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Decreto Madia: dimezzato il contributo delle imprese alle camere di commercio

riforma pubblica amministrazione decreto  Madia ago 2015camere di commercio

Slide dalla presentazione del Governo del Decreto Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

In realtà il provvedimento –  e  il relativo danno –  è precedente, perchè l’articolo  era già stato inserito in un  decreto convertito in legge l’anno scorso (1). Ma  lo ritiriamo in ballo, dato che nelle slides della presentazione del Governo del Decreto Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (cosiddetto “Decreto  Madia”) appena approvato (2), viene propagandato come una decisione del “pacchetto”, vantandolo come una conquista  che dovrebbe soddisfare l’interesse generale, mentre a guardar bene  si tratta di un misero contentino a quelle imprese che non sanno guardare più in là del loro naso. Parliamo della progressiva riduzione del “diritto annuale a carico delle imprese dovuto alle camere di commercio“, che il Decreto riduce  defintivamente: per l’anno 2015, del 35 per cento, per l’anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall’anno 2017, del 50 per cento. Si tratta,  per imprese individuali e  per le società semplici, di una cifra fissa che raggiunge poche decine di euro,   mentre per tutte le altre imprese  sale  in proporzione al fatturato, da 200 euro fino a un massimo di 40.000 euro, per aziende che fatturano oltre 50 milioni di euro. E considerando l’entità dei contributi, comunque collegati al giro d’affari delle aziende, appare evidente che la loro riduzione  non costiutisce  un vantaggio sensibile  per le singole imprese, mentre  fa crollare drasticamente  le risorse delle Camere di Commercio, che sommando tutti i contributi potevano contare su  un notevole serbatoio per promuovere iniziative a vantaggio degli iscritti ma spesso di tutta la collettività, basti pensare alle tante inziative culturali finanziate insieme ad altri soggetti istituzionali. Per capire le conseguenze  di  questo piccolo e apparentemente innocuo articolo, utilizziamo l’avviso apparso sul sito della Camera di Commercio di Torino (3):

Contributi promozione economica La Camera ha il compito di promuovere lo sviluppo dell´economia della provincia di Torino. Uno strumento sono i contributi, destinati a portatori di interessi collettivi, secondo specifiche modalità. La Camera di commercio di Torino supporta e promuove gli interessi generali delle imprese anche attraverso l’erogazione di contributi per sostenere iniziative di promozione economica di soggetti pubblici e privati portatori di interessi generali per il sistema socioeconomico locale. (…) Come noto  (…) la Legge n. 114 del 11/8/2014 dispone una graduale riduzione del diritto annuale a carico delle imprese (…), che implica una drastica riduzione delle entrate camerali. In forza del suddetto provvedimento normativo, il bilancio di previsione annuale e pluriennale dell’ente camerale subirà un’inevitabile riduzione dei costi, raggiungibile anche con una consistente riduzione delle attività di supporto al sistema economico locale. Pertanto, al momento, non si prevede alcun intervento di sostegno finanziario, nel corso del 2015, ad iniziative di promozione economica proposte da parte di terzi.

Amen.

Anna Maria Bianchi Missaglia annaemmebi@gmailcom

> vai alla pagina con le iniziative della Camera di Commercio di Torino 2012

> Vai alla pagina con le iniziative della Camera di Commercio di Bologna nel 2012

LEGGI ANCHE: E’ passato il Decreto Madia: le Soprintendenze diventano Sottintendenze

dal sito della Camera di Commercio di Roma http://www.rm.camcom.it/pagina1109_diritto-annuale-2015.html

dal sito della Camera di Commercio di Roma http://www.rm.camcom.it/pagina1109_diritto-annuale-2015.html

(1) TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90 

( Art. 28   Riduzione del diritto annuale delle   camere   di   commercio   e determinazione del criterio di calcolo dele tariffe e dei diritti di    segreteria.    

1. Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l’importo del diritto annuale di cui all’art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, come determinato per l’anno 2014, e’ ridotto, per l’anno 2015, del 35 per cento, per l’anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall’anno 2017, del 50 per cento.   2. Le tariffe e i diritti di cui all’art. 18, comma 1, lettere b), d) ed e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive

dal sito della Camera di Commercio di Roma http://www.rm.camcom.it/pagina1109_diritto-annuale-2015.html

dal sito della Camera di Commercio di Roma http://www.rm.camcom.it/pagina1109_diritto-annuale-2015.html

modificazioni, sono fissati sulla base di costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentite la Societa’ per gli studi di settore (SOSE) Spa e l’Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l’accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento delle funzioni in forma associata.   3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. )

convertito in Legge  11 agosto 2014, n. 114;

Art. 28. (Riduzione del diritto annuale dovuto alle camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria)

  1. Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l’importo del diritto annuale di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, come determinato per l’anno 2014, è ridotto, per l’anno 2015, del 35 per cento, per l’anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall’anno 2017, del 50 per cento.
  2. Le tariffe e i diritti di cui all’articolo 18, comma 1, lettere b), d) ed e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, sono fissati sulla base di costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentite la Società per gli studi di settore (SOSE) Spa e l’Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l’accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento delle funzioni in forma associata.
  3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

(3) http://www.to.camcom.it/contributi  See more at: http://www.to.camcom.it/contributi#sthash.QxPIakfQ.dpuf

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