Modifiche al PRG che aprono le porte ai centri commerciali nei tessuti medievali e rinascimentali
Autore : Redazione
Abbiamo scritto alle Consigliere e ai Consiglieri dell’Assemblea Capitolina, perchè riteniamo inaccettabile che nei tessuti più antichi e delicati del centro storico – Tessuti medievali e Tessuti di espansione rinascimentale e moderna preunitaria – si introducano due misure destinate ad aprire il vaso di Pandora del proliferare di centri commerciali e locali di somministrazione di massa.
Alle Consigliere e ai Consiglieri dell’Assemblea Capitolina
Chiediamo che nei tessuti T1 e T2 (Tessuti medievali e Tessuti di espansione rinascimentale e moderna preunitaria), come attualmente prevede il PRG siano escluse le destinazioni commerciali con superficie di vendita oltre i 250 mq, che la proposta di delibera porta a 500 mq.
I rischi derivano dal combinato disposto dell’aumento della superficie di vendita con l’ulteriore estensione dei possibili accorpamenti tra unità immobiliari contigue, che attualmente è consentita “all’interno della stessa unità edilizia, in orizzontale e in verticale, ma senza realizzare nuove scale o spostare quelle esistenti né variare la quota d’imposta dei solai”, mentre la Proposta della Giunta introduce la possibilità di accorpamenti tra unità edilizie diverse, ma solo al piano terra. Ulteriori emendamenti di cui siamo a conoscenza prevedono addirittura di cancellare questo ulteriore minimo “paletto” consentendo quindi accorpamenti tra unità edilizie diverse a tutti i piani, aprendo la strada a quei soggetti muniti di ingenti fondi finanziari di procedere allo svuotamento di interi isolati con la moltiplicazione dei centri commerciali anche a pochi passi dal Pantheon o da Piazza Navona.
Per quanto riguarda la somministrazione, che attualmente non ha limiti di superficie di esercizio, la modifica introdotta aumenta certamente le possibilità, sempre per i soggetti muniti di ingenti fondi finanziari, di realizzare spazi per la somministrazione di massa a pochi passi dai monumenti.
Riteniamo che, per i casi particolari nei quali la destinazione possa avere profili di interesse pubblico, l’Amministrazione possa procedere con lo strumento della deroga. Inserire invece nelle regole del PRG queste possibilità vuol dire spalancare le porte del centro storico alla deregulation generata dalla sola logica del profitto.
Pertanto nei tessuti T1- T2 chiediamo che siano esclusi accorpamenti tra unità edilizia diverse e che sia mantenuto il limite dei 250 mq per la destinazione commerciale, eventualmente inserendo una differenziazione per le attività di somministrazione.
Gruppo Urbanistica Carteinregola
22 novembre 2024
Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com
Vedi anche Non approvate quella modifica al Piano regolatore! (proliferazione fast food e centri commerciali nel centro storico) del 14 novembre 2024
Così le NTA del PRG vigente (prendiamo ad esempio l’Art. 26 che riguarda il tessuto T1, tessuti di origine medievale, ma le stesse modifiche riguardano anche gli articoli e realtivi tessuti: Art.27. Tessuti di espansione rinascimentale e moderna preunitaria (T2)
Art.26. Tessuti di origine medievale (T1) comma 4
Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui all’art. 25, comma 14*, con le seguenti ulteriori esclusioni o limitazioni:
- a) sono escluse le destinazioni Commerciali con superficie di vendita oltre i 250 mq, le “attrezzature collettive” con SUL oltre i 500 mq, le destinazioni Agricole e Parcheggi non pertinenziali;
- b) le destinazioni “abitazioni collettive”, “strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere” oltre 60 posti letto, “attrezzature collettive” fino a 500 mq,“sedi della pubblica amministrazione e delle pubbliche istituzioni nazionali, estere, sopranazionali”, “sedi e attrezzature universitarie”, sono ammesse esclusivamente negli edifici con tipologia edilizia speciale individuati nell’elaborato G1.“Carta per la qualità”, compatibilmente con i requisiti strutturanti specificati nel capitolo “Edifici con tipologia edilizia speciale” dell’Elaborato G2.“Guida per la qualità degli interventi”;
- c) le destinazioni “pubblici esercizi”**, “piccole strutture di vendita”, “artigianato di servizio”, “artigianato produttivo”, sono ammesse solo per i locali al piano-terra e nell’eventuale mezzanino lungo i fronti-strada, nonché all’interno di ambienti polifunzionali o di attrezzature collettive con accesso diretto a piano terra.
*Art.25. Tessuti della Città storica
Destinazioni d’usocomma 14. Nei tessuti della Città storica, sono consentite, salvo le ulteriori limitazioni contenute nella specifica disciplina di tessuto, le seguenti destinazioni d’uso, come definite dall’art. 6:
- a) Abitative;
- b) Commerciali, limitatamente alle “piccole” e “medie strutture di vendita”;
- c) Servizi;
- d) Turistico-ricettive, limitatamente alle “strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere” (esclusi i motels);
- e) Produttive, limitatamente all’“artigianato produttivo”;
- f) Agricole, con esclusione degli “impianti produttivi agro-alimentari”;
- g) Parcheggi non pertinenziali.
** nelle NTA del PRG vigente i “pubblici esercizi” nell’art. 6 Classificazioni d’uso comma 1 comprendono “bar, ristoranti, pub, locali notturni in genere”
Proposta Deliberazione 13 giugno 2023
Art. 26 Tessuti di origine medievale (T1)
comma 3. Valgono le seguenti prescrizioni particolari:
a) è ammesso, all’interno della stessa unità edilizia,l’accorpamento di unità immobiliari contigue in orizzontale e in verticale senza spostare le scale comuni esistenti né variare la quota d’imposta deisolai, anche al fine di ricomporre i caratteri distributivi verticali originari. L’accorpamento tra unità immobiliari ricadenti in diverse unità edilizie adiacenti è ammesso solo al piano terra;