Illustrazione di Sergio Staino per la proposta di legge urbanistica della Regione Toscana
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AVVISO PUBBLICO CODICE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 25/10/2014 20141025_carta-di-avviso-pubblico
LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalita’ nella pubblica amministrazione. (12G0213) (GU n.265 del 13-11-2012 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/11/2012 > vai alla pagina della Gazzetta Ufficiale
DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita’, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (13G00076) (GU Serie Generale n.80 del 5-4-2013) note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/04/2013 vai alla Gazzetta Ufficiale
Trasparenza_circolare_funzione_pubblica_2-2013 Tra l’altro, il provvedimento chiarisce che gli obblighi di trasparenza e pubblicazione delle informazioni previste dal decreto sono già efficaci senza bisogno di attendere gli ulteriori decreti attuativi o i modelli standard previsti dall’articolo 48 dello stesso Dlgs.
Dal Quotidiano giuridico “Studio Cataldi” (Il diritto di accesso civico) e inviatomi dall’amico Bruno Ceccarelli, in materia di Diritto di accesso agli atti delle Amministrazioni pubbliche.
Con il D.lgs n. 33/2013 (sugli obblighi di trasparenza delle PA), esattamente all’ art. 5, si è riconosciuto un diritto di accesso agli atti delle Amministrazioni pubbliche di portata più ampia e di più ampio respiro.
Il c.d. diritto di “accesso civico”, non è ancora relativo alla totalitá dei documenti frutto di attivitá amministrativa di un ente , ma solo a quelli per cui sia previsto dalla legge l’obbligo di pubblicazione, ancora non si profila un obbligo di totale trasparenza amministrativa, ma ogni consociato può vigilare sull’effettiva pubblicazione dei dati da parte delle PA, solo e se prevista dall’ordinamento, ogni cittadino avrá perciò il diritto di richiamare le amministrazioni pubbliche al rispetto degli obblighi in materia di trasparenza, con la possibilità di richiedere la pubblicazione di atti, documenti e informazioni che i singoli enti pubblici detengono e non ancora accessibili.
La novitá più pregnante è che tale diritto spetta a chiunque, senza alcuna dimostrazione di uno specifico interesse in merito a tale accesso, a differenza del diritto d’accesso ex art. 22 L. 241/1990, concesso solo a chi abbia “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale si richiede l’accesso” – ed a chi è parte di un procedimento amministrativo.
Il nuovo art. 5 non prevede che la richiesta di accesso debba essere motivata.
L’ altra novità è che questo “nuovo diritto di accesso” non riguarda solo i documenti, ma anche informazioni o dati, a differenza di ciò che è accaduto sino ad ora, infatti,per giurisprudenza costante – il diritto d’accesso “tradizionale” si può esercitare solo su documenti esistenti, e non può comportare la raccolta e l’elaborazione di dati.
Al contrario, con una portata innovativa non di secondo piano, Il diritto d’accesso civico si allarga ad informazioni e dati, anche se gli stessi non sono stati ancora trasfusi in un documento, quindi, l’amministrazione avrá un obbligo di “facere” – sempre che, come già detto, per essi sia previsto dalla legge un obbligo di pubblicazione.
Il richiedente dinnanzi ad un diniego di accesso od anche ad un’inerzia protratta per almeno trenta giorni potrá: rivolgersi al funzionario gerarchicamente sovraordinato (attivando il c.d. potere sostitutivo), il quale ha il potere di sostituirsi a quello che non provvede o adire, con la forma del ricorso, il Giudice Amministrativo ( rimedio già previsto per il diritto d’accesso ex art. 22 L.241/90).
Affinchè la norma entri a pieno regime andrà necessariamente individuato il responsabile della trasparenza di ciascuna amministrazione (ex art. 5 c. II D.lgs 33/2013) il quale dovrebbe a sua volta coincidere, con il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all’art.1 legge n. 190/2012 (ex art. 43).
[Va precisato che il diritto di accesso per le amministrazioni pubbliche lo dobbiamo interopretare in senso esteso ricomprendendo enti pubblici di diritto privato e Concessionari (Incaricati di pubblico servizio]
COMUNE DI ROMA
> Vai alla pagina COME FARE L’ACCESSO AGLI ATTI
> Vai alle norme sulla Trasparenza della Pubblica Amministrazione
> Scarica il nuovo Statuto di Roma Capitale STATUTO_ROMA_def_T_VOLUMETTO
> Scarica il Regolamento di Roma Capitale Regolamento_Consiglio_Comunale
> VAI ALLA PAGINA DELLA REGIONE LAZIO (Come fare l’accesso agli atti in Regione, URP, Trasparenza Valutazione e merito)
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[Dal sito istituzionale del Comune di Roma:ACCESSO AGLI ATTI]
I cittadini – singoli o associati – possono accedere ai documenti e alle informazioni in possesso dell’Amministrazione rivolgendosi ad uno degli Uffici relazioni con il pubblico (URP) presenti nelle strutture di Roma Capitale.
Si può prendere visione dei documenti o chiederne copia – in tal caso è previsto il pagamento dei costi di riproduzione e dei diritti di ricerca – ottenendo risposta entro un termine stabilito.
Esistono alcuni limiti e restrizioni al diritto di accesso ai documenti e alle informazioni che sono legate, ad esempio, alla necessità di tutelare il diritto alla riservatezza di soggetti terzi.
Regolamento del Diritto di Accesso ai documenti e alle informazioni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 203 del 20/10/2003.
Norme di riferimento:
Legge n.241/90 e s.m.i. – Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
D.P.R. n.184/06 – Regolamento disciplina accesso ai documenti amministrativi
Richiesta di accesso agli atti con scheda informativa
(> Vai a Come fare l’accesso agli atti ai Dipartimenti)
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Trasparenza Valutazione e Merito
[dal sito istituzionale del Comune di Roma: Trasparenza Valutazione e Merito]
Performance: attività ed obiettivi programmati:
Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)
Trasparenza: attività e obiettivi programmati
Atti e documenti di programmazione e rendicontazione economico finanziaria
Servizi erogati all’utenza presso gli uffici capitolini
Anagrafe pubblica degli amministratori
Statuto, regolamenti, atti e provvedimenti
Dati informativi sul personale
Sistema disciplinare e principi etici e comportamentali del dipendente
Dati sulle erogazioni di natura economica
Amministrazione aperta (art.18 – D.L. n.83/2012)
Società ed enti del Gruppo Roma Capitale
Posta Elettronica Certificata
Lavori pubblici in corso di esecuzione
(Informazioni soggette a costante aggiornamento)
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Firma la petizione per chiedere a tutti i candidati l’impegno contro la corruzione
> vai all’elenco dei candidati che hanno sottoscritto l’impegno
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