1. Ai fini di cui alla presente legge, si intendono per:
a) «ambiti urbani»: le aree e gli isolati ricadenti negli ambiti dì urbanizzazione consolidata, caratterizzati da attività di notevole consistenza, dismesse o da dismettere, incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale e urbanistico, nonché le parti significative di quartieri urbani interessate dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi;
b) «rigenerazione urbana»: azioni di trasformazione urbana ed edilizia in ambiti urbani su aree e complessi edilizi, prioritariamente su quelli caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, che non determinino consumo di suolo o, comunque, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, determinino un «saldo zero» di consumo di suolo anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi, tramite la de-impermeabilizzazione, la bonifica, nonché l’innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana;
c) «consumo di suolo»: variazione da una copertura non artificiale del suolo o «suolo non consumato» a una copertura artificiale del suolo o «suolo consumato», dovuta a: trasformazione mediante la realizzazione, dentro e fuori terra, di costruzioni, infrastrutture e servizi, o provocata da azioni quali l’escavazione, l’asportazione, il compattamento o l’impermeabilizzazione; modifica o perdita della superficie agricola, naturale, semi-naturale o libera, a seguito di contaminazione, inquinamento o depauperamento. Resta ferma la distinzione fra consumo di suolo permanente e consumo di suolo reversibile;
d) «impermeabilizzazione»: cambiamento della natura del suolo mediante interventi antropici di copertura artificiale, tali da eliminarne o ridurne la permeabilità, anche per effetto della compattazione;
e) «servizi ecosistemici del suolo»: benefici forniti dal suolo al genere umano e a supporto della biodiversità, come definiti dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
f) «pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici»: nella prospettiva del «saldo zero» di consumo di suolo, recupero dei servizi ecosistemici persi a causa di opere che hanno determinato consumo di suolo, attraverso il ripristino delle funzioni ecologiche di un’altra porzione di suolo o della stessa, in maniera pari o superiore, con obbligo dell’invarianza idraulica e idrogeologica, ovvero con la compensazione di funzioni ecologiche riferite alla riduzione di elementi inquinanti dell’aria e dell’acqua;
g) «centri storici e agglomerati urbani dì valore storico»: i nuclei e i complessi edilizi identificati nell’insediamento storico quale risulta dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n.1249, che costituiscono la più ampia testimonianza, materiale e immateriale, avente valore di civiltà, del patrimonio culturale della Nazione e la cui tutela è finalizzata a preservare la memoria della comunità nazionale nelle plurali identità di cui si compone e ad assicurarne la conservazione e la pubblica fruizione anche al fine di valorizzare e promuovere l’uso residenziale, sia pubblico che privato, per i servizi e per l’artigianato;
h) «cintura verde»: un’area, individuata dai comuni, con funzioni agricole, ecologico-ambientali e ricreative, coerenti con la conservazione degli ecosistemi, ai sensi dell’articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, finalizzata ad impedire il consumo di suolo e a favorire l’assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall’atmosfera tramite l’incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo, l’efficienza energetica e l’assorbimento delle polveri sottili, nonché a ridurre l’effetto «isola di calore», favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane;
i) «isola di calore»: l’accumulo di calore causato, nelle aree urbane, dalla prevalenza della cementificazione rispetto alle aree verdi, dalla concentrazione di emissioni degli autoveicoli, degli impianti industriali e dei sistemi di riscaldamento e di aria condizionata ad uso domestico, nonché dalla riduzione degli effetti eolici refrigeranti causata dell’edificazione;
l) «degrado»: le seguenti situazioni, a titolo esemplificativo, non esaustive e non cumulative; le aree, gli edifici e i complessi edilizi caratterizzati da scarsa qualità sotto il profilo architettonico ed edilizio, o da incongruenze con il contesto paesaggistico-ambientale e urbanistico, o inadeguati dal punto di vista della sicurezza statica e antisismica, dell’efficienza energetica e dell’impatto ambientale; le aree, gli edifici e i complessi edilizi caratterizzati da abbandono, pericolosità sociale, sottoutilizzazione, sovraffollamento o impropria utilizzazione; le aree, gli edifici e i complessi edilizi connotati da condizione di compromissione degli equilibri ecosistemici, dovuta a inquinamenti, antropizzazioni, squilibri degli habitat o mancata manutenzione del territorio, ovvero da accertate situazioni di rischio.
