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La sentenza della Corte Costituzionale sull’autonomia differenziata

Il 3 dicembre è stata pubblicata la sentenza della Corte Costituzionale sulla cosiddetta “Autonomia regionale differenziata” , Legge 26/06/2024, n. 86 (Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione). Pubblichiamo il testo della sentenza preceduto dal comunicato dei Comitati per il ritiro di qualunque Autonomia differenziata, luguaglianza dei diritti e lunità della Repubblica.

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COMUNICATO

Con la sentenza 192 relativa alla legge 86/2024, la Corte Costituzionale ha letteralmente smontato l’autonomia differenziata. Innanzitutto, la Corte ha premesso che non si può attentare all’unità e indivisibilità della Repubblica, prescritta dall’art. 5 della Costituzione, né si possono intaccare i principi di solidarietà e uguaglianza sanciti dagli artt. 2 e 3 della Carta. Proprio in nome di questi principi fondamentali la Corte smantella la legge Calderoli, su cui 4 Regioni avevano sollevato ben 61 motivi di illegittimità costituzionale. Molti di essi non sono stati accolti; ma la Corte ha dichiarato ben 14 disposizioni normative della legge Calderoli costituzionalmente illegittime. Non si tratta di disposizioni irrilevanti, tutt’altro. Basti pensare che dell’art. 3 della legge Calderoli – quello relativo ai LEP – solo l’ultimo comma, l’11, resta in piedi, mentre ben 9 vengono dichiarati illegittimi. Il comma 3, quello sulle materie LEP e non LEP, poi, deve essere riscritto alla luce dell’interpretazione della Corte, che prescrive si debba solo e sempre parlare di funzioni trasferibili e non di materie. Tra i commi dell’art. 3 cancellati c’è quello che affidava, di fatto, al Governo la definizione dei LEP, escludendo il Parlamento. La Corte, invece, chiede che Camera e Senato riacquistino centralità, in quanto unici decisori politici legittimati a determinare i livelli dei diritti civili e sociali.

Ulteriore questione rilevante è cosa si può trasferire alle Regioni; la Corte, con le sue dichiarazione di illegittimità relative all’art. 2 della legge Calderoli, afferma che si possono trasferire solo quelle singole funzioni che, secondo il principio di sussidiarietà verticale – cioè tra diversi livelli istituzionali di governo – possono essere più efficacemente svolte a livello regionale; senza però escludere che talune funzioni possono essere anche svolte più efficacemente a livello nazionale, quando non sovranazionale, come nel caso delle infrastrutture dei trasporti, dell’energia o dell’ambiente. Secca è poi la dichiarazione della Corte rispetto alle norme generali dell’istruzione, che devono essere di competenza della legislazione nazionale, a garanzia della necessaria unitarietà e uguaglianza della scuola della Repubblica, ovunque si risieda.

Sulle procedure per stabilire e approvare le Intese il Parlamento riacquista, con la sentenza della Corte, il suo ruolo centrale, emancipandosi da quello di spettatore plaudente o dissenziente che la legge Calderoli gli attribuiva, relegato a un sì o no finale alle Intese negoziate dai Presidenti del Consiglio e della Regione. Il Parlamento potrà infatti emendare le Intese, e non solo approvarle o respingerle.

Un altro punto che merita di essere sottolineato è che le Regioni a Statuto speciale non potranno ricorrere alla legge sull’Autonomia differenziata, perché amplierebbero la loro specialità normata da apposito statuto, adottato con legge costituzionale. La sentenza mette in luce anche la contraddittorietà delle clausole finanziarie perché, per un verso, si stabilisce l’invarianza finanziaria e dall’altro si pretende di definire i LEP e i fabbisogni standard che abbisognano naturalmente di grandi risorse.

Aveva ben previsto il costituzionalista Michele Della Morte sostenendo, nell’ultima assemblea del Tavolo NO AD, che la sentenza sulla legge 86/2024 avrebbe avuto di sicuro il rilievo di quella del 2003 (la 303): una sentenza che riscrisse il Titolo V riformato nel 2001 per renderne possibile il funzionamento. I Comitati per il Ritiro di ogni Autonomia Differenziata, l’unità della Repubblica, l’uguaglianza dei diritti e il Tavolo NOAD rifletteranno a fondo su questa nuova sentenza della Corte Costituzionale, cominciando con l’incontro del 5 dicembre a Napoli, presso l’Istituto di Studi Filosofici, cui parteciperanno i proff. Giovanna De Minico, Claudio De Fiores, Carlo Iannello, Massimo Villone.

