Ecco l’articolo della “manovrina” che riguarda gli stadi pubblicato in Gazzetta
Autore : Redazione
5 commi in un articolo contenuto nella bozza della cosiddetta “manovrina” licenziata dal Governo che riguarda la costruzione di impianti sportivi mettono mano ai precedenti 3 commi della Legge 147/2013. E molti quotidiani* assicurano che possano cambiare notevolmente anche il destino del Progetto dello Stadio della Roma. Pubblichiamo il testo appena uscito sulla Gazzetta ufficiale, e in calce il confronto con una versione precedente datata 14/04/2017
GAZZETTA UFFICIALE, 24 aprile 2017
Decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017 recante DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA, INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI ULTERIORI INTERVENTI PER LE ZONE COLPITE DA EVENTI SISMICI E MISURE PER LO SVILUPPO
(ART.62) Costruzione di impianti sportivi)
1. Lo studio di fattibilità di cui al comma 304, lett. a), articolo 1, della legge 27dicembre 2013, n.147 (1), può ricomprendere anche la costruzionedi immobili con destinazioni d’uso diverse da quella sportiva, complementari e/o funzionali alfinanziamento e alla fruibilità dell’impianto. Tale studio può prevedere la demolizione dell’impianto da dismettere; la sua demolizione e ricostruzione, anche con diverse volumetria e sagoma ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lett d) del decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n.360 (2) ; la sua riconversione o riutilizzazione. Laddove si tratti di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, lo studio di fattibilità può contemplare la cessione a titolo oneroso del in diritto di superficie o del diritto di usufrutto dell’impianto sportivo e/o di altri immobili di proprietà della pubblica amministrazione per il raggiungimento delcomplessivo equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa. Il diritto di superficie e il diritto di usufrutto non possono avere durata superiore a quella della concessione di cui all’articolo 168, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016,n.50 (3), e comunque non possono essere ceduti, rispettivamente, per più di novanta e trent’anni.
2. La conferenza di servizi decisoria di cui al comma 304, lett. b), articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (4), si svolge in forma simultanea, in modalità sincrona e, se del caso, in sede unificata a quella avente a oggetto la Valutazione di Impatto Ambientale (5). Il verbale conclusivo può costituire adozione di variante allo strumento urbanistico comunale. In tale ipotesi, ove sussista l’assenso della Regione espresso in sede di conferenza, il verbale è trasmesso al sindaco che lo sottopone all’approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.
3. Lo studio di fattibilità di cui al comma 1, nell’ipotesi di impianti omologati per una capienza superiore a 20.000 posti, può prevedere che a far tempo da cinque ore prima dell’inizio delle gare ufficiali e fino a tre ore dopo la loro conclusione, entro 300 metri dal perimetro dell’area riservata, l’occupazione di suolo pubblico per attività commerciali è consentita solo all’associazione o alla società sportiva utilizzatrice dello stadio, ovvero a terzi da essa autorizzati. In tal caso, le autorizzazioni e/o concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate all’interno di dette aree restano sospese nella stessa giornata e per lo stesso periodo di tempo, con oneri indennizzatori a carico della società sportiva utilizzatrice dell’impianto sportivo, salvi diversi eventuali accordi tra il titolare e la medesima società sportiva.