[3] «Art. 8 (Partecipazione delle comunità locali)
1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati disciplinano le forme e i modi per assicurare la partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei programmi di rigenerazione urbana e la piena informazione sui contenuti dei progetti, anche attraverso la predisposizione di portali web informativi e forme di dibattito pubblico.
2. Nei provvedimenti approvativi dei programmi comunali di rigenerazione urbana devono essere documentate le fasi relative alle procedure di partecipazione, nelle modalità stabilite dai singoli enti locali.
[4] «Art. 9 (Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi)
1. I proventi derivanti dai titoli abilitativi edilizi e dall’applicazione delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché i contributi ai comuni a titolo di rimborso del minor gettito derivante dall’applicazione delle agevolazioni di cui all’articolo 3, comma 4, lettera d), sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione, all’adeguamento e alla razionalizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che non comportano nuovo consumo di suolo, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici o comunque aventi valenza storico testimoniale e a interventi di riuso.
[5] Capo III STRUMENTI PER L’ATTUAZIONE DELLA RIGENERAZIONE URBANA
«Art. 4 (Programma nazionale per la rigenerazione urbana)
1. Il Programma nazionale per la rigenerazione urbana si compone dei seguenti strumenti:
a) in via straordinaria, i progetti, i piani e i programmi di rigenerazione urbana previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con finanziamenti, modalità e termini previsti da quest’ultimo;
b) a regime, il Piano nazionale per la rigenerazione urbana, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU), sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. L’attività istruttoria è svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Il Piano di cui al comma l, lettera b), è inserito annualmente nell’allegato Infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) e contiene le seguenti indicazioni:
a) la definizione degli obiettivi della rigenerazione urbana;
b) la scelta dei criteri, basati su indicatori territoriali socio-economici, per definire le priorità di intervento;
c) le tipologie di intervento oggetto di finanziamento nazionale;
d) le risorse disponibili e le relative fonti di finanziamento;
e) il sistema di monitoraggio e valutazione sull’attuazione del Programma di cui al presente articolo.
3. I programmi di rigenerazione urbana approvati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro efficacia fino al loro completamento.
[6] «Art. 10 (Fondo nazionale per la rigenerazione urbana)
1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l’anno 2024, 100 milioni di euro per gli anni 2025 e 2025 e 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2037. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento degli interventi di rigenerazione attuativi del Piano nazionale per la rigenerazione urbana di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b).
2. Le risorse del Fondo sono destinate annualmente in modo vincolato per il finanziamento degli interventi ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana, comprendendo tra le spese ammissibili le seguenti:
a) spese per la redazione di studi di progettazione e di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;
b) spese per la progettazione delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico;
c) spese per la ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico;
d) oneri per il trasferimento temporaneo delle unità abitative e dei nuclei familiari coinvolti nel programma secondo modalità socialmente sostenibili;
e) spese per lo svolgimento efficace delle procedure partecipative;
f) spese per gli interventi finalizzati alla realizzazione delle aree verdi e, più in generale, per misure di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici;
g) spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l’interesse pubblico e prioritario alla demolizione;
h) spese per il reclutamento di figure professionali a tempo determinato destinate ai comuni per gli adempimenti previsti dalla presente legge nei primi tre anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, nonché spese per interventi di assistenza tecnica.
3. Le risorse assegnate annualmente al Fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e tra i comuni capoluogo, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del CIPU, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base di criteri di riparto coerenti con le priorità individuate nel Programma nazionale per la rigenerazione urbana e degli indicatori in esso utilizza.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni direttamente assegnatari delle risorse del Fondo certificano l’avvenuta utilizzazione dei finanziamenti di cui al presente articolo mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale utilizzazione dei finanziamenti, le corrispondenti risorse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo.
