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Governo vs Regione Lazio in difesa del Paesaggio della Tuscia (per la realizzazione di impianti fotovoltaici su terreno agricolo)

pressi montalto di castro map

Il Ministero dei Beni Culturali si mette di nuovo di traverso a provvedimenti della Regione Lazio a causa della tutela del Paesaggio. Il Governo infatti ha deciso di fare formale opposizione alla conclusione della conferenza di servizi per la realizzazione di impianti fotovoltaici su vari ettari di terreno agricolo, che snaturerebbero radicalmente alcuni dei più pregiati paesaggi agrari della Tuscia, con pesanti impatti sull’ambiente e sui contesti economico-sociali locali. Un successo dei cittadini e delle associazioni ambientaliste che da tempo si battono contro al speculazione energetica che snatura il territorio.In calce l’articolo di Gruppo di Intervento Giuridico Onlus.

Il Consiglio dei Ministri, l’11 giugno scorso,  ha accolto l’opposizione del Ministro per i beni e le attività culturali contro due  provvedimenti  della Regione Lazio che autorizzano la realizzazione di impianti fotovoltaici  in due località del viterbese:  a  Pian di Vico, nel comune di Tuscania,  e a Campomorto e Canino, nel comune di Montalto di Castro (1). E’ una prima vittoria delle associazioni  ambientaliste e dei cittadini  che da tempo si oppongono allo scempio del Paesaggio della Tuscia  a causa della moltiplicazione di  grandi estensioni di terreno agricolo lastricate di pannelli fotovoltaici .

Avevamo già segnalato qualche settimana fa il doppio ricorso del MIBACT alla  Corte Costituzionale avverso la Regione Lazio:  per il  Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR)  (2) e  per le “Misure per lo sviluppo economico l’attrattività degli investimenti la semplificazione(3), in vigore dal 27 febbraio, che interviene su molti settori che hanno immediate ricadute sul Paesaggio, senza concordare  le necessarie tutele con il MIBACT, come prescrive il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio.

In particolare, in quest’ultimo ricorso, al quinto motivo si afferma di  voler  “evitare che la sommatoria dei singoli impianti realizzati e di futura realizzazione del territorio sfugga a qualsiasi logica programmatoria, e quindi a una visione d’insieme, con grave danno del paesaggio complessivamente inteso”(4); oltre 2.100 ettari di terreni agricoli e boschi sono oggetto di ben 24 proposte progettuali di centrali fotovoltaiche a terra per la sola provincia di Viterbo. (5).  (AMBM)

(da Gruppo di Intervento Giuridico, 14 giugno 2020)

Anche il Governo Conte si oppone allo scempio annunciato della Tuscia

Nella seduta dell’11 giugno 2020, il Consiglio dei Ministri, “a norma dell’articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241*, ha deliberato:

  • di accogliere l’opposizione del Ministro per i beni e le attività culturali avverso il provvedimento della Regione Lazio, del 29 marzo 2019, di autorizzazione alla realizzazione di un impianto fotovoltaico in località Pian di Vico, nel comune di Tuscania (VT);
  • di accogliere l’opposizione del Ministro per i beni e le attività culturali avverso il provvedimento della Regione Lazio, del 31 maggio 2019, di autorizzazione alla realizzazione di un impianto fotovoltaico nel comune di Montalto di Castro (VT), località Campomorto e Canino”.

Il Gruppo d’Intervento Giuridico onlus, associazione ecologista che ha affrontato la dura e difficile battaglia in sede legale avverso il progetto di impianto fotovoltaico a terra a Pian di Vico (Tuscania, VT), anche affiancando il Ministero per i Beni e Attività Culturali e il Turismo, esprime la sua forte soddisfazione per una decisione governativa che pone un deciso freno alla speculazione energetica nella Tuscia.

Ecco come si è giunti a questo fondamentale risultato per la difesa della Tuscia.