4. In relazione agli interventi di cui di cui al comma 304, lett. d), articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (6), la società o l’associazione sportiva di cui al comma 1 deve essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall’art. 183, co. 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, associando o consorziando altri soggetti. (7)
5. Rispetto agli impianti sportivi pubblici omologati per una capienza superi ore a 20.000 posti, alle controversie aventi a oggetto il verbale conclusivo della conferenza dei servizi e l’aggiudicazione della concessione si applica l’articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104 (8)
Schema di decreto legge recante DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA, INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI ULTERIORI INTERVENTI PER LE ZONE COLPITE DA EVENTI SISMICI E MISURE PER LO SVILUPPO
Art.64(Costruzione di impianti sportivi) (ART.62) Costruzione di impianti sportivi)
1. Lo studio di fattibilità di cui al comma 304, lett. a), articolo 1, della legge 27dicembre 2013, n.147, è presentato da una società o associazione sportiva e può ricomprendere anche la costruzionedi immobili con destinazioni d’uso diverse da quella sportiva, complementari e/o funzionali alfinanziamento e alla fruibilità dell’impianto. Tale studio Lo studio di fattibilità può prevedere la demolizione dell’impianto da dismettere; la sua demolizione e ricostruzione, anche con diverse volumetria e sagoma ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lett d) del decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n.360; la sua riconversione o riutilizzazione. Laddove si tratti di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, lo studio di fattibilità può contemplare la cessione a titolo oneroso del in diritto di superficie o del diritto di usufrutto dell’impianto sportivo e/o di altri immobili di proprietà della pubblica amministrazione per il raggiungimento delcomplessivo equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa. Il diritto di superficie non può avere durata superiore a novant’anni e il diritto di usufrutto a trent’anni.Il diritto di superficie e il diritto di usufrutto non pososno avere durata superiore a quella della concessione di cui all’articolo 168, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016,n.50, e comunque non possono essere ceduti, rispettivamente, per più di novanta e trent’anni.
2. La conferenza di servizi decisoria di cui al comma 304, lett. b), articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si svolge in forma simultanea, in modalità sincrona e, se del caso, in sede unificata a quella avente a oggetto la valutazione di impatto ambientale. Il verbale conclusivo può costituire adozione di variante allo strumento urbanistico comunale. In tale ipotesi, ove sussista l’assenso della Regione espresso in sede di conferenza, il verbale è trasmesso al sindaco che lo sottopone all’approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.
3. Lo studio di fattibilità di cui al comma 1, nell’ipotesi di impianti omologati per una capienza superiore a 20.000 posti, può prevedere che a far tempo da cinque ore prima dell’inizio delle gare ufficiali e fino a tre ore dopo la loro conclusione, entro 300 metri dal perimetro dell’area riservata, l’occupazione di suolo pubblico per attività commerciali è consentita solo all’associazione o alla società sportiva utilizzatrice dello stadio, ovvero a terzi da essa autorizzati. In tal caso, le autorizzazioni e/o concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate all’interno di dette aree restano sospese nella stessa giornata e per lo stesso periodo di tempo, con oneri indennizzatori a carico della società sportiva utilizzatrice dell’impianto sportivo, salvi diversi eventuali accordi tra il titolare e la medesima società sportiva.
4. In relazione agli interventi di cui di cui al comma 304, lett. d), articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la società o l’associazione sportiva di cui al comma 1 deve essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall’art. 183, co. 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, associando o consorziando altri soggetti.
5. Limitatamente Rispetto agli impianti sportivi pubblici omologati per una capienza superi ore a 20.000 posti, alle controversie aventi a oggetto il verbale conclusivo della conferenza dei servizi e l’aggiudicazione della concessione si applica l’articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104
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Art. 3 (L) – Definizioni degli interventi edilizi 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per: (…)
I commenti dei giornali del 21 aprile 2017
d) “interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 [Codice dei beni culturali e del paesaggio] e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente;
(lettera così modificata dal d.lgs. n. 301 del 2002, poi dall’art. 30, comma 1, lettera a), legge n. 98 del 2013)
(…) 2. La durata massima della concessione non può essere superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, insieme ad una remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultante dal piano economico-finanziario. Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono quelli effettivamente sostenuti dal concessionario, sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione.
