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PTPR Lazio NTA (versione 2019) Articolo 44 Insediamenti urbani storici e relativa fascia di rispetto

copertina nta ptpr approvato 20 febbraio 2020dal PTPR testo approvato dal Consiglio Regionale con DCC 5 del 02/08/2019  art. 44 a confronto con  il corrispondente art.43 del PTPR adottato nel 2007

(in blu il nuovo testo inserito  nell’art. 44 del PTPR approvato in blu corsivo il testo dell’art. 43 del PTPR adottato)

Articolo 44 [ex 43 PTPR adottato 20027 NDR]

Insediamenti urbani storici e relativa fascia di rispetto

  1. Sono sottoposti a vincolo paesistico gli Insediamenti urbani storici che includono gli organismi urbani di antica formazione e i centri che hanno dato origine alle città contemporanee nonché le città di fondazione e i centri realizzati nel XX secolo.
  2. I beni di cui al comma primo sono gli organismi urbani [ Sono definiti insediamenti urbani storici le strutture urbane] che hanno mantenuto la riconoscibilità delle tradizioni, dei processi e delle regole che hanno presieduto alla loro formazione; essi comprendono [sono costituiti] oltre ai tessuti storici costituiti dal patrimonio edilizio, dalla rete viaria e dagli spazi inedificati, le ville, i parchi e i giardini storici periurbani e le relative fasce di rispetto anche elementi storici isolati pertinenti alle più antiche fasi di frequentazione. Essi sono individuati sulle Tavole B e descritti nel repertorio F1B dei beni del patrimonio identitario regionale. [nei repertori dei beni paesaggistici tipizzati anche con riferimento alla l.r. 20 del 2001.]
  3. [La relativa perimetrazione] La perimetrazione degli Insediamenti urbani storici di cui al presente articolo è stata effettuata attraverso l’individuazione sulla CTR delle configurazioni urbane illustrate nelle planimetrie storiche redatte antecedentemente e immediatamente dopo l’avvento dello Stato unitario e rilevate dal Catasto Gregoriano 1820-40 e dalla cartografia IGM 1:25.000 levata 1873/83. L’eventuale sostituzione interna all’abitato di porzioni, anche cospicue, dell’edilizia storica non influisce sui criteri utilizzati per eseguire la perimetrazione (1).
  4. [I territori contermini sono stati individuati a partire dalla perimetrazione accertata come indicato nel precedente comma, per una fascia di rispetto di 150 metri] La fascia di rispetto si estende per una profondità di cento metri  a partire dalla perimetrazione del bene accertata come indicato nel precedente comma; [all’interno della perimetrazione di tale fascia, ogni modificazione dello stato dei luoghi è sottoposta all’autorizzazione di cui all’articolo 146 del Codice, fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 149 del Codice stesso, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi da 13 a 17.]

  5. [Non sono compresi tra i beni paesaggistici tipizzati degli insediamenti urbani storici] Non rientrano nei beni paesaggistici identitari di cui al presente articolo le porzioni di fascia di rispetto che ricadono [i territori contermini interessati] nelle aree urbanizzate individuate dal PTPR, corrispondenti al Paesaggio degli insediamenti urbani e alle Reti e infrastrutture.
  6. Con riferimento alle previsioni degli strumenti urbanistici generali all’interno della perimetrazione dell’insediamento urbano storico sono sottoposte all’autorizzazione paesaggistica, nel rispetto delle prescrizioni che seguono, i seguenti interventi, di cui al comma 1 dell’articolo 3 del DPR 380/2001, lettere:

d) interventi di ristrutturazione edilizia, nei soli casi di totale demolizione e ricostruzione;

e.1) nuove costruzioni e ampliamenti al di fuori della sagoma esistente compresi interventi pertinenziali inferiori al 20%;
e.4) installazioni di torri, tralicci e ripetitori per la telecomunicazione con l’esclusione delle antennetelevisive e paraboliche per le singole utenze;

e.6) interventi pertinenziali superiori al 20%;
f) interventi di ristrutturazione urbanistica (2).