[7] Capo II GOVERNANCE DELLA RIGENERAZIONE URBANA
«Art. 3 (Soggetti istituzionali della rigenerazione urbana)
1. L’architettura istituzionale della rigenerazione urbana si compone del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per l’edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali, delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per l’edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali esercita l’indirizzo e il coordinamento delle politiche della rigenerazione urbana e, in particolare, le seguenti funzioni:
a) aggiorna e integra gli obiettivi del Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (PinQua), istituito ai sensi dei commi da 437 a 444 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali anche attraverso l’individuazione di criteri volti a definire gli ambiti di intervento, favorendone l’armonizzazione con quelli identificati nelle normative regionali già adottate in materia di rigenerazione urbana;
b) promuove il coordinamento dei fondi pubblici, a qualsiasi titolo disponibili, per l’attuazione degli interventi in materia di rigenerazione urbana;
c) promuove l’armonizzazione, anche temporale, dei programmi di rigenerazione urbana con le politiche ad essa correlate, tra le quali, a titolo di esempio e non esaustivo, le politiche della mobilità sostenibile, le politiche scolastiche e sociali, le politiche della sicurezza urbana e le politiche ambientali;
d) individua gli interventi prioritari, definiti «progetti faro», oggetto di progettazione e gestione condivisa tra più livelli di governo;
e) individua i programmi e gli interventi sottoposti a misurazione dell’impronta ecologica;
f) svolge attività di monitoraggio e valutazione degli interventi di rigenerazione urbana, nonché di analisi e di ricerca sui temi della rigenerazione urbana;
g) favorisce l’apporto e la partecipazione di soggetti investitori nazionali ed esteri, anche del Terzo settore, per processi di coprogettazione, alla realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana.
3. Fermi restando le norme regionali in materia coerenti con i princìpi della presente legge e gli effetti già prodotti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio:
a) sulla base degli obiettivi del PinQua, identificano le priorità di intervento nell’ambito degli strumenti regionali di pianificazione del territorio e, in ordine ad essi, individuano le risorse di propria competenza da destinare al finanziamento di interventi di rigenerazione secondo criteri parametrici ovvero con bandi di partecipazione rivolti ai comuni;
b) in base alla specificità del territorio e della legislazione regionale in materia di urbanistica, individuano incentivi e semplificazioni ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla presente legge per favorire gli interventi di rigenerazione pubblica e privata ai fini dell’attuazione della presente legge e, tra essi:
1) fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali, il riconoscimento di una volumetria ovvero di una superficie lorda aggiuntive rispetto a quelle preesistenti come misura premiale; in misura non superiore al 30 percento rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di: miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico artistico, costruzione di opere di architettura contemporan ea, realizzazione di servizi sociali abbattimento di barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e riutilizzo di materiali, nonché bonifica degli edifici e dei suoli contaminati;
2) la possibilità di delocalizzazione delle relative volumetrie o superfici lorde in area o aree diverse, fatto salvo il criterio del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici;
3) le modifiche della sagoma e le deroghe alle distanze tra fabbricati di cui all’articolo 9 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, alle densità fondiarie di cui all’articolo 7 e alle altezze massime di cui all’articolo 8 del medesimo decreto del Ministro per i lavori pubblici, necessarie per l’armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti e l’inserimento delle premialità di cui al numero 2) della presente lettera;
4) l’ammissibilità delle modifiche di destinazione d’uso anche in deroga allo strumento urbanistico, fermo restando l’obbligo di richiesta dell’atto comunale per il cambio di destinazione d’uso nel caso di interventi finalizzati ad attività di ricettività turistica complementare ricadenti all’interno dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico come definiti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652;
5) la disciplina relativa ai procedimenti amministrativi semplificati per l’approvazione di varianti agli strumenti urbanistici generali dei comuni finalizzate all’attuazione di programmi di rigenerazione urbana di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b), della presente legge;
c) promuovono specifici programmi di rigenerazione urbana nelle aree di edilizia residenziale pubblica (ERP), di cui all’articolo 1, comma 2, lettera l), con particolare riguardo alle periferie e alle aree di maggiore disagio sociale;
d) favoriscono l’aggregazione della piccola proprietà immobiliare in consorzi unitari al fine di agevolare gli interventi privati di ristrutturazione urbanistica e l’attuazione di una strategia di rigenerazione urbana. Ai fini della costituzione del consorzio è sufficiente l’adesione dei proprietari che rappresentano la maggioranza assoluta del valore degli immobili compresi nell’area dell’intervento, calcolato in base all’imponibile catastale, restando comunque garantita la partecipazione di tutti i proprietari alla fase di elaborazione, valutazione e monitoraggio dei programmi.
