Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Parcheggio di Via Giulia: le stranezze (Relazione tecnica dell’arch. Paolo Gelsomini)

Parcheggio di Via Giulia:  Volumi fuori terra non dichiarati, aumento della profondità dei piani interrati ed altre stranezze

(testo integrale della relazione tecnica dell’arch. Paolo Gelsomini di supporto al ricorso al TAR per l’annullamento previa sospensione del permesso di costruzione del parcheggio di via Giulia)

Via Giulia - Prospetto

RELAZIONE TECNICA relativa al “ Permesso di Costruire un parcheggio interrato in area di proprietà di Roma Capitale in Largo Perosi – Lungotevere Sangallo ( Via Giulia- Via della Moretta)” rilasciato dal Dirigente del Dipartimento Mobilità e Trasporti U. O.Programmazione Pianificazione delle Infrastrutture Destinate al Parcheggio di Roma Capitale, prot. n.38 del 2 gennaio 2015

Il sottoscritto arch. Paolo Gelsomini iscritto all’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia al n.9905, in qualità di consulente incaricato dal Coordinamento Residenti Città Storica di predisporre una relazione tecnica relativa all’oggetto riportato in intestazione, espone quanto segue:

La questione che si pone preliminarmente, ai fini della predisposizione della presente consulenza, riguarda il quesito se dagli elaborati grafici del progetto di cui si tratta, l’opera in corso di realizzazione corrisponda effettivamente al “parcheggio interrato” autorizzato dal provvedimento citato nel titolo.

SINTESI DELL’ITER PROCEDIMENTALE DEL PROGETTO

Non é forse inutile ricostruire sinteticamente per punti il lungo iter procedimentale concluso con il permesso di costruire rilasciato dal Dirigente del Dipartimento Mobilità e Trasporti U. O.Programmazione Pianificazione delle Infrastrutture Destinate al Parcheggio di Roma Capitale, prot. n.38 del 2 gennaio 2015.

L’area di Via Giulia – Largo Perosi -Via Bravaria è stata destinata con ordinanza del Sindaco n. 96 del 12 febbraio 2008 alla realizzazione di un parcheggio interrato (P.U.P. n. 138/1991 ai sensi della Legge 122/1989).

Il  24 maggio 1991, in seguito alla Legge Tognoli,  la I.C.B.  Industria Conglomerati Bituminosi S.r.l. presenta  istanza  per la realizzazione di un parcheggio  pertinenziale in Piazza di Novella, successivamente  (ottobre 2003) traslato, su richiesta della ditta,  in via G.Marconi e infine, sempre su richiesta della ditta, atterrato  (2005) in Largo Perosi – via San Filippo Neri – via Giulia. Nel gennaio 2007 la ICB cede  il proprio ramo d’azienda, relativo ad alcuni parcheggi del P.U.P. del Comune di Roma, tra i quali la rilocalizzazione di Piazza Novella, alla Società CAM s.r.l. con sede in Roma, via C. Colombo,163.

In data 14.04.2008  viene  stipulata la convenzione per la concessione del diritto di superficie sull’area di proprietà comunale e/o relativo sottosuolo. Il progetto di  parcheggio prevede  tre piani interrati per la realizzazione di  336 box auto pertinenziali e 30 a rotazione in Largo Perosi e 39 in via Bravaria.

La Convenzione del 2008, (che prevedeva la realizzazione di “un parcheggio di tipo pertinenziale, interrato, comprensivo delle relative opere di sistemazione superficiale”, su tre piani, per un totale di 405 posti auto a fronte di un corrispettivo concessorio di € 2.272.933,09) è stato oggetto di modifica, con deliberazione della Giunta di Roma Capitale, in data 3 luglio 2014, a seguito del ritrovamento di importanti reperti archeologici dell’età augustea.

Il progetto approvato in variante – che ha riguardato “esclusivamente i lavori di realizzazione del parcheggio interrato”, affidando la sistemazione dell’area superficiale ad un processo di progettazione partecipata – ha comportato una riduzione del volume e della superficie massimi, con conseguente contrazione dei posti auto a 293 e del corrispettivo concessorio a € 1.160.350,17, ma ha elevato il numero dei piani da tre a quattro con conseguente abbassamento della quota interrata come dimostrato più avanti nella presente relazione.

