Stadio della Roma: la verità sul rischio idrogeologico
Autore : Redazione
Inauguriamo con questa prima domanda una pagina “vero/falso”, dove inseriremo man mano una serie di quesiti sul progetto Stadio della Roma cercando di dare delle risposte. Con una premessa. I membri dell’associazione Carteinregola fin dall’inizio hanno sempre mantenuto, pur con posizioni diverse, una forte contrarietà all’operazione, soprattutto per la prevista edificazione delle torri di uffici e degli spazi commerciali. Ma pensiamo che sul tema si stia facendo una grande confusione, che non giova al dibattito nè alla città. E siccome finora abbiamo sempre cercato di approfondire le informazioni distinguendo i fatti dalle opinioni, per ricostruire il più possibile la verità dei fatti e permettere ai cittadini di formarsi un’opinione consapevole, abbiamo deciso di mettere in fila tutte le affermazioni più comuni che rimbalzano su giornali e comunicati, provando a cercarne i riscontri concreti. Lo facciamo sulla vicenda Stadio come su tanti altri temi di cui da sempre ci occupiamo. Apertamente, seriamente e scomodamente. (Siamo naturalmente a disposizione per pubblicare tutte le correzioni del caso, se supportate da congrui elementi documentali: scrivere a laboratoriocarteinregola@gmail.com)
L’area di Tor di Valle dove dovrebbero sorgere Stadio e Business Center è a rischio idrogeologico?
risposta a cura di Anna Maria Bianchi Missaglia*
(23 febbraio 2017) I FATTI In realtà per una risposta corretta ed esaustiva sono necessarie varie precisazioni. Intanto bisogna vedere cosa si intende per rischio idrogeologico, con quali parametri viene misurato e qual’ è il soggetto competente per esprimere il relativo parere. E poi come tale parere si coniughi con il caso specifico dello Stadio e con quali conseguenze. E alla fine è difficile una risposta netta SI’/NO.
Che cos’è il rischio idrogeologico. La dizione corretta è “rischio idraulico”, ed è stato definito e inserito nelle Norme Tecniche di Attuazione del PAI (Piano Assetto Idrogeologico) che ha tra gli obiettivi “la tutela della popolazione e la difesa dei centri abitati degli insediamenti produttivi delle infrastrutture e dei beni di particolare pregio, soggetti a un livello di pericolo idraulico non compatibile“(1); tale livello di pericolo è individuato con criteri specifici che comporta la distinzione delle aree in tre fasce (A,B,C) e 4 livelli (R4,R3,R2,R1) di rischio, a cui corrispondono prescrizioni più o meno stringenti, da utilizzare anche per la valutazione degli interventi urbanistici e le varianti. L’ente preposto ad esprimersi sugli interventi che insistono nelle aree individuate come a rischio è l’Autorità di Bacino del Fiume Tevere, un ente dello Stato (2).
Tor di Valle è a rischio? Se guardiamo la mappa del rischio idraulico del PAI dell’area di Tor di Valle e Torrino/Decima, possiamo notare che l’area di Tor di Valle è a rischio R3 (area azzurra) (3) e a fascia B (area gialla) (4), mentre l’area rossa, classificata come R4, cioè a massimo rischio, riguarda una zona densamente abitata, da cui sono esclusi anche gli edifici del Business Center (5). In realtà il rischio della zona dipende non da un’eventuale esondazione del Tevere, ma da quella di un suo affluente, il Fosso del Vallerano.
Cosa dice l’Autorità di Bacino del Fiume Tevere Per quanto riguarda la posizione dell’Autorità di Bacino – il soggetto deputato in materia – sul progetto nuovo Stadio della Roma e sull’annesso Business center, ci risulta che, sia in sede di conferenza dei servizi preliminare (agosto 2014), sia recentemente, nel corso della conferenza dei servizi decisoria, l’Autorità abbia preannunciato un parere favorevole, subordinando in entrambi i casi la realizzazione delle nuove edificazioni alla messa in sicurezza del Vallerano. Nella Delibera del dicembre 2014 che conferisce l’interesse pubblico all’operazione (6) infatti, è messa come condizione irrinunciabile “l’integrazione dell’intervento di messa in sicurezza del Fosso di Vallerano con interventi di consolidamento dell’argine del Tevere nei pressi della confluenza del Fosso“(7).