La Corte costituzionale non ha dichiarato la legge 86/2024 totalmente illegittima, facendola dunque sopravvivere come legge di attuazione del comma 3 dell’art. 116 Cost. Per questo riteniamo che la Corte di Cassazione avrà buoni motivi per trasferire il quesito referendario della sua abrogazione totale sul ‘residuo’ della legge Calderoli; inoltre, confidiamo nel fatto che la Corte Costituzionale a gennaio avrà buoni argomenti per dichiararne l’ammissibilità. Infatti, essendo la legge Calderoli ricondotta – con gli interventi dalla Corte costituzionale – a espressione di legittime decisioni politiche, ci auguriamo che venga data ai/alle cittadini/e la possibilità di rivendicare, altrettanto legittimamente, secondo l’art. 75 Cost., il proprio giudizio politico su di essa. Pensiamo – e auspichiamo – si tratterà di una sonora bocciatura.

Tavolo No Autonomia differenziataComitati per il ritiro di qualunque Autonomia differenziata, luguaglianza dei diritti e lunità della Repubblica

LA SENTENZA

Dal sito della Corte Costituzionale la sentenza sulla Legge 26/06/2024, n. 86 (Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione

Deposito 03/12/2024 (dalla 192 alla 192)

S. 192/2024 del 14/11/2024

Udienza Pubblica del 12/11/2024, Presidente: BARBERA, Redattore: PITRUZZELLA

Norme impugnate: Legge 26/06/2024, n. 86 (Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione), e, in particolare, artt. 1, commi 1 e 2; 2, commi da 1 a 8; 3, commi da 1 a 5, 7, 8 e 9; 4, commi 1 e 2; 5, commi 1 e 2; 7, commi da 1 a 5; 8, commi 1 e 2; 9, commi da 1 a 4; 10, comma 2; e 11, commi 1, 2 e 3; in via subordinata, artt. 1, commi 1 e 2; 2, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 8; 3, commi 1, 2 e 7; 4; nonché, in ulteriore subordine, art. 116, terzo comma, della Costituzione, come novellato dall’art. 2 della legge costituzionale 18/10/2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