L’atto modificativo della Convenzione tra il Comune e la Cam è stato sottoscritto il 31 luglio 2014 e la Conferenza dei Servizi ad esso relativo è stata dichiarata positivamente chiusa con determina dirigenziale 595 del 17.6.2014 sulla base delle risultanze del verbale del 15.5.2014 e dei pareri favorevoli e di quelli favorevoli con prescrizioni ad esso allegati.

Il permesso di costruire, che costituisce l’atto conseguente della citata delibera del 3 luglio 2014, ribadisce che il provvedimento si riferisce alla realizzazione di un parcheggio interrato”.

E la esplicita precisazione, già sottolineata nella variante, che quest’ultima si riferisce   ai lavori per il parcheggio interrato consente di argomentare che l’autorizzazione esclude la parte ( del quarto piano) che emerge fuori terra come dimostrato più avanti nella presente relazione.

CONSIDERAZIONI SULLA DEFINIZIONE DI PARCHEGGIO INTERRATO

Ai fini che più direttamente interessano, non è forse inutile anche precisare che la legge n 122 del 1989, c. d.” Tognoli”, all’ art. 9, comma 4, più volte citato in tutte le delibere richiamate, riconosce ampia facoltà ai Comuni di “prevedere, nell’ambito del P.U.P. (Piano Urbano Parcheggi), la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse.” Sicchè, se il Comune di Roma Capitale avesse voluto autorizzare un parcheggio in superficie anziché interrato ben avrebbe potuto farlo nel legittimo esercizio del suo potere discrezionale.

Per stabilire se un parcheggio è interrato o meno, si deve fare riferimento al Decreto del Ministero dell’Interno 1° febbraio 1986, che recita, nel paragrafo delle generalità:

In base all’ubicazione, i piani delle autorimesse e simili si classificano in:

  1. interrati: con il piano di parcamento a quota inferiore a quello di riferimento
  2. fuori terra: con il piano di parcamento a quota non inferiore a quello di riferimento. Sono parimenti considerate fuori terra, ai fini delle presenti norme, le autorimesse aventi piano di parcamento a quota inferiore a quella di riferimento, purchè l’intradosso del solaio o il piano che determina l’altezza del locale sia a quota superiore a quella del piano di riferimento di almeno 0,6 metri e purchè le aperture di aerazione abbiano altezza non inferiore a 0,5 m.”

Il Decreto cit. definisce il piano di riferimento: “piano della strada, via, piazza, cortile o spazio a cielo scoperto dal quale si accede”.

Ed ancora, il Decreto,al punto 3.7.0. considera ingresso, se l’accesso avviene tramite rampa, “l’apertura in corrispondenza dell’inizio della rampa coperta”.

Per concludere, è lecito affermare, nonostante la presenza di un piano che fuoriesce, che il progetto in esame si riferisce ad un parcheggio totalmente interrato?

La normativa e le rilevazioni dicono di no e confermano che l’ultimo piano del parcheggio è fuori terra mentre il progetto è stato approvato con la definizione di “parcheggio interrato”. Il fatto non è indifferente perché il volume fuori terra presenta pesanti conseguenze e condizionamenti per la sistemazione di superficie come spiegato nel successivo paragrafo. Evidentemente si è arrivati a considerare interrato tutto il volume del parcheggio solo prendendo come riferimento la quota del Lungotevere Sangallo, che si trova a circa 18,65 metri sul livello del mare (+ 2,65 m. rispetto alla quota base convenzionale di 0,00 m. misurata su via Giulia equivalente a 16 m. s.l.m.), mentre la quota di riferimento, per quanto sopra esposto, non può che essere quella di via Bravaria, dove è situato l’ingresso al parcheggio, che è collocata a circa 16 metri sul livello del mare e cioè quasi tre metri più in basso (cfr. disegni 1-2-3-4-5-6).[1]

ULTERIORI CHIARIMENTI NORMATIVI SULLA DEFINIZIONE DI PARCHEGGIO INTERRATO

Quindi, la Delibera della Giunta n. 195 del 3 luglio 2014 ha approvato il progetto del parcheggio interrato, ma non evidentemente quello che non può essere considerato “interrato”, cioè il quarto piano del parcheggio emergente su via Bravaria e su via delle Prigioni.

