Roma e la trasparenza: una strada ancora lunga
Autore : Redazione
Pubblichiamo l’ntervento del laboratorio Carteinregola alla Giornata della Trasparenza del 21 settembre in Aula Giulio Cesare. Una giornata di confronto aperta dagli interventi dell’Assessore alla Legalità Sabella e del Sindaco Marino e condotta dal Segretario Generale Buarnè, a cui hanno partecipato molte associazioni tra cui Libera, Avviso Pubblico, Cittadinanzattiva, DaSud e altre, portando molti contributi, spesso critici, sulla difficile situazione della Capitale. E significativa è stata la pressochè totale assenza dei consiglieri capitolini di maggioranza e opposizione (presenti invece alcuni assessori e consiglieri municipali), se si escludono la presidente dell’Assemblea Valeria Baglio e la Presidente della Commissione Trasparenza Lavinia Mennuni, i cui interventi erano previsti dal programma (> vai alla presentazione della giornata). Un’assenza che pesa, e che si aggiunge all’inspiegabile ritardo nell’approvazione della Carta di Avviso Pubblico- codice etico per la buona politica, presentata in Campidoglio – ironia della sorte – il 3 dicembre scorso, e alla mancata risposta alle decine di comitati promotori di “Spiazziamoli, 50 piazze contro le mafie ” che il 16 aprile avevano chiesto un’Assemblea Capitolina aperta dedicata a Mafia Capitale. Dei cittadini che si occupano di mafie, corruzione e trasparenza i partiti si ricordano solo quando devono partecipare alle manifestazioni…
Testo di Giorgio Bertini e Anna Maria Bianchi Missaglia in collaborazione con Cristina Lattanzi e Cinzia Lancia
La trasparenza è il primo antidoto al malaffare, e un dovere verso i cittadini, che del malaffare sono le prime vittime. Non aver paura di mostrare e raccontare la verità è l’unico modo per l’amministrazione di conquistare la fiducia della parte migliore della città, quella che resiste.
Mafia Capitale è una realtà che un po’ immaginavamo, ma che è andata decisamente oltre la nostra immaginazione, per l’estensione della sua rete corruttiva e per la sua capacità di penetrazione.
Invece da tempo erano sotto gli occhi di tutti il debito di Roma e delle sue aziende partecipate, accumulato in anni e anni (1) e lo spreco di risorse pubbliche per una serie molto lunga di scelte discutibili e assai poco trasparenti. Basti citare i casi delle Vele di Calatrava – ritornate in auge per la nuova campagna olimpica – (2) la Nuvola di Fuksas (3) o la Metro C (4). Tre esempi eclatanti di opere i cui costi sono lievitati a dismisura e che a oggi non sono state completate. Esempi che non esauriscono una lunga via crucis di opere pubbliche inutili, interrotte, lasciate degradare nell’abbandono, o magari svendute, pagate con denaro pubblico (5). E da tempo erano conosciute le molte assunzioni o promozioni in uffici pubblici con criteri che non avevano niente a che fare con il merito, gli affidamenti diretti, le concessioni clientelari di beni pubblici, e la pressochè totale mancanza di controlli su tutto (6).
Se in questi anni – decenni – ci fosse stata una reale trasparenza, non sarebbe successo. Almeno non in tale misura.
Perché la trasparenza non è solo un presidio contro la corruzione, che da sempre prospera quando le decisioni sono prese e gestite nella totale oscurità dei cittadini (e spesso delle altre istituzioni e uffici). La trasparenza è l’unico strumento che permette ai cittadini di esercitare la vigilanza sulle scelte di chi governa la città, e anche sull’operato della amministrazione che quelle scelte deve tradurre in atti.
L’interesse pubblico è lo spartiacque, il criterio che permette di distinguere chi agisce per il bene collettivo da chi porta avanti gli interessi di una parte. E la trasparenza è l’unica possibilità che i cittadini hanno di sapere, capire, giudicare. E se necessario protestare.
Una vigilanza di cui noi siamo noi stessi un esempio: tre anni fa, proprio in quest’aula, abbiamo organizzato un presidio con altri comitati contro le delibere urbanistiche cosiddette “di Alemanno”. Siamo riusciti a fermare molte di quelle di cui era incomprensibile l’interesse pubblico e molto evidente l’interesse privato. Ci siamo riusciti perché, grazie alla disponibilità di alcuni – pochissimi – consiglieri, ci siamo procurati le delibere messe all’ordine dei lavori, le abbiamo studiate e ci siamo accollati noi il compito di raccontare cosa c’era dentro ai comitati, ai cittadini e a quei giornalisti – pochi – che ci davano retta. Chi era con noi l’ultima notte della consiliatura ha visto esplodere la rabbia di alcuni consiglieri per la mancata approvazione di molte delibere e l’indecoroso spettacolo della rissa sfiorata proprio in quest’aula.
Da allora sono passati due anni e mezzo, sono successe tante cose, molte cose sono cambiate, ma sulla trasparenza la strada da fare è ancora decisamente lunga.
