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Movida & C: quali sono le regole (e le difese ) per il rumore notturno

zonizzazione acustica Flaminio

  In calce una serie di normative e di strumenti per saperne di più sulle regole per i rumori, in una stagione in cui la movida e le manifestazioni in città suscitano reazioni di malessere  molti cittadini dei quartieri centrali e non solo.

(da Progetto Celio)Proponiamo tre modelli di esposti usati da altre associazioni con le quali Progetto Celio sta in contatto. Si tratta di esposti contro schiamazzi abituali di persone davanti a locali aperti fino a notte fonda, ma anche di rumori molesti abitualmente provenienti da terrazzi condominiali (non certo feste occasionali), da alberghi, case vacanza ecc. In altri casi il disturbo proviene da un singolo luogo o da manifestazioni dell’estate romana che naturalmente non vanno demonizzate ma debbono rispettare le regole.

In ogni caso si può richiedere per iscritto un sopralluogo per misure fonometriche al Gruppo di Polizia del proprio  Municipio, indicando anche gli orari di maggiore fastidio. La Polizia municipale si occuperà  della prime verifiche di tipo amministrativo e provvederà  a chiamare i tecnici dell’ ARPA Lazio – Dipartimento pressioni sull’ambiente – Sezione provinciale di Roma,per le eventuali necessarie misurazioni (si può inviare la richiesta per conoscenza anche ad ARPA Lazio – all’indirizzo PEC sedediroma@arpalazio.legalmailpa.it o al numero di fax 06 72961808 e al Comune di Roma – Dipartimento Tutela Ambientale – U.O. Tutela dagli inquinamenti, Circonvallazione Ostiense n.191- 00154 Roma, Tel. 06 671073297 – Fax 06 671071523)

vedi anche

SCHEDA SULL’INQUINAMENTO ACUSTICO luglio 2017  a cura del Coordinamento Residenti Città Storica

Dizionario del rumore

Dizionario del rumore

(dal sito del Comune di Roma) Classificazione e gestione acustica del territorio

Nell’ambito delle competenze assegnate ai comuni dalla Legge Quadro 447/95 sull’inquinamento acustico, si è completato il percorso tecnico amministrativo che ha dato attuazione al D.P.C.M. del 14 novembre 1997, che prevede, quale strumento forte di prevenzione e di tutela ambientale, la pianificazione acustica del territorio.

 

Guida alla lettura delle tavole
Mappa d’insieme ( 1: 50.000 )

Roma Capitale, per attuare la zonizzazione acustica del proprio territorio, ha elaborato uno Piano specifico, che si articola in tre fasi principali:

Zonizzazione I Municipio

Zonizzazione I Municipio

– Progettazione e realizzazione della classificazione acustica del territorio, secondo gli indicatori stabiliti dalla normativa

– Predisposizione di campagne di misura mirate a fornire dati acustici dettagliati e approfonditi delle diverse realtà territoriali presenti in una realtà complessa come quella di una grande metropoli (129.000 ettari)

– Analisi delle “criticità” volte a definire le priorità, per la redazione dei piani di risanamento di propria competenza, in accordo alla normativa specifica in materia

Per realizzare la classificazione acustica del territorio comunale, sono stati acquisiti, fra gli altri, dati di utilizzo del territorio stesso (Ufficio Nuovo Piano Regolatore), dati socio economici (dislocazione, quantità e qualità delle attività economiche e produttive: fonte SEAT), demografici (dati censuari e risultanze anagrafiche: Ufficio Statistica e Anagrafe), dati sulla viabilità (Piano Urbano del Traffico) e sui flussi di traffico veicolare, rilevati e stimati ( fonte STA) come pure per il traffico ferroviario ed aeroportuale (Enti preposti), dati acustici disponibili (AA.SS.LL., PMP, ora ArpaLazio).

Vista l’ampiezza del suo territorio – Roma è il comune più grande d’Europa – , è stato necessario progettare e realizzare un sistema informativo territoriale, denominato Sistema Informativo Zonizzazione Acustica (S.I.Z.A.), per georeferenziare e gestire in automatico tutti i dati che concorrono alla caratterizzazione acustica del territorio.

Secondo la diversa caratterizzazione d’uso del territorio stesso, sia urbano che rurale, si sono assegnate le sei classi acustiche di riferimento individuate dalla normativa, stabilendo i livelli acustici di tutela sostenibili, razionalizzando l’esistente e regolamentando il nuovo.