Il progetto per la realizzazione di  un “Impianto  fotovoltaico  a  terra  della  potenza  di  circa 150 MWp connesso alla RTN” proposto da una  società energetica romana, in  località Pian di Vico, nel Comune di Tuscania (VT), costituisce un autentico scempio ambientale annunciato, quasi 250 ettari di terreni agricoli e formazioni boscose della Tuscia perderebbero le loro caratteristiche ambientali, paesaggistiche, socio-economiche per diventare una distesa di pannelli fotovoltaici di dubbia utilità.

Rilevanti e insanabili le illegittimità riscontrate.

Nell’ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) di competenza regionale, la Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale aveva espresso (nota prot. n. 2465 del 4 febbraio 2019) un parere radicalmente negativo per il pesante impatto ambientale sul contesto di paesaggio archeologico (insediamenti e necropoli etruschi e romani del Fosso Arroncino di Pian di Vico) e storico (casale settecentesco di Pian di Vico, torre medievale di Castel d’Arunto, borgo e chiesetta medievali di San Giuliano) della Tuscia.

Lo stesso piano energetico regionale (P.E.R.) del Lazio, già adottato con deliberazione Giunta regionale n. 656 del 17 ottobre 2017 e in corso di approvazione definitiva, ha fra i suoi obiettivi strategici la riduzione al minimo del consumo del suolo, il riutilizzo di aree degradate, il rispetto del contesto ambientale, storico, naturalistico, nonché – per il fotovoltaico – l’ubicazione su edifici (non in centri storici) e in aree produttive.

Anche la Direzione generale delle Politiche abitative, e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica della Regione Lazio, sempre nell’ambito della procedura di V.I.A. (nota prot. n. 763379 del 30 novembre 2018), aveva affermato che il progetto in argomento, “qualora venisse realizzato, produrrebbe un notevole impatto, in quanto andrebbe a occupare un’ampia superficie a destinazione agricola” pari a oltre 246 ettari, comprese alcune aree boscate.

Nonostante ciò, la Regione Lazio – D.G. Politiche ambientali e Ciclo dei rifiuti – Area Valutazione di impatto ambientale ha ritenuto (determinazione n. 98135 del 6 febbraio 2019) di emanare il provvedimento conclusivo positivo della procedura di V.I.A., poi sottoposto all’attenzione del Consiglio dei Ministri per una decisione finale.

Infatti, il Ministero per i Beni e Attività Culturali – Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha proposto formale opposizione (art. 14 quinques, comma 1°, della legge n. 241/1990 e s.m.i.*) alla conclusione della conferenza di servizi davanti al Consiglio dei Ministri.

Non è l’unico, purtroppo: altri dieci progetti analoghi saranno presentati per la procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), mentre è stata svolta la procedura di V.I.A. anche per altri tre impianti di produzione energetica da fonte fotovoltaica nei Comuni di Tuscania (loc. Poggio della Ginestra), Tarquinia (loc. Casalone) e Viterbo (loc. Castel d’Asso).

Complessivamente oltre 2.100 ettari di terreni agricoli e boschi sono oggetto di ben 24 proposte progettuali di centrali fotovoltaiche a terra.

Centinaia e centinaia di ettari di terreni agricoli e boscati stravolti dalla speculazione energetica, senza che venga eliminata nemmeno una centrale elettrica alimentata da fonti fossili.

La realizzazione di questi progetti energetici snaturerebbe radicalmente alcuni dei più pregiati paesaggi agrari della Tuscia con pesanti impatti sull’ambiente e sui contesti economico-sociali locali.

Stupisce, infatti, l’assenza di alcuna seria e adeguata analisi preventiva sugli impatti negativi anche sul piano economico-sociale di decine di migliaia di ettari di paesaggio storico della Tuscia sulle attività turistiche.

La Provincia di Viterbo detiene il non invidiabile primato per il consumo del suolo per abitante (rapporto ISPRA sul consumo del suolo 2019), 1,91 metri quadri per residente rispetto alla media regionale di 0,47 e nazionale di 0,80.