All’amministrazione del Sindaco Marino riconosciamo di aver dato inizio al cambiamento, e di trovarsi a svuotare il mare di un sistema consolidato da decenni, in cui la parte peggiore della politica capitolina si è saldata alla parte peggiore dell’amministrazione – che spesso ne è l’espressione e l’avamposto – con il cucchiaio delle poche risorse, delle poche persone e spesso di strumenti normativi inadatti. Tante cose sono state fatte, e la continuità con il sistema precedente è stata interrotta in molti settori, e ben prima dell’inizio di Mafia Capitale (7). Ma il nostro lavoro di cittadini prevede, come abbiamo sempre fatto, di guardare ai fatti, non alle intenzioni. E sul fronte della trasparenza, per Roma Capitale, nonostante tutto quello che è successo, la strada è ancora lunga e accidentata.
Per noi trasparenza vuol dire che deve essere reso pubblico tutto quello che è pubblico e che riguarda la sfera pubblica.
“Deve essere reso pubblico” vuol dire:
- rendere i dati disponibili
- renderli facilmente accessibili
- renderli comprensibili a tutti i cittadini
“Quello che è pubblico e che riguarda la sfera pubblica” comprende:
- Le trasformazioni urbane (in cui sono inclusi gli interventi privati), a maggior ragione se rientrano nelle “opere pubbliche”, con la pubblicazione degli atti e degli elaborati che riguardano ogni fase, da quando si valuta l’utilità pubblica degli interventi a quando si scelgono i progetti, lungo tutti i passaggi in cui si acquisiscono pareri e autorizzazioni degli uffici preposti, fino alla assegnazione dei lavori e oltre, con i collaudi e i consuntivi. E fin dall’inizio, in ogni fase, i cittadini dei territori interessati devono essere coinvolti attivamente nelle decisioni e/o progettazioni (VEDI ART 38/39 del dlgs 33/13)
- Il bilancio comunale e municipale, con la pubblicazione di qualunque decisione delle istituzioni che comporti l’utilizzo di denaro e risorse pubbliche, compresi i bandi e le gare per l’assegnazione degli interventi, l’assunzione di personale, i contratti di servizio, etc
- La gestione del patrimonio pubblico, con la disponibilità di una mappa aggiornata di tutte proprietà pubbliche (8), insieme alle informazioni riguardanti quali soggetti pubblici le occupino, e soprattutto a quali soggetti privati e con quali criteri siano date in affitto o in concessione (o, se si intende dismetterle, con quali modalità). Nelle proprietà pubbliche rientrano edifici, strutture, appartamenti, locali, infrastrutture sportive, verde pubblico, terreni etc.
- Il governo della città: con la pubblicazione di tutti i lavori e le decisioni degli organi di governo pubblico, delle delibere, mozioni, ordini del giorno, memorie di Giunta, e non solo dopo l’approvazione definitiva, ma anche durante il loro iter nelle commissioni comunali e municipali – che sono pubbliche – per permettere ai cittadini di avanzare eventuali osservazioni e richieste di modifiche attraverso audizioni, o emendamenti proposti alle forze politiche, prima del “punto di non ritorno” del voto. Tutti i procedimenti della macchina comunale debbono essere messi sul sito con l’indicazione del responsabile, dei tempi e costi previsti. In particolare è indispensabile che vengano individuate e esplicitate le responsabilità individuali a ciascun livello, sia politico che amministrativo.
La trasparenza che vogliamo.
Quali dati devono essere disponibili alla consultazione dei cittadini: accesso civico e accesso agli atti
Fino a qualche tempo fa i cittadini, per consultare i documenti, potevano fare l’“accesso agli atti” compilando un modulo di richiesta all’ufficio competente. Come Carteinregola, e comitati collegati, fino al 2013 abbiamo fatto decine di accessi agli atti. Con il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita’, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, entrato in vigore il 20 aprile 2013 (9) è stato introdotto anche l’”accesso civico”che all’art.1 ,comma 1 sottolinea che tutti gli atti devono essere accessibili – “ La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni,allo scopo di favorire forme diffuse sul controllo del perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” (specificando che la pubblicazione deve avvenire nei siti istituzionali (10) –, che chiunque ha diritto di conoscerli, senza bisogno di qualificarsi come parte interessata (11) e soprattutto stabilendo inequivocabilmente che tutti i documenti prodotti nel corso delle procedure sono sottoposti ad accesso civico: “…ogni altro documento predisposto nell’ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante” (12). Una filosofia che l’amministrazione dovrebbe seguire, a maggior ragione, anche per l’accesso agli atti normato dalla Legge 241/90 (anche in calce), che prevede comunque che l’accesso sia escluso solo per i documenti coperti da segreto di Stato, nonche’ nei casi di segreto o divieto di divulgazione, secondo quanto previsto dall’ordinamento, affidando alle amministrazioni il compito individuare gli atti conoscibili e quelli che necessitano di essere tutelati. Aggiungiamo noi: con criteri chiari e stabiliti ufficialmente per tutti (e indicati sui siti istituzionali), senza lasciare la decisione all’arbitrio di un funzionario o di un dipartimento, specialmente in quegli uffici dove da anni ai rappresentanti dei comitati di quartiere interessati era consentito l’accesso a tutta la documentazione prodotta in qualsiasi momento del procedimento.