Secondo la vigente normativa, i piani dei parcheggi si considerano fuori terra quando il piano di parcamento (pavimento), pur essendo a quota inferiore a quello di riferimento (strada esterna di accesso a cielo aperto), è accompagnato da una quota di intradosso del piano (soffitto) rispetto al piano di riferimento uguale o superiore di 0,60 metri. Il piano di riferimento dal punto di vista normativo, come poc’anzi rilevato, è quello della strada sulla quale si apre l’ingresso del parcheggio (l’ingresso su via Bravaria vicino all’angolo con via delle Prigioni è a quota 16,00 s.l.m., come precisato, mentre la quota di intradosso misurata in corrispondenza dell’ingresso è di m. 16,00 + m. 2,40 per degradare progressivamente perché la rampa comincia a scendere verso i piani inferiori con una pendenza media del 5%. Quindi, ben oltre il limite consentito di m. 0,60, che determina quello tra volume interrato e volume fuori terra.

Sembra del tutto inutile precisare che le misurazioni indicate, ed oggetto di specifica e contestuale asseverazione, sono agevolmente riscontrabili, con o senza contraddittorio (cfr. schizzo quotato illustrativo).

A scanso di equivoci va anche notato che il piano di riferimento non può essere considerato quello del Lungotevere Sangallo, dal quale parte la strada scoperta in discesa che porta all’accesso (con rampa) di via Bravaria, dal momento che, sempre in base alla legislazione vigente, quando l’accesso al parcheggio avviene tramite rampa, si considera ingresso l’apertura in corrispondenza dell’inizio della stessa rampa coperta (cfr. Decreto del Ministero dell’Interno 1 febbraio 1986 sopra citato ed esplicitato).

Quindi, atteso che il piano di riferimento è quello della strada sulla quale si apre l’ingresso del parcheggio e cioè quello in corrispondenza della rampa anzidetta di via Bravaria, la quota da prendere in considerazione per la misura del dislivello esistente tra gli intradossi dei vari piani del parcheggio, ai fini della determinazione dei volumi interrati a quelli fuori terra risulta , evidentemente, quella di 16 m. s.l.m.

E’ significativo al riguardo il fatto che nelle planimetrie di progetto, il piano di accesso al parcheggio è denominato “piano strada quota 16,00 m.” per diventare, al disegno successivo “piano primo interrato quota + 13,10 m. s.l.m.” e via dicendo fino al “terzo piano interrato quota + 7,30 m. s.l.m.”.

Da ciò discende inevitabilmente che il parcheggio di cui si tratta è per quasi tutto il piano superiore un volume fuori terra e, di conseguenza, la delibera che approva la parte interrata del parcheggio non può legittimamente comprendere questa parte che fuoriesce.

Né può essere sottaciuto l’ulteriore elemento di grave criticità costituito dal fatto, parimenti obiettivo, che, questo volume fuori terra coperto da un piano inclinato di circa il 4% e che arriva ad emergere di ben 4 metri rispetto al piano carrabile e pedonale di via Bravaria (cfr. disegno n.7) condiziona pesantemente ogni scelta progettuale in ordine alla sistemazione esterna dell’area di superficie, dalla possibilità di perimetrazione muraria dell’area di superficie estesa da via Giulia a via delle Prigioni a via Bravaria, allo spessore dello strato di terreno per la collocazione di piante, alle soluzioni relative alla “realizzazione delle opere di sistemazione superficiale”, previste esplicitamente dall’atto di convenzione originaria e soltanto differite dalla successiva variante ad una successiva progettazione di superficie nettamente staccata da quella del parcheggio ma da essa pesantemente condizionata.

Nel foglio di progetto denominato “schemi di calcolo delle superfici e cubature” si attribuisce al volume interrato un valore di 25.154,88 mc ed al volume fuori terra un valore di soli 30,88 mc corrispondente alla realizzazione di soli due ascensori (cfr. allegato A).

Questo dato appare fortemente in contrasto con quanto dimostrato finora, sui piani interrati e fuori terra.

