Modifiche NTA del PRG: una vittoria e una sconfitta (entrambe amare)
Autore : Redazione
(in rosa scuro e più chiaro i tessuti medievali e rinascimentali e pre unitari)
Non siamo in grado di fare una valutazione delle modifiche apportate al Piano Regolatore, perchè sono state approvate decine di emendamenti che hanno cambiato ulteriormente il testo della Delibera, per lo più presentati in Aula, come immaginavamo, con una serie di numeri e senza spiegazioni, rendendo impossibile comprendere cosa si stava approvando. In attesa di conoscere il testo adottato – che sarà poi oggetto di raccolta di osservazioni e controdeduzioni prima dell’approvazione finale dell’Assemblea – proponiamo un primo commento.
Carteinregola ha sempre mosso molte critiche al Piano Regolatore Generale della Giunta Veltroni, e non avremmo ai immaginato che ci sarebbe toccato di difenderne le Norme Tecniche da modifiche successive, come è accaduto in questi mesi, dopo l’approvazione della Giunta Gualtieri della Proposta di Deliberazione (1) che oggi è stata adottata dall’Assemblea capitolina.
In parte le modifiche recepiscono normative sovraordinate, nazionali e regionali – alcune da noi contestate – in parte introducono necessarie semplificazioni burocratiche, in parte sgombrano il campo da ambiguità che hanno generato contenzioso. Ma nelle pieghe della Proposta, e soprattutto di molti emendamenti approvati in queste settimane di dibattito in Aula, ci sono anche scelte precise, che in gran parte a nostro avviso non vanno nella direzione di un miglioramento delle Norme Tecniche per l’interesse pubblico, ma che portano vantaggi solo a certe categorie di privati.
Non appena approvato e pubblicato il testo definitivo della Proposta, Carteinregola farà una disamina puntuale delle modifiche, ripartendo da quelle osservazioni già portate in Commissione Urbanistica e pubblicate un anno fa (2).
Possiamo però già anticipare gli esiti di due vertenze che abbiamo sollevato da tempo: l’inserimento di un nuovo comma all’Art. 71 “Reticolo idrografico”, che avrebbe permesso scavi e edificazioni a ridosso dei muraglioni ma anche lungo gli argini, con la sola esclusione del letto dei fiumi e dei fossi (3), e l’aumento della superficie di vendita delle attività commerciali nei tessuti storici della città – a cominciare da quelli medievali e rinascimentali – unita all’introduzione della possibilità di accorpamenti tra locali contigui di unità immobiliari diverse (4).
La prima vertenza ha avuto successo, perchè il comma aggiunto è stato cancellato, da un emendamento di Rocco Ferraro della Lista Civica Gualtieri che ha solo aggiunto una precisazione, peraltro a nostro avviso ridondante, che esclude dalle limitazioni – a cui si voleva derogare – gli interventi consentiti dai sovraordinati Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) e Piano di Assetto Idrogeologico (PAI). La seconda è stata una sconfitta su tutta la linea, visto che la superficie massima di vendita, nel PRG vigente e anche nella Proposta di delibera è 250 metri quadri, mentre un emendamento di Italia Viva votato dalla maggioranza (che ne aveva presentati di analoghi) l’ha portato a 1000 mq. Il 400%. Il combinato disposto con le possibilità di ampliamento al piano terra (come prevedeva la Proposta di delibera) e forse a tutti i piani (non sappiamo se i relativi emendamenti siano stati approvati), spalanca le porte alla proliferazione dei centri commerciali nel cuore della città, e anche di locali di ristorazione di massa, che attualmente non hanno limiti di superficie, ma che sono vincolati dalle superfici esistenti disponibili.
L’emendamento fa “salve più specifiche e ulteriori previsioni contenute nel Regolamento del commercio“, come del resto già prevede il PRG vigente (5), ma non c’è alcuna certezza che “più specifiche e ulteriori previsioni” siano poi effettivamente introdotte.
E vogliamo ribadire ancora una volta che, viste le ampie possibilità di deroga già esistenti per i casi in cui l’amministrazione ritiene di poter approvare gli interventi – ad esempio la nuova Rinascente in Via del Tritone ha una superficie di vendita di 14.000 mq, Apple store in Via el Corso oltre 2.000 metri di superficie, di cui circa 800 destinati ad attività commerciali – non era necessario abbassare l’asticella per tutti, in automatico.Gli unici vantaggi di questa modifica ci sembrano essere per i grossi investitori e naturalmente per la politica, che non deve più pendersi la responsabilità delle scelte, ma che potrà appellarsi alle normative vigenti. Quanto alle limitazioni per la Città Storica da introdurre nel regolamento del Commercio, vedendo quanti regolamenti giacciono nei cassetti dell’amministrazione in attesa dell’approvazione, e quanti sono stati approvati e di fatto sono disattesi o non applicati, e a meno di due anni dalla fine della consiliatura, ci sembra molto difficile che possano effettivamente essere introdotte e rese effettive tempestivamente. Nel frattempo molti centri commerciali e locali di ristorazione di massa saranno già scappati dalla stalla.