Cosa dice il parere unico del Comune Bisogna però considerare che il Comune ha depositato il 1 febbraio scorso un parere unico di “non idoeneità ” del progetto, e che nelle conclusioni, ha indicato tra le “condizioni per addivenire a un parere favorevole ai sensi della legge 241/90 (8)” la “ridefinizione del perimetro delle zone che interessano le aree di sedime…già soggette a rischio per eventi idraulici R3 e R4 del PAI [Piano di Assetto Idrogeologico] nonchè delle fasce fluviali “A” “B” e “C” e conseguente declassificazione“, basandosi sul parere del Diparimento all’urbanistica, che cita una nota del 20 gennaio scorso inviata dall’Autorità di Bacino allo stesso Dipartimento, su sua richiesta. E se ci si chiede su quale base il Dipartimento attribuisca un rischio R4/fascia A all’area su cui insiste il progetto, dalla lettura della nota dell’ABFT – che non cita alcuna fascia o categoria di rischio – ci sembra che la posizione espressa dall’Autorità non sia cambiata rispetto a quella della CdS preliminare (9), anche se sulla domanda che ci interessa resta piuttosto sibillina e rimanda comunque a un successivo parere vero e proprio (10), che, supponiamo, farà parte di quello del rappresentante del Consiglio dei Ministri che rappresenta tutti gli uffici statali, tra cui ABFT.
Aspettiamo il parere dell’Autorità di Bacino…In pratica l’Autorità, nella nota, affermando che “Lo stato di compatibilità dello stesso [il progetto di Stadio e BC] con quanto previsto nella pianificazione di bacino può essere conseguito attraverso la realizzazione di specifiche opere di messa in sicurezza del fosso in questione [Vallerano], che fanno parte integrante del progetto definitivo” di fatto conferma che – allo stato attuale – il progetto non è compatibile. Tuttavia prevede contemporaneamente che “l’utilizzabilità dell’area in questione” “dovrà essere conseguita attraverso la realizzazione di specifiche opere di messa in sicurezza del Fosso di Vallerano” e quindi di fatto dà un parere favorevole a condizione che sia messo in sicurezza il Fosso “ con priorità rispetto alle altre componenti“. E se la tempistica non viene, nella nota, esplicitata, non sembrerebbe che il parere favorevole sia subordinato alla deperimetrazione finale dell’area dal PAI: ” Con la realizzazione e il collaudo di dette opere la Regione Lazio potrà, inoltre, esporre apposita richiesta ai fini dell’aggiornamento del PAI interessante le aree in questione. (11). Invece, nel parere unico già depositato, il Comune – basandosi sul parere del Dipartimento urbanistica – chiede, per modificare un parere da “non idoeneo” a favorevole, che si arrivi prima alla deperimetrazione l’area a rischio nel Piano di Assetto Idrogeologico. Una differenza non da poco, rispetto alla tempistica del progetto. Infatti se il rilascio di tutte le licenze “edilizie, commerciali, sportive, dello spettacolo etc” è subordinato alla ridefinizione delle zone interessate (12), vuol dire che potrà avvenire solo dopo la fine dei lavori, dopo il successivo collaudo e dopo il buon fine delle pratiche burocratiche per la modifica del PAI. Probabilmente anni.
Il rebus della Delibera. Resta, nelle pieghe dei due documenti, la domanda se, a causa del rischio idraulico, non vengano meno i presupposti per l’approvazione della variante al Piano Regolatore Generale da parte dell’Assemblea Capitolina.Ma si tratta di una valutazione che l’Autorità di Bacino del Fiume Tevere ritiene di esclusiva competenza del Dipartimento Urbanistica: “Definiti i particolari riferimenti alle norme del PAI restano, invece, di esclusiva competenza dell’ente in indirizzo [il Dipartimento Urbanistica NDR] la valutazione della presenza delle condizioni necessarie ai fini dell’adozione della variante ubanistica“(11)
L’OPINIONE Sono quindi prive di fondamento le notizie sul rischio esondazione del Tevere nella zona, comprese quelle che indicherebbero l’ansa di Tor di Valle addirittura come area di deflusso in caso di piena, anche se è senz’altro corretto dire che l’area è a rischio idraulico (ma non appare dalla documentazione disponibile alcun elemento che giustifichi cla classificazione come rischio R4/fascia A, che comporta drastiche limitazioni) (13). Ed è corretto affermare che l’Autorità preposta ad esprimersi non ha dato pareri non favorevoli nè durante al conferenza dei servizi preliminare, nè finora, durante la conferenza dei servizi decisoria, ma ha posto delle prescrizioni – già recepite fin dalla delibera che ha conferito il pubblico interesse dell’operazione – che dovrebbero mettere in sicurezza l’area del progetto e la zona abitata adiacente. Il punto in questione, che sembrava esclusivamente tecnico ma che invece rivela ampi margini di discrezionalità (che spero saranno precisati adeguatamente anche dagli enti coinvolti), riguarda fondamentalmente lo sviluppo temporale della concessione delle autorizzazioni, a partire dalla delibera per la variante al PRG, che possono fare la differenza sul prosieguo o meno dell’operazione Tor di Valle.
