Le Norme del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) che il MIBACT impone alla Regione Lazio di modificare (da VAS)
Autore : Redazione
Da Vas Roma Le Norme del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) che il MIBACT impone alla Regione Lazio di modificare 3 Marzo 2020 (Note a cura di Carteinregola)
La Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 5 del 2 agosto 2019 (1), con cui è stato approvato definitivamente il PTPR con i relativi elaborati, ha, al punto 8) del deliberato, dato mandato alla Giunta regionale, per il tramite degli uffici competenti, “di porre in essere gli atti necessari al raggiungimento della stipula dell’accordo di cui all’articolo 143, comma 2, del Codice” (2).
In attuazione di tale mandato, la Direzione per le Politiche abitative e la Pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica della Regione Lazio ha portato a termine l’interlocuzione con la Direzione Generale Archeologia, Belle arti e Paesaggio del Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, di seguito, per brevità, MiBACT, di cui è responsabile l’arch. Federica Galloni.
All’esito della citata interlocuzione, la suddetta Direzione Generale del MiBACT ha trasmesso, con nota prot. 4211-P del 3 febbraio 2020, acquisita al protocollo regionale n. 96611 del 4 febbraio 2020, un testo normativo denominato “02.01 – Norme PTPR – Testo proposto per l’accordo Regione/MiBACT”.
Nella suddetta nota la Direzione Generale del MiBACT ha rappresentato che tale testo assicura “il rispetto sostanziale del lavoro istruttorio congiunto a suo tempo condotto – in attuazione del protocollo d’intesa dell’11 dicembre 2013 (3) e rappresentato nel verbale di condivisione del 16 dicembre 2015 […] – sui contenuti e le norme del PTPR”(4).
La suddetta Direzione Generale del MiBACT ha altresì rappresentato che l’approvazione di tale testo “costituisce il presupposto necessario per la stipula dell’accordo tra il il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo e la Regione Lazio ai sensi degli articoli 156, comma 3 (5), e 143, comma 2 (2), del d.lgs. 42/204”.
Con deliberazione n. 50 del 13 febbraio 2020 la Giunta Regionale del Lazio ha quindi dovuto adottare una proposta di deliberazione consiliare, che ha assunto il n. 42 del 17 febbraio (6), che sarà sottoposta alla approvazione del Consiglio Regionale, che intende:
“1) approvare, ai fini del raggiungimento dell’accordo previsto dagli articoli 156, comma 3, e 143, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il documento «02.01 – Norme PTPR – Testo proposto per l’accordo Regione/MiBACT», trasmesso dalla Direzione Generale Archeologia, Belle arti e Paesaggio del Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo comprendente tutte le norme del Piano Territoriale Paesistico Regionale, articoli da 1 a 70, allegato e parte ingrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) dare atto che le norme previste dal documento di cui al punto 1) sostituiscono integralmente quelle approvate dalla D.C.R. 5/2019 [il PTPR approvato dal Consiglio Regionale il 2 agosto NDR] (1);
3) di dare mandato alla Giunta regionale, per il tramite della struttura regionale competente in materia di pianificazione paesistica, di procedere ai conseguenti adeguamenti degli allegati e delle Tavole. ”
Analizziamo allora Le Norme del PTPR di cui il MIBACT ha abolito o corretto o integrato il testo approvato dal Consiglio Regionale il 2 agosto (1).
Art. 6 (Efficacia del PTPR nelle aree non interessate dai beni paesaggistici) – Il 2 agosto 2029 il Consiglio regionale aveva approvato che “il PTPR … costituisce un contributo conoscitivo con valenza propositiva e di indirizzo non vincolante”(7): il MIBACT ha cancellato la valenza “non vincolante” del PTPR nelle aree non sottoposte a vincolo paesaggistico.
Art. 10 (Beni paesaggistici, articolo 134, comma 1, lett. c del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) – Le norme adottate dal PTPR nel 2007 contenevano all’art. 10 un 3° comma dal seguente testo: “Le modalità di tutela dei beni paesaggistici inerenti gli immobili e le aree tipizzati ed individuati dal PTPR, ai sensi dell’art. 134 lettera c) con riferimento agli elaborati cartografici tavole “B”, contengono, in analogia con quanto indicato per i beni paesaggistici tutelati per legge all’articolo 143 del codice, la individuazione delle aree o delle trasformazioni per le quali la realizzazione di opere ed interventi può avvenire previo accertamento, nell’ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della loro conformità alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale senza l’autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 11 delle presenti norme, a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL del PTPR adottato.”
