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Sta arrivando la legge regionale che trasforma manufatti agricoli in case, attività turistiche e sportive (e asili nido)

E’ all’esame delle Commissioni regionali la Proposta di legge 167 di cui sono promotori Orlando Tripodi (Forza Italia) Presidente della Commissione Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione e la consigliera Micol Grasselli (Fratelli d’Italia), che spalanca le norme alla trasformazione di unità immobiliari rurali “inutilizzate” – “realizzate e utilizzate come magazzini o ricovero attrezzi o sementi, e che non hanno i requisiti in quanto non connessi ad aziende agricole“- in edifici di vario genere e uso, come se si trovassero all’interno di aree urbanizzate. Con le solite giustificazioni del contenimento del consumo di suolo, la riqualificazione energetica e persino la necessità della “ripresa nel settore edile caratterizzato da un lungo periodo di crisi”. Pubblichiamo il testo della Proposta che si preannuncia come una delle peggiori iniziative urbanistiche della Regione a guida centrodestra, sulla quale il gruppo urbanistica di Carteinregola sta preparando un articolato dossier. (AMBM)

PROPOSTA DI LEGGE N. 167 del 17 luglio 2024 di iniziativa dei consiglieri TRIPODI e GRASSELLI RECUPERO MEDIANTE CAMBIO D’USO DI UNITÀ IMMOBILIARI IN AREE RURALI (scarica il testo della PL 167 pubblicata sul sito regionale)

Premessa

La presente proposta di legge introduce norme in materia di recupero e rigenerazione di unità immobiliari in aree agricole rurali che non hanno i requisiti di ruralità previsti dalla Legge Regionale 38/99 (1), da destinare ad uso abitativo, turistico ricettivo e/o sportivo, per asili nido o strutture socio-assistenziali senza ricorrere all’utilizzo di lotti di terreno inedificati, rendendo funzionali le strutture edilizie non più utilizzate allo scopo agricolo.

Tali tipologie di intervento non sono contemplate nella Legge Regionale 38/99 ì che interviene sui manufatti che hanno ancora i requisiti di connessione funzionale con un azienda agricola esistente.

Pertanto, con il recupero di questi spazi si potranno realizzare abitazioni, strutture ricettive e/o sportive, socio-assistenziali o asili nido, rendendo abitabili le unità immobiliari rurali realizzati e utilizzati come magazzini o ricovero attrezzi o sementi, e che non hanno i requisiti in quanto non connessi ad aziende agricole, contribuendo anche alla ripresa nel settore edile caratterizzato da un lungo periodo di crisi, tamponato solo momentaneamente con i interventi di ecobonus e sismabonus.

La presente proposta si pone l’obiettivo di limitare il consumo di nuovo territorio attraverso un più efficace riutilizzo nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e morfologiche degli immobili nei volumi esistenti, nonché di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.

La proposta si compone di dieci articoli, così suddivisi:

Art. 1. Finalità e Definizioni, dove vengono definite le finalità della presente legge e le definizioni degli immobili oggetto di recupero

Art. 2. Disciplina Edilizia degli Interventi, In questo articolo si pone particolare attenzione alla classificazione dell’intervento edilizio da eseguire, soggetto al rilascio del titolo abilitativo da parte del Comune.

Art. 3. Condizioni e Requisiti Tecnici. In cui si definiscono le condizioni e i requisiti tecnici che devono avere gli immobili oggetto di recupero mediante cambio d’uso, in paticolare per l’altezza interna netta e le superfici finestrate.

Art. 4. Sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico. Per il recupero dei vari interventi sono previste opere di isolamento termico nonché interventi di risparmio idrico, di ricorso a fonti energetiche rinnovabili e di recupero delle tradizioni costruttive biosostenibili (di cui alla legge regionale 27 maggio 2008, n. 6) (2)

Art. 5. Aree a parcheggio, in cui vengono definite le condizioni per il reperimento delle superfici a parcheggio

Art. 6. Obblighi e deroghe, in questo articolo si pongono gli obblighi che i richiedenti dovranno rispettare anche dopo l’avvenuto recupero mediante cambio d’uso e le deroghe ai limiti e prescrizioni edilizie degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi

Art. 7. Ambiti di esclusione e adeguamenti comunali. La presente proposta stabilisce che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale motivata in relazione a specifiche esigenze di tutela paesaggistica o igienico-sanitaria, di difesa del suolo e di rischio idrogeologico, possono disporre l’esclusione di parti del territorio dall’applicazione delle disposizioni della presente legge. Questo articolo esclude inoltre una serie di immobili che non possono beneficiare delle disposizioni della presente proposta, come ad esempio gli immobili sottoposti a vincoli relativi a parchi o riserve naturali, gli immobili per i quali sia stata emessa un’ordinanza di sospensione dei lavori o demolizione e ripristino dello stato dei luoghi.