In conclusione, il progetto del parcheggio che costituisce oggetto della presente relazione è un’ennesima rimodulazione del progetto iniziale, riveduta, aggiornata ed arricchita di un nuovo piano che, per tutte le ragioni illustrate, non può che essere considerato fuori terra e, pertanto, in violazione di quanto dispone la variante di Convenzione tra il Comune di Roma e la Cam approvata con deliberazione della Giunta di Roma Capitale del 3 luglio 2014, nonché del permesso di costruire rilasciato dal competente Ufficio il 2 gennaio 2015. In questi documenti infatti si parla di approvazione di variante “limitatamente ed esclusivamente della sola parte interrata del progetto” e nel permesso di costruire del 2 gennaio 2015 si parla di “realizzazione di un parcheggio interrato in area di proprietà di Roma Capitale in Largo Perosi-Lungotevere Sangallo”.

CONFRONTI TRA PROGETTI 2008 E 2014 SULLA PROFONDITA’ DEL PIANO INTERRATO

E’ stato rilevato che il piano più basso del parcheggio del progetto del 2014 sprofonda di circa m.2,40 rispetto al piano più basso del progetto del parcheggio del 2008 (cfr. disegni n. 4-5-8).

La profondità del 2008 misurata al piano di calpestio del piano parcheggio più basso non è 8,45 ma è minore (7,55 m.), mentre quella dell’attuale progetto è effettivamente di m.9,97. Quindi c’è uno sprofondamento di m.2,42 (praticamente un piano di parcheggio).

Entrando nel dettaglio e confrontando le due sezioni allegate (cfr. disegni n. 5-10) nel progetto 2008 la quota m 8,45 ha il segno + perchè è misurata rispetto al livello del mare; ma, se la misuriamo rispetto alla quota di riferimento (che nei disegni è rappresentata in un punto di via Giulia con le diciture 0,00 quota convenzionale di riferimento equivalente a + 16 m. s.l.m. come esplicitato nella nota1) questa quota diventa + 16 m s.l.m. – 8,45m s.l.m. = 7,55m di profondità rispetto alla quota di riferimento convenzionale 0,00 di via Giulia equivalente a + 16 m s.l.m.

Per omogeneità andiamo a misurare la massima profondità del piano di calpestio del piano parcheggi più basso nel progetto 2014. Qui è già dichiarato: -9,97m (rispetto alla solita quota di riferimento di via Giulia (0,00 convenzionale dalla quale si prendono le misure). Occorre notare che ora c’è il segno (-).

Ma se anche volessimo prendere come riferimento il livello del mare arriveremmo alle stesse conclusioni. Infatti nel progetto 2008 abbiamo detto che il punto più profondo del pavimento sta a + 8,45 s.l.m. mentre nel progetto 2014 essendo -9,97 m misurato rispetto alla quota convenzionale che sta a + 16 s.l.m. abbiamo che la quota di quello stesso punto misurata rispetto al livello del mare sta a 16 m s.l.m. – 9,97m = 6,03 m s.l.m.

Facendo 8,45 s.l.m. (progetto 2008) – 6,03 s.l.m. (progetto 2014) il risultato fa m.2,42 come nel caso di misure prese rispetto alla quota convenzionale di via Giulia (cfr. disegni n. 5-10).

Quindi occorre fare questi calcoli sempre con misure omologhe per arrivare a rilevazioni oggettive e facilmente riscontrabili. Il risultato finale quindi è che il progetto del parcheggio attuale sprofonda di 2,42 m. rispetto al precedente. In seguito a ciò non risulta che ci siano stati pareri in Conferenza dei servizi da parte di quei soggetti come l’Autorità di Bacino del Fiume Tevere che si espressero con atti nel primo progetto del 2008 che aveva caratteristiche altimetriche, oltre che planimetriche e volumetriche, decisamente diverse.

Non ci risulta che la stessa Autorità di Bacino abbia espresso analogo parere favorevole alla Conferenza dei servizi relativa all’attuale progetto chiusa il 17.6.2014, né risulta dagli atti che sia stata redatta una nuova Valutazione di Impatto Ambientale, nonostante il considerevole abbassamento di quota del piano più profondo del parcheggio.

Arch. Paolo Gelsomini                                                Roma, li 03.03.2015

[1] Nei disegni citati le quote altimetriche sono riferite sia al livello del mare sia alla quota base convenzionale di m.0,00 equivalente a 16,00 m. s.l.m. misurata su via Giulia.