In sede di controdeduzioni congiunte (dicembre 2015) il 3° comma è stato cancellato: in sede di approvazione il Consiglio Regionale del Lazio l’ha abolito, così come pure il documento del MIBACT trasmesso a febbraio 2020.
Art. 13 (Definizioni ed interventi sul patrimonio edilizio esistente e sulle infrastrutture) – In sede di approvazione il Consiglio Regionale del Lazio aveva aggiunto un 6° comma dal seguente testo:
6. Nel presente piano, gli interventi “effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione” di cui all’articolo 143, comma 4, lettera b), del Codice comprendono sia l’insieme degli interventi di recupero edilizio di cui al precedente comma 2 sia l’insieme degli interventi di riqualificazione: edilizia, urbanistica e paesaggistica, compresi nelle categorie di cui all’articolo 3, lettera e), del DPR 380/2001 (8), purché previsti dai piani e programmi urbanistici, generali o attuativi, e ricadenti nelle aree gravemente compromesse o degradate.
Il MIBACT l’ha abolito
Art. 14 (Interventi sul patrimonio edilizio esistente e sulle infrastrutture. Eliminazione delle barriere architettoniche) – In sede di approvazione il Consiglio Regionale del Lazio aveva aggiunto un comma 4 con il seguente testo:
comma 4. Fermo restando l’obbligo di richiedere l’autorizzazione paesaggistica e nel rispetto delle modalità di tutela del Capo III delle presenti norme, per il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente sono sempre consentiti anche in deroga alle disposizioni di cui alle presenti norme:
a) gli interventi previsti dalla legge regionale 18 luglio 2017, n.7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana ed il recupero edilizio) (9) relativi alla rigenerazione urbana degli edifici e delle aree urbanizzate ricadenti nel paesaggio degli insediamenti urbani;
b) gli interventi previsti dall’articolo 9 della legge regionale 7/2017 (10) relativi al riordino funzionale dei manufatti edilizi ricadenti nelle aree demaniali marittime e lacuali ad eccezione dei beni di cui all’articolo 142 del Codice (11) non ricogniti alla data di approvazione del presente PTPR;
c) gli interventi previsti dal comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 7/2017 (12) relativi all’adeguamento delle strutture ricettive all’aria aperta di cui all’articolo 23, comma 1, lettera c), della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche)
E anche un comma 5
comma 5 Sono altresì sempre consentiti gli interventi di cui all’articolo 11, commi 3 e 4 (13)
Il MIBACT ha bocciato entrambi i commi.
Art. 15 (Disposizioni speciali per i territori colpiti da eventi calamitosi) – In sede di approvazione il Consiglio Regionale del Lazio aveva aggiunto questo comma con il seguente testo:
comma 2. Con deliberazione di Giunta regionale, su proposta del Comune interessato possono essere individuate porzioni del territorio all’interno delle quali, in deroga alle discipline di Tutela di cui al Capo II e previo parere di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d) delle presenti norme, possono essere riscostruiti gli edifici legittimi e/o legittimati anche con variazione di sagoma.
Il MIBACT ha integrato il testo finale relativo alla ricostruzione anche con variazione di sagoma, aggiungendo la seguente precisazione: “, a parità di volume”.
Art. 34 (Protezione delle fasce costiere marittime) – In sede di approvazione il Consiglio Regionale del Lazio aveva disposto un 5° comma dal seguente testo:
comma 5. Le strutture balneari e le strutture recettive all’aria aperta possono essere consentite solo in ambiti circoscritti, attrezzati a finalità turistiche, previsti nei piani urbanistici comunali o in apposite varianti ad essi, in coerenza con la pianificazione di settore, nei limiti di un indice di edificabilità fondiaria di 0,2 mc/mq per la realizzazione di strutture funzionali alle attività previste. Per le attrezzature balneari destinate alle tipologie di utilizzazione di cui all’articolo 53, comma 1, al fine di permettere le misure di destagionalizzazione dell’offerta turistica di cui all’articolo 52 bis della legge regionale 13/2007 e successive modifiche, l’autorizzazione paesaggistica può essere rilasciata previa approvazione di un piano di utilizzazione dell’arenile di cui all’articolo 46, comma 3, della l.r. 13/2007, con le procedure di cui alla DGR 543 del 2011, che disciplina l’uso della fascia demaniale marittima ai fini delle concessioni demaniali.