La prima Classe si riferisce a quelle aree, per la cui fruizione è richiesta la massima quiete: gli ospedali, le scuole, le case di riposo, i parchi e le riserve naturali, i siti di interesse archeologico ecc.; alle Classi II, III e IV sono, rispettivamente, attribuibili le aree a prevalenza residenziale, di tipo misto (residenziale più attività economiche e produttive), di intensa attività umana; le Classi V e VI sono riferite alle zone prevalentemente ed esclusivamente industriali. La norma prevede, inoltre, un passaggio graduale da una classe a quella successiva, e laddove possibile, sono state superate eventuali incompatibilità, creando zone di transizione – cosiddette zone cuscinetto -, di classe intermedia opportuna e di congrua ampiezza.

zonizzazioen acustica I Municipio

zonizzazioen acustica I Municipio

La classificazione redatta con i succitati criteri è stata adottata dal Consiglio Comunale con delibera del Consiglio Comunale n. 60 del 23 maggio 2002, acquisiti i pareri di Municipi, Provincia e Regione, ha completato l’iter approvativo con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 29 gennaio 2004.

La pianificazione acustica del territorio costituisce uno dei principali adempimenti assegnati ai Comuni dalla normativa vigente in materia di gestione del rumore ambientale e include, interconnettendole, tre attività primarie: prevenzione, controllo e tutela [Legge 26 ottobre 1995, n. 447, Legge Quadro sull’inquinamento acustico, G.U. n. 254 del 30/10/1995 – Supplemento ordinario e Regione Lazio – L.R. 3 agosto 2001, n. 18 Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione e il risanamento del territorio – Modifiche alla Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14. B.U.R.L.del 10 agosto 2001, n. 22, Suppl. Ord. n. 5].

La Classificazione Acustica del territorio, consiste nella assegnazione, a ciascuna porzione omogenea di territorio, di una delle sei classi individuate dalla normativa, sulla base delle prevalenti ed effettive caratteristiche di fruizione del territorio stesso. La Classificazione Acustica è un atto tecnico-politico di governo del territorio che ne disciplina l’uso e le modalità di sviluppo delle attività ivi svolte con l’obiettivo finale di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e fornire indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento per uno sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale compatibile con l’ambiente.
La classificazione acustica deve essere necessariamente coordinata con gli atri strumenti di pianificazione del territorio quali, in primo luogo, il Piano Regolatore Generale ed il Piano Generale del Traffico urbano.

A conclusione di un iter approvativo analogo a quello previsto per altri strumenti di pianificazione del territorio, la classificazione acustica di Roma Capitale è stata adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 2002, definitivamente approvata con Deliberazione Consiglio Comunale 29 gennaio 2004 n. 12 ed è vigente, sul territorio, dal 15 febbraio dello stesso anno.

La Classificazione acustica del territorio comprende:

Allegati prescrittivi:
N. 44 Tavole articolate per Municipio più 1 Tavola d’insieme
Norme Tecniche di Attuazione (Delib. CC n° 60 del 23/07/2002 e Delib. n° 12 del 29/01/2004 )

Allegati Descrittivi:
Relazione Tecnica (Delib. CC n° 60 del 23/07/2002 e Delib. n° 12 del 29/01/2004)

Mappe articolate per Municipio aggiornate al 2012 con  la denominazione precedente al  nuovo assetto territoriale amministrativo di Roma Capitale ( 1: 10.000 ):

Municipio I –  Tav 1

Municipio II – Tav 1

Municipio III – Tav 1

Municipio IV – Tav 1, Tav 2, Tav 3

Municipio V – Tav 1, Tav 2

Municipio VI – Tav 1

Municipio VII – Tav 1

Municipio VIII – Tav 1, Tav 2, Tav 3, Tav 4

Municipio IX – Tav 1

Municipio X – Tav 1 , Tav 2

Municipio XI – Tav 1, Tav 2

Municipio XII – Tav 1, Tav 2, Tav 3, Tav 4

Municipio XIII – Tav 1, Tav 2, Tav 3, Tav 4

Municipio XV – Tav 1, Tav2

Municipio XVI – Tav 1, Tav 2, Tav 3

Municipio XVII – Tav 1

Municipio XVIII – Tav 1, Tav 2

Municipio XIX – Tav 1, Tav 2, Tav 3

Municipio XX – Tav 1, Tav 2, Tav 3, Tav 4, Tav 5, Tav 6

Le norme:

