Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Ricorso MIBACT Regione Lazio maggio 2020: MOTIVO 4 – Tutela faggete e autorizzazione paesaggistica ai piani di gestione e assestamento forestale

map boschi LazioUn comma della Legge della Regione Lazio  impugnata dal MIBACT il 6 maggio 2020, abbassa la quota al di sotto della quale gli ecosistemi forestali governati a fustaia a prevalenza di faggio sono definiti tali da 800 a 300 m sul livello del mare, con la conseguenza, secondo il ricorrente, di “diminuire nuovamente livello della relativa tutela”. Inoltre un altro comma anticipa  l’autorizzazione paesaggistica ai piani di gestione e assestamento forestale e al piano poliennale di taglio, ove siano previsti interventi su beni tutelati,  esonerando poi dal rilascio dell’autorizzazione i singoli interventi, che secondo i ricorrenti dovrebbero essere autorizzati  se conformi al piano assentito,  prendendo in considerazione tutti gli aspetti di dettaglio

E’ stato pubblicato sul Bollettino regionale del Lazio del 19 maggio 2020 il Ricorso n. 46 del 2020, depositato il 6 maggio 2020, proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri contro la Regione Lazio, per la DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE  della legge Regione Lazio 27 febbraio 2020 N.1 pubblicata sul BURn. 17 supplemento 2 del 27/2/2020 recante: “Misure per lo sviluppo economico l’attrattività degli investimenti la semplificazione” limitatamente agli articoli 5; 6 comma 1,comma 1 lett, b) c) d) ed e); 7 comma 7 lett. c); 9 comma 9 lett d) n.1  e comma 16 ; 10 comma 11,  come da Delibera del Consiglio dei Ministri del 24/4/2020.

(…) Il Governo ritiene che tale legge sia censurabile nelle disposizioni sopra indicate. Propone pertanto questione di legittimità costituzionale ai sensi dell’articolo 127 comma 1 Cost per i seguenti MOTIVI:

(…)

MOTIVO 4) Illegittimità costituzionale dell’articolo 9 comma 9 lett d) n.1 (1) e comma 16 (2) della legge regione Lazio 27 febbraio per contrasto con gli articoli 9 (3) e 117 secondo comma lett. S) (4) della Costituzione con riferimento all’articolo 142 (5) del Codice dei  beni culturali e norme interposte

(dal TESTO del RICORSO – in calce le pagine relative al punto 5 – grassetto e sottolineature sono nell’originale)

ABBASSATE LE TUTELE PER LE AREE BOSCATE A FAGGETA

Il comma 9 lett. d) 1 della legge impugnata  modifica la legge regionale 39 del 2002 recante Norme in materia di gestione delle risorse forestali” in particolare viene modificata la definizione di “faggeta depressa” della predetta legge regionale (comma 2  34 bis) abbassando la quota al di sotto della quale gli ecosistemi forestali governati a fustaia a prevalenza di faggio sono definiti tali da 800 slm a 300 m sul livello del mare

A riguardo occorre tenere presente che “i territori coperti da foreste e da boschi” sono sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi del piccolo 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (…) l’effetto della norma regionale censurata è  quello di prevedere in modo indiscriminato, per tutto il territorio regionale,  e al di fuori della pianificazione paesaggistica,  una norma applicabile in modo uniforme alle aree boscate a faggeta, diminuendo nuovamente livello della relativa tutela
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PIANI FORESTALI
Il comma 16 del medesimo art. 9  (…)  ha come effetto (…) quello di anticipare l’autorizzazione paesaggistica ai piani di gestione e assestamento forestale e al piano poliennale di taglio, di cui agli articoli 13 e  14 della legge regionale 39 del 2002 , ove siano previsti interventi su beni tutelati,  esonerando poi dal rilascio dell’autorizzazione i singoli interventi.
Tale norma si pone indiretto contrasto con gli articoli 146 e 149 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, in base ai quali tutti gli interventi sui beni tutelati devono essere previamente autorizzati (articolo 146) salvo che non ricadono nelle ipotesi di espressa esclusione stabilite dal legislatore statale.  Pur essendo ipotizzabile in analogia a quanto previsto in materia urbanistica, l’espressione di un parere paesaggistico preliminare in relazione al piano, non può essere tutta via esclusa la necessità, a valle,  di autorizzare i singoli interventi conformi al piano assentito,  prendendo in considerazione tutti gli aspetti di dettaglio di tali interventi,  pena la violazione del regime di tutela stabilito dal Codice.
(…)

ricorso mibact regione maggio 2020 pag. 19b punto 4

ricorso mibact regione maggio 2020 pag. 20 punto 4ricorso mibact regione maggio 2020 pag. 21 punto 4

 

(ultimo aggiornamento 25 maggio 2020)

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

> vai a Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione legge: 1 Data: 27 febbraio 2020 Numero BUR: 17 s.o.2 Data BUR: 27/02/2020 http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9383&sv=vigente

scarica il PDF del Bollettino regionale RicorsoCollegato. Mibact Regione Lazio maggio 2020

> Vai a Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28)

Scarica Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137

> Torna alla pagina Ricorso MIBACT VS Regione Lazio del maggio 2020 per la tutela dei beni culturali e  paesaggistici

NOTE

(1) Art. 9(Disposizioni di semplificazione in materia ambientale)

(…)

COMMA 9. Alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

(…)

d) all’articolo 34 bis:

1) al comma 2 le parole: “degli 800 m s.l.m.” sono sostituite dalle seguenti: “dei 300 m s.l.m.”;

(1) Art. 9(Disposizioni di semplificazione in materia ambientale)

(…)

________________________________________________________________________________

(2) COMM 16. Al fine di semplificare le procedure di approvazione della pianificazione forestale aziendale, i procedimenti di approvazione dei piani predisposti ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali), che contemplano interventi a carico dei beni ai sensi degli articoli 136 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, sono soggetti all’acquisizione dell’autorizzazione di cui all’articolo 146 del d.lgs. 42/2004. Tale preventiva autorizzazione paesaggistica si intende acquisita per tutti gli interventi previsti nei piani stessi e resi esecutivi. Resta salvo quanto previsto dall’articolo 149, comma 1, lettere b) e c), del d.lgs. 42/2004 in merito agli interventi esonerati dall’obbligo di acquisire l’autorizzazione paesaggistica.

________________________________________________________________________________

(3)Articolo 9 Costituzione Italiana

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica [cfr. artt. 33, 34].

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione

________________________________________________________________________________

(4) Articolo 117 Costituzione Italiana

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

(…)

s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali

________________________________________________________________________________

(5)

vedi Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28)

Art. 142. Aree tutelate per legge
(articolo così sostituito dall’art. 12 del d.lgs. n. 157 del 2006, poi modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (norma abrogata, ora il riferimento è agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018);
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell’elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico.

2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;
b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;
c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte, irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall’articolo 140, comma 4.

4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all’articolo 157.

________________________________________________________________________________