Il MIBACT l’ha corretto ed integrato nel seguente modo (in carattere grassetto elementi introdotti dal MIBACT, barrato cancellati dal MIBACT)
Comma 5. Le strutture balneari e le strutture recettive all’aria aperta possono essere consentite solo in ambiti circoscritti, purchè non ricadenti nei paesaggi naturali, naturali agrari e agrari di rilevante valore, attrezzati a finalità turistiche, previsti nei piani urbanistici comunali o in apposite varianti ad essi, in coerenza con la pianificazione di settore, nei limiti di un indice di edificabilità fondiaria di 0,2 mc/mq per la realizzazione di strutture funzionali alle attività previste. Per le attrezzature balneari destinate alle tipologie di utilizzazione di cui all’articolo 53, comma 1 [probabilmente un refuso del documento regionale che intendeva ugualemte art. 52 NDR], all’articolo 52, comma 1, lettere a,b,c,f,g (14) limitatamente alle attività ricreative e sportive della legge n.13/2007 “organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale del 6 agosto 1999, n.14 (organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo)” e successive modifiche, purchè aventi carattere stagionale, al fine di permettere le misure di destagionalizzazione dell’offerta turistica di cui all’articolo 52 bis della legge regionale 13/2007 e successive modifiche, l’autorizzazione paesaggistica può essere rilasciata, anche nei paesaggi naturali, naturali agrari e agrari di rilevante valore, previa approvazione di un piano di utilizzazione dell’arenile di cui all’articolo 46, comma 3, della l.r. 13/2007 (15), con le procedure di cui alla DGR 543 del 2011 (16), che disciplina l’uso della fascia demaniale marittima ai fini delle concessioni demaniali.
Art. 35 (Protezione delle coste dei laghi) – In sede di approvazione il Consiglio Regionale del Lazio aveva disposto al 6 comma dal seguente testo.
comma 6. La strutture connesse alle attività di stabilimenti balneari, spiagge libere con servizi, punti di ormeggio, ristorazione e somministrazione di bevande, noleggio imbarcazioni e natanti in genere, sportive, nonché le strutture ricettive all’aria aperta sono consentite in ambiti circoscritti purchè tali ambiti siano adibiti a finalità turistiche, previsti nei piani urbanistici comunali o in apposite varianti ad essi, in coerenza con la pianificazione di settore, nei limiti di un indice di edificabilità fondiaria di 0,2 mc/mq.
Il MIBACT l’ha corretto ed integrato nel seguente modo (in carattere grassetto elementi introdotti dal MIBACT, barrato cancellati dal MIBACT)
comma 6. La strutture connesse alle attività di stabilimenti balneari e le strutture ricettive all’aria aperta spiagge libere con servizi, punti di ormeggio, ristorazione e somministrazione di bevande, noleggio imbarcazioni e natanti in genere, sportive, nonché le strutture ricettive all’aria aperta sono consentite in ambiti circoscritti purchè non ricadenti nei paesaggi naturali, naturali agrari e agrari di rilevante valore,tali ambiti siano adibiti a finalità turistiche, previsti nei piani urbanistici comunali o in apposite varianti ad essi, in coerenza con la pianificazione di settore, nei limiti di un indice di edificabilità fondiaria di 0,2 mc/mq.
Art. 38 (Protezione dei parchi e delle riserve naturali) – In sede di approvazione il Consiglio Regionale del Lazio aveva disposto un comma 8 dal seguente testo.
comma 8. Alle condizioni di cui al comma 7, si applica la disciplina di tutela contenuta nei piani d’assetto approvati alla data di approvazione del PTPR in quanto conformi al PTPR stesso.
Il MIBACT l’ha abolito.