Invece nel maggio scorso, a fronte di una richiesta di un semplice accesso agli atti per un parcheggio interrato nel quartiere Flaminio (13) i rappresentanti del comitato di quartiere Cittadinanzattiva Flaminio hanno ricevuto dal Dipartimento Mobilità una risposta incredibile, in cui si sostiene che può accedere ai documenti solo chi “ha un interesse di merito” e che “sono visionabili da parte di terzi solo i progetti definitivi, approvati con provvedimento dell’Amministrazione Capitolina” (14). In pratica quello che prima – amministrazione Alemanno – era normalmente e rapidamente possibile – prendere visione e avere copia di tutti gli atti inerenti a un intervento prodotti fino al momento dell’accesso – adesso non viene più concesso: ai cittadini si riconosce solo il diritto di vedere gli atti quando il procedimento è concluso. Cioè quando i giochi sono fatti e non si può più dire – e fare – nulla (15).
Se ciò fosse stato applicato anche in passato, noi cittadini non avremmo potuto denunciare alle Commissioni preposte i tanti interventi che nelle conferenze dei servizi non avevano avuto i necessari pareri favorevoli – in un caso abbiamo persino trovato una determina dirigenziale che dava per positivi pareri negativi dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere e dell’Ardis – o il cui proponente non aveva ottemperato alle modifiche progettuali richieste dall’amministrazione, o con progetti difformi per numero di box dall’ordinanza del Piano parcheggi o – addirittura – interventi sotterranei che avrebbero dovuto sorgere dove la Soprintendenza fin dagli anni ’80 aveva dichiarato l’esistenza di una villa romana di epoca repubblicana e quindi il divieto di eseguire opere interrate.
Trasparenza prima, durante e dopo: il caso dell’Emergenza Traffico e Mobilità
Ma la trasparenza deve caratterizzare ogni fase degli interventi, da quella della pianificazione – con relative previsioni dei risultati – a quella finale con la valutazione degli obiettivi raggiunti. Quest’ultima, non solo non viene quasi mai resa pubblica, ma – a quanto pare – in molti casi non viene nemmeno predisposta dagli uffici. Emblematico il caso dell’Emergenza Traffico e Mobilità, con cui dal 2006 al 2012 sono stati conferiti al Sindaco di Roma poteri speciali di derogare a 36 normative. Tra questi il Codice dei Contratti appena approvato, il Regolamento della partecipazione, e molte norme poste a tutela dell’ambiente, dell’archeologia e del patrimonio pubblico. L’Ufficio Speciale per l’emergenza traffico ha elaborato due Piani, uno per le infrastrutture della mobilità (che comprendeva la metro C) ed uno per i parcheggi, per complessivi 389 interventi. Questa complessa struttura organizzativa dedicata (soggetti attuatori, esperti, Ufficio Emergenza traffico, distacchi di personale etc) con un costo di circa 1 milione di € l’anno, ha emanato quasi 500 ordinanze, delle quali tutte quelle relative ai compensi non sono mai state accessibili sul sito (16).
Ad oggi, a oltre 1000 giorni dalla fine della emergenza, non si conosce ancora:
1) quali opere sono state completate
2) quali trasferite alla gestione ordinaria
3) I raffronti fra le previsioni ed i consuntivi.
Sei reti di associazioni e comitati civici hanno ripetutamente tentato di ottenere l’osservanza dei disposti di legge con richieste di accesso civico e di potere sostitutivo. In data 20 luglio 2015 l’ultima risposta: “..tutte le strutture sono state nuovamente richiamate, naturalmente in riferimento agli ambiti di specifica competenza, al popolamento della specifica sotto-sezione per non esporre l’Amministrazione Capitolina a possibili rilievi da parte dei cittadini,delle associazioni e degli Organi di controllo“…
Trasparenza e partecipazione per tutte le trasformazioni urbane. Anche per quelle necessarie ad aggiudicarsi le Olimpiadi
La trasparenza è anche il presupposto indispensabile per il coinvolgimento dei cittadini nelle scelte sul futuro della città. Esiste un regolamento della partecipazione approvato nel 2006 che lo prevede esplicitamente (17)
Ed è paradossale che, mentre si fanno consultazioni con la cittadinanza per interventi che riguardano un quadrante, un un quartiere o magari una piazza, si affronti un evento che comporta una catena di trasformazioni che investono tutta la città – servizi, infrastrutture, opere pubbliche – senza alcuna consultazione dei cittadini. E nemmeno – ci risulta – di istituzioni di prossimità come i Municipi. Abbiamo appreso pochi giorni fa dai giornali che si prevede di costruire il villaggio olimpico a Tor Vergata, e che tale scelta avrebbe prevalso sull’ipotesi caldeggiata dal Comune di realizzarlo con la rigenerazione urbana dell’aeroporto dell’ Urbe a Roma Nord. Si parla di nuove linee metropolitane. Senza che i cittadini siano stati interpellati sulla candidatura olimpica e senza che siano stati pubblicati o esposti gli scenari e i progetti presi in considerazione. Inoltre si apprende che i costi della candidatura sono stimati in 60 milioni di euro e che Toronto – che aveva fatto analoghe stime – ha ritirato al propria candidatura per mancanza di sponsor. Mentre i cittadini romani non hanno alcuna informazione su come verranno reperite le risorse per tentare di portare Olimpiadi e Paralimpiadi nella Capitale. E si riparla un’altra volta di terminare la costruzione delle Vele di Calatrava: il cerchio si chiude di nuovo senza alcuna condivisione pubblica e senza alcuna trasparenza.(18)
