Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Adozione Modifiche NTA PRG – Art. 24 Città storica – norme generali

L’articolo 24, nelle NTA del 2008 è composto da 21 commi; la delibera adottata modifica i commi 3-5-6-7-8-9 – 12-19-20 abroga commi 10-11 – 21 (nella delibera di Giunta 2023: modificato comma 3)

Scarica 102a Proposta (Dec. G.C. n. 53 del 13 giugno 2023) Adozione, ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 1150/1942 e L.R. n. 19/2022, della variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del PianoRegolatore Generale vigente, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008.

TESTO NTA PRG 2008
Titolo II – Sistema insediativo Capo 2° Città storica
Art.24. Norme Generali 
TESTO di cui alla DECISIONE DI GIUNTA 13.06.2023
Titolo II – Sistema insediativo Capo 2° Città storica
Art.24. Norme Generali 
TESTO ADOTTATO AC 11 dicembre 2024
Titolo II – Sistema insediativo Capo 2° Città storica
Art.24. Norme generali
1. Per Città storica si intende l’insieme integrato costituito dal-
l’area storica centrale interna alle mura, dalle parti urbane del-
l’espansione otto-novecentesca consolidata, interne ed esterne
alle mura, e dai singoli siti e manufatti localizzati nell’intero
territorio comunale, che presentano una identità storico-cultu-
rale definita da particolari qualità, riconoscibili e riconosciute
dal punto di vista dei caratteri morfogenetici e strutturanti del-
l’impianto urbano e di quelli tipo-morfologici, architettonici e
d’uso dei singoli tessuti, edifici e spazi aperti, anche in riferi-
mento al senso e al significato da essi assunti nella memoria
delle comunità insediate.

1. vive testo vigente

1. vive testo vigente
2. All’interno della Città storica, gli interventi edilizi e urbanistici,
nonché le iniziative di promozione sociale ed economica, sono
finalizzati alla conservazione e valorizzazione delle qualità esi-
stenti, nel rispetto delle peculiarità di ciascuna delle componenti
insediative, e sono volti al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) la conservazione dei tessuti edilizi esistenti e degli specifici e
stratificati caratteri storico-morfologici, anche attraverso l’e-
liminazione delle superfetazioni;
b) la preservazione della destinazione residenziale prevalente,
nonché del tessuto commerciale e artigianale che riveste un
valore storico-artistico e di identità sociale e culturale;
c) l’integrazione delle attrezzature e dei servizi mancanti per il
consolidamento della funzione residenziale e lo svolgimen-
to delle altre funzioni compatibili;
d) il trasferimento delle sedi direzionali, al fine di ridurre il
carico urbanistico dei Tessuti più centrali e favorire la distri-
buzione policentrica di tali funzioni;
e) il restauro dei complessi e degli edifici speciali con la con-
ferma, la riscoperta e la valorizzazione del loro ruolo stori-
co-morfologico, funzionale e simbolico nella struttura
urbana;
f) la tutela e valorizzazione dei beni di archeologia antica e
medievale, siano essi parti strutturali, tecnologiche o decora-
tive inglobate in costruzioni di epoca successiva ovvero orga-
nismi edilizi autonomi (torri, oratori, fortificazioni, ecc.);
g) la manutenzione e il recupero degli spazi aperti esterni (strade,
piazze, parchi e giardini) e interni (corti, orti e giardini), come
componenti strutturanti dei diversi impianti insediativi;
h) la riqualificazione degli edifici e delle aree degradate, anche
attraverso interventi di demolizione con o senza ricostruzio-
ne, e ridisegno degli spazi aperti.
2. vive testo vigente2. vive testo vigente
3. La Città storica si articola nelle seguenti componenti:
a) Tessuti;
b) Edifici e complessi speciali;
c) Spazi aperti;
d) Ambiti di valorizzazione.
Tali componenti sono individuate nell’elaborato 3.“Sistemi e
Regole”, rapp. 1:10.000, e, relativamente alla parte centrale
della Città, nell’elaborato 2.“Sistemi e Regole”, rapp. 1:5.000.
Concorrono all’articolazione della Città storica, gli Ambiti di
programmazione strategica di cui all’art. 64, che associano più
componenti anche esterne alla Città storica.