Dal canto mio ritengo che sia sempre meglio affrontare apertamente e subito tutti questi aspetti con i dovuti approfondimenti, anzichè fare dichiarazioni affrettate e perentorie sul rischio idrogeologico, che rischiano di essere smontate in sede di ricorsi giudiziari, con ripercussioni salate sulle casse pubbliche e sulle tasche dei romani. Di argomenti, tecnici e politici, per non fare lo Stadio ce ne sono molti. Inutile e persino controproducente puntare su un cavallo zoppo.
Post scriptum: la risposta alla domanda ne produce un ‘altra. L’Autorità di Bacino ha ritenuto (finora) di dare un parere favorevole con prescrizioni al progetto Tor di Valle in base all’art.46 delle citate NTA del PAI (10) che riguarda “opere publiche di interesse pubblico“. Ora, sappiamo che l’interesse pubblico al progetto è stato dato dalla Giunta Marino in quanto ha ritenuto di interesse per la collettività lo Stadio e soprattutto le infrastrutture pubbliche prescritte come condizione per la sua realizzazione, “pagate” con il surplus dell’operazione immobiliare delle Torri e del Convivium. Ma davvero, per la proprietà transitiva, anche il Business center e le strutture commerciali, possono essere assimilate a opere pubbliche “non altrimenti localizzabili”?
Anna Maria Bianchi Missaglia
* Per conoscere l’opinione di chi scrive sull’operazione Stadio si rimanda all’intervento: Lo Stadio di un altro mondo http://www.carteinregola.it/index.php/uno-stadio-dellaltro-mondo/
> Vai a Stadio della Roma cronologia e materiali
> vai a Stadio della Roma, apriamo noi il dibattito Carteinregola apre questo spazio ai contributi al dibattito sullo stadio che vorranno inviarci amministratori, assessori, associazioni e comitati e tutti i soggetti coinvolti
> Vai a Stadio della Roma, adesso cosa succede ? del 9 febbraio 2017
(1) PAI (Piano Assetto Idrogeologico) Art. 23 Finalità specifiche http://www.abtevere.it/sites/default/files/datisito/Norme_tecniche_di_attuazione_aggiornate_Deliberazione_n127_2013.pdf
(2) vedi sito ABFT http://www.abtevere.it/
(3) V. Art.32 NTA del PAI http://www.abtevere.it/sites/default/files/datisito/Norme_tecniche_di_attuazione_aggiornate_Deliberazione_n127_2013.pdf
Si veda fascia “B” nota sottostante
(4) V. Art. 29 NTA del PAIhttp://www.abtevere.it/sites/default/files/datisito/Norme_tecniche_di_attuazione_aggiornate_Deliberazione_n127_2013.pdf
d) gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici generali nelle zone F (limitatamente alle attrezzature di carattere generale e pubblico) di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 ovvero attrezzature per l’istruzione superiore all’obbligo (istituti universitari esclusi); attrezzature sanitarie ed ospedaliere; parchi pubblici urbani e territoriali.