Per un governo della città trasparente
E il cittadino romano continua ad essere escluso anche dai lavori dell’ Assemblea Capitolina, che in questi due anni ha introdotto l’unica novità dello streaming video delle sedute. Sedute che – come prima – non lasciano alcuna registrazione o traccia scritta del dibattito (le registrazioni video non sono consultabili off line), al contrario di altri enti locali, come ad esempio la Regione Lazio, che pubblica il resoconto stenografico di ogni Consiglio regionale a distanza di poche ore. E continuano a non essere portate a conoscenza dei cittadini nemmeno le delibere e le mozioni che vanno al voto dell’aula o che sono esaminate nelle commissioni: neanche una breve sintesi per infomare di cosa si tratta, dato che in molti casi il titolo dice ben poco. E neanche le convocazioni sono trasparenti: quelle delle commissioni capitoline richiedono una vera gimkana tra fogli da scaricare in download dal sito del Comune che paiono scritti a macchina come nell’era pre-computer, che sono inseriti in ordine sparso e che riportano le convocazioni e gli annullamenti di tutte le commissioni senza alcuna suddivisione o sequenzialità cronologica. Un modo di pubblicare i documenti che sembra fatto apposta per scoraggiare i cittadini che vogliano seguire i lavori e magari farsi portatori di istanze della propria categoria o del proprio territorio. Mentre, dalla verifica eseguita sui siti di altri comuni italiani, abbiamo trovato degli ordinati elenchi cronologici dei lavori, in molti casi con la possibilità di scaricare mozioni e delibere che già dal titolo indicavano l’argomento trattato (sulle pagine dei Municipi in molti casi non vengono pubblicate neanche le convocazioni delle commissioni). E sul sito del Comune non vengono resi noti nemmeno tutti gli atti dell’amministrazione: ad esempio le memorie di Giunta e le determinazioni dirigenziali. Queste ultime risultano particolarmente rilevanti perché, a prescindere dagli atti di indirizzo politico, è attraverso gli atti predisposti dagli uffici che l’amministrazione agisce. E tra le delibere approvate e le determinazioni possono esserci delle difformità in grado di modificarne profondamente gli effetti.
Per una politica trasparente e responsabile
E in generale vogliamo chiedere che la politica si impegni a promuovere la trasparenza anche al suo interno. Sono ormai più di tre mesi che Spiazziamoli, i comitati e le associazioni che hanno manifestato a marzo contro le mafie e la corruzione, ha chiesto un’assemblea capitolina aperta, senza ricevere risposta. E sono 9 mesi che il Codice etico per la buona politica, la Carta di Avviso Pubblico (19), associazione di enti locali a cui aderisce anche Roma Capitale, è stata presentata in Campidoglio: il 3 dicembre, lo stesso giorno in cui scoppiava Mafia capitale. Da allora Avviso Pubblico ha inviato due solleciti, e anche Carteinregola ha lanciato appelli perché il Comune di Roma sottoscrivesse la Carta, o perché almeno lo facessero i consiglieri comunali e municipali. Non sappiamo quanti abbiano accolto il nostro invito concretamente, mettendo in pratica l’iter necessario. Ma ci sembra un segnale inquietante che, a maggior ragione dopo Mafia Capitale, l’Assemblea non abbia ancora adottato la Carta. E anche che nessun partito abbia avuto il coraggio di affrontare un dibattito con i cittadini o con i propri iscritti su quanto è successo, rimesso in discussione il funzionamento del proprio apparato (e non solo, come ha fatto il Partito Democratico, della propria base!) (20), i criteri di selezione dei quadri e dei candidati, la gestione dei bilanci e dei finanziamenti, elettorali e non.
Noi vogliamo degli impegni seri. Non bastano le manifestazioni come quella contro il funerale Casamonica per diventare un partito antimafia (21). Bisogna dimostrare ai cittadini che si vuole cambiare davvero. Avere il coraggio di cambiare le regole, perchè siano candidate le persone che lavorano per l’interesse pubblico, e non quelle che lavorano per i finanziatori delle proprie campagne elettorali. Donne e uomini che si siano distinti per l’impegno sui territori, non “mister e miss preferenze” che portano voti grazie a favori e clientele, o carrieristi il cui unico pregio è essere fedelissimi ai vari capibastone.
Questo film si ripete da anni, e non ha un lieto fine.
Mafia Capitale si combatte con i cittadini. Riportare a Roma la trasparenza, la legalità, la partecipazione, è l’unico modo per restituire la speranza e la dignità alla nostra città.