Resta l’amara constatazione di dover classificare come “vittoria” non un miglioramento delle regole per la città, ma la difesa dello “status quo” da un abbassamento delle regole.
Anna Maria Bianchi Missaglia
(La nuova Rinascente in Via del Tritone foto AMBM)
Per Osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com
(5)Norme Tecniche di Attuazione PRG del 2008 Art. 25 comma 17
Con successivo provvedimento, da emanare anche ai sensi dell’art. 20 della LR n. 33/1999*, il Comune potrà limitare, per motivi di salvaguardia dei caratteri socio-economici, culturali e ambientali di particolari zone della Città storica e della Città consolidata, i cambiamenti di destinazione d’uso o l’insediamento di specifiche attività interne alle destinazioni d’uso di cui all’art. 6, con particolare riguardo agli esercizi commerciali, all’“artigianato produttivo”, all’“artigianato di servizio”, ai “pubblici esercizi”; con lo stesso provvedimento, il Comune potrà individuare le destinazioni d’uso esistenti di cui incentivare la delocalizzazione o le destinazioni d’uso qualificanti da promuovere, anche avvalendosi del Programma integrato di cui all’art. 14, comma 3, lett. a).
Art. 20 (Criteri per i centri storici) 1. I comuni, nei propri strumenti urbanistici, possono prevedere specifiche normative atte a regolamentare la localizzazione delle strutture di vendita nell’ambito dei centri storici, attraverso appositi programmi d’intervento, al fine di riqualificare e salvaguardare il tessuto urbano di antica origine, eliminando fenomeni di degrado e di abbandono, ed individuando i limiti per le zone sottoposte ad obbligo di strumento attuativo.
2. I programmi di cui al comma 1 possono interessare tutta o parte dell’area del centro storico, nonché edifici di interesse storico, archeologico o ambientale, e prevedono la razionalizzazione dei sistemi di fruizione dell’area interessata mediante: a) interventi infrastrutturali necessari a garantire l’accessibilità prioritariamente attraverso il mezzo pubblico, realizzando adeguati parcheggi al di fuori del centro stesso e provvedendo allo sviluppo dei servizi di trasporto collettivo; b) localizzazione e regolamentazione delle aree pedonali o parzialmente pedonalizzate; c) effettuazione di studi per valutare la possibilità di inserimento di nuove funzioni extra-residenziali e definire le porzioni di centro storico da considerare immodificabili; d) dotazione di specifici standard per i centri storici ritenuti anche poli di attrazione turistica; e) determinazione delle tipologie di attività e delle strutture di vendita qualitativamente rapportabili ai caratteri storici, architettonici ed urbanistici del centro storico, nell’ambito delle tipologie previste come compatibili dal documento programmatico di cui all’articolo 11.
3. I comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, anche in deroga alle previsioni del documento programmatico previsto nell’articolo 11, possono prevedere nei programmi di cui al comma 1, al fine di rivitalizzare il sistema distributivo, la realizzazione nei centri storici di: a) centri commerciali, utilizzando immobili esistenti eventualmente soggetti a recupero edilizio, purché la superficie di vendita non sia superiore a mq. 2.000 ed a condizione che almeno il 50 per cento della superficie sia utilizzata da esercizi di vicinato; b) medie strutture di vendita destinate a gallerie d’arte, a librerie e ad esercizi commerciali di prodotti di attività editoriali.
4. Per i comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, la realizzazione di centri commerciali ai sensi del comma 3, lettera a) è consentita purché la superficie di vendita non sia superiore ai limiti previsti per le medie strutture di vendita dall’articolo 4, comma 1, lettera e) del d.lgs. 114/1998 ed a condizione che almeno il 60 per cento della superficie sia utilizzata da esercizi di vicinato.
5. Nelle aree interessate dai programmi di cui al comma 1, i comuni, fino e non oltre la data del 30 aprile 2001, possono sospendere o inibire gli effetti della comunicazione all’apertura degli esercizi di vicinato di cui all’articolo 25, sulla base di specifiche valutazioni circa l’impatto del nuovo esercizio sulla rete degli esercizi esistenti, ed in considerazione della previsione di interventi di qualificazione e di razionalizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori e/o della domanda turistica.