Stadio della Roma: la diffida delle associazioni ai consiglieri capitolini
Autore : Redazione
Proponiamo alcuni passaggi del testo della diffida ai consiglieri capitolini riguardo l’approvazione della variante per il progetto dello Stadio a Tor di Valle, a firma di un gruppo di comitati e associazioni di Roma,presentata nella conferenza stampa del 4 novembre 2019. Abbiamo evidenziato alcune argomentazioni molto affini a quelle che l’Associazione Carteinregola da tempo ha sollevato, senza successo, riguardo ad alcune scelte procedurali del Comune e della Regione. Siamo a disposizione per pubblicare obiezioni, osservazioni e precisazioni che ci dovessero pervenire in merito: laboratoriocarteinregola@gmail.com
15 novembre 2019
Il testo, con la richiesta di non deliberare l’approvazione di variante urbanistica e l’autorizzazione alla stipulazione di convenzioni con soggetti privati relativamente al Progetto Tor di Valle è stato inviato ai Consiglieri e Consigliere di Roma Capitale e per conoscenza al Presidente ed ai Consiglieri del IX Municipio ed è firmato da: Comitato Difendiamo Tor di Valle dal cemento, Comitato Pendolari Roma Ostia, Federsupporter, CALMA, Viviamo Vitinia, Consiglio di quartiere Eur, Roma Mobilita, Coordinamento Residenti Città Storica, Salviamo il Paesaggio Roma e Lazio, Roma Nuovo Secolo, Comitato no corridoio Roma Latina, Comitato Pisana Estensi in rappresentantanza degli interessi e diritti collettivi di abitanti e di sportivi.
LE MOTIVAZIONI*
1) IL PROGETTO NON E’ STATO “APPROVATO” DALLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA
Il Progetto, attualmente pubblicato e depositato, non risulta adeguato alle prescrizioni di cui alla Conferenza di servizi decisoria che, peraltro, il 22 dicembre 2017 ha assentito il Progetto con una quantità e qualità di prescrizioni, tali da far ritenere che si tratti di assenso solo formale, ma, in realtà, di diniego sostanziale. Al riguardo, vedasi Consiglio di Stato, decisione n. 7566/2004, secondo cui “Si considerano come dissensi in senso sostanziale quei pareri asseritamente favorevoli e, tuttavia, per la quantità e qualità delle prescrizioni poste alla base del rilascio del parere favorevole, sono in realtà idonee a disvelare una posizione negativa dell’amministrazione partecipante”.
2) IL VERBALE CONCLUSIVO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI NON PUO’ SOSTITUIRE L’ADOZIONE DELLA DELIBERA DA PARTE DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA…
Sembra che si voglia (…)presupporre che il verbale conclusivo della Conferenza di servizi decisoria avrebbe natura e valenza di variante e che l’approvazione di quest’ultima da parte del Consiglio comunale costituisca una mera ratifica di variante contemplata dal medesimo verbale.
Tutto ciò, come appare chiaro, è basato su una interpretazione del tutto erronea (…) del comma 2 bis, ultimo periodo, dell’art. 62 della Legge n. 96/2017 /(1). Una interpretazione assolutamente contraria alle norme di ermeneutica legislativa.
La presupposizione di cui sopra, infatti, si pone in netto contrasto sia con l’interpretazione letterale, sia con quella sistematica e sia con quella conforme al dettato costituzionale.
Con l’interpretazione letterale, in quanto la disposizione citata non parla di trasmissione al Sindaco, ai fini della successiva approvazione consigliare, della variante, bensì di trasmissione del verbale conclusivo della Conferenza di Servizi decisoria.
Laddove, ove il legislatore avesse voluto riferirsi alla variante e non al verbale, avrebbe detto “LA TRASMETTE” e non “LO TRASMETTE” e “LA APPROVA” e non “LO APPROVA”.
Con l’interpretazione sistematica, perché in contrasto con la normativa urbanistica, nel cui contesto ed ambito va collocata la specifica normativa sull’impiantistica sportiva.
Con l’interpretazione conforme al dettato costituzionale, poiché, qualora si volesse attribuire al verbale conclusivo della Conferenza di servizi decisoria natura e valenza di variante urbanistica o, comunque, di un atto rappresentante un obbligo di approvazione vincolante in capo al Consiglio comunale, chiamato, quindi, ad una mera ratifica, in questo modo, il predetto Consiglio verrebbe, di fatto, esautorato delle sue prerogative, costituzionalmente previste e garantite.