  1. I rimanenti interventi elencati al comma 1 dell’articolo 3 del DPR 380/2001 avvengono, sempre con riferimento alle previsioni dello strumento urbanistico generale, previo accertamento nell’ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio e nel rispetto delle prescrizioni che seguono.
  2. Le previsioni dei commi 6 e 7 non si applicano alle porzioni comprese nell’insediamento urbano storico e individuate nella Tavola A come paesaggi dei parchi, ville e giardini storici, o come paesaggi dell’insediamento storico diffuso, per le quali, fermo restando l’obbligo di acquisire l’autorizzazione paesaggistica, si applica la disciplina dei relativi paesaggi.
  1. [ex 8] Le finiture esterne con i loro materiali sono elementi che contribuiscono alla definizione estetica dei manufatti, che costituisce uno dei fattori determinanti nell’integrazione fra territorio e insediamento urbano. L’insieme delle finiture che caratterizzano l’aspetto esteriore degli edifici è specificato, nel rispetto di quanto previsto dai commi successivi, dal “Regolamento paesaggistico delle Unità geografiche” con particolare riferimento [specificando] a tipi, forme, e materiali da usarsi nelle coperture, nei prospetti, nonché tutti quegli elementi secondari o accessori che contribuiscono alla definizione dell’immagine complessiva delle facciate, quali porte, finestre, imposte, ringhiere, pluviali, ecc.
  2. La coloritura assume, tra le varie finiture che caratterizzano l’esterno degli edifici, un particolare valore, sia per la capacità di sottolineare l’architettura innestandosi come interprete dei materiali usati, sia come elemento figurativo del paesaggio sensibile di cui è parte integrante. Pertanto il PTPR prescrive per la coloritura degli edifici quanto segue:

a)  (ex b) i progetti di nuovi edifici e di recupero di quelli esistenti debbono contenere precise indicazioni sulle tinteggiature con specificazione sia dei materiali sia dei colori che si intende [vogliono] usare;

b) (ex a) la coloritura dei manufatti edilizi deve sempre sottolineare l’architettura della facciata, evidenziando quando presenti i piani di profondità e l’articolazione tra superfici di fondo ed elementi aggettanti e/o decorativi, tenendo conto del valore cromatico di tutti gli elementi costituenti al fine di ottenere un armonico rapporto tra di essi; deve essere altresì valutata la coloritura nel caso di presenza nell’intorno edilizio e paesaggistico di edifici monumentali e storici o comunque gerarchicamente prevalenti, in modo da non alterare l’equilibrio dei valori architettonici presenti;

c) Ove edifici,  manufatti, o  complessi rispondenti ad una precisa unità di disegno architettonico siano in comproprietà, [rispondenti ad una precisa unità di disegno architettonico,] la coloritura delle facciate, dei rilievi, degli accessori e altri manufatti visibili, deve obbligatoriamente seguire i limiti del disegno architettonico e non quelli di proprietà;

d)  [In generale] è fatto divieto di utilizzare rivestimenti quarzo plastici in qualunque tipo di edificio; è fatto obbligo di utilizzare colori a base di latte di calce per tutti i manufatti di interesse storico monumentale ed estetico tradizionale. Per gli altri tipi di manufatti va privilegiato l’uso di quest’ultimo materiale [e si consente l’uso di colori vinilici]

e) le superfici di fondo [quando sono] realizzate ad intonaco liscio, devono, in assenza di più specifiche indicazioni, essere colorate con i tradizionali colori che imitano i materiali [nobili] tradizionali, sia litoidi, sia laterizi, pertanto con toni che vanno dal beige travertino, al giallo ed ai rossi delle tonalità delle terre [terrecotte].

[Quando] Per le superfici di fondo [sono] lavorate con intonaco ad imitazione di materiali litoidi o laterizi la coloritura deve essere effettuata con colori che imitino il materiale rappresentato. Le superfici di fondo composte in materiali litoidi o laterizi in vista devono essere ripulite e protette.