Art. 44 (Insediamenti urbani storici e relativa fascia di rispetto) – In sede di adozione del PTPR (anno 2007) l’articolo delle NTA relativo alla tutela dei centir storici, al comma 15 aveva il seguente testo “Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli insediamenti urbani storici ricadenti fra i beni paesaggistici di cui all’art.134 comma 1 lettera a) del Codice, per i quali valgono le modalità di tutela dei “Paesaggi” e alle parti ricadenti negli insediamenti storici iscritti nella lista del Patrimonio dell’Unesco (Roma – centro storico, Tivoli – Villa d’Este e Villa Adriana, Necropoli etrusche di Tarquinia e Cerveteri) per i quali è prescritta la redazione del Piano generale di gestione per la tutela e la valorizzazione previsto dalla “Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale” firmata a Parigi il 10 novembre 1972 ratificata con legge 6 aprile 1977 n. 184 e successive modifiche ed integrazioni.”
In sede di controdeduzioni congiunte (dicembre 2015) il suddetto comma era diventato il comma 17, dal seguente testo: “Non si applicano le disposizioni sostanziali e procedurali di cui al presente articolo all’insediamento urbano storico sito Unesco centro storico di Roma. L’applicazione di specifiche prescrizioni di tutela da definirsi, in relazione alla particolarità del sito, congiuntamente da Regione e Ministero, decorre dalla loro individuazione con le relative forme di pubblicità.”
In sede di approvazione definitiva del PTPR da parte del Consiglio Regionale (2 agosto 2019) il comma 17 ha assunto il seguente testo: “Non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo all’insediamento urbano storico sito Unesco – centro storico di Roma. All’interno di tale perimetro, le valutazioni in ordine alla conformità e compatibilità paesaggistica degli interventi sono esercitate dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma, secondo quanto stabilito dal Protocollo d’Intesa tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Comune di Roma (QI/57701 dell’8 settembre 2009).”
Il MIBACT impone ora al comma, diventato 19, il seguente testo.
comma 19. Non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo all’insediamento urbano storico sito Unesco – centro storico di Roma. All’interno di tale perimetro, le valutazioni in ordine alla conformità e compatibilità paesaggistica degli interventi sono esercitate dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma, secondo quanto stabilito dal Protocollo d’Intesa tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Comune di Roma (QI/57701 dell’8 settembre 2009).
Si mette in risalto che da un lato la inapplicabilità al centro storico di Roma delle disposizioni dell’art. 44 delle Norme del PTPR ed il riferimento dall’altro lato al Protocollo d’Intesa del 2009 attestano la pervicace ostinazione sia della Regione che del MIBACT a non voler riconoscere l’esistenza del vincolo paesaggistico del centro storico di Roma da lei stessa imposto nel 2007
Art. 61 (Varianti speciali per il recupero dei nuclei abusivi in ambito paesaggistico) – In sede di approvazione definitiva del PTPR da parte del Consiglio Regionale (2 agosto 2019) è stato aggiunto un comma 1 bis, poi diventato nel riordino finale comma 2, con il seguente testo:
comma 2. Per i nuclei abusivi da recuperare perimetrati o adottati prima dell’approvazione del presente piano o da adottare e per quelli compresi nella DGR 651/2014 (Dichiarazione di interesse pubblico paesaggistico, ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera c) e d) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. – ambito “Agro Romano Meridionale”) per i quali resta ferma la specifica disciplina dettata, ai sensi dell’articolo 140, comma 2, del Codice, nonché per quelli compresi nel DM 25 gennaio 2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (17), i perimetri comunque individuati, devono essere riferiti alla cartografia allegata ai rispettivi provvedimenti.
Il MIBACT l’ha abolito.
Art. 65 (Adeguamento e conformazione degli strumenti urbanistici comunali al PTPR) – In sede di approvazione definitiva del PTPR da parte del Consiglio Regionale (2 agosto 2019) il 1° comma aveva il seguente testo: “I piani urbanistici generali vigenti si adeguano alle previsioni del PTPR entro tre anni dalla data di pubblicazione sul BURL della delibera di approvazione.”
Il MIBACT ha imposto il seguente testo del 1° comma: ““I piani urbanistici generali vigenti si adeguano alle previsioni del PTPR entro due anni dalla data di pubblicazione sul BURL della delibera di approvazione.”