In base, infatti, all’art. 117 della Costituzione (2), essendo l’urbanistica pacificamente ricompresa nel governo del territorio, le relative funzioni amministrative sono, altrettanto pacificamente, ricomprese nelle funzioni fondamentali dei Comuni, fermo restando il potere approvativo della Giunta regionale.
Ne consegue che il verbale conclusivo della Conferenza di Servizi decisoria si configura, non come provvedimento di adozione e, men che mai, di approvazione della variante, bensì come un atto di impulso, una proposta di adozione di variante.
Diversamente si avrebbe che scelte e decisioni fondamentali in materia urbanistica verrebbero sottratte alla rispettiva competenza comunale e regionale e, invece, delegate, non a provvedimenti degli Organi elettivi di Comune e Regione, quanto piuttosto a dirigenti pubblici mediante atti non aventi natura e valenza provvedimentale, essendo la Conferenza di Servizi, anche decisoria, non un Organo, comunale o regionale, ma, piuttosto, un mero modulo endoprocedimentale.
A riprova di ciò, vedasi, in particolare, la sentenza n. 206/2001 della Corte Costituzionale (3) che ha dichiarato incostituzionale una norma di legge che, attribuendo ad una Determinazione della Conferenza di Servizi decisoria la natura e la valenza di proposta di variante urbanistica, sulla quale si sarebbe dovuto pronunciare il Consiglio comunale, ne ha sancito la lesione della “competenza regionale in materia urbanistica, espropriando la Regione del potere di concorrere a definire l’assetto urbanistico”.
Aggiungasi la sentenza n. 940, 1° marzo 2017, del Consiglio di Stato, Sezione IV, secondo cui “la proposta di variazione dello strumento urbanistico assunta dalla Conferenza di Servizi, da considerare alla stregua di un atto di impulso del provvedimento volto alla variazione urbanistica, non è vincolante per il Consiglio comunale, che assume le proprie attribuzioni e valuta autonomamente se aderirvi”.
2 BIS)…E NON PUO’ ESSERE SOTTOSCRITTA LA CONVENZIONE PRIMA DELL’ADOZIONE DELLA VARIANTE
Come si può, quindi, constatare, è del tutto erroneo, infondato e fuori luogo ipotizzare l’approvazione di autorizzazione alla sottoscrizione di una convenzione urbanistica, in mancanza di corretta definizione in Consiglio comunale della procedura di adozione di variante e di successiva approvazione regionale.
Quanto sopra, osservati gli adempimenti procedimentali della pubblicazione dell’atto di adozione della variante (onere di pubblicazione che non può ritenersi adempiuto con la pubblicazione di un Progetto contenente una variante) (4), della raccolta delle osservazioni da parte di Enti esponenziali e di privati cittadini, nonché delle contro deduzioni alle osservazioni con i motivi del loro eventuale accoglimento o del loro eventuale respingimento che devono risultare dagli atti.
Né si può parlare di variante approvata definitivamente anche dopo l’eventuale provvedimento da parte del Consiglio comunale, perché, come in precedenza evidenziato, la variante, per essere definitivamente approvata, richiede la successiva approvazione regionale.
Fino a tale momento, dunque, non esiste una variante urbanistica e, pertanto, non si può procedere all’approvazione del nulla osta alla sottoscrizione di una convenzione urbanistica che presuppone l’adozione e l’approvazione della variante (5).
Si consideri, poi, che il nostro ordinamento non conosce “varianti condizionate”(6).
3) LA CONTESTUALITA’ DELLA CONCLUSIONE DELLE EDIFICAZIONI PRIVATE E DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E’ CONDIZIONE IRRINUNCIABILE DEL PUBBLICO INTERESSE, E QUINDI DELL’APPROVAZIONE DELLA VARIANTE
Circa LA CONTESTUALITÀ del primo utilizzo pubblico del nuovo stadio e la realizzazione ed il collaudo di tutte le opere, private e pubbliche, prescritte, valgano le seguenti osservazioni.
Tale contestualità, come pure recentemente e formalmente ribadito dalla Regione Lazio (7), è conditio sine qua non ai fini dell’approvazione del Progetto e della permanenza del requisito del pubblico interesse riconosciuto al Progetto stesso.
D’altro canto, l’ipotesi, della quale viene data notizia da organi di stampa, secondo cui la verifica dell’eventuale mancato avveramento della predetta condizione di contestualità, causato dalla mancata realizzazione e collaudo, totale o parziale, di infrastrutture trasportistiche pubbliche, effettuata un anno prima del termine previsto dei lavori, consentirebbe, comunque, l’utilizzo dello stadio, costituirebbe un mero artificio oggettivamente idoneo ad aggirare ed eludere il rispetto di quella condizione.