Anna Maria Bianchi Missaglia annaemmebi@gmail.com Giorgio Bertini mobilitiamoci@mobilitiamoci.org
(1) pochi giorni fa l’ex commissario al debito di Roma Massimo Varrazzani passando le consegne al nuovo commissario Silvia Scozzese – ex assessore al Bilancio – ha affermato di aver preso in carico nel 2008 un debito di circa 22 miliardi di euro, poi sceso, fino a oggi, a 13 miliardi e mezzo di euro ( di cui 6,5 miliardi di fondi già disponibili), debito che sarà pagato fino al 2040 con un contributo annuo di 500 milioni. Ma da questo conteggio sono esclusi i debiti delle aziende partecipate del Comune, e i debiti successivi alla gestione commissariale introdotta nel 2008. (un articolo di Il Tempo del luglio 2015 parla di un debito delle aziende partecipate di 3,8 miliardi http://www.iltempo.it/roma-capitale/2015/08/31/partecipate-un-debito-da-3-8-miliardi-1.1452129)
(2) La Città dello Sport di Tor Vergata, conosciuta come le ” Vele” dell’architetto spagnolo Calatrava, sono un’opera lanciata dal Sindaco Veltroni che doveva costare inizialmente 60 milioni, che a oggi ne è costata 190 (le due strutture per essere finite secondo il progetto iniziale richiederebbero altri 400 milioni).
(3) Il finanziamento per il nuovo Palazzo dei congressi all’EUR, “la Nuvola di Fuksas”, prevedeva costo iniziale 240 miliardi di lire per metà a carico di privati, dato che – come si evince dalle motivazioni della Giuria – nelle “modalità di finanziamento del progetto” si prevedeva un “50% di finanziamento privato“(scarica le motivazioni della giuria riguardo il progetto vincitore, pubblicate in “Centro Congressi Italia EUR concorso internazionale di progettazione” di Ghio e Tonelli Ed. Alinea Commissione giudicatrice Concorso Progettazione Nuvola – Fuksas ). Difficile oggi avere la situazione esatta dei costi scorporata dagli oneri finanziari. Finora sono stati spesi 190 milioni di euro, e che per completare le opere strutturali servirebbero ancora 60/70 milioni di euro.
(4) i finanziamenti per la metro C oggi esistenti si fermano alla stazione Fori Imperiali e sfiorano i 3 miliardi di euro per le tratte da Pantano a Fori Imperiali che è l’equivalente del costo complessivo previsto nell’appalto del 2006 per l’intero tracciato del cosiddetto percorso fondamentale di 25,5 Km Pantano-Clodio/Mazzini. Stime non ufficiali , ma oramai non smentite da nessuno, parlano di ulteriori 2 miliardi da Fori Imperiali a Clodio/Mazzini, cifra che porterebbe a circa 5 miliardi di euro l’intero costo del percorso fondamentale di 25,5 Km per una spesa unitaria di 200 milioni di euro a Km contro una media europea di 130-150 milioni al Km. http://www.carteinregola.it/index.php/metro-c-oltre-inaugurazione/ .
(5) Nella galleria delle operazioni discutibili bisognerebbe aggiungere la nuova Fiera di Roma, costata un patrimonio (pubblico) che non è mai decollata e che ci risulta presentare anche problematiche costruttive che rendono difficile un suo rilancio
(6) Noi abbiamo cercato di raccontarle, sui nostri siti, con le lettere ai rappresentanti delle istituzioni, chiedendo audizioni alle commissioni…
(7) Uno dei primi atti della nuova Giunta – la cancellazione della delibera degli ambiti di riserva di Alemanno – ha messo fine a una pratica che veniva da lontano, quella dei nuovi quartieri costruiti lontano dalla città, che hanno contribuito al dissesto della Capitale per i costi aggiuntivi di infrastrutture, manutenzione, trasporti. E riconosciamo, seppure con difficoltà e forse con troppa lentezza, lo sforzo di rimettere mano alle regole, e mettere fine a tante situazioni consolidate, inaccettabili per una città europea. Non farò un elenco esaustivo, citerò alcuni temi di cui ci occupiamo: l’elenco degli impianti sportivi comunali, che ha posto il problema dei molti canoni irrisori e/o dei patti non rispettati, Piani di amssima occupabiulità di suolo pubblico – promossi dal TAR – il PRIP, Piano regolatore degli Impianti Pubblicitari (scritto insieme alle associazioni), la delibera “Roma verso Rifiuti Zero 2020, la dleibera che sposta i camion bar dal Colosseo, i nuovi schemi di convenzione urbanistica, e, parlando di trasparenza, la costituzione – in corso – dello sportello unico dell’edilizia telematica per consentire la completa tracciabilità delle attività edilizie, anche per i cittadini. E riconosciamo all’ Assessore alla Legalità l’aver affrontato un bubbone come i Punti Verde Qualità, un buco nero nel bilancio e nel futuro di Roma, per i quali ben 4 commissioni di scopo non avevano trovato alcuna soluzione (né qualcuno aveva avuto il coraggio di raccontarlo alla città). E l’aver inaugurato una sezione “Gare e affidamenti”, ben in vista sul sito del Comune, e una sezione dedicata al Giubileo (anche se rispetto alle norme speciali per il Giubileo contiamo di approfondire le modalità di assegnazione dei lavori, le cui procedure sono sottoposte a poteri di ordinanza del Sindaco che possono aggirare i tempi previsti dalle normative vigenti). Al Sindaco e all’assessore Sabella riconosciamo di aver restituito il mare di Ostia ai romani. Abbiamo trovato un articolo del ‘99 in cui si parlava di 10.000 firme raccolte “contro il mare in gabbia” e di 19 abusi edilizi sul litorale(*). Allora il Sindaco era Francesco Rutelli. Sono passati 25 anni prima che le richieste dei cittadini avessero un seguito e qualcuno provasse a riportare la legalità sul “water front”.