Dott. Arch. Rodolfo Bosi
Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com
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NOTE ( a cura di Carteinregola)
(1) la Delibera e i relativi elaborati sono stati pubblicati il 13 febbraio 2020 sul bollettino della Regione Lazio vai alla Delibera 5/2019 e gli elaborati del PTPR Regione Lazio approvato il 2 agosto 2020
vai alla prima disamina di VAS Roma del PTPR appena pubblicato
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(2) Codice dei Beni culturali e del Paesaggio – Decreto legislativo, testo coordinato 22/01/2004 n° 42, G.U. 24/02/2004 (scarica il codice Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137)
Art. 143, comma 2
Capo III Pianificazione paesaggistica Articolo 143 Piano paesaggistico (*1)
(…)
2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall’articolo 135, comma 1, terzo periodo. Nell’intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l’elaborazione del piano. Il piano è oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’accordo stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all’eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell’articolo 141-bis. Il piano è approvato con provvedimento regionale entro il termine fissato nell’accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
(…)
(*1) Articolo sostituito dall’art. 13, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. p), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
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(3) il 13 dicembre 2013 viene sottoscritto un Protocollo di intesa tra Regione Lazio e MiBACT per la tutela e la valorizzazione del paesaggio laziale ” e relativo disciplinare n base a uno schema approvato dalla Giunta regionale (DG 447/2013, BUR 104/2013) scarica (pag.30 – 48) BUR-2013-104-1 protoocollo MIBACT PTPR Il protocollo stabilisce di “pervenire ad una collaborazione coordinata e continuativa per il perseguimento dell’obiettivo comune di tutela e valorizzazione del paesaggio laziale, con specifico riferimento ai beni paesaggistici, nel rispetto dei principi di collaborazione e cooperazione istituzionale sanciti dal Codice in materia di Paesaggio” (vedi BUR) Dal 2013 – 2016( a partire dal dicembre 2013) il PTPR è stato redatto d’Intesa con il MiBACT, con una copianificazione conclusa nel dicembre 2015, ed è stato quindi inviato al Consiglio Regionale la prima volta nel 2016 in attesa della approvazione.
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(4) Il 16 dicembre 2015 il Comitato istituito con il Protocollo d’intesa Regione e Mibact, dopo essersi ” riunito periodicamente in forma plenaria ed in sottocommissioni” pervenendo “ad un primo adeguamento del testo normativo nonchè a precisazioni della disciplina di tutela, raggiungendo una generale condivisione dei contenuti del Piano” sottoscrive un “Verbale di condivisione dei contenuti del Piano Paesaggistico della Regione Lazio“. In tale verbale si specifica che si è pervenuti “… alla produzione di documenti di validazione della ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni paesaggistici, alla valutazione congiunta sulle proposte di controdeduzione alle osservazioni accolte e parzialmente accolte, ad un primo adeguamento del testo normativo nonchè a precisazioni della disciplina di tutela, raggiungendo una generale condivisione dei contenuti del Piano con la sottoscrizione il 16 dicembre 2015 del “Verbale di condivisione dei contenuti del Piano Paesaggistico della Regione Lazio…”(dalla delibera 26 del 4 gennaio 2019)
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(5) Codice dei Bnei culturali, Art. 156 comma 3
Capo V Disposizioni di prima applicazione e transitorie Articolo 156 Verifica ed adeguamento dei piani paesaggistici (*1)
( …)
3. Le regioni e il Ministero, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 135, possono stipulare intese, ai sensi dell’articolo 143, comma 2, per disciplinare lo svolgimento congiunto della verifica e dell’adeguamento dei piani paesaggistici. Nell’intesa è stabilito il termine entro il quale devono essere completati la verifica e l’adeguamento, nonché il termine entro il quale la regione approva il piano adeguato. Il piano adeguato è oggetto di accordo fra il Ministero e la regione, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dalla data della sua adozione vigono le misure di salvaguardia di cui all’articolo 143, comma 9. Qualora all’adozione del piano non consegua la sua approvazione da parte della regione, entro i termini stabiliti dall’accordo, il piano medesimo è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro. (*3)
(*1 *3) Articoli modificati
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(6) “Piano Territoriale Paesistico Regionale (Ptpr). Approvazione, ai fini dell’accordo di cui agli Articoli 156, Comma 3, e143, Comma 2, del D.Lgs. 42/2004, del Documento «02.01 – Norme Ptpr – Testo Proposto per l’accordo Regione/Mibact», trasmesso dalla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Sostitutivo Delle Norme del Ptpr come approvate dalla Deliberazione di Consiglio Regionale 5/2019 SCARICA PD N. 42 del 17 febbraio 2020 regione lazio PTPR
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(7) Articolo 6 (PTPR approvato 2 agosto 2019) Efficacia del PTPR nelle aree non interessate dai beni paesaggistici
1. Nelle porzioni di territorio che non risultano interessate dai beni paesaggistici ai sensi dell’articolo 134, comma 1, lettere a), b), c) del Codice, il PTPR non ha efficacia prescrittiva e costituisce un contributo conoscitivo con valenza propositiva e di indirizzo non vincolante per l’attività di pianificazione e programmazione della Regione, della Città metropolitana di Roma Capitale, delle Province, dei Comuni e delle loro forme associative, nonché degli altri soggetti interessati dal presente Piano.