L’associazione ecologista Gruppo d’intervento Giuridico onlus, già intervenuta nel corso del procedimento di V.I.A., in seguito, grazie al prezioso operato degli avvocati Rosalia Pacifico (Foro di Cagliari) e Tommaso Raccuglia (Foro di Roma), ha trasposto davanti al T.A.R. Lazio il proprio ricorso straordinario al Presidente della Repubblica effettuato nell’agosto 2019 ed è intervenuta ad adiuvandum a fianco del Ministero per i Beni e Attività Culturali e il Turismo.

Il T.A.R. Lazio, consentenza Sez. I Quater, 7 maggio 2020, n. 4792 aveva dichiarato inammissibile il ricorso del Il Ministero per i Beni e Attività Culturali e del Turismo avverso la  avverso la determinazione n. 98135 del 6 febbraio 2019 (e la successiva autorizzazione unica) “con la quale la Regione Lazio, disattendendo i pareri negativi espressi dalla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, ha concluso positivamente la procedura di valutazione di impatto ambientale per il progettodi realizzazione di  un “Impianto  fotovoltaico  a  terra  della  potenza  di  circa 150 MWp connesso alla RTN”, progettato a Pian di Vico (Tuscania).

Il T.A.R. Lazio aveva osservato che “nel caso in cui le pubbliche amministrazioni interessate trovassero un accordo, la soluzione condivisa dovrà sostituire la determinazione motivata della conferenza di servizi da cui è scaturito il provvedimento impugnato, per cui l’eventuale annullamento, in sede giurisdizionale, di quest’ultimo provvedimento sarebbe privo di qualsiasi utilità per la parte ricorrente”.   Viceversa, “qualora non fosse raggiunta l’intesa tra le pubbliche amministrazioni coinvolte, la questione dovrà essere rimessa al Consiglio dei ministri che deciderà l’opposizione con un proprio provvedimento. Anche in questo caso il Ministero ricorrente non ha interesse all’annullamento del provvedimento originario, destinato ad essere superato dalla determinazione finale del Consiglio dei ministri”.

Infatti, “il giudice amministrativo non può interferire nell’esercizio del potere amministrativo, nella fattispecie attivato dallo stesso Ministero ricorrente, prima che esso sia effettivamente esercitato dalle competenti autorità amministrative”.

A giudizio del T.A.R. Lazio, infatti, ai sensi della disposizione dell’art. 14 quinques della legge n. 241/1990 e s.m.i. “il provvedimento di autorizzazione è stato automaticamente sospesosenza limiti di tempo in attesa del pronunciamento definitivo del Consiglio dei Ministri.

I Giudici amministrativi hanno ritenuto che il termine di 15 giorni per lo svolgimento della riunione del Consiglio dei Ministri in seguito al tentativo di raggiungimento di un accordo che contemperi i vari interessi coinvolti sia un mero termine ordinatorio, visto che “il 14 maggio 2019, si è tenuta la riunione prevista dal comma 4 del medesimo articolo 14 quinquies, per la ricerca, in applicazione del principio di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni, di una soluzione condivisa da tutti i soggetti pubblici che hanno partecipato alla conferenza di servizi”.

Questa interpretazione giurisprudenziale costituisce un autorevole precedente per analoghe situazioni.

Ora è pervenuta la decisione finale del Consiglio dei Ministri e anch’essa costituirà un rilevante precedente per analoghe situazioni.

Importanti elementi favorevoli per scongiurare un vero e proprio scempio ambientale annunciato della Tuscia, uno dei migliori esempi di paesaggio storico del Bel Paese.

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

canino map

Canino (Viterbo)

dal sito del Governo

(22 giugno 2020)

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

NOTE

(1) Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 51 11 Giugno 2020 Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, giovedì 11 giugno 2020, alle ore 19.00 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro.

(…)

Il Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241*, ha deliberato:

  • di accogliere l’opposizione del Ministro per i beni e le attività culturali avverso il provvedimento della Regione Lazio, del 29 marzo 2019, di autorizzazione alla realizzazione di un impianto fotovoltaico in località Pian di Vico, nel comune di Tuscania (VT);
  • di accogliere l’opposizione del Ministro per i beni e le attività culturali avverso il provvedimento della Regione Lazio, del 31 maggio 2019, di autorizzazione alla realizzazione di un impianto fotovoltaico nel comune di Montalto di Castro (VT), località Campomorto e Canino.

*Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme sul procedimento amministrativo

Art. 14-quinquies. (Rimedi per le amministrazioni dissenzienti)
(articolo così sostituito dall’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 127 del 2016)

1. Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l’opposizione è proposta dal Ministro competente.

2. Possono altresì proporre opposizione le amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza.

3. La proposizione dell’opposizione sospende l’efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per una data non posteriore al quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell’opposizione, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l’individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione motivata di conclusione della conferenza con i medesimi effetti.

5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano partecipato amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e l’intesa non venga raggiunta nella riunione di cui al comma 4, può essere indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda riunione, che si svolge con le medesime modalità e allo stesso fine.

6. Qualora all’esito delle riunioni di cui ai commi 4 e 5 sia raggiunta un’intesa tra le amministrazioni partecipanti, l’amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza. Qualora all’esito delle suddette riunioni, e comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione, l’intesa non sia raggiunta, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri. La questione è posta, di norma, all’ordine del giorno della prima riunione del Consiglio dei ministri successiva alla scadenza del termine per raggiungere l’intesa. Alla riunione del Consiglio dei ministri possono partecipare i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Qualora il Consiglio dei ministri non accolga l’opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri può accogliere parzialmente l’opposizione, modificando di conseguenza il contenuto della determinazione di conclusione della conferenza, anche in considerazione degli esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5.

7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

(3) Il MIBACT impugna un altro provvedimento della Regione Lazio (segnalato anche da Carteinregola)e –24 maggio 2020

(4) VEDI IL MOTIVO 5Impianti fotovoltaici nella campagna laziale
Illegittimità costituzionale dell’articolo 10 comma 11 della legge regione Lazio 27 febbraio per contrasto con gli articoli 9 e 117 secondo comma lett. S della Costituzione con riferimento agli articoli 135 143 e 145 del Codice dei beni culturalie norme interposte
“comporta la possibilità di realizzare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in aree agricole, al di fuori non solo del piano energetico regionale, ma soprattutto del quadro programmatorio condiviso con il Ministero a monte, nell’ambito del piano paesaggistico, che costituisce la sede propria dell’ambito della quale deve essere valutata la compatibilità paesaggistica del complesso degli interventi, onde evitare che la sommatoria dei singoli impianti realizzati di futura realizzazione del territorio sfugga qualsiasi logica programmatoria, e quindi a una visione d’insieme, con grave danno del paesaggio complessivamente inteso”
Anche il motivo 2 riguarda impianti di energia rinnovabile> Vai a Ricorso MIBACT Regione Lazio maggio 2020: MOTIVO 2

Edificazioni e impianti energia rinnovabile in zone agricole senza tutela paesaggistica
illegittimità costituzionale dell’articolo 6 comma 1, lett, b) c) d) ed e) per violazione degli articoli 117 secondo comma lett. S della costituzione con riferimento agli articoli 20 21 135 143 e 145 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e norme interposte

(5) secondo   il Comunicato di Assotuscania  NO AI NUOVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI AUTORIZZATI DALLA REGIONE IGNORATA DELIBERA UNANIME DEL CONSIGLIO COMUNALE SOSTEGNO AL SINDACO le richeiste di autorizzazione si avvicenrebbero ai 2500 ettari by FabioT Comunicato stampa ASSOTUSCANIA 13 gennaio 2020

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Elisabetta
Elisabetta
3 anni fa

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202006783&nomeFile=202106350_01.html&subDir=Provvedimenti

Apri il documento html originale 202106350 (ROMA, SEZIONE 1) html
SENTENZA sede di ROMA, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 202106350 , Verifica appello
…del decreto legislativo n . 152/2006 , dell’impianto fotovoltaico a terra della potenza di circa 150MWp …
Numero ricorso:202006783
ECLI:IT:TARLAZ:2021:6350SENT

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