Antenna Vodafone vicino a un asilo nido, rischio di inquinamento elettromagnetico?
Autore : Redazione
Foto G.Marinelli
Nel VII Municipio l’installazione di una SRB (Stazione Radio Base) di telefonia mobile nei pressi di un asilo nido e di una casa di cura, in Via Appia Nuova 889, in contrasto con la distanza stabilita dalla normativa del Comune di Roma, crea preoccupazione per le potenziali conseguenze sulla salute dei cittadini più deboli: i bambini e i malati.
di Guido Marinelli*
L’inquinamento elettromagnetico è un problema che sta diventando sempre più attuale. Siamo ormai circondati da fonti d’inquinamento sia nell’ambiente esterno (ripetitori radio-televisivi, ripetitori per telefonia mobile-Stazioni Radio Base) sia nell’ambiente domestico (router wi-fi, forni a microonde, smartphone). Indubbiamente siamo ormai abituati a tali comodità. Ma siamo meno coscienti dei rischi che corriamo, e anche poco consapevoli delle normative esistenti (sia pure, a giudizio di chi scrive, ancora inadeguate) che dovrebbero proteggerci dall’inquinamento elettromagnetico. Normative che anche per questo, come spesso in Italia capita in tanti settori, vengono disattese o aggirate. Ne è un esempio un caso particolarmente eclatante e preoccupante, considerando che coinvolge bambini di 12-36 mesi e che potrebbe essere un precedente tale da portare a una diffusa “interpretazione elastica” della normativa.
Le Stazioni Radio Base (SRB) per telefonia mobile sono gli impianti che permettono di “agganciare” il segnale per i nostri telefonini e di “propagarlo” per consentirci di parlare con i nostri contatti, navigare su Internet, accedere a Facebook … con i nostri smartphone. Di per sè rappresentano quindi un’utilità per tutti. D’altra parte emettono radiazioni elettromagnetiche che, superati certi livelli, hanno effetti biologici negativi per gli esseri viventi. Quasi tutti sappiamo quanto è dannoso tenere a lungo il telefonino vicino all’orecchio senza auricolare e tutti sentiamo il calore che sviluppa vicino alla nostra testa. Teniamo presente che le emissioni di una SRB equivalgono a quelle di diverse centinaia di telefonini. Quindi le istallazioni delle SRB vanno eseguite con le dovute cautele, cercando di tutelare sia la nostra salute sia la nostra necessità di comunicare.
Per tale motivo sono state faticosamente sviluppate delle normative tese a ridurre gli effetti che le emissioni di una SRB hanno sugli esseri viventi, che tra l’altro sono forse insufficienti per la nostra salute [1].
- la distanza minima cui la SRB deve essere posizionata rispetto ai “siti sensibili” (asili nido, scuole, ospedali, cliniche ….), cioè tutti i luoghi in cui soggetti deboli (bambini, malati) sono sottoposti per lunghi periodi di tempo alle emissioni: distanza stabilita in 100 metri
- l’emissione massima della SRB: stabilita in max 6 Volt/metro[1]
Bisogna notare che le due condizioni devono coesistere: cioè la SRB di telefonia mobile deve sia essere ad almeno 100 metri dal più vicino sito sensibile sia le misurazioni delle sue emissioni devono restituire valori inferiori ai 6 volt/metro. Non è sufficiente che si verifichi una sola condizione.
Nel caso di cui ci occupiamo, la Vodafone ha installato in via Appia Nuova 889, nel mese di agosto 2015, una Stazione Radio Base a poche decine di metri da un asilo nido – l’asilo ”Anghingò” – convenzionato con il Comune, e dalla casa di cura “Villa Fulvia”.
A seguito delle lamentele, non solo dei cittadini dei due quartieri interessati, ma anche dei genitori dei bambini dell’asilo nido, i Comitati di Quartiere di zona Statuario e Quarto Miglio si sono attivati e ottenendo numerosi incontri con la I° Commissione permanente del Municipio VII° del Comune di Roma, nel corso dei quali sono emerse notevoli incongruenze burocratiche e, a nostro avviso, anche violazioni di legge, che renderebbero necessaria la rimozione dell’impianto.
In particolare, a seguito degli accertamenti eseguiti dal Comando di Polizia Locale dell’agosto 2015 nonché della nota n. 156138 della Direzione Tecnica del VII° Municipio del settembre 2015, risulta che:
- agli atti del VII° Municipio, competente per l’istallazione di cui in oggetto, non risulta trasmessa l’istanza della Vodafone del marzo del 2015 con cui si richiedeva l’autorizzazione di rito; questa risulta invece trasmessa erroneamente all’VIII° Municipio, che non è quello competente. Ciò, di fatto, ha impedito al Municipio competente, cioè il VII°, di ottemperare tempestivamente ai propri adempimenti (come l’effettuazione delle verifiche tecniche, l’informativa alla cittadinanza e l’individuazione di eventuali siti alternativi qualora vi siano siti sensibili a meno di 100 metri). Tali aspetti condizionano a nostro avviso il perfezionamento del titolo di legittimazione necessario per l’installazione, contravvenendo palesemente a quanto previsto dalla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 26 del 14 maggio 2015 (Regolamento per la localizzazione, l’installazione e la modifica degli impianti di telefonia mobile, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 22 febbraio 2001 e per la redazione del Piano, ex art. 105, comma 4 delle NTA del PRG vigente, nonché per l’adozione di un sistema di monitoraggio delle sorgenti di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico (2);
- Il caso in esame rientra nella nuova disciplina del 14 maggio 2015, come anche confermato dall’Avvocatura del Comune (3), in quanto l’apertura del cantiere è avvenuta in data 5 agosto 2015 e l’istallazione è stata completata il 17 agosto 2015.