Oggetto: Regioni – Regioni a statuto ordinario – Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata – Attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia anziché di specifiche funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia – Violazione del principio di differenziazione di cui all’art. 116, terzo comma, Cost. – Illegittimità costituzionale in parte qua.|Regioni – Regioni a statuto ordinario – Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata – Negoziato per l’attribuzione di funzioni con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia – Previsione che esso si svolga per ciascuna singola materia o ambito di materia, anziché con riferimento a ciascuna funzione o gruppo di funzioni – Violazione del principio di differenziazione di cui all’art. 116, terzo comma, Cost. – Illegittimità costituzionale in parte qua.|Regioni – Regioni a statuto ordinario – Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata – Possibile trasferimento di tutte le funzioni inerenti a materie o ambiti di materie – Possibile richiesta delle singole Regioni – Violazione del principio di differenziazione di cui all’art. 116, terzo comma, Cost. – Illegittimità costituzionale. |Regioni – Regioni a statuto ordinario – Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata – Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) – Previsione che i LEP siano determinati nelle materie o negli ambiti di materie, anziché per le specifiche funzioni concernenti le materie – Violazione del principio di differenziazione di cui all’art. 116, terzo comma, Cost. – Illegittimità costituzionale in parte qua.|Regioni – Regioni a statuto ordinario – Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata – Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) – Determinazione dei relativi costi standard – Individuazione riferita a materie o ambiti di materie anziché a specifiche funzioni riferibili ai LEP – Violazione del principio di differenziazione di cui all’art. 116, terzo comma, Cost. – Illegittimità costituzionale in parte qua.|Regioni – Regioni a statuto ordinario – Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata – Negoziato per l’attribuzione di funzioni con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia – Necessità che l’iniziativa regionale sia giustificata alla luce del principio di sussidiarietà – Omessa previsione – Violazione del principio di differenziazione di cui all’art. 116, terzo comma, Cost. – Illegittimità costituzionale in parte qua.|Regioni – Regioni a statuto ordinario – Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata – Delega per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) – Genericità dei criteri direttivi individuati, stante il numero e la varietà delle materie delegabili – Violazione delle regole costituzionali relative alla delegazione legislativa – Illegittimità costituzionale.|Regioni – Regioni a statuto ordinario – Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata – Aggiornamento dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) fissati mediante decreti legislativi – Assegnazione della relativa competenza a un d.P.C.m. – Irragionevolezza – Illegittimità costituzionale.|Regioni – Regioni a statuto ordinario – Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata – Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) mediante decreti legislativi – Disciplina temporanea nelle more dell’emanazione dei decreti – Rinvio alla disciplina vigente, la quale consente l’adozione di un d.P.C.m. – Irragionevolezza – Illegittimità costituzionale.|Regioni – Regioni a statuto ordinario – Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata – Attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali corrispondenti alle funzioni conferite – Ricognizione annuale dei fabbisogni – Conseguente adozione, da parte del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, su proposta della Commissione paritetica, delle necessarie variazioni delle aliquote di compartecipazione – Irragionevolezza, violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, del principio della finanza sana e responsabile, del principio della solidarietà interregionale, del principio che il decisore pubblico è sempre responsabile delle proprie scelte – Illegittimità costituzionale.|Regioni – Regioni a statuto ordinario – Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata – Concorso delle regioni differenziate agli obiettivi di finanza pubblica – Prevista facoltà, anziché la doverosità su un piano di parità rispetto alle altre regioni ordinarie – Irragionevolezza, violazione del principio di equilibrio di bilancio e dell’autonomia finanziaria regionale – Illegittimità costituzionale in parte qua.|Regioni – Regioni a statuto ordinario – Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata – Estensione della relativa disciplina anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano – Violazione del principio di differenziazione di cui all’art. 116, terzo comma, Cost. – Illegittimità costituzionale.|Regioni – Regioni a statuto ordinario – Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata –Norme relative al procedimento di adozione dei decreti legislativi, al monitoraggio sulla garanzia dell’erogazione dei LEP, agli adempimenti successivi al monitoraggio, e che fanno salva la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard secondo la disciplina previgente – Disposizioni collegate divenute inapplicabili in ragione della dichiarata illegittimità costituzionale delle modalità di delega per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) – Illegittimità costituzionale consequenziale.