(*) Repubblica 27 novembre 1999 http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1999/11/27/cinque-isole-artificiali-davanti-ostia.html Cinque isole artificiali davanti a Ostia UN casinò all’ interno dell’ ex colonia Vittorio Emanuele, la ricostruzione della Rotonda del celebre stabilimento “Roma” abbattuto dai tedeschi nel ‘ 44, ma anche dieci nuovi alberghi, un asse viario rivoluzionario che prevede una circonvallazione a Nord del quartiere, addirittura un tunnel sotto il Tevere che unisca il Lido a Fiumicino, nonché cinque isole artificiali dislocate lungo la costa da destinare a nudisti, velisti, beauty farm e discoteche. Sono questi alcuni dei punti principali del progetto per la riqualificazione di Ostia ideato dall’ architetto Paolo Portoghesi e presentato ieri dall’ Assobalneari in presenza del sindaco Rutelli, degli assessori capitolini al Turismo e ai Lavori pubblici, Gentiloni e Montino, e dell’ assessore alla Mobilità della Pisana, Meta. Per la realizzazione del piano, gli imprenditori prevedono un impegno di spesa di circa 500 miliardi di lire, di cui 150 per gli alberghi. Ma ai Verdi non piace il progetto di Portoghesi sulla riqualificazione di Ostia. “Tunnel fluviali, tangenziali stradali, isole artificiali al largo di Ostia e una piazza in cemento immensa sul lungomare non ci piacciono proprio – ha spiegato Angelo Bonelli, portavoce regionale dei Verdi – Oltre a bocciare questo progetto chiediamo all’ amministrazione comunale di non farsi sostituire nella pianificazione da imprenditori che oltre ad aver occupato l’ 85 per cento della costa di Ostia hanno anche realizzato ben 19 abusi edilizi. Contro il mare in gabbia abbiamo già raccolto 10.000 firme. Nelle prossime settimane produrremo una controproposta a questo progetto che sottoporremo alla valutazione dei cittadini”. (alessia marani)
(8) Il Dipartimento Urbanistica ha realizzato una “Carta della città pubblica”, tavole in cui sono inserite tutte le aree e gli edifici pubblici sul territorio di Roma Capitale. I primi risultati sono stati presentati ufficialmente nel luglio 2014, tuttavia sono ancora piuttosto incompleti, dato che la mappa è stata elaborata utilizzando le informazioni messe a disposizione dalle singole amministrazioni e non attraverso una ricognizione sistematica delle varie posizioni, per cui non è aggiornata eesaustiva. Inoltre la consultazione on line non permette ancora le possibilità di incrocio dei dati offerte dalla consultazione dai terminali della Casa della città e dealla Casa dell’architettura. E in ogni caso sarebbe necessario estendere la mappa a tutta l’area di Roma Metropolitana > vai alla pagina con gli elaborati della Carta della Città pubblica
(9) http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33
(10) Art2, comma 2
Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all’allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione
Art 4 comma 3
Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l’obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti..
(11) Art. 3 Pubblicità e diritto alla conoscibilità
1. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7.
Art. 7 Dati aperti e riutilizzo
1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell’accesso civico di cui all’articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell’articolo 68 del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità.
(12)
Art. 38 Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell’amministrazione; le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni annuali; ogni altro documento predisposto nell’ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.
(13) Vedi Piazza Manila, un caso di scuola e “Trasparenza, due passi da formica e quattro passi da gambero” del 23 maggio 2015
(14) scarica la Risposta ufficio parcheggi a Cittadinanzattiva accesso agli atti PUP Flaminio 19 maggio 2015
(15) Nel 2012 un parere della Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, oggi assorbita dall’ ANAC, Autorità anticorruzione guidata dal Presidente Cantone, ha sancito definitivamente che anche i parcheggi privati realizzati su suolo pubblico sono da considerarsi opere pubbliche a tutti gli effetti.
(16)
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.
(17) Art. 38 Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell’amministrazione; le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni annuali; ogni altro documento predisposto nell’ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.
(17) Regolamento della partecipazione dei cittadini alla partecipazione urbana
(18) vedi articolo Olimpiadi Roma 2024, senza confronto con la città e senza trasparenza del 15 settembre
(19) scarica la Carta di Avviso Pubblico 20141025_carta-di-avviso-pubblico
(20) Vedi anche Barca di Noè del 20 giugno 2015
(21) Vedi Manifestazione dopo il funerale Casamonica: ma contro mafie e corruzione dal PD ci aspettiamo di più del 1 settembre 2015
La trasparenza amministrativa consiste, nella sua accezione più ampia, nell’assicurare la massima circolazione possibile delle informazioni sia all’interno del sistema amministrativo, sia fra questo ultimo ed il mondo esterno.