– Art. 8. Monitoraggio e valutazione. La Regione Lazio, al fine di monitorare i benefici della presente proposta di legge, chiede ai comuni l’invio, con cadenza annuale, del numero complessivo e la principale distribuzione geografica degli interventi di recupero dei locali agricoli e fabbricati rurali e l’indicazione delle principali caratteristiche edilizie e funzionali degli edifici interessati da questi interventi.

Art. 9. Entrata in vigore. La presente proposta entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 10. Norma finanziaria. La presente proposta non prevede oneri a carico del bilancio regionalepoiché reca esclusivamente disposizioni a carattere ordinamentale.

Art. 1 (Finalità e Definizioni)

1. La Regione, per contenere il consumo di suolo e favorire delle politiche abitative in grado di garantire una riduzione delle emissioni in atmosfera e un maggiore efficientamento energetico degli edifici, promuove il recupero di unità immobiliari rurali site in area agricola/rurale che non presentano i requisiti di connessione funzionale in quanto non presente e attiva alcuna azienda agricola e quindi non inquadrabili nella sfera normativa della Legge Regionale 38/99 (1), il recupero potrà essere ad uso residenziale, turistico-ricettivo e/o sportivo, socio-assistenziale e per attività di asili nido, realizzati fuori terra.

2. Oltre che per incentivare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, la presente legge ha anche il fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini, intesa in senso ampio e integrato, comprendente quindi aspetti sociali, economici, urbanistici ed edilizi, e di promuovere o rilanciare territori soggetti a situazioni di disagio o degrado sociale ed economico;

3. Si definiscono, ai fini della presente legge:

a) Unità immobiliari rurali: gli immobili realizzati in zona agricola.

4. Pertanto, per le finalità di cui ai commi che precedono, è consentito il recupero del patrimonio edilizio rurale che viene così restituito a una condizione di decoro e di utilizzo reale, a condizione che non sia più in connessione funzionale con le attività agricole.

5. I comuni, nell’ambito della propria autonomia, destinano preferibilmente il contributo straordinario di cui all’art. 4, a promuovere gli studi e gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico.

Art. 2 (Disciplina edilizia degli interventi)

1. Il recupero delle unità immobiliari realizzate in zona agricola ad uso residenziale, turistico-ricettivo e/o sportivo, socio-assistenziale e per attività di asili nido non è mai soggetto alla preventiva adozione e approvazione di piano attuativo o di permesso di costruire convenzionato e non è qualificato come nuova costruzione.

2. L’intervento di recupero e di rigenerazione delle unità immobiliari rurali è classificato in ogni caso come “intervento di ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett d) del DPR del 6 giugno 2001,n.380 e successive modifiche (3), ed è assoggettato al corrispondente regime economico-amministrativo.

3. L’intervento di cui al comma 2 comporta la corresponsione del versamento del contributo stabilito all’art. 16 del DPR del 6 giugno 2001,n.380 (4) e successive modifiche secondo le tabelle approvate e vigenti in ciascun comune in relazione alla nuova destinazione d’uso conseguita con l’attuazione dell’intervento edilizio

4. Gli interventi saranno inoltre assoggettati al pagamento del contributo straordinario pari al 50% del costo di costruzione di cui all’at. 16 del DPR del 6 giugno 2001,n.380

(RIPETE COMMA 5 ART. 1) 5. I comuni, nell’ambito della propria autonomia, destinano preferibilmente il contributo straordinario di cui all’art. 4, a promuovere gli studi e gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico.

6. Nel caso in cui l’area o l’immobile oggetto del recupero mediante cambio d’uso sia sottoposto a vincoli, la presentazione della pratica edilizia è subordinata al parere favorevole delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso.

7. Le superfici interne nette degli ambienti oggetto di recupero mediante cambio d’uso dovranno rispettare il DM 5 luglio 1975 (5)

8. Le unità, così come recuperate o rigenerate, dovranno essere destinate ad uso abitativo del nucleo famigliare del proprietario e dei propri figli.