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(8)D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
Art. 3 (L) – Definizioni degli interventi edilizi
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:
(…)
e) “interventi di nuova costruzione”, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
e.4) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
(punto da ritenersi abrogato implicitamente dagli artt. 87 e segg. del d.lgs. n. 259 del 2003)
e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore;(punto modificato dall’art. 52, comma 2, legge n. 221 del 2015)
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
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(9) vedi : Piano Casa e Legge di rigenerazione urbana cronologia e materiali
scarica legge rigenerazione urbana + circolare Regione Lazio con riferimenti
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(10) Legge 7/2017 Art. 9
(Interventi di riordino funzionale dei manufatti ricadenti nelle aree demaniali marittime e lacuali)
- Ai fini della valorizzazione e del miglioramento per l’utilizzo e la fruizione dei territori costieri, in attesa che la Regione provveda alla ridefinizione del sistema pianificatorio delle aree del demanio marittimo, ai titolari di concessione demaniale marittima per le finalità turistiche e ricreative di cui alla l.r. 13/2007 è consentito il riordino funzionale dei manufatti esistenti, legittimi o legittimati, previa verifica degli uffici comunali competenti e autorizzazione dell’ente titolare del bene demaniale, con l’obbligo del rispetto dei contenuti del PTPR e previa autorizzazione ai sensi dell’articolo 146 del d.lgs. 42/2004.
- Ai fini della valorizzazione e del miglioramento per l’utilizzo e la fruizione dei territori costieri, in attesa che la Regione provveda alla ridefinizione del sistema pianificatorio delle aree del demanio marittimo, ai titolari di concessione demaniale marittima per le finalità turistiche e ricreative di cui alla l.r. 13/2007[i] è consentito il riordino funzionale dei manufatti esistenti, legittimi o legittimati, previa verifica degli uffici comunali competenti e autorizzazione dell’ente titolare del bene demaniale, con l’obbligo del rispetto dei contenuti del PTPR e previa autorizzazione ai sensi dell’articolo 146 del d.lgs. 42/2004[ii]
- Qualora l’intervento di riordino preveda a carico del concessionario la realizzazione di opere di urbanizzazione o altre opere pubbliche o di pubblico interesse, è ammesso il ricorso al permesso di costruire convenzionato di cui all’articolo 1 ter della l.r. 36/1987.
- Per le finalità di cui al comma 1, previa adozione da parte della Giunta regionale di un apposito regolamento ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b)[i], dello Statuto, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai manufatti esistenti legittimi o legittimati ricadenti nelle aree del demanio lacuale a condizione che i titolari siano in possesso di regolare concessione demaniale.
[i] Statuto Regione Lazio http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=contenutidettaglio&id=7#.WqpmzYXYUTk Art. 47 (Funzione regolamentare)
[i] http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9104&sv=vigente
[ii] DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. (GU Serie Generale n.45 del 24-02-2004 – Suppl. Ordinario n. 28) note Entrata in vigore del decreto: 01-05-2004.
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(11) Codice dei Beni culturali Articolo 142 Aree tutelate per legge (*1)
1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell’elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico (*2).
2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985 (*3):
a) erano delimitate negli strumenti urbanistici , ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B (*4);
b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate (*5);
c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall’articolo 140, comma 4. (*6)
4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all’articolo 157.