’’L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla Legge nonchè dai principi dell’ordinamento comunitario’’ ART. 1 legge 241/90 (modificata e integrata dalla Legge 15/2005)
E’ evidente come questa legge apporti importanti modifiche nei rapporti tra le pubbliche amministrazioni e i diritti dei cittadini.Infatti non solo è previsto il diritto di prendere visione degli atti di un procedimento, ma anche che l’attività amministrativa deve ispirarsi al principio di trasparenza, inteso come accessibilità alla documentazione dell’amministrazione o ai riferimenti da quest’ultima utilizzati nell’assumere una determinata posizione.
Ciò consente ai cittadini di veder garantiti i propri diritti nei confronti dell’amministrazione pubblica: hanno diritto ad una informazione qualificata, ad accedere ai documenti amministrativi e conoscere, nei limiti precisati dalla legge, lo stato dei procedimenti amministrativi che li riguardano, seguendo le fasi attraverso cui l’attività amministrativa si articola.
Cosa si intende per documento ammministrativo
(Ai sensi dell’art. 22 della legge 241/90 con modifica e integrazione della Legge 15/2005) è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse.
Cosa significa accedere ad un documento amministrativo
Il cittadino può esaminare gratuitamente i documenti amministrativi; nel caso in cui si chiedesse il rilascio di una copia dei documenti (o di un estratto di essi), la consegna può essere subordinata soltanto al rimborso del costo di riproduzione, eccetto diverse disposizioni (bolli, diritti di ricerca,).
Quando è possibile/utile utilizzare la Legge 241/90
- Per ottenere copia o visionare un atto amministrativo (circolare interna, regolamento, ecc.);
- per avere, in generale, un pronunciamento formale da parte di una Pubblica Amministrazione fondamentale per poter conoscere i motivi che hanno indotto l’amministrazione a prendere un provvedimento, verificarli ed eventualmente smentirli;
- sollecitare una risposta da parte dell’amministrazione;
- acquisire informazioni relative ad un procedimento amministrativo;
- conoscere i presupposti, le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione;
- conoscere i criteri di gestione delle pratiche. E’ molto importante, ad esempio, per sapere a che punto della lista d’attesa si trovi l’interessato, i criteri utilizzati per la gestione della lista stessa e quando si ritiene potrà essere convocato per l’erogazione della prestazione richiesta.
Che cosa è il diritto di accesso
È il potere/diritto degli interessati di richiedere, di prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi. (Ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90) ’’al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi’’.
Come accedere agli atti amministrativi
Sono previste due modalità di accesso (ex DPR 352/92):
- accesso informale
Si esercita mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio dell’amministrazione competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o che lo deterrà stabilmente. Le pubbliche amministrazioni, al fine di facilitare i rapporti con i cittadini, e quindi l’accesso, hanno istituito un apposito ufficio: l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).La richiesta è esaminata senza formalità ed immediatamente. E’ utile per acquisire quindi informazioni nell’immediato, ma non garantisce la possibilità di poter dimostrare in futuro quanto affermato, quindi è di difficile smentita.
- accesso formale
Il cittadino può sempre presentare una richiesta formale – compilando un apposito modulo che l’amministrazione può aver istituito, oppure scrivendo l’istanza autonomamente – inviandola tramite A/R oppure depositandola all’ufficio Protocollo dell’amministrazione. In ogni caso l’ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta, così come previsto dal DPR 352/92 (art. 4 comma 2).E’ possibile però che sia l’amministrazione stessa a richiedere di presentare formale istanza; ciò si verifica se non è possibile accogliere immediatamente la richiesta in via informale; oppure se ci sono dubbi sulla legittimazione del richiedente, sull’identità o i poteri rappresentativi.Rispetto all’accesso informale offre una garanzia maggiore, anche se richiede più tempo: si ha nero su bianco l’indicazione richiesta, ha valore di atto pubblico (oppure è più esatto dire che ha valore legale? Chiedere conferma) e può essere utile per rivendicare un diritto disatteso o per controbattere l’affermazione dell’amministrazione.
Nei confronto di chi puo’ essere esercitato il diritto di accesso
Il diritto di accesso si esercita nei confronti di:
– amministrazioni dello Stato;
– aziende autonome;
– enti pubblici;
– concessionari di servizi pubblici.
L’accesso e’ escluso per i documenti coperti da segreto di Stato, nonche’ nei casi di segreto o divieto di divulgazione, secondo quanto previsto dall’ordinamento.
Pertanto, e’ compito delle amministrazioni individuare gli atti conoscibili e quelli che necessitano di essere tutelati. Da tenere presente che le P.A. possono differire l’accesso ai documenti richiesti fino a quando la conoscenza degli stessi determinasse un impedimento per il regolare svolgimento dell’azione amministrativa.