L’ipotesi in esame, infatti, prevederebbe che la carenza di capacità di trasporto ferroviario, infrastrutturale e di materiale rotabile, che deve garantire 20.000 passeggeri/ora sulla ferrovia Roma-Lido e 7.500 passeggeri/ora sulla FL1, fermata Magliana, verrebbe, per così dire, “compensata” da mezzi di trasporto “alternativi”. Mezzi non meglio precisati, ma, con ogni evidenza, su gomma e senza indicarne i relativi costi ed a chi essi farebbero carico.
Cosa che non farebbe che aggravare il già fosco quadro trasportistico che il Progetto configura e tale che il Politecnico di Torino non ha esitato in un suo parere, facoltativamente richiesto dal Comune, a definire “catastrofico”, per lo meno al tempo ed allo stato dell’arte in cui il Progetto è stato elaborato e dovrebbe essere realizzato (8).
Si tenga conto che, in materia di protezione dell’ambiente, sussiste per lo Stato, quale principio ed obbligo di diritto internazionale e nazionale, quello di precauzione che, allo scopo di evitare il prodursi di danni gravi, impone l’adozione di misure efficaci, anche a prescindere da una piena certezza scientifica in ordine all’effettivo verificarsi di quei danni.
Principio ed obbligo che, a maggior ragione, vale allorché, come nella fattispecie, in assenza di infrastrutture trasportistiche pubbliche, necessarie a garantire, in condizioni di sicurezza, l’afflusso ed il deflusso dallo stadio, in specie in occasione delle gare, si prevedano situazioni “catastrofiche”.
[vengono elencati ulteriori motivi che, a detta dei promotori, inducono a dubitare della legittimità dell’ iter procedimentale che ha contrassegnato il Progetto Tor di Valle (9) ]
4) SE SI FERMA IL PROGETTO, NESSUN RISARCIMENTO SAREBBE DOVUTO DA ROMA CAPITALE
LA diffida intende sottolineare come nessuno obbligo di risarcimento o di indennizzo, neppure per gli oneri vivi e documentati sostenuti per la redazione del Progetto, possa essere configurabile, nella fattispecie, a favore di soggetti privati, nel caso di – doverosa – mancata adozione e approvazione della Variante e della conseguente Convenzione urbanistica.
Concludono gli scriventi che non possono esimersi dall’esprimere doverosa, formale riserva di ogni diritto ed azione nelle competenti ed opportune sedi, nessuna esclusa, ove, pur nella ribadita non creduta ipotesi contraria, la presente diffida restasse ignorata e disattesa.
(AMBM)
Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com
(*) I Titoli dei capitoletti e la selezione delle parti di testo sono di Carteinregola, così come le note
> Va a Nuovo Stadio della Roma cronologia e materiali
NOTE
(1) scarica art. 62 impianti sportivi TESTO COORDINATO DEL DECRETO vers gazzetta ufficiale
(2) vedi Costituzione Italiana Articolo 117
(3) vai alla sentenza della Corte Costituzionale
(4) Analoghe obiezioni erano state espresse anche da Carteinregola:
Il 12 aprile 2018 Roma Capitale pubblica sull’albo pretorio l’avviso di Adozione della Variante al Piano Regolatore Generale relativa allo Stadio della Roma. Sul sito istituzionale del Comune di Roma è indicato che “Gli elaborati progettuali trasmessi dai proponenti e tutta la documentazione relativa alla Conferenza dei Servizi potranno essere visionati” avvisando che “Chiunque sia interessato potrà presentare eventuali osservazioni sulla variante urbanistica entro l’11 giugno 2018″. L’avviso si chiude con una minacciosa e sibillina precisazione: “Si informa infine, che ogni osservazione/opposizione non riguardante la suddetta Variante Urbanistica, non verrà presa in considerazione da questa Amministrazione, tenuto conto che tutti gli aspetti progettuali connessi al Progetto Stadio Tor Di Valle, alle relative Opere pubbliche e di Interesse Generale, sono stati approvati nella Conferenza di Servizi decisoria di cui ai verbali delle relative sedute del 29.09.2017, 24.11.2017, 4 e 5.12.2017, da considerarsi parte integrante della Determinazione della Regione Lazio n. G18433. Tuttavia n0n è affatto chiaro su quale delibera o elaborato i cittadini possano avanzare osservazioni ... (vedi Stadio della Roma: l’unica cosa chiara è che non è chiaro niente del 4 luglio 2018 e Se questa è una variante del 3 luglio 2018)
(5) secondo i promotori della diffida quindi, l’approvazione della variante urbanistica non potrebbe essere contestuale all’approvazione della Convenzione, in quanto la seconda presuppone l’approvazione della prima.