3. La Città storica si articola nelle seguenti
componenti:
a) Tessuti;
b) Edifici e complessi speciali;
c) Spazi aperti;
d) Ambiti di valorizzazione.
Tali componenti sono individuate nell’elaborato
3.“Sistemi e Regole”, rapp. 1:10.000, e, relativamente
alla parte centrale della Città, nell’elaborato
2.“Sistemi e Regole”, rapp. 1:5.000. Concorrono
all’articolazione della Città storica, gli Ambiti di
programmazione strategica di cui all’art. 64, che
associano più componenti anche esterne alla Città
storica. Le componenti comprese nella Città
storica sono “Zone di recupero del patrimonio
edilizio esistente”, ai sensi dell’art. 27, legge n.
457/1978.
3. La Città storica si articola nelle seguenti
componenti:
a) Tessuti;
b) Edifici e complessi speciali;
c) Spazi aperti;
d) Ambiti di valorizzazione.
Tali componenti sono individuate nell’elaborato
3.“Sistemi e Regole”, rapp. 1:10.000, e, relativamente
alla parte centrale della Città, nell’elaborato 2.“Sistemi
e Regole”, rapp. 1:5.000. Concorrono all’articolazione
della Città storica, gli Ambiti di programmazione
strategica di cui all’art. 64, che associano più
componenti anche esterne alla Città storica. Le
componenti comprese nella Città storica sono “Zone
di recupero del patrimonio edilizio esistente”, ai sensi
dell’art. 27, legge n. 457/1978.

4. Gli obiettivi di cui al precedente comma 2 sono perseguiti:
a) tramite interventi prevalentemente diretti nei Tessuti, negli
Edifici e complessi speciali, negli Spazi aperti, da attuarsi nel
rispetto della specifica disciplina di cui agli articoli da 25 a
42, e secondo quanto previsto nell’elaborato G2. “Guida per
la qualità degli interventi”;
b) tramite interventi prevalentemente indiretti negli Ambiti di
valorizzazione, da attuarsi nel rispetto della specifica disciplina
dell’art. 43 e secondo quanto previsto in Appendice 1 alle pre-
senti NTA, recante “Schede degli Ambiti di valorizzazione”;
c) tramite interventi diretti e indiretti, tra loro coordinati,
negli Ambiti di programmazione strategica, da attuarsi nel
rispetto della specifica disciplina dell’art. 64 e secondo quan-
to previsto negli elaborati indicativi da I4 a I8.
4. vive testo vigente4. vive testo vigente

5. Fatto salvo quanto più specificatamente previsto nelle
norme di componente – e in particolare dagli articoli 25 e 36-,
sugli edifici esistenti di Città storica sono ammesse, in genera-
le, le seguenti categorie d’intervento, come definite all’art. 9:
a) su tutti gli edifici sono sempre consentiti gli interventi di
categoria MO, MS, RC, come definiti dall’art. 9;
b) sui beni individuati nella Carta per la qualità, ivi compresi i
beni tutelati ai sensi di legge, sono consentiti gli interventi
di cui all’art. 16, comma 3;
c) sugli edifici d’interesse storico-architettonico, non inseriti
nella Carta per la qualità, sono consentiti interventi di cate-
goria RE1;
d) sugli edifici, o parti di essi, privi di interesse storico e archi-
tettonico, sin dall’origine o a seguito di irreversibili altera-
zioni, sono consentiti interventi di categoria RE2, DR, AMP,
secondo le componenti in cui ricadono.
5. Fatto salvo quanto più specificatamente previsto nelle
norme di componente – e in particolare dagli articoli 25 e 36-,