(*) Articoli e lettere modificate da provvedimenti successivi
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(12) Legge 7/2017 Art. 6 (Interventi diretti)
(…)
comma 5 Gli interventi di adeguamento delle strutture ricettive all’aria aperta di cui all’articolo 23, comma 1, lettera c), della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13[i], concernente l’organizzazione del sistema turistico laziale, alle prescrizioni di cui al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18 (Disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta)[ii] e successive modifiche, si attuano con modalità diretta, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo
Art. 23 (Individuazione delle strutture ricettive)
- Sono strutture ricettive extralberghiere le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno a fini turistici di persone singole o gruppi, organizzate e gestite da persone fisiche, società, enti pubblici o privati senza scopo di lucro, da enti religiosi, da associazioni per il conseguimento di finalità ricreative, assistenziali, sociali, culturali, religiose o sportive, nonché da enti pubblici o privati per il soggiorno dei propri dipendenti.
[ii] http://www.regione.lazio.it/rl_main/%3Fvw%3DregolamentiDettaglio%26id%3D156%26tipo%3Dtc%26nreg%3D%26anno%3D%26testo%3D
ad esempio:
Art. 4
(Aree destinate a servizi generali )
- Nelle aree destinate ai servizi generali dei campeggi e dei villaggi turistici, è consentita la realizzazione di strutture per lo svolgimento delle seguenti funzioni:
a) servizio di ricezione e uffici annessi;
b) servizi di bar, di tavola calda e di ristorante;
c) market, sala giochi e deposito;
d) servizi igienici;
e) impianti per la produzione e l’erogazione di fonti di energia rinnovabili, purché proporzionate al consumo energetico necessario all’esercizio dell’attività, ed eventuali altri locali tecnici. ([9])
e bis) servizi relativi ad attività sportive, ricreative e ludiche. ([10])
d) i punti di ormeggio;
e) gli esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
f) l’esercizio del noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
g) la gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive.
- La realizzazione di strutture nelle aree destinate ai servizi generali di cui al comma 1, è effettuata nel rispetto degli indici e delle modalità previste all’articolo 6 bis. ([11])
- I parametri di cui al comma 2 non si applicano nel caso di realizzazione di fabbricati destinati ad impianti tecnici, di manufatti igienico-sanitari obbligatori ai sensi della normativa vigente in materia nonché per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche ai sensi della normativa vigente.
Art. 6([16])
(Unità abitative mobili ed installazioni)
- Ai sensi delle disposizioni di cui al comma 4, dell’articolo 23 della l.r. 13/2007 i campeggi ed i villaggi turistici dispongono:
- a) delle seguenti unità abitative:
1) roulotte, caravan, maxicaravan, case mobili in qualità di strutture non permanentemente infisse al suolo. Tali strutture, anche se autorizzate alla collocazione continuativa, devono mantenere in funzione i sistemi di rotazione ed avere tutti gli allacciamenti alle reti tecnologiche, effettuati nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, nonché gli accessori e le pertinenze rimovibili in ogni momento.
- b) delle seguenti installazioni:
1) preingressi e cucinotti complementari alle unità abitative di cui alla lettera a), non permanentemente infissi al suolo e costituiti anche da verande o coperture con mera funzione di protezione e soggiorno diurno per le persone, dette installazioni devono essere realizzate con materiali leggeri e smontabili e possono ricoprire una superficie di terreno non superiore a 18 metri quadri e non possono avere un’altezza massima superiore a 20 centimetri rispetto all’altezza dell’unità abitativa a cui sono annessi. I cucinotti possono essere installati all’interno del preingresso o in posizione limitrofa all’unità abitativa o in altro spazio della piazzola, purché costituiti da materiale leggero e removibile ed aventi una superficie massima di 8 metri quadrati e una altezza non superiore ai 220 centimetri. In assenza di preingresso o di cucinotto è consentita, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, l’istallazione di punti cottura nelle piazzole. E’ facoltà del titolare o gestore della struttura consentire o meno l’installazione di preingressi, cucinotti e punti cottura, da parte degli ospiti e garantire il decoro e le omogeneità degli stessi. E’ comunque vietata l’istallazione di servizi igienici;
- c) dei manufatti per il soggiorno di turisti da realizzarsi, previa acquisizione del titolo edilizio previsto ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche e dell’autorizzazione paesaggistica preventiva nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, con gli indici e le modalità di cui al successivo articolo 6 bis;
- d) delle strutture non permanentemente infisse al suolo e di facile rimozione quali le tende.
