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Decreto del “fare”: l’aggiunta da non fare

“Con  le disposizioni del presente articolo si intende dettare misure di semplificazione di norme ambientali…. con positive conseguenze per la crescita delle attività economiche interessate… senza diminuire le  garanzie di tutela delle risorse ambientali” : così si legge nell’introduzione dell’art. 41 del cosiddetto Decreto del Fare, in discussione in questi giorni al Senato (1).  Ma in un piccolo comma si nasconde  una  disposizione che potrebbe rivelarsi devastante per l’ambiente stesso, dato che permetterà  di installare case mobili  anche in aree vincolate senza permesso di costruire.

Campeggio-Stoja-Pola-case-mobili-3

 Il 26 luglio la Camera dei Deputati ha approvato il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (2), “recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia (c.d. “decreto del fare”), apportando  modifiche ed integrazioni” (3). Emanuele Montini, avvocato urbanista, Consigliere direttivo di Italia Nostra Roma, ha scoperto che  alla precedente  norma che   classificava   come “interventi di nuova costruzione” anche  “prefabbricati, roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni” (…) “che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee(4), il nuovo decreto aggiunge «ancorché siano  posizionati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di  settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti.»(5) E che nel passaggio alla Camera, la parola “posizionati” è stata addirittura  sostituita da “installati(6).  Praticamente un invito a tutti i gestori dei campeggi nei luoghi più suggestivi d’Italia a trasformare le piazzole per le tende in ben più remunerative casette e Bungalow, senza  più la necessità di chiedere il  permesso di costruire, necessario, ad esempio, anche per costruire una semplice tettoia in una casa di campagna.

Le case mobili diventano immobili

di Emanuele Montini

E’ paradossale che, in un momento nel quale praticamente tutte le forze politiche dichiarano che una delle priorità di queste Paese è quella di evitare l’indiscriminato consumo di territorio, il Governo e l’attuale maggioranza facciano a gara per massacrare le nostre coste e le zone d’Italia più suggestive.

Il tutto è avvenuto, come di solito succede, in un comma (4) nascosto dentro l’art. 41 del decreto legge c.d. “del fare”, dal rassicurante titolo “Disposizioni in materia ambientale”, salvo poi rivelarsi una disposizione devastante per l’ambiente stesso.

Il tema è presto detto: le case mobili o “mobil house” si potranno realizzare senza più la necessità del permesso di costruire. Questa disposizione non viene neanche integrata con disposizioni limitative in ordine alle dimensioni e ai materiali, cosicchè potremmo trovarci palazzine viola costruite a pochi metri dalla costa. Già perché, ed è qui una ulteriore assurdità di questa disposizione, queste case-palazzine mobili potranno essere realizzate all’interno delle strutture ricettive all’aperto (i campeggi, per intenderci) e ben sappiamo che i campeggi hanno la caratteristica di essere posizionati proprio nei punti più suggestivi del nostro Paese, lì dove la speculazione edilizia, fino ad ora, aveva avuto più difficoltà ad entrare. Questo grimaldello permette di mettere le mani su queste zone e di decretare la fine dei campeggi come li abbiamo sempre immaginati. Infatti quale sarà il gestore di campeggi che deciderà, avendone ora la possibilità, di dedicare alle tende le aree per la sosta anziché a dei suggestivi chalet dove alloggiare i propri clienti? Quale gestore non correrà subito a ordinare le sue casette prefabbricate nella prospettiva di affittarle a decine di euro al giorno contro la possibilità di fare qualche misero euro per l’utilizzo delle piazzole per tende?

Ed ecco l’obiettivo raggiunto: i campeggiatori si trasformeranno in fittavoli, i gestori si trasformeranno in albergatori e le nostre coste ed i campeggi si trasformeranno in piccole lottizzazioni.

Se qualcuno ha cercato di difendere il provvedimento invocando il fatto che si tratterebbe di case-palazzine ma pur sempre mobili è stato smentito clamorosamente dalla modifica apportata in sede di conversione alla Camera, dalla maggioranza e dal Governo. Infatti una “manina” nella seduta notturna di commissione (Affari costituzionali e Bilancio) ha tolto la parola “posizionati” riferita a queste case prefabbricate, con la parola “installati”, tanto se a qualcuno fosse rimasto qualche dubbio sulla vera intenzione di questa disposizione.

A nulla sono valsi gli emendamenti soppressivi e gli ordini del giorno (n. 9/1248 AR/160 Basilio – M5S)(7) tutti inesorabilmente respinti.

Ora il provvedimento è al Senato fino alla fine di questa settimana e speriamo che sia corretto eliminando questa dannosa disposizione, è l’ultima occasione per evitare l’ennesimo sfregio al territorio del Paese e la fine di quella che viene definita “la filosofia del campeggio”, almeno in Italia.

Emanuele Montini, avvocato urbanista, Consigliere direttivo di Italia Nostra (Roma)

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art. 41 decreto del fare 21 giugno 2013(1) Il provvedimento dovrà essere convertito in legge entro il 20 agosto 2013

(2) A questo link il testo completo del decretodecreto-legge 21 giugno 2013, n. 69  http://www.camera.it/leg17/465?area=27&tema=891

(3) a questo link il testo con le modifiche apportate dalla Camera http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/709210/index.html

(4)Decreto del Presidente  della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (…)Art. 3 (L) Definizioni degli interventi edilizi (Legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31)

  • 1) Ai fini del presente testo unico si intendono per:
  • (…) e) interventi di nuova costruzione”, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
  • (…) e5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;

(5) Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 Art.41 comma 4: All’articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente  della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole « esigenze  meramente temporanee », sono aggiunte le seguenti « ancorché siano  posizionati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di  settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti. ».

(6) Significati: Posizionare: Determinare, rilevare la posizione di qlco-  Sistemare qlco. nella posizione più opportuna – posizionarsi Mettersi in una data posizione Installare: Montare un apparecchio o un impianto collocandolo in un luogo: – Collocare qlcu. in una particolare funzione ( SIN insediare)-  installarsi –  Sistemarsi, insediarsi in un luogo (da http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/I/installare.shtml

(7)Atto Camera
Ordine del Giorno 9/01248-AR/160
presentato daBASILIO Tatiana testo di Mercoledì 24 luglio 2013, seduta n. 59
La Camera,  premesso che:
all’interno del provvedimento in esame vi è il comma 41 dell’articolo 41 che contiene modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 6 Giugno 2001 n. 380 i contenuti del quale già in prima stesura risultano essere alquanto opinabili;
a seguito delle modifiche avvenute in commissione si è peggiorata la norma con una semplice sostituzione di un termine, ossia «posizionati» con «istallati». L’installazione di strutture all’interno di campeggi, perché questo si intende per strutture ricettive all’aperto, significa andare a inserire strutture come container abitativi o similari all’interno di zone verdi. In pratica si liberalizza la costruzione di fabbricati di dubbia qualità architettonica ed edilizia anche all’interno di aree protette di particolare pregio paesaggistico;
inoltre tutto questo viene demandato alle Regioni, che più che il Governo centrale, possono subire pressioni da parte delle lobby,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare le opportune iniziative normative volte ad espungere dal testo del Decreto una norma che comporterebbe la possibilità di realizzare ed installare all’interno di strutture ricettive all’aperto qualsiasi tipo di costruzione e struttura con il solo limite di un generico ancoraggio temporaneo al suolo.
9/1248-A-R/160. Basilio.

Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/709210/index.html

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