sugli edifici esistenti di Città storica sono ammesse, in genera-
le, le seguenti categorie d’intervento, come definite all’art. 9:
a) su tutti gli edifici sono sempre consentiti gli interventi di
categoria MO, MS, RC, come definiti dall’art. 9;
b) sui beni individuati nella Carta per la qualità, ivi compresi i
beni tutelati ai sensi di legge, sono consentiti gli interventi
di cui all’art. 16, comma 3;
c) sugli edifici d’interesse storico-architettonico, non inseriti
nella Carta per la qualità, sono consentiti interventi di cate-
goria RE1;
d) sugli edifici, o parti di essi, privi di interesse storico e archi-
tettonico, sin dall’origine o a seguito di irreversibili altera-
zioni, sono consentiti interventi di categoria RE2, DR, AMP,
secondo le componenti in cui ricadono.
5. Sugli edifici esistenti di Città storica sono ammesse,
in generale, le categorie d’intervento, come definite
all’art. 9, fatto salvo quanto più specificatamente
previsto nelle norme di componente.
6. Gli interventi di categoria RE2, DR, AMP, sono ammessi previa
verifica, da parte del Comune, dell’interesse storico-architetto-
nico degli edifici esistenti, da effettuare in base alle disposizioni
di cui agli articoli 25, comma 5, e 36, comma 5, e ai criteri appositamente definiti nella “Guida per la qualità degli interventi”.
6. Gli interventi di categoria RE2, DR, AMP, sono ammessi previa
verifica, da parte del Comune, dell’interesse storico-architetto-
nico degli edifici esistenti, da effettuare in base alle disposizioni
di cui agli articoli 25, comma 5, e 36, comma 5, e ai criteri appo-
sitamente definiti nella “Guida per la qualità degli interventi”.

6. Nel caso di Ristrutturazione edilizia con
ampliamento, demolizione e ricostruzione o di
ripristino di edifici crollati o demoliti con aumento di
SUL o del Vft ovvero con modifica anche di un solo
elemento tra sagoma, prospetti, sedime e
caratteristiche planivolumetriche e tipologiche
dell’edifico preesistente
, non censiti nell’elaborato
gestionale G1. Carta per la qualità, è obbligatorio
acquisire il parere del “Comitato per la qualità urbana
e edilizia”, (Co.Q.U.E) ai sensi del comma 12
; dovrà,
altresì, esprimersi nell’ambito della procedura di
rilascio del titolo abilitativo
, sulla verifica dell’interesse
storico-architettonico degli edifici esistenti. Per gli
immobili censiti in Carta per la qualità tale verifica,
nell’ambito della procedura di rilascio del titolo
abilitativo, è di competenza della Sovrintendenza
Capitolina.
7. Ad esito della verifica di cui al comma 6, oltre a definire l’as-
senza o la presenza dell’interesse storico-architettonico, il
Comune può formulare indirizzi o prescrizioni progettuali da
osservare per l’accesso alle categorie d’intervento di cui al
comma 5.
7. Ad esito della verifica di cui al comma 6, oltre a definire l’as-
senza o la presenza dell’interesse storico-architettonico, il
Comune
può formulare indirizzi o prescrizioni progettuali da
osservare per l’accesso alle categorie d’intervento di cui al
comma 5.
7. Ad esito della verifica di cui al comma 6, oltre a
definire l’assenza o la presenza dell’interesse storico-
architettonico il Co.Q.U.E può̀ formulare indirizzi o
prescrizioni progettuali da osservare per l’accesso alle
singole categorie d’intervento
8. Nel caso di interventi indiretti, la verifica di cui al comma 6 è
parte integrante dello strumento urbanistico esecutivo e della
sua istruttoria, fatta salva la facoltà dei soggetti proponenti di
procedere con le modalità di cui al comma 9, lett. c), prima
della presentazione della strumento urbanistico.
8. Nel caso di interventi indiretti, la verifica di cui al comma 6 è
parte integrante dello strumento urbanistico esecutivo e della
sua istruttoria, fatta salva la facoltà dei soggetti proponenti di
procedere con le modalità di cui al comma 9, lett. c), prima
della presentazione della strumento urbanistico.

8. Nel caso di interventi indiretti, la verifica di cui al
comma 6 parte integrante dello strumento
urbanistico esecutivo e della sua istruttoria, fatta salva
la facoltà dei soggetti proponenti di procedere con le
modalità di cui al comma 9, lett. f), prima della
presentazione dello strumento urbanistico
9. Nel caso di interventi diretti, la verifica deve concludersi
prima della richiesta del titolo abilitativo, e può avvenire
secondo i seguenti procedimenti:
a) di iniziativa pubblica, mediante la pre-individuazione d’uffi-
cio, in sede di aggiornamento della Carta per la qualità, anche
per ambiti e per fasi successive, degli edifici su cui sono
ammessi o preclusi gli interventi di cui al comma 5, lett. d);
b) di iniziativa pubblica, mediante Programma integrato, nelle
forme di cui all’art. 14, ad esito di sollecitazione, valutazione
e approvazione, da parte del Comune, delle proposte o istan-
ze private d’intervento;
c) di iniziativa privata, mediante istanza dei proprietari inte-
ressati, corredata da apposita relazione tecnico-scientifica,
rivolta all’Ufficio competente, che acquisisce il parere del
“Comitato per la qualità urbana e edilizia”, secondo le moda-
lità di cui al comma 12.
9. Nel caso di interventi diretti, la verifica deve concludersi
prima della richiesta del titolo abilitativo,
e può avvenire
secondo i seguenti procedimenti:
a) di iniziativa pubblica, mediante la pre-individuazione d’ufficio, in sede di aggiornamento della Carta per la qualità, anche
per ambiti e per fasi successive, degli edifici su cui sono
ammessi o preclusi gli interventi di cui al comma 5, lett. d);