9. È ammessa deroga a quanto stabilito al comma 1, [probabilmente si intende comma 8] solo nel caso in cui il recupero ad uso abitativo sia finalizzato alla locazione a canone calmierato o a uso gratuito di cui al regolamento regionale 28 dicembre 2012 n. 18 e regolamento regionale 27 marzo 2015 n. 2 e successive modifiche (6).

Art. 3 (Condizioni e Requisiti Tecnici)

1. E’ consentito il recupero e la rigenerazione mediante cambio d’uso delle unità immobiliari rurali a condizione che siano stati legittimamente realizzati ovvero sia stato ottenuto il provvedimento di sanatoria edilizia. Nel caso di domande di sanatoria presentate, ma non ancora rilasciate, il recupero mediante cambio d’uso potrà essere effettuato solo dopo il rilascio del permesso di costruire in sanatoria.

2. E’ consentito il recupero mediante cambio d’uso delle unità immobiliari rurali ad uso residenziale, turistico-ricettivo e/o sportivo, asili nido o strutture socio-assistenziali da un minimo di 45 mq di superficie calpestabile lorda fino ad un massimo di 300 mq di superficie calpestabile lorda. La superficie in eccedenza potrà assumere destinazione d’uso assimilabili a garages, cantine o magazzini, o rimanere invariate. I cambi di destinazione d’uso sono consentiti fino a un massimo di due unità immobiliari distinte per ciascun proprietario.

3. E’ consentito il recupero mediante cambio d’uso degli immobili già in possesso di autorizzazione sismica o certificato di idoneità statica. Nel caso non si disponga di questi documenti, l’intervento di recupero mediante cambio d’uso è subordinato all’adeguamento sismico del fabbricato.

4. Ai fini del recupero mediante cambio d’uso è consentita la demolizione ricostruzione del fabbricato con un incremento della volumetria autorizzata fino ad un massimo del 20% con possibilità di delocalizzazione sullo stesso terreno o limitrofo del medesimo proprietario.

5. Le opere di recupero delle unità immobiliari rurali devono conseguire il rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti.

6. Le altezze interne nette dei locali oggetto di recupero saranno così suddivise:

  • a) 2,70 ml per gli spazi destinati alla permanenza delle persone per locali ad uso residenziale o assimilabili;
  • 2,55 ml nei comuni montani per locali ad uso abitativo;
  • 3,00 ml per locali ad uso turistico ricettivo e/o sportivo e asili nido.

7. Le altezze necessarie al recupero mediante cambio d’uso possono essere raggiunte anche con opere edilizie che comportano l’abbassamento del solaio di calpestio dei vani e dei locali da recuperare, a condizione che tali opere non incidano negativamente sulla statica dell’edificio e che rispettino tutte le norme in materia di statica delle costruzioni in conformità con le indicazioni e prescrizioni della Parte II Capo I, II, III, IV del DPR 380/01 (7).

8. Il rapporto aeroilluminante, tra superficie finestrata apribile e superficie interna netta, anche di ogni singolo ambiente, deve essere pari ad un ottavo. Tale rapporto può essere soddisfatto anche mediante aperture praticate nelle murature perimetrali, fermo restando la salvaguardia delle e in conformità con le indicazioni e prescrizioni della Parte II Capo I, II, III, IV del DPR 380/01 (7)

9. Esclusivamente per i locali accessori o di servizio è sempre consentito il ricorso ad aeroilluminazione totalmente artificiale.

10. L’intervento di recupero dei locali agricoli o fabbricati rurali, se in deroga ai limiti fissati dal decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 (8), deve prevedere il conferimento, da parte dei richiedenti, di superfici idonee a compensare gli standard urbanistici mancanti ovvero la loro monetizzazzione in base ai costi correnti di esproprio all’interna dell’area considerata.

11. L’attuazione degli interventi di cui all’Art.1 comma 1 della presente legge è subordinata all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria, di cui all’Art.16 del DPR n.380 del 2001. (4)

12. Per i cambi di destinazione a turistico-ricettivo e/o sportivo, l’edificio dovrà essere in possesso, prima della definizione del titolo edilizio, dell’effettivo allaccio in pubblica fognatura, mentre per tutte le altre destinazioni d’uso si potrà procedere secondo quanto previsto dalla DGR n. 219 del 13 maggio 2011 (9).