|Regioni – Regioni a statuto ordinario – Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata – Disposizioni previgenti, richiamate dalla legge n. 86 del 2024, per la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard – Dichiarata illegittimità costituzionale delle modalità di delega per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) – Illegittimità costituzionale consequenziale, sopravvenuta a partire dall’entrata in vigore della legge n. 86 del 2024.|Regioni – Regioni a statuto ordinario – Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata – Approvazione della legge quadro attuativa del precetto costituzionale – Ricorso della Regione Puglia – Lamentata violazione delle modalità di attuazione dell’autonomia per mezzo di una fonte non prevista dalla Costituzione – Non fondatezza della questione.|Regioni – Regioni a statuto ordinario – Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata – Disciplina riguardante le procedure di negoziazione, le materie trasferibili, gli oneri in carico alle Regioni – Ricorso della Regione autonoma Sardegna – Lamentata lesione delle proprie prerogative statutarie, sulla premessa dell’applicazione alle Regioni ad autonomia speciale della legge impugnata – Non fondatezza delle questioni. |Regioni – Regioni a statuto ordinario – Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata – Schema di intesa definitivo tra Stato e Regioni – Conseguente disegno di legge di approvazione dell’intesa deliberato dal Consiglio dei ministri – Ricorso della Regione autonoma Sardegna – Lamentata violazione dei principi costituzionali sull’iniziativa legislativa – Non fondatezza delle questioni.|Regioni – Regioni a statuto ordinario – Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata – Disciplina delle modalità e delle forme della iniziativa di differenziazione e dell’approvazione dell’intesa – Attribuzione all’autonomia statutaria, in luogo della legge regionale ordinaria – Ricorso della Regione autonoma Sardegna – Lamentata violazione delle attribuzioni regionali e delle competenze statutarie – Non fondatezza della questione.|Regioni – Regioni a statuto ordinario – Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata – Disciplina delle modalità e delle forme della iniziativa di differenziazione e dell’approvazione dell’intesa – Attribuzione all’autonomia statutaria, con possibilità di intervento dell’esecutivo, in violazione delle attribuzioni del consiglio regionale – Ricorso della Regione autonoma Sardegna – Lamentata violazione delle competenze statutarie – Non fondatezza della questione.|Regioni – Regioni a statuto ordinario – Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata – Disegno di legge per l’attuazione delle intese – Prevista deliberazione delle Camere – Ricorso della Regione autonoma Sardegna – Lamentata violazione del principio di differenziazione, di cui all’art. 116, terzo comma, Cost. – Non fondatezza della questione.|Regioni – Regioni a statuto ordinario – Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata – Determinazione dei criteri per l’individuazione dei beni, delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l’esercizio delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia – Attribuzione all’intesa di cui alla legge n. 86 del 2024, anziché alla Commissione paritetica – Ricorso della Regione autonoma Sardegna – Lamentata violazione delle competenze statutarie – Non fondatezza della questione.|Regioni – Regioni a statuto ordinario – Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata – Modalità di finanziamento delle funzioni attribuite – Individuazione nell’intesa di cui alla legge n. 86 del 2024, anziché da parte della Commissione paritetica – Ricorso della Regione autonoma Sardegna – Lamentata irragionevolezza e violazione delle competenze statutarie – Non fondatezza della questione.|Regioni – Regioni a statuto ordinario – Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata – Schema di intesa definitivo tra Stato e Regioni – Deliberazione del relativo disegno di legge da parte del Consiglio dei ministri – Ricorso delle Regioni Puglia, Toscana e Campania – Lamentata violazione della procedura di iniziativa legislativa – Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.|Regioni – Regioni a statuto ordinario – Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata – Disegno di legge per l’attuazione delle intese – Prevista deliberazione delle Camere – Ricorso delle Regioni Toscana e Campania – Lamentata violazione delle procedure relative all’approvazione delle leggi – Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.|Regioni – Regioni a statuto ordinario – Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata – Schema di intesa tra Stato e Regione – Conseguenti atti di indirizzo del Parlamento – Possibilità, per il Presidente del Consiglio dei ministri, di non conformarsi ad essi, con atto motivato – Ricorso della Regione Toscana – Lamentata violazione del principio di differenziazione, di cui all’art. 116, terzo comma, Cost. – Non fondatezza della questione.|Regioni – Regioni a statuto ordinario – Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata – Raggiungimento dell’intesa tra Stato e singola Regione – Attuazione mediante legge – Conseguente indicazione, da parte della Regione interessata, delle disposizioni di legge statale abrogate – Obbligo, per le leggi successive alla vigenza di quella che recepisce l’intesa, di adeguarsi ad essa – Ricorso della Regione Puglia – Lamentata irragionevolezza, violazione degli obblighi eurounitari e internazionali e delle competenze legislative statali e regionali nonché del principio della soggezione del giudice solo alla legge – Non fondatezza delle questioni.|Regioni – Regioni a statuto ordinario – Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata – Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) – Individuazione solo per alcune materie, e non per altre – Ricorso delle Regioni Puglia e Campania, e della Regione autonoma Sardegna – Lamentata arbitrarietà, violazione del principio di solidarietà, dei principi in materia di equilibrio di bilancio, delle competenze regionali e della finanza regionale – Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.