b) di iniziativa pubblica, mediante Programma integrato, nelle
forme di cui all’art. 14, ad esito di sollecitazione, valutazione
e approvazione, da parte del Comune, delle proposte o istan-
ze private d’intervento;

c) di iniziativa privata, mediante istanza dei proprietari interessati, corredata da apposita relazione tecnico-scientifica,
rivolta all’Ufficio competente, che acquisisce il parere del
“Comitato per la qualità urbana e edilizia”, secondo le modalità di cui al comma 12.
9. Nel caso di interventi diretti, la verifica è parte
integrante del procedimento della richiesta del titolo
abilitativo
, e può̀ avvenire anche secondo i seguenti
procedimenti:
a) di iniziativa pubblica, mediante la pre-
individuazione d’ufficio, in sede di aggiornamento
della Carta per la qualità̀;
b) di iniziativa privata, mediante istanza dei
proprietari interessati, corredata da apposita
relazione tecnico-scientifica, rivolta all’Ufficio
competente, che acquisisce il parere del
“Comitato per la qualità̀ urbana e edilizia”,
secondo le modalità̀ di cui al comma 12.

10. Dell’avvio dei procedimenti di cui al comma 9, è data pubbli-
ca comunicazione, ai sensi e per gli effetti delle norme di cui al
Capo III della legge n. 241/1990; a decorrere dall’avvio di tali pro-
cedimenti e per un periodo non superiore a 6 mesi, sono sospese
le istanze di cui al comma 9 lett. c), relative a edifici ricadenti
negli ambiti interessati dai procedimenti di iniziativa pubblica.
10. Dell’avvio dei procedimenti di cui al comma 9, è data pubbli-
ca comunicazione, ai sensi e per gli effetti delle norme di cui al
Capo III della legge n. 241/1990; a decorrere dall’avvio di tali pro-
cedimenti e per un periodo non superiore a 6 mesi, sono sospese
le istanze di cui al comma 9 lett. c), relative a edifici ricadenti
negli ambiti interessati dai procedimenti di iniziativa pubblica.

10. Abrogato
11. Nei procedimenti di cui al comma 9, lett. b) e c), ove le istan-
ze private siano corredate da proposta progettuale e gli stessi
procedimenti si concludano con esito favorevole, si prescinde
dal parere consultivo di cui al comma 12. Dai procedimenti del
presente paragrafo sono esentati i beni di cui all’art. 16.
11. Nei procedimenti di cui al comma 9, lett. b) e c), ove le istan-
ze private siano corredate da proposta progettuale e gli stessi
procedimenti si concludano con esito favorevole, si prescinde
dal parere consultivo di cui al comma 12. Dai procedimenti del
presente paragrafo sono esentati i beni di cui all’art. 16
.

11. Abrogato
12. Gli strumenti urbanistici esecutivi e i progetti edilizi ammes-
si con modalità diretta sono predisposti secondo i contenuti e le
modalità stabilite nell’elaborato G2. “Guida per la qualità degli
interventi”; ove riguardino interventi di categoria RE, DR, AMP,
NE, sono obbligatoriamente sottoposti, ai fini dell’approvazione
o abilitazione, al parere consultivo del “Comitato per la qualità
urbana e edilizia”, che si esprime entro 45 giorni dalla richiesta
del responsabile del procedimento, decorsi infruttuosamente i
quali si prescinde dal parere medesimo.
12. Gli strumenti urbanistici esecutivi e i progetti edilizi ammessi con modalità diretta sono predisposti secondo i contenuti e le
modalità stabilite nell’elaborato G2. “Guida per la qualità degli
interventi”; ove riguardino interventi di categoria RE, DR, AMP,
NE,
sono obbligatoriamente sottoposti, ai fini dell’approvazione
o abilitazione,
al parere consultivo del “Comitato per la qualità
urbana e edilizia”, che si esprime entro 45 giorni dalla richiesta
del responsabile del procedimento, decorsi infruttuosamente i
quali si prescinde dal parere medesimo.