[Per quanto riguarda] I rilievi devono in genere differenziarsi cromaticamente dalla superficie di fondo mediante colori che interpretino i materiali naturali. [Se sono] Ove gli stessi siano realizzati in intonaco, devono distinguersi cromaticamente dalle superfici di fondo, quando questa non sia a sua volta lavorata, imitando in generale il colore del travertino. Qualora una parte di detti rilievi sia eseguita con specifici materiali lapidei o in laterizio, la restante parte di essi deve essere tinteggiata con i colori di detti materiali.[Vanno, inoltre, conservati e ripristinati i rilievi realizzati in ‘’trompe l’oeil’’] I rilievi realizzati in ‘‘trompe l’oeil’’ devono essere conservati e ripristinati;

f)  [Le finiture accessorie quali portoni, finestre], gli infissi esterni, le ringhiere, i pluviali, ecc., [se non sono in legno, ma in ferro, debbono essere verniciate] devono essere realizzati con materiali e colori armonizzati al prospetto dell’edificio;

g)  per la determinazione dei colori originali [si consiglia di effettuare] va effettuata l’analisi stratigrafica sull’intonaco e se possibile un’indagine iconografico-storica.

[ex 10] Con riferimento ai manufatti di interesse storico-monumentale di età medioevale, moderna e contemporanea, di cui alla Parte II del Codice, sono consentiti esclusivamente gli interventi [Restauro e Risanamento Conservativo, Manutenzione Ordinaria e Straordinaria] di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del DPR 380/2001, [per tali interventi costituiscono riferimento] che devono avvenire nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

a) debbono essere rispettati i caratteri di ogni singolo edificio, così come si è costituito nel tempo acquisendo la sua unità formale e costruttiva, con riferimento sia all’aspetto esterno, sia all’impianto strutturale e tipologico, sia agli elementi decorativi. Gli interventi consentiti debbono tendere alla conservazione di ogni parte dell’edificio che costituisca testimonianza storica, alla conservazione della inscindibile unità formale e strutturale dell’edificio, alla valorizzazione dei suoi caratteri architettonici, al ripristino di  alterate ed all’eliminazione delle superfetazioni; [i due periodi erano scambiati NDR]

b)  in generale sono superfetazioni, indipendentemente dalla data in cui furono costruiti: i gabinetti pensili, le verande ed i ballatoi, gli elementi realizzati in tutto o in parte con strutture precarie o con materiali diversi dalla muratura;

c)  il criterio per la scelta dei colori deve essere quello desunto da apposite analisi stratigrafiche e iconografiche, effettuate per i fondi di prospetto e per i rilievi. La coloritura degli esterni deve essere effettuata in conformità a quanto disposto al comma 10.

12. [ex 11] Per i manufatti d’interesse estetico tradizionale costituiscono riferimento le seguenti ulteriori prescrizioni:

a) i manti di copertura dei tetti debbono essere realizzati con coppi, coppi ed embrici o tegole alla marsigliese ovvero diversamente se ciò discende dai caratteri specifici dei manufatti tradizionali;
b) gli elementi di chiusura di vani esterni, quali porte, finestre, imposte, debbono essere realizzati preferibilmente in legno e verniciati, le imposte debbono essere a persiane o [a sportelloni] a scuri. In subordine per particolari aperture, specie per quelle di accesso ai locali di servizio, è consentito l’uso di altri materiali purché [verniciati]  armonizzati con il contesto;

c) la tinteggiatura esterna deve essere effettuata in conformità a quanto disposto al precedente comma 10 [ex 9].

13. [ex 12].La fascia di rispetto dell’insediamento urbano storico, di cui al comma 4, deve essere mantenuta integra ed in edificabile [per una profondità di metri 150] fatto salvo quanto previsto ai commi successivi.

14.[ex 13].Nella fascia di rispetto di cui [al precedente comma 12 ] al comma 4, ad esclusione delle porzioni ricadenti nei paesaggi dei parchi, ville e giardini storici e dell’insediamento storico diffuso, le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di pubblicazione del PTPR adottato sul BUR sono attuabili alle seguenti condizioni:

a) mantenimento di una fascia di inedificabilità di trenta metri a partire dal perimetro dell’insediamento urbano perimetrato; [con l’eccezione delle ] possono comunque essere realizzate le opere pubbliche ed eventuali interventi nelle zone B di completamento di cui al D.M. 1444/1968 nei lotti interclusi [previo SIP ] [Studio di Inserimento Paesistico NDR]

b)  rispetto della disciplina di altri eventuali beni paesaggistici di cui all’articolo 134 del Codice.