Art. 4 (Sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico)

1. Il progetto di recupero ad uso residenziale, turistico-ricettivo e/o sportivo, socio-assistenziale e attività di asili nido dei locali agricoli o fabbricati rurali, deve prevedere interventi di isolamento termico nonché interventi di risparmio idrico, di ricorso a fonti energetiche rinnovabili e di recupero delle tradizioni costruttive biosostenibili di cui alla legge regionale 27 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia) (2).

2. Gli interventi di recupero mediante cambio d’uso sono soggetti al pieno rispetto della L.R. 6/2008 stabilendo che il ricorso a fonti energetiche rinnovabili, al fine di soddisfare il fabbisogno di energia elettrica, non potrà essere inferiore a 3 kW per ciascuna unità immobiliare.

3. Nel caso in cui il fabbricato sia originariamente destinato in parte a residenziale e in parte ad agricolo, per garantire il recupero mediante cambio d’uso è necessario che vengano installati almeno 3 kw anche per l’edificio residenziale non oggetto di recupero, così da garantire il fabbisogno energetico per ogni unità abitativa esistente.

Art. 5 (Aree a parcheggio)

1. Gli interventi di recupero delle unità immobiliari rurali, qualora volti alla realizzazione di nuove ed indipendenti unità immobiliari residenziali, comportando quindi un carico urbanistico, sono subordinati all’obbligo di reperimento di parcheggi pertinenziali, nella misura di cui all’art. 41 sexies della Legge n. 1150/42 (10)

Art. 6 (Obblighi e Deroghe)

1. I volumi delle unità immobiliari rurali recuperati in applicazione della disciplina di cui alla presente legge, non possono essere oggetto di mutamento di destinazione d’uso nei dieci anni successivi al certificato di ultimazione lavori attestabile con atto d’obbligo.

2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 3 comma 6, il recupero dei locali agricoli o fabbricati rurali è sempre ammesso, in conformità con le previsioni del PTPR (11), anche in deroga ai limiti e prescrizioni edilizie degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi.

3. L’intervento di recupero delle unità immobiliari rurali ad uso residenziale, turistico-ricettivo e/o sportivo, socio-assistenziale e attività di asili nido deve garantire il rispetto delle prescrizioni igienico- sanitarie riguardanti le condizioni di agibilità.

Art. 7 (Ambiti di esclusione e adeguamenti comunali)

1. Ferme restando le esclusioni previste al comma 2, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni, non [si intenda “con” NDR] deliberazione del Consiglio comunale motivata in relazione a specifiche esigenze igienico-sanitarie, di difesa del suolo e di rischio idrogeologico, possono disporre l’esclusione di parti del territorio dall’applicazione delle disposizioni della presente legge. Le presenti disposizioni di legge si applicano comunque direttamente dopo lo spirare del termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previsto per l’adozione della predetta delibera di consiglio comunale. L’applicazione è comunque esclusa per le parti di territorio per le quali sussistono limitazioni derivanti da situazioni di contaminazione ovvero da operazioni di bonifiche in corso o già effettuate. I comuni, sulla base di quanto definito nella componente geologica degli strumenti urbanistici generali, dei piani e programmi urbanistici comunque denominati e di indicazioni da strumenti territoriali di pianificazione sovraordinati, individuano, entro il medesimo termine di centottanta giorni dalla data in vigore della presente legge, specifici ambiti di esclusione in presenza di fenomeni di risalita della falda che possono determinare situazioni di rischio nell’utilizzo di spazi oggetto di recupero mediante cambio d’uso.

2. Sono tassativamente esclusi dagli ambiti di applicazione della presente legge:

a)gli immobili ricadenti in aree sottoposte a vincoli relativi a parchi o riserve naturali;

b) gli immobili ricadenti in aree sottoposte a tutela per dissesto idrogeologico, individuate da strumenti territoriali di pianificazione comunale e sovracomunale, non in contrasto con le previsioni dei piani di bacino;

3. I comuni, anche successivamente al termine di cui al comma 1, aggiornano gli ambiti di esclusione a seguito di nuovi eventi alluvionali, nonché a seguito di specifiche analisi di rischio geologico e idrogeologico locale.

4. Le disposizioni della presente legge si applicano agli immobili esistenti o per la cui costruzione sia già stato conseguito il titolo abilitativo edilizio o il titolo edilizio in sanatoria o l’approvazione dell’eventuale programma integrato di intervento richiesto dalla data di approvazione della Deliberazione di Consiglio Comunale di cui al comma 1.