4. I comuni, fermo restando quanto previsto all’articolo 7, provvedono alla definizione della seguente attività di programmazione:
a) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell’Agenzia delle entrate, ovvero altra piattaforma con essa interoperante, il perimetro dei centri storici indentificati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera g), dei centri urbani e dei nuclei abitati e delle località produttive ove si realizzano gli interventi di rigenerazione urbana; allo scopo di non ritardare l’avvio degli interventi, nei comuni di maggiore estensione urbanistica e territoriale, la perimetrazione può essere realizzata inizialmente con riferimento alle aree prioritarie e successivamente integrata e completata;
b) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano altresì le restanti aree eleggibili solo a destinazioni legate alle attività agricole o alle funzioni previste all’interno della cintura verde, come definita all’articolo 2, comma 1, lettera h), nelle quali sono esclusi gli interventi di cui alla presente legge; nonché i manufatti ricadenti all’interno di dette aree, con funzioni integrate, complementari e connesse ovvero compatibili con le predette attività e funzioni, ai quali sono invece applicabili gli interventi di cui alla presente legge;
c) sulla base della perimetrazione di cui alla lettera a), individuano gli ambiti urbani oggetto di interventi di rigenerazione a valere esclusivamente sulle risorse statali, regionali o comunali che confluiscono nella programmazione comunale di cui all’articolo 5;
d) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono la riduzione dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l’occupazione del suolo pubblico connessa alla realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana;
e) i comuni esercitano le proprie funzioni in materia di rigenerazione urbana singolarmente, ovvero nelle forme associate previste dalla legislazione regionale, ovvero avvalendosi di regioni, province e città metropolitane sulla base degli istituti di cooperazione previsti dalla legislazione statale e regionale.
5. In deroga all’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, per gli interventi disciplinati dal presente articolo si indice la conferenza di servizi semplificata con le seguenti modalità:
a) l’amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate, ivi comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e dei beni culturali e alla tutela della salute dei cittadini, il termine perentorio, comunque non superiore a sessanta giorni, entro il quale devono rendere le proprie determinazioni sulla decisione oggetto della conferenza. Si considera in ogni caso acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;
b) qualora l’amministrazione procedente abbia acquisito atti di assenso condizionato ovvero ritenga che le condizioni e le prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell’assenso necessitano di modifiche sostanziali al progetto, convoca, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni da parte delle singole amministrazioni, una riunione video-telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale le stesse sono obbligate ad esprimersi definitivamente sulle modifiche sostanziali per la fattibilità dell’intervento. Resta fermo quanto previsto dalla lettera a), secondo periodo;
c) la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di approvazione dell’intervento, adottata sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, comprese quelle acquisite per silenzio assenso, costituisce titolo per l’avvio dei lavori.
[8] Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm
Art. 14-bis. (Conferenza semplificata)
(articolo così sostituito dall’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 127 del 2016)
1. La conferenza decisoria di cui all’articolo 14, comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni avvengono secondo le modalità previste dall’articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. La conferenza è indetta dall’amministrazione procedente entro cinque giorni lavorativi dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. A tal fine l’amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate:
a) l’oggetto della determinazione da assumere, l’istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l’accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell’istruttoria;
b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all’articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni;
d) la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all’articolo 14-ter, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo restando l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell’interesse pubblico.