12. Gli strumenti urbanistici esecutivi e i progetti edilizi
ammessi con modalità diretta; ove riguardino
interventi di cui al comma 6
sono sottoposti, al parere
consultivo del “Comitato per la qualità urbana e
edilizia” (Co.Q.U.E.) che si esprime entro 45 giorni
dalla richiesta del responsabile del procedimento,
decorsi infruttuosamente i quali si prescinde dal
parere medesimo. Per gli interventi di categoria
Ristrutturazione Edilizia, il Co.Q.U.E. stabilisce,
nell’ambito delle proprie funzioni, i criteri di rilevanza
urbana per tipologia di intervento, rinviando, nei casi
di nulla o modesta rilevanza urbana, agli uffici
competenti ad emettere il relativo parere.

13. La richiesta del parere è formulata in seno al procedimento
di istruttoria degli strumenti urbanistici esecutivi o delle
richieste di permesso di costruire. In caso di Denuncia di inizio
attività (DIA), presentata ai sensi dell’art. 22 del DPR n.
380/2001, il parere consultivo del Comitato, che si esprime con
le modalità di cui al comma 12, è richiesto dal soggetto attua-
tore prima della presentazione della denuncia e, ove acquisito,
ne correda la documentazione.
13. vive testo vigente13. vive testo vigente

14. Per le finalità del comma 12, il Comitato è integrato, se già
non ne fanno parte, da almeno due esperti di chiara fama in
materia di storia e conservazione dei beni architettonici.
14. vive testo vigente14. vive testo vigente

15. Il parere del Comitato non deve essere richiesto per i beni
inseriti nella Carta per la qualità, per i quali restano ferme le pro-
cedure e le competenze previste dall’art. 16; ove il progetto o lo
strumento urbanistico esecutivo riguardi un insieme di beni
appartenenti alle competenze procedimentali di Organi o Enti
distinti, i rispettivi pareri devono essere tutti acquisiti, separata-
mente per il caso della DIA, o tramite conferenza di servizi nei casi
di permesso di costruire o di strumento urbanistico esecutivo. In
seno alla conferenza di servizi, il Comune è rappresentato esclu-
sivamente dal responsabile del procedimento (o dal suo dirigen-
te), che abbia preventivamente acquisito i pareri – se dovuti –
della Sovrintendenza comunale e del Comitato di cui al comma
12, fatta salva l’ipotesi di infruttuoso decorso dei termini.
15. vive testo vigente15. vive testo vigente

16. Per la formazione degli strumenti urbanistici esecutivi o dei
progetti relativi agli interventi privati diretti di categoria RE2,
DR e AMP, ove comportino aumento di SUL, nonché di catego-
ria NE, il Comune ha facoltà di disporre il ricorso a concorsi di
idee o di progettazione, senza il vincolo delle formalità stabili-
te dal Regolamento dei lavori pubblici; alla valutazione delle
proposte progettuali concorre il soggetto titolare dell’attuazio-
ne degli interventi.
16. vive testo vigente16. vive testo vigente

17. I concorsi per gli interventi diretti sono disposti dal respon-
sabile del procedimento di rilascio del titolo abilitativo (o dal
suo dirigente), su proposta o previo parere del “Comitato per la
qualità urbana e edilizia”, nell’ambito e ad esito della verifica
preventiva di cui al comma 6; i concorsi per gli interventi indi-
retti sono disposti a seguito della presentazione delle proposte
di intervento da parte dei soggetti attuatori o su istanza pre-
ventiva degli stessi. I concorsi possono essere altresì disposti
con deliberazione di Giunta comunale estesa a determinate
categorie di beni o di interventi.
17. vive testo vigente17. vive testo vigente