Chi puo’ esercitare il diritto di accesso
Tutti i soggetti (cittadini, associazioni,imprese, ecc.) che dimostrino di avere un ’’interesse giuridicamente rilevante” nei confronti dell’atto oggetto del diritto di accesso. Ai sensi dell’art. 9 del DPR 352/92, il diritto di accesso è riconosciuto anche “alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi’’.
E’ possibile intervenire nei seguenti modi:
– presa di visione degli atti del procedimento, salvo che nei casi in cui i documenti siano coperti da segreto di Stato ed in tutti gli altri casi in cui vi sia segreto o divieto di divulgazione (secondo il nostro ordinamento);
– presentazione di documenti e di memorie scritte che dovranno obbligatoriamente venire valutate dall’amministrazione
In entrambi i casi l’amministrazione provvederà a:
– fornire l’indicazione di dove poter trovare la pubblicazione delle notizie richieste;
– esibire il/ documento/i richiesti;
– rilasciare copia integrale o estratti significativi.
E’ possibile che l’amministrazione preveda altre modalità di accesso, oltre quelle descritte.
E’ inoltre, fondamentale che la richiesta di accesso debba essere sempre motivata.
Quanto tempo ha l’amministrazione per rispondere
La Legge 241/90 prevede che le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento il termine entro cui esso deve concludersi, con apposita disciplina, e laddove non abbiano provveduto in tal senso, che il termine è di 90 giorni.(Legge 15/2005)
Quindi il termine di 90 giorni è solo indicativo, in quanto l’amministrazione stessa può aver emanato un regolamento che stabilisca termini diversi.
Per avere conferme o informazioni dei termini entro cui dovrà pronunciarsi l’amministrazione, si può far riferimento all’URP, chiedendo, eventualmente, anche di poter visionare la pubblicazione che riporta l’indicazione dei tempi del procedimento.
I termini devono essere calcolati a partire dal momento in cui l’ufficio competente ha ricevuto la domanda (in caso di A/R dal giorno in cui ha firmato per avvenuta ricezione). Qualora il cittadino non avesse individuato ed indirizzato l’istanza all’ufficio competente, sarà questo stesso a dover trasmettere la domanda al soggetto giusto. Di questa trasmissione è data comunque comunicazione all’interessato. (cfr DPR 352/92 art 4 comma 3)
Se non si ottiene risposta
E’ previsto dalla Legge 241/90 che trascorso il termine, la domanda si intende accettata (cosiddetto silenzio-assenso)Legge 15/2005. Il ResponsabileLe Pubbliche Amministrazioni sono tenute a determinare – per ogni tipo di procedimento di loro competenza – il responsabile dell’istruttoria e di ogni altra fase procedimentale, nonche’ l’ufficio competente ad emettere la disposizione finale. Tali elementi devono venire poi comunicati ai soggetti di volta in volta interessati. In particolar modo, l’ufficio ed il nome del responsabile del procedimento devono essere comunicati al cittadino interessato.
Il dirigente di ogni ufficio deve provvedere ad assegnare i vari provvedimenti tra se’ e gli altri componenti della propria unita’ lavorativa. In mancanza di indicazione specifica, l’assegnatario resta il dirigente d’ufficio.
Tra i compiti del responsabile del procedimento ci sono:
– valutare le condizioni di ammissibilita’ della richiesta, la legittimazione dei soggetti interessati ed i presupposti che dovranno determinare l’emanazione del provvedimento;
– accertare d’ufficio i fatti, richiedendo anche perizie, ispezioni e dichiarazioni a soggetti ed Enti coinvolti;
– curare le comunicazioni, pubblicazioni e modifiche previste in merito al fatto in questione;
– emettere l’atto finale, se di sua competenza.
L’avvio del procedimento (Art.8)
Viene comunicato agli interessati tramite comunicazione personale. Che deve essere fatta a tutti i soggetti in qualche modo destinati a subire le conseguenze -ed a ricevere gli effetti- a causa dell’emissione dell’atto finale del procedimento. Informati, devono essere anche i soggetti cui potrebbe derivare un pregiudizio a seguito dell’emissione dell’atto in questione, nonche’ coloro che sono chiamati dalla stessa legge a partecipare all’atto.
Nella comunicazione personale devono essere indicati:
– amministrazione competente;
– oggetto del procedimento promosso;
– ufficio e la persona responsabile del procedimento;
– ufficio presso il quale e’ possibile la visione degli atti.
Nel caso in cui la comunicazione personale a tutti gli interessati non sia possibile o sia eccessivamente gravosa, l’amministrazione coinvolta dovra’ comunque comunicare gli elementi sopra esposti (di volta in volta secondo i modi piu’ opportuni).
Autocertificazione (Art.18 con modifiche e integrazioni)
Grande importanza viene data anche all’autocertificazione: e’ infatti previsto che – nel caso in cui l’interessato lo dichiari – fatti, stati e qualita’ attestati in documenti gia’ in possesso delle pubbliche amministrazioni, debbano venire acquisiti d’ufficio presso le amministrazioni depositarie. La dichiarazione dell’interessato e’ richiesta solo per l’acquisizione di elementi necessari per la ricerca dei documenti.
Ultimo aggiornamento: 10/05/2013