4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell’amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell’amministrazione, per l’assenso reso, allorché implicito.
5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l’amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all’articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l’amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l’effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all’articolo 10-bis. L’amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell’ulteriore determinazione di conclusione della conferenza.
6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l’amministrazione procedente, ai fini dell’esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della conferenza in modalità sincrona, ai sensi dell’articolo 14-ter.
7. Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, l’amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell’articolo 14-ter. In tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi quarantacinque giorni. L’amministrazione procedente può altresì procedere in forma simultanea e in modalità sincrona su richi esta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione è convocata nei successivi quarantacinque giorni 2.
[9] «Art. 13 (Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2-bis, comma 1-ter, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell’ambito dei piani urbanistici di recupero, di riqualificazione e di rigenerazione urbana particolareggiati, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti di pianificazione paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti per legge alla tutela»;
b) all’articolo 3, comma 1, lettera d), le parole da: «gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli disciplinati dall’articolo 10 soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria»;
c) all’articolo 10, comma 1, lettera c), le parole da: «e, inoltre, gli interventi» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «e, inoltre gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione o il ripristino di edifici crollati e demoliti situati nelle medesime zone omogenee A, ovvero in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime dell’edificio preesistente oppure siano consentiti incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana»;
d) all’articolo 23-bis, il comma 4 è abrogato;
e) all’articolo 23-ter, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali limitatamente alle grandi strutture di vendita, il mutamento della destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito».
[10] «Art. 5 (Programmazione comunale di rigenerazione urbana)
1. La programmazione comunale di rigenerazione urbana individua gli obiettivi generali che l’intervento intende perseguire in termini di messa in sicurezza, resilienza del territorio rispetto ai pericoli naturali, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di sviluppo sociale, ambientale ed economico, di bilancio energetico e idrico, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere, di mobilità sostenibile, di accessibilità alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
2. La programmazione comunale di rigenerazione urbana è adottata:
a) se in conformità allo strumento urbanistico generale, in modalità semplificata con unica delibera della giunta comunale di approvazione di piani attuativi di recupero e di riqualificazione, o come altrimenti denominati in base alla legislazione regionale;
b) se in variante allo strumento urbanistico generale, attraverso i procedimenti amministrativi semplificati di cui alla vigente normativa regionale;
c) con accordo di programma nei casi previsti dalla normativa vigente.
3. La programmazione comunale di rigenerazione urbana è formulata sulla base della perimetrazione effettuata sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell’Agenzia delle entrate ed elenca:
a) gli obiettivi di riqualificazione urbana, di sostenibilità ambientale, di miglioramento degli standard energetici del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente che si intendono conseguire;
b) gli interventi pubblici e i benefici connessi alla rigenerazione urbana del patrimonio edilizio esistente, con incrementi fino ad un massimo del 35 per cento della volumetria o della superficie lorda esistenti alle condizioni indicate;
c) gli interventi finalizzati alla realizzazione di servizi pubblici e privati, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere;
d) gli interventi coerenti finalizzati a pareggiare o migliorare il bilancio non economico dei servizi ecosistemici, energetico e idrico;
e) gli interventi di edilizia residenziale sociale;
f) la stima dei relativi costi.
4. La programmazione comunale di rigenerazione urbana individua, altresì, gli interventi relativi ai sistemi e alle reti di servizi correlati agli interventi di rigenerazione urbana e, in particolare:
a) gli interventi di accessibilità alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e di connessione delle stesse con le reti di energia, gas e acqua (smart grid);
b) gli interventi per l’accessibilità e la mobilità sostenibile nelle aree della rigenerazione urbana attraverso il trasporto pubblico, i mezzi pubblici e i percorsi pedonali e ciclabili;
c) gli interventi connessi al ciclo dei rifiuti e dei materiali di costruzione e demolizione.
5. Nelle more dell’aggiornamento degli strumenti di programmazione urbanistica ai sensi della presente legge sono attuati gli interventi di rigenerazione assentiti o assentibili sulla base di titoli di legittimazione previsti dalla vigente normativa statale o regionale.