18. Nei concorsi di progettazione, si prescinde dal parere di cui
al comma 12. Negli stessi concorsi e in caso di ricorso, prescrit-
to o facoltativo, alla modalità di attuazione indiretta, sono con-
sentite, per motivate ragioni di qualità progettuale, deroghe
alle prescrizioni particolari stabilite nel comma 3 degli articoli
da 26 a 33 e da 38 a 40.
18. vive testo vigente18. vive testo vigente
19. Nella parte di Città storica interna alle Mura Aureliane
– dichiarata dall’UNESCO patrimonio dell’umanità -, le com-
petenze consultive assegnate al “Comitato per la qualità urba-
na e edilizia”, ai sensi dei commi 9, lett. c), e 12, e dell’art. 25,
comma 8, sono esercitate dalla Soprintendenza statale per i
beni architettonici e per il paesaggio per il Comune di Roma,
organo periferico del Ministero per i beni e le attività culturali; in tal caso, il parere consultivo di cui al comma 12 è esteso
agli interventi di categoria MS e RC, nonché agli interventi da
abilitare tramite DIA, ai sensi del comma 21.
19. Nella parte di Città storica interna alle Mura Aureliane
– dichiarata dall’UNESCO patrimonio dell’umanità -, le competenze consultive assegnate al “Comitato per la qualità urba-
na e edilizia”, ai sensi dei commi 9, lett. c), e 12, e dell’art. 25,
comma 8, sono esercitate dalla Soprintendenza statale per i
beni architettonici e per il paesaggio per il Comune di Roma,
organo periferico del Ministero per i beni e le attività cultura-
li; in tal caso, il parere consultivo di cui al comma 12 è esteso
agli interventi di categoria MS e RC, nonché agli interventi da
abilitare tramite DIA, ai sensi del comma 21.
19. Nella parte di Città storica dichiarata
dall’UNESCO patrimonio dell’umanità̀ le competenze
consultive assegnate al “Comitato per la qualità̀
urbana e edilizia”, ai sensi dei commi 9, lett. c), e 12,
e dell’art . 25, comma 8, sono esercitate dalla
Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio di Roma.
20. Le disposizioni del comma 19 si applicano dall’entrata in
vigore del presente PRG. Con la formalizzazione di apposita
intesa tra Comune e Ministero per i Beni e le Attività culturali –
Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici del
Lazio, saranno individuate le modalità di collaborazione tra le
due amministrazioni e definiti i criteri di valutazione di immo-
bili e progetti, sulla base di quanto indicato nella “Guida per la
qualità degli interventi”.
20. Le disposizioni del comma 19 si applicano dall’entrata in
vigore del presente PRG. Con la formalizzazione di apposita

intesa tra Comune e Ministero per i Beni e le Attività culturali –
Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici del
Lazio,
saranno individuate le modalità di collaborazione tra le
due amministrazioni e definiti i criteri di valutazione di immo-
bili e progetti, sulla base di quanto indicato nella “Guida per la
qualità degli interventi”.

20. Le disposizioni del comma 19 si applicano
secondo le modalità stabilite nel protocollo d’intesa
vigente tra Comune e Ministero per i Beni e le Attività
culturali (oggi Ministero della Cultura) .Il parere è
richiesto anche per gli interventi di nuova
installazione, sostituzione totale o modifica
sostanziale, di impianti solari e fotovoltaici e eolici
anche per gli interventi, i relativi progetti devono tener
conto delle prescrizioni di cui all’art.16 comma 3 bis
21. Ai sensi dell’art. 6, comma 1, del DPR n. 380/2001, nei Tessuti
T1, T2, T3, T10, negli Edifici e complessi speciali, nei beni indivi-
duati nella Carta per la qualità, gli interventi di categoria MO,
se interessano le parti comuni, con rilevanza esterna, delle
Unità edilizie, sono soggette a DIA.
21. Ai sensi dell’art. 6, comma 1, del DPR n. 380/2001, nei Tessuti
T1, T2, T3, T10, negli Edifici e complessi speciali, nei beni indivi-
duati nella Carta per la qualità, gli interventi di categoria MO,
se interessano le parti comuni, con rilevanza esterna, delle
Unità edilizie, sono soggette a DIA.
21. Abrogato

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

10 2 2025 

Torna all’indice delle modifiche al PRG della Delibera di adozione delle modifiche alle NTA del PRG 2008