(6) Questo punto è a nostro avviso da approfondire, dato che,dopo l’approvzione della variante si conferisce una capacità edificatoria sull’area che potrebbe, paradossalmente, realizzarsi anche in assenza della costruzione dello Stadio della Roma, che ne è il presupposto, in virtù dei famosi commi della LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 art. 1 commi 303 304 305
(7) 5 agosto 2019 La Regione lazio risponde alla richiesta di chiarimenti dei proponenti sulla contestualità delle opere pubbliche da realizzarsi insieme allo Stadio e Business Center. Secondo quanto riportato da Pagine romaniste “E’ vero che l’apertura del nuovo Stadio della Roma è strettamente collegata agli adeguamenti della linea Roma-Lido, della FL1 e dell’acquisto dei nuovi treni, ma è altresì vero che, nel caso in cui questo non dovesse avvenire per tempo, è compito del Comune di Roma sopperire alla mancanza, predisponendo una adeguata rete di TPL su gomma fino al compimento della linea ferroviaria. Resta fuori l’obbligo di aspettare il progetto di rifacimento della Roma-Lido”. Questo un estratto della risposta pubblicata dal sito :
“Si ritiene opportuno prescrivere:
- Il potenziamento infrastrutturale della Roma-Lido e della FL1, oltre all’acquisto dei nuovi treni;
- La contestualità dell’apertura dello stadio con il potenziamento del punto 1;
- In assenza di attuazione delle due prescrizioni precedenti, risulterà necessario un impegno da parte di Roma Capitale nella predisposizione di un progetto con una adeguata rete di TPL su gomma ed un conseguente Programma di esercizio, prevedendo per questo l’istituzione di corsie preferenziali (di tipo dinamico) riservate ai soli Autobus di linea di Atac ed ai mezzi di emergenza, in grado (almeno nella prima fase e a valle del progetto di potenziamento della stazione di Tor di Valle e della messa in esercizio di nuovi treni) di assorbire una quota consistente di domanda di trasporto (15-20%) che possa poi essere gradualmente diminuita una volta completati i necessari interventi di potenziamento della ferrovia Roma-Lido e sulla FL1“.
(…) E’ di tutta evidenza, infine, che la progettazione dello Stadio della Roma sia intervenuta avendo a riferimento l’infrastruttura ferroviaria nello stato in cui essa era conosciuta al momento della consegna del progetto Stadio, pertanto gli interventi finalizzati a conseguire l’obiettivo della massima accessibilità dell’area tramite il trasporto pubblico su ferro (Deliberazione di Giunta capitolina n. 48/2017 prima e di Assemblea capitolina n. 32) non possono scaturire da interventi sull’intera infrastruttura successivamente programmati e finanziati. Gli stessi pertanto non possono e non devono interessare in questa sede“.
(8) il 5 febbraio 2019 si tiene conferenza stampa in Protomoteca per presentare “Analisi e valutazioni degli aspetti di trasporto del nuovo Stadio della Roma” del Politecnico di Torino – Ingegneria Diparitmeno DIATI Trasporti” durante la quale la Sindaca, con il tag #lostadiosifa, annuncia che il progetto proseguirà e che la prima pietra potrebbe essere posata entro il 2019. Insieme a lei il prof. ing. Bruno Dalla Chiara, referente del gruppo di lavoro per il Politecnico di Torino, e del presidente di Roma Servizi per la Mobilità Stefano Brinchi. . (> vai alla pagina con il video e le registrazioni della conferenza – vai a Stadio della Roma: le criticità restano tutte, nonostante l’ennesimo “tag” capitolino, #lostadiosifa)scaricaRelazione_progetto_nuovo_stadio_di_Roma_a_cura_del_Politecnico_di_Torino
(9) In particolare vengono citati: l’assenza di strumentalità e correlazione tra impianto sportivo ed interventi connessi, la mancata motivazione del non aver dato “priorità ad interventi su impianti esistenti o alla localizzazione di nuovi impianti in aree già edificate”, la prevista edificazione in aree a rischio idrogeologico, le indagini e processi penali in corso, la situazione del proponente Eurnova srl, e gli accertamenti che risulterebbero ancora in corso riguardanti l’acquisizione dei terreni di Tor di Valle da parte della società e altro.