Art. 8 (Monitoraggio e valutazione)

1. I comuni, entro il 31 gennaio di ogni anno, comunicano alla direzione generale regionale competente i dati, riferiti all’anno precedente, relativi al numero di locali agricoli e fabbricati rurali oggetto di recupero mediante cambio in applicazione della presente legge, le relative superfici e le corrispondenti destinazioni d’uso insediate, mediante apposita modulistica predisposta dagli uffici regionali.

2. La Regione deve verificare le cubature presentate dai Comuni oggetto di recupero mediante cambio d’uso a residenziale, ricettive e attività socio-assistenziali. Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, tali cubature vanno defalcate dalla capacità massima che ogni singolo Comune può realizzare, così da garantire il non consumo del suolo.

3. Il Consiglio regionale controlla periodicamente l’attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti per il recupero dei locali agricoli e fabbricati rurali esistenti.

4. Con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione contenente:

a) il numero complessivo e la principale distribuzione geografica degli interventi di recupero dei locali agricoli e fabbricati rurali;

b) l’indicazione delle principali caratteristiche edilizie e funzionali degli edifici interessati da questi interventi;

c) le principali esclusioni previste dai comuni ai sensi dell’articolo 7.

5. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l’esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.

Art. 9 (Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

NOTE

(1) LR Lazio Norme sul governo del territorio

Numero della legge: 38
Data: 22 dicembre 1999
Numero BUR: 36
Data BUR: 30/12/1999

(2) LR Lazio Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia (1)Numero della legge: 6
Data: 27 maggio 2008
Numero BUR: 21
Data BUR: 07/06/2008

(3) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-2002.L’atto è integrato con le correzioni apportate dall’avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di “vacatio legis”. È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione. (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 12/12/2024)(GU n.245 del 20-10-2001 – Suppl. Ordinario n. 239)

Art. 3 comma 1 lett d) del DPR del 6 giugno 2001,n.380

Art. 3 (L)  Definizioni degli interventi edilizi  (legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31)

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:

(…) d) “interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi  ((degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142)) del medesimo codice, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria;

(4) DPR del 6 giugno 2001,n.380 Art. 16 (L)  Contributo per il rilascio del permesso di costruire (legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 3; 5, comma 1; 6, commi 1, 4 e 5; 11; legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 47; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 7; legge 29 settembre 1964, n. 847, articoli 1, comma 1, lettere b) e c), e 4; legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 44; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17; decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 58, comma 1; legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 61, comma 2)

1. Salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo.

2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune all’atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell’interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell’articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune.

2-bis. Nell’ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

3. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all’atto del rilascio, è corrisposta in corso d’opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione.

4. L’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione:

a) all’ampiezza ed all’andamento demografico dei comuni;

b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;

c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;

d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall’articolo 41-quinquies, penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali;

d-bis) alla differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), anziché quelli di nuova costruzione;

d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica((o in deroga)). Tale maggior valore, calcolato dall’amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest’ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l’interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l’intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche.

4-bis. Con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo della lettera d-ter) del comma 4, sono fatte salve le diverse disposizioni delle legislazioni regionali e degli strumenti urbanistici generali comunali.

5. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale, secondo i parametri di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto dal comma 4-bis.

6. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale.

7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.

7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle regioni.

8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.

9. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell’articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l’edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.

10. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni.

(7) DECRE TO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)

(8) Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444
Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 765 del 1967.

(9) Deliberazione Giunta Regionale n. 219 del 13/05/2011

Adozione del documento concernente “Caratteristiche tecniche degli impianti di fitodepurazione, degli impianti a servizio di installazioni, di insediamenti ed edifici isolati minori di 50 abitanti equivalenti e degli impianti per il trattamento dei reflui di agglomerati minori di 2.000 abitanti equivalenti”. Scarica  DGR n. 219 del 13/05/2011 ( pdf 8.05 MB)

(10) Legge 17 agosto 1942, n. 1150 Legge urbanistica (tra parentesi gli articoli della legge n. 765 del 1967)

41-sexies (art. 18)

1. Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione.
(comma così modificato dall’articolo 2 della legge n. 122 del 1989)

2. Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d’uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse.
(comma aggiunto dall’articolo 12, comma 9, della legge n. 246 del 2005)

(11) PTPR Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (vedi  vedi https://www.carteinregola.it/idossier-2/ptpr-piano-territoriale-paesaggistico-regionale/