15. [ex 13 c] Nell’ambito della fascia di rispetto di cui al comma 4 gli strumenti di nuova formazione o le varianti agli strumenti vigenti possono prevedere piazzole parcheggi, piazzole di sosta, servizi ed interventi utili alla sistemazione delle fasce di rispetto ed alla accessibilità e alla fruizione dei centri e nuclei storici. [previo SIP. Sono fatti salvi gli interventi per opere di somma urgenza].

16. Nelle porzioni della fascia di rispetto di cui al comma 4, ricadenti nei Paesaggi dei parchi, ville e giardini storici e dell’Insediamento storico diffuso, si applicano le disposizioni della relativa disciplina.

17. [ex 14] Al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio legittimamente realizzato e ricadente nella fascia di rispetto [esterno alle aree urbanizzate individuate dal PTPR di cui al comma 5] di cui al comma 4comunque consentito un aumento di volumetria ai soli fini igienico – sanitari, non superiore al cinque per cento e non superiore a cinquanta metri cubi.

18. Agli Insediamenti urbani storici, con relativa fascia di rispetto, individuati nell’ambito dei provvedimenti istitutivi di vincolo di cui all’articolo 136 e ss. del Codice dei beni culturali e del paesaggio si applica, in luogo delle disposizioni di cui al presente articolo, l’articolo 30.

19.[ex 15] Non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo all’insediamento urbano storico sito Unesco – centro storico di Roma. All’interno di tale perimetro, le valutazioni in ordine alla conformità e compatibilità paesaggistica degli interventi sono esercitate dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma, secondo quanto stabilito dal Protocollo d’Intesa tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Comune di Roma (QI/57701 dell’8 settembre 2009) (3)

15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli insediamenti urbani storici ricadenti fra i beni paesaggistici di cui all’art.134 comma 1 lettera a) del Codice, per i quali valgono le modalità di tutela dei “Paesaggi” e alle parti ricadenti negli insediamenti storici iscritti nella lista del Patrimonio dell’Unesco (Roma – centro storico, Tivoli – Villa d’Este e Villa Adriana, Necropoli etrusche di Tarquinia e Cerveteri) per i quali è prescritta la redazione del Piano generale di gestione per la tutela e la valorizzazione previsto dalla “Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale” firmata a Parigi il 10 novembre 1972 ratificata con legge 6 aprile 1977 n. 184 e successive modifiche ed integrazioni.(3)

(1) ELIMINATO: i Comuni nella fase di pubblicazione del PTPR segnalano, con documentati atti e motivazioni, le parti della perimetrazione in eccesso o in difetto, indicando ove ri- tenuto utile ai fini della salvaguardia del bene paesaggistico anche la modifica della fascia di rispetto di cui al successivo comma 4.

(2)Da ediltecnico https://www.ediltecnico.it/19793/gli-interventi-di-ristrutturazione-urbanistica-nel-testo-unico-edilizia/

Il tema di questo post è la definizione della ristrutturazione urbanistica, anche alla luce delle più importanti sentenze.

In sintesi: si chiamano interventi di ristrutturazione urbanistica tutti quei lavori rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, e ciò mediante un “insieme sistematico di interventi edilizi”.

Le opere di ristrutturazione edilizia possono consistere anche nella modificazione di:

– disegno dei lotti

– disegno degli isolati

– disegno della rete stradale

Ma qual è il requisito essenziale per qualificare un intervento come ristrutturazione edilizia?

Il requisito necessario è quello della pluralità degli interventi da realizzare. Si escludono quindi dal novero della ristrutturazione edilizia le singole iniziative.

Costituisce ristrutturazione urbanistica la trasformazione degli organismi edilizi con un insieme sistematico di opere che possono portare anche a un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente e “non comporta un intervento edilizio di ristrutturazione di un singolo immobile”, come ha chiarito il T.A.R. Campania nella sentenza n. 2638/2003.

Precedentemente, anche il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3557/2000, si era pronunciato sulla qualificazione delle ristrutturazione urbanistica definita dall’art. 3, comma 1, lett. f) del Testo Unico Edilizia: “gli interventi di ristrutturazione edilizia sono certamente preclusi nei centri storici dei Comuni privi di PRG. Ciò in quanto consistono nella modifica della esistente struttura urbanistico-edilizia mediante sistematici interventi edilizi, anche con la modifica di rete stradale, lotti e isolati”.

(3) scarica MBAC roma protocollo 2009