Legge 26 ottobre 1995, n. 447, Legge Quadro sull’inquinamento acustico, G.U. n. 254 del 30/10/1995 – Supplemento ordinario

Sentenza Cass. pen., sez. I, 19 settembre 1996, Cantarella, che applica il concetto di legge per cui il pregiudizio per la tranquillità esistenziale delle persone presenti in tali abitazioni, possono essere desunti sulla base di prove documentali e testimoniali, oltre che dall’esame degli imputati, senza la necessità degli accertamenti fonometrici realizzati sulla base dei metodi di misurazione previsti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991. In sintesi, i cittadini che tutti gli anni esprimono il fastidio con continue telefonate ai Vigili Urbani durante la notte, gli esposti e le denunce, già configurano impedimenti per la concessione delle autorizzazioni.

DPCM_14_11_1997

-D.P.C.M. del 16.03.98 contenente la “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”; scarica -D.P.C.M. del 14.11.97 contenente la “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”; scarica decreto16marzo1998

Regione Lazio – L.R. 3 agosto 2001, n. 18 Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione e il risanamento del territorio – Modifiche alla Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14. B.U.R.L.del 10 agosto 2001, n. 22, Suppl. Ord. n. 5

 

-Delibera C.C. del Comune di Roma n.60 del 2002, “Piano di Zonizzazione Acustica del territorio del Comune di Roma. Approvazione in attuazione della legge n. 447/95. Classificazione acustica del territorio comunale”; contenente, inoltre, le “Norme tecniche di attuazione” del Piano di Zonizzazione Acustica; Comune Roma Delib60del23maggio2002ZonizAcustica

-Delibera C.C. del Comune di Roma n.12 del 2004, “Piano di Zonizzazione del territorio del Comune di Roma. Adozione definitiva in attuazione della legge regionale 3 agosto 2001, n. 18 e della legge quadro n. 447/95. Classificazione Acustica del territorio Comunale.”;Delib12del29gen2004InqAcustico

-Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 194, contenente “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”. Comune Roma http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2005_0194.htm

Scarica  Roma Capitale  Dipartimento Tutela ambientale e del Verde – Protezione Civile Relazione sullo Stato dell’Ambiente Rumore ambientale dicembre 2012 RSA12rumore

Sentenza della Cassazione 16.10.2015, n. 20927, che ha accolto le richieste dei cittadini disturbati e ha condannato il gestore della discoteca al risarcimento dei danni.

dal sito Biblus-net

Quando il danno da rumore è risarcibile? I chiarimenti della Cassazione

Il danno da rumore è risarcibile anche in assenza di una prova rigorosa del danno lamentato nel caso immissioni sonore superiori alla normale tollerabilità 

I danni conseguenti all’esposizione prolungata ad un livello eccessivo di rumore, superiori alla normale tollerabilità, sono risarcibili anche senza dover documentare al giudice con prove rigorose di aver subìto un danno alla salute.

Questo quanto chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 13208/2016, in seguito al ricorso presentato da alcuni condòmini disturbati dal rumore eccessivo proveniente da una vicina discoteca.

In primo grado il Tribunale condannava i proprietari della discoteca all’apposizione di un’idonea sigillatura delle porte-finestre del primo piano, rigettando la richiesta di risarcimento danni da immissioni rumorose, in assenza di una prova rigorosa del danno lamentato.

La Corte di Appello condannava invece i proprietari del locale anche al pagamento di 10.000 euro, in favore di ciascun condòmino, come risarcimento dei danni già subiti.

La Cassazione conferma il risarcimento da parte dei proprietari nei confronti dei vicini. Secondo i giudici, anche in assenza di opportuna documentazione medica circa le condizioni di salute in seguito all’esposizione prolungata ad un livello eccessivo di rumori, il risarcimento è dovuto.

Non potendo il danno da rumore essere configurato quale danno in re ipsa (in sè stesso), ci si avvale della regola di comune esperienza secondo la quale le immissioni rumorose che superano la normale tollerabilità sono idonee a compromettere l’equilibrio psico-fisico del soggetto ripetutamente esposto ad esse. Pertanto, la discoteca che arreca danni conseguenti all’esposizione prolungata ad un livello eccessivo di rumore ai vicini è tenuta al risarcimento indipendentemente dalla prova del danneggiamento, in quanto il danno alla salute è presunto.

Clicca qui per scaricare la sentenza di Cassazione 13208/2016

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