si veda Nuovo Piano regolatore- Norme tecniche di attuazione http://www.urbanistica.comune.roma.it/images/uo_urban/prg_vigente/prg_nta.pdf
pag.88
Art.107. Zone territoriali omogenee
1.Con riferimento alle zone territoriali omogenee di cui alDM n. 1444/1968, le componenti del presente PRG sono così classificate:
a) sono classificate come zona territoriale omogenea A: le com-ponenti dellaCittà storica, salvo gliAmbiti di valorizzazione;
b) sono classificati come zona territoriale omogenea B: gliAmbiti di valorizzazionedella Città storica; le componenti
della Città consolidata; le componenti dellaCittà da ristruttu-rare, salvo gliAmbiti per i programmi di recupero urbanoe iTessuti prevalentemente per attività; i Piani particolareggiatidelle zone “O” del PRG pre-vigente; iNuclei di edilizia ex abu-siva da recuperare;
c) sono classificati come zona territoriale omogenea C: gli Ambiti per i programmi di recupero urbano; le componenti dellaCittà della trasformazione, salvo i Piani particolareggiati dellezone “O” del PRG pre-vigente; le Centralità urbane e metropolitane, limitatamente agli insediamenti residenziali; gliAmbiti diriserva a trasformabilità vincolata, successivamente all’atto diprogrammazione di cui all’art. 67, comma 4;
d) sono classificati come zona territoriale omogenea D: iTessuti prevalentemente per attivitàdellaCittà da ristrutturare;
e) sono classificati come zona territoriale omogenea E: iParchi agricoli; l’Agro romano; gliAmbiti di riserva a trasforma-bilità vincolata, fino all’atto di programmazione di cuiall’art. 67, comma 4;
f ) sono classificate come zona territoriale omogenea F: le Centralità urbane e metropolitane, esclusi gli insediamenti di cui alla lett. c); le Aree naturali protette; le componenti del Sistema dei servizi, delle attrezzature e degli impianti;
(5)Anche l’elaborato “Relazione idrogeologica -idraulica di Eurnova scaricabile dal sito della Regione Lazio riporta i dati del PAI, classificando il rischio idraulico della zona come Fascia B/richio R3
Sotto una prova grossolana di sovrapposizone delle due mappe (La mappa è l’ultimo aggiornamento del PAI del giugno 2015)
(6) Scarica la Delibera n.132 approvata il 22 dicembre 2015 scarica stadio della roma DACDelib. N 132 del 22.12.2014
(7) nelle presentazioni dell’Assessore Caudo l’opera era stimata in 3 milioni. Ci riserviamo di controllare la cifra nel rpogetto definitivo
(8) http://www.carteinregola.it/index.php/stadio-della-roma-il-comune-da-parere-non-favorevole/
vedi anche Stadio della Roma, adesso che succede? –9 febbraio 2017Continua
(9) Conosciamo la nota della Conferenza preliminare, per quella più recente del gennaio 2017, citata nel parere favorevole con riserva del PAU (Programmazione e attuazione urbanistica), sappiamo solo quanto riportato dal giornalista – sempre ben informato – Fernando Magliaro nel virgolettato nell’articolo su Il tempo dell’8 febbraio “Così il campidoglio affonda lo Stadio” http://fmmagliaro.blogspot.it/search?updated-max=2017-02-09T08:11:00%2B01:00&max-results=2
(10) Nella nota l’ABFT rimanda al suo parere che sarà espresso secondo l’art.46 delle NTA del PAI
(11) (dalla nota del l’ABFT del 20 gennaio 2017 Prot. 0000261): Lo stato di compatibilità dello stesso [il progetto di Stadio e BC] con quanto previsto nella pianificazione di bacino può essere conseguito attraverso la realizzazione di specifiche opere di messa in sicurezza del fosso in questione [Vallerano], che fanno parte integrante del progetto definitivo. Dette opere saranno valutate in rapporto all’assetto generale del corso d’acqua citato, includendo la valutazione dei loro effetti sull’intero bacino del corso d’acqua. Tanto premesso, come già espresso in sede di parere al progetto preliminare, l’utilizzabilità dell’area in questione ai fini dell’intervento de quo è condizionata dal raggiungimento di una compatibilità con le attuali condizioni di pericolosità e/o rischio idraulico, e dovrà essere conseguita attraverso la realizzazione di specifiche opere di messa in sicurezza del Fosso di Vallerano”
“Riguardo al parere che sarà reso sul progetto definitivo si conferma quanto già espresso in sede di conferenza dei servizi del 12 gennaio u.s.[2017 NDR] riproponendo la medesima condizione, sopra evidenziata relativamente alla necessità di realizzare opere di messa in sicurezza secondo gli elaborati presentati e con priorità rispetto alle altre componenti”
“Con la realizzazione e il collaudo di dette opere la Regione Lazio potrà, inoltre, esporre apposita richiesta ai fini dell’aggiornamento del PAI interessante le aree in questione, da operarsi con le procedure previste dall’art.43 comma 5 delle NT“*
(…)
“Definiti i particolari riferimenti alle norme del PAI restano, invece, di esclusiva competenza dell’ente in indirizzo [il Dipartimento Urbanistica NDR] la valutazione della presenza delle condizioni necessarie ai fini dell’adozione della vriante ubanistica”
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(12)Dal parere unico di Roma Capitale
(13) Fino al maggio 2015 l’Area del Flaminio era catalogata dal PAI come rischio esondazione R3 (in seguito è stata deperimetrata, anche a causa della realizzazione di un “muretto di sponda” tra il Ponte Milvio eil Ponte Flaminio): nonostante dal 2006 (anno di pubblicazione del PAI) in poi vigesse il divieto assoluto di realizzare locali interrati nella zona, sono stati ugualmente realizzati parcheggi privati sotterranei su suolo pubblico…