(4) comma 304 legge 147/2013 (…)
b) sulla base dell’approvazione di cui alla lettera a), il soggetto proponente presenta al comune il progetto definitivo. Il comune, previa conferenza di servizi decisoria, alla quale sono chiamati a partecipare tutti i soggetti ordinariamente titolari di competenze in ordine al progetto presentato e che può richiedere al proponente modifiche al progetto strettamente necessarie, delibera in via definitiva sul progetto; la procedura deve concludersi entro centoventi giorni dalla presentazione del progetto. Ove il progetto comporti atti di competenza regionale, la conferenza di servizi è convocata dalla regione, che delibera entro centottanta giorni dalla presentazione del progetto. Il provvedimento finale sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessario alla realizzazione dell’opera e determina la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera medesima;
(5)Cos’è la VIA (Valutazione Impatto Ambientale) La Valutazione di Impatto Ambientale è una procedura tecnico-amministrativa che ha lo scopo di individuare, descrivere e valutare, in via preventiva alla realizzazione delle opere, gli effetti sull’ambiente biogeofisico, sulla salute e benessere umano di determinati progetti pubblici o privati, nonché di identificare le misure atte a prevenire, eliminare o rendere minimi gli impatti negativi sull’ambiente, prima che questi si verifichino effettivamente. (leggi tutto sul sito ARPA Lazio)
(6) comma 304
d) in caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, il progetto approvato è fatto oggetto di idonea procedura di evidenza pubblica, da concludersi comunque entro novanta giorni dalla sua approvazione. Alla gara è invitato anche il soggetto proponente, che assume la denominazione di promotore. Il bando specifica che il promotore, nell’ipotesi in cui non risulti aggiudicatario, può esercitare il diritto di prelazione entro quindici giorni dall’aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario se dichiara di assumere la migliore offerta presentata. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (6a), in materia di finanza di progetto. Qualora l’aggiudicatario sia diverso dal soggetto di cui alla lettera a), primo periodo, il predetto aggiudicatario è tenuto a subentrare nell’accordo o negli accordi di cui alla medesima lettera e periodo;
( 6a) Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006) http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm Art. 153. Finanza di progetto (art. 37-bis, legge n. 109/1994)oggetto di rettifica in G.U. n. 164 del 15 luglio 2016 (che abroga il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)SOSTITUITO DA Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(7) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 art. 183, co. 8,
Art. 183. (Finanza di progetto)(…)8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti per i concessionari, anche associando o consorziando altri soggetti, ferma restando l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80.
(8)
(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 125 )
(Gazzetta Ufficiale Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 125 )
Art. 125 Ulteriori disposizioni processuali per le controversie relative a infrastrutture strategiche
1. Nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, approvazione, e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi e relative attivita’ di espropriazione, occupazione e asservimento, di cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, oltre alle disposizioni del presente Capo, con esclusione dell’articolo 122, si applicano le seguenti previsioni.
2. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonche’ del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell’opera, e, ai fini dell’accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilita’ del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure.
3. Ferma restando l’applicazione degli articoli 121 e 123, al di fuori dei casi in essi contemplati la sospensione o l’annullamento dell’affidamento non comporta la caducazione del contratto gia’ stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. Si applica l’articolo 34, comma 3.
4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche alle controversie relative alle procedure di cui all’articolo 140 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Note all’art. 125 Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 («Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE») e’ pubblicato in Gazz. Uff., S.O., 2 maggio 2006, n. 100. – Si riporta il testo dell’articolo 140 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: «Art. 140. Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore. (art. 5, commi 12 bis, ter, quater, quinquies, d.l. n. 35 del 2005) 1. Le stazioni appaltanti prevedono nel bando di gara che, in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, sino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. 2. L’affidamento avviene alle medesime condizioni gia’ proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta. 3. – 4.(abrogati) > > .
(Vedi
Il Messaggero 21 aprile 2017: http://www.gazzettagiallorossa.it/2017/04/stadio-laiutino-del-governo-morassut-cosi-forza-le-procedure/
Repubblica 21 aprile 2017 Roma, nella manovrina sui conti del governo spunta la norma sugli stadi La norma sembra ritagliata sul caso dell’arena giallorossa: le novità, dalla conferenza dei servizi alla realizzazione di immobili non sportivi attorno all’arena di LORENZO D’ALBERGO http://roma.repubblica.it/cronaca/2017/04/20/news/roma_nella_manovrina_sui_conti_del_governo_spunta_la_norma_sugli_stadi-163496050/