|Regioni – Regioni a statuto ordinario – Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata – Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) – Individuazione solo per alcune materie, e non per altre – Ricorso delle Regioni Toscana e Campania – Lamentata arbitrarietà, violazione dei principi di solidarietà e in materia di equilibrio di bilancio, nonché delle competenze regionali e della finanza regionale – Non fondatezza delle questioni.|Regioni – Regioni a statuto ordinario – Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata – Legge di iniziativa governativa adottata senza consultazione con le Regioni, neppure in sede di Conferenza – Ricorso della Regione Toscana – Lamentata violazione del principio di leale collaborazione – Non fondatezza della questione.|Regioni – Regioni a statuto ordinario – Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata – Partecipazione della Conferenza unificata alle varie fasi di attuazione dell’autonomia – Omessa previsione – Ricorso della Regione Puglia – Lamentata violazione del principio di leale collaborazione – Non fondatezza delle questioni.|Regioni – Regioni a statuto ordinario – Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata – Disegno di legge per l’attuazione delle intese – Prevista deliberazione delle Camere, senza coinvolgimento della Regione interessata – Ricorso delle Regioni Toscana e Campania – Lamentata violazione dei principi di differenziazione, di cui all’art. 116, terzo comma, Cost., e di leale collaborazione – Non fondatezza delle questioni.|Regioni – Regioni a statuto ordinario – Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata – Negoziato per il raggiungimento dell’intesa tra lo Stato e la Regione – Relativo schema di legge – Emendamenti allo schema indicato – Coinvolgimento della Conferenza unificata – Omessa previsione – Ricorso della Regione autonoma Sardegna – Lamentata violazione dei principi di unità e leale collaborazione – Non fondatezza delle questioni.|Regioni – Regioni a statuto ordinario – Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata – Monitoraggio finanziario – Affidamento ad apposita commissione paritetica, anziché alla Conferenza unificata – Ricorso della Regione autonoma Sardegna – Lamentata lesione dell’autonomia finanziaria e del principio di leale collaborazione – Non fondatezza delle questioni.|Regioni – Regioni a statuto ordinario – Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata – Raggiungimento dell’intesa tra Stato e singola Regione – Individuazione delle modalità di finanziamento delle funzioni attribuite – Ricorso delle Regioni Puglia, Toscana, Campania e della Regione autonoma Sardegna – Lamentata disparità di trattamento tra Regioni e violazione dell’autonomia finanziaria regionale – Non fondatezza delle questioni.|Regioni – Regioni a statuto ordinario – Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata – Future intese tra Stato e Regioni – Previsione che le intese non comportano maggiori oneri (clausola di invarianza finanziaria) – Ricorso delle Regioni Puglia, Toscana, Campania e della Regione autonoma Sardegna – Lamentata violazione del principio dell’equilibro di bilancio – Non fondatezza delle questioni.|Regioni – Regioni a statuto ordinario – Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata – Riconoscimento dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) – Modalità di finanziamento delle future intese tra lo Stato e le Regioni, con salvaguardia dell’equilibrio di bilancio – Ricorso della Regione Puglia – Lamentata violazione dei diritti fondamentali della persona, del principio dell’equilibrio di bilancio e dell’autonomia finanziaria regionale – Non fondatezza delle questioni.|Regioni – Regioni a statuto ordinario – Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata – Trasferimento delle funzioni relative a materie o ambiti di materie diversi da quelli dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) – Ricorso della Regione autonoma Sardegna – Lamentata lesione della garanzia costituzionale dei livelli essenziali delle prestazioni, del principio dell’equilibrio di bilancio, dei principi relativi all’attribuzione di ulteriori forme e condizioni di autonomia alle Regioni e dei principi sull’autonomia finanziaria – Non fondatezza delle questioni.|Regioni – Regioni a statuto ordinario – Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata – Negoziato per l’attribuzione di funzioni con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia – Ricorso della Regione Puglia – Lamentata irragionevolezza, violazione del principio di legalità e del principio di differenziazione, di cui all’art. 116, terzo comma, Cost. – Non fondatezza delle questioni.|Regioni – Regioni a statuto ordinario – Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata – Disposizioni transitorie e finali – Previsione che gli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo, di cui sia stato avviato il confronto congiunto prima della data di entrata in vigore della legge n. 86 del 2024 sono esaminati secondo quanto previsto dalla medesima legge – Ricorso delle Regioni Puglia, Toscana e Campania – Lamentata disparità di trattamento a favore delle Regioni che avevano già stabilito accordi preliminari – Non fondatezza delle questioni.

Dispositivo: illegittimità costituzionale – illegittimità costituzionale parziale – ill. cost. conseg. ex art. 27 legge n. 87/1953 – non fondatezza – non fondatezza nei sensi di cui in motivazione – inammissibilità

Atti decisi: ric. 28, 29, 30 e 31/2024

Per osservazioni e precisazioni laboratoriocarteinregola@gmail.com

4 dicembre 2024