- Le unità abitative, e le installazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono realizzate ad una distanza di almeno un metro dalle unità abitative e dalle installazioni presenti nella piazzola adiacente. ([17])
- Le unità abitative, le installazioni, e le tende di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1, non costituiscono attività rilevanti ai fini urbanistici ed edilizi, in quanto strutture mobili e temporanee caratterizzate:
- a) dal loro posizionamento, da parte dell’ospite che ne è provvisto, nelle aree autorizzate;
- b) dal loro posizionamento, da parte del titolare o gestore per gli ospiti che ne sono sprovvisti, nelle aree autorizzate per l’intero periodo di permanenza del campeggio sul territorio.
Art. 6bis
( Disposizioni per l’attività edilizia nell’ambito delle strutture ricettive all’aria aperta)
- L’indice di edificabilità e le caratteristiche delle strutture di cui agli articoli 4 e 6, sono definiti dalle norme tecniche di attuazione dei Piani Regolatori Generali dei comuni o dalle varianti agli strumenti urbanistici, ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 13 Agosto 2011, n. 14 (Disciplina delle strutture turistiche ricettive all’aria aperta. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche) e successive modifiche, in misura non superiore a 0,20mq/mq e l’altezza non può superare:
- a) per le strutture destinate al soggiorno la misura massima di metri 3;
- b) per le strutture destinate a servizio la misura massima di metri 5.
- Ai fini del rispetto degli indici di cui al comma 1, si considerano volumi tecnici i manufatti di cui alle lettere d) ed e) del comma 1, dell’articolo 4 nonché gli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche. ([18])
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(13) Articolo 11 Autorizzazioni e pareri ( PTPR testo approvato dal Consiglio Regionale con DCC 5 del 02/08/2019)
comma 3. Non è richiesta l’autorizzazione di cui al comma 1 per gli interventi individuati ai sensi dell’articolo 149 del Codice (*1). Non è, altresì, richiesta l’autorizzazione di cui al comma 1 per gli interventi di demolizione e remissione in pristino in esecuzione di provvedimenti di repressione degli abusi.
comma 4. Ai sensi del D.P.R. 3 marzo 2017, n. 31 (*2) sono esclusi dall’autorizzazione paesaggistica gli interventi indicati nell’allegato A, mentre gli interventi indicati nell’allegato B seguono la procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata.
(*1) Codice dei Beni culturali Articolo 149 Interventi non soggetti ad autorizzazione
1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 143, comma 4, lettera a), non è comunque richiesta l’autorizzazione prescritta dall’articolo 146, dall’articolo 147 e dall’articolo 159: (**1)
a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;
b) per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;
c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.
(**1) da modifica successiva
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(14)Legge n.13/2007 “Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale del 6 agosto 1999, n.14 (organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo)” e successive modifiche
Art. 52(Tipologie di utilizzazione delle aree demaniali per finalità turistiche e ricreative)
1. Rientrano tra le tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative, in particolare:
a) gli stabilimenti balneari;
b) spiagge libere con servizi; (2g1)
c) le spiagge libere; (2g2)
d) i punti di ormeggio;
e) gli esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
f) l’esercizio del noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
g) la gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive.
(…)Legge n.13/2007 “Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale del 6 agosto 1999, n.14 (organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo)” e successive modifiche
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(15) CAPO VI UTILIZZAZIONE DEL DEMANIO MARITTIMO PER FINALITà TURISTICHE E RICREATIVE
Art. 46 (Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo)
(…)
comma 3. I PUA [Piani Utilizzazioni Arenili NDR ] dei comuni devono essere conformi alle disposizioni contenute nei piani di cui al presente articolo.
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(16) Non è stato reperito il testo del DGR 543 del 2011, ma solo delle Disposizioni relative all’utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative. Modifiche alle legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concernente l’organizzazione del sistema turistico laziale, e successive modifiche
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(17) http://www.regione.lazio.it/rl_urbanistica/?vw=contenutiDettaglio&id=81