A seguito di tali obiezioni e delle proteste dei Comitati, nel settembre del 2015, il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Ufficio Stazioni Radio, invitava “il Gestore Vodafone a sospendere immediatamente i lavori di installazione per la SRB in oggetto comunicando che l’Ufficio avrebbe proceduto al riesame in via di autotutela dell’istanza presentata” (4). E ci si sarebbe aspettati che, in seguito a tale comunicazione, la società Vodafone non si sarebbe più ritenuta abilitata alla realizzazione e gestione dell’impianto SRB per il quale aveva fatto richiesta (peraltro al Municipio sbagliato!). Ciò nonostante ci risulta che, non solo la SRB è stata istallata, ma sarebbe funzionante, come risulterebbe dalle misurazioni effettuate dall’ARPA Lazio a novembre 2015 (5)
Riteniamo quindi che tale istallazione sia stata eseguita in contrasto, non solo con le norme che regolano il procedimento autorizzativo, ma anche con il principio costituzionale sancito dall’art. 32 della Costituzione che così recita: “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”. Salute che il citato Regolamento ha inteso tutelare fissando la distanza minima di 100 metri dai siti sensibili , che in questo caso non è stata rispettata.
Per tale motivo a novembre 2015 il Comitato di Quartiere Statuario-Capannelle ha presentato un esposto-denuncia alla Procura della Repubblica chiedendo che venissero verificati gli eventuali profili di responsabilità.
Ha inoltre chiesto al Municipio una delibera di Consiglio in cui si richiede l’intervento del Commissario Tronca per la definitiva reiezione della concessione alla Vodafone e il relativo smantellamento della SRB nonché che il Municipio stesso intervenisse, nelle more, con un’ordinanza di sospensione provvisoria.
Il 17 dicembre il Consiglio del VII Municipio ha deliberato all’unanimità (6). Ma, ad oggi, ancora non si sono visti atti concreti, né da parte del Commissario Tronca né da parte del Municipio.
Riteniamo particolarmente grave l’inerzia delle istituzioni non solo perché sono coinvolti soggetti (bambini, malati) che non si possono difendere da soli, ma anche perché l’istallazione rappresenta un pericolosissimo precedente: se non riusciamo a far rispettare le regole, a breve saremo sommersi di nuove istallazioni tutte nelle prossimità di siti sensibili.
Comitato di Quartiere Statuario-Capannelle il Presidente Guido Maria Marinelli
Per repliche, osservazioni, precisazioni scrivere a laboratoriocarteinregola@gmail.com
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Guido Marinelli Nato a Roma, professore di Elementi di Economia nel progetto di sistemi – Corso di informatica Università di Tor Vergata. Coautore 5 brevetti internazionali di Information Technology. Responsabile Financial Officer in diversi progetti della Comunità Europea. Presidente del Copmitato di quartiere Statuario- Capannelle e segretario della Comunità Territoriale del VII Municipio .
[1] La legge Italiana, e le relative Norme CEI, basano – al momento – il limite di accettabilità delle radiazioni in base al solo effetto termico a breve termine: tale limite fa riferimento ad un valore massimo di campo elettrico, per i siti abitati, pari a 6 Volt/metro. E’ stato tuttavia mostrato che le radiazioni elettromagnetiche ad alta frequenza hanno, a lungo termine, effetti biologici negativi sull’uomo per dosi assorbite assai basse, corrispondenti a un campo elettrico di 1 Volt/metro.
[2] scarica il Regolamento per la localizzazione, l’installazione e la modifica degli impianti di telefonia mobile, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 22 febbraio 2001 e per la redazione del Piano, ex art. 105, comma 4 delle NTA del PRG vigente, nonché per l’adozione di un sistema di monitoraggio delle sorgenti di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico Antenne DACDelib_N_26_14.05.2015
(3) La nota dell’avvocatura è riportatta nella lettera inviata dal Presidente della Commissione ambiente Athos De Luca alla Dirigente Mussumeci del Dip. Urbanistica. scarica la lettera Athos De Luca-Avvocatura antenna wind.
(4) Nota del Dip. Urbanistica antenna- lettera mussumeci
(5) La documentaizone delle rilevazioni ARPA Lazio è stata chiesta in un accesso agli atti ma i documenti non sono ancora stati consegnati ai comitati di quartiere
(6)Risoluzione_n_36_del_2015 – Antenna Via Appia Nuova
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