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La Regione Sicilia fa marcia indietro sulla legge che mette a rischio il Paesaggio

Nel giugno scorso avevamo rilanciato l’appello Allarme Beni culturali e Paesaggio in Sicilia: ritiro immediato del DDL 698/2020 (1) promosso da docenti e storici dell’arte e varie associazioni contro un disegno di legge del Parlamento Regionale Siciliano che cavalcando l’onda popolare delle legittime istanze di semplificazione e sotto le mentite spoglie del recepimento della normativa nazionale, nella sostanza mira a scardinare l’intero sistema dei vincoli posti a salvaguardia del nostro millenario patrimonio culturale e paesaggistico“. La legge era poi stata approvata nell’agosto 2020, ma il Presidente del Consiglio dei Ministri ha avanzato un ricorso alla Corte Costituzionale contro la Regione siciliana, mossa che ha indotto la Giunta a rivedere il provvedimento, correggendone molti passaggi, mossa che dovrebbe avere il risultato del ritiro del ricorso. Pubblichiamo la deliberazione n. 591 del 17 dicembre 2020, Intervento correttivo alla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 recante: “Norme per il governo del territorio” e un estratto da un articolo di Lavoripubblici.it (2) che elenca le modifiche apportate (si rimanda all’articolo per approfondimenti) e il ricorso alla Consulta (AMBM)

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

28 dicembre 2020

Scarica la legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 recante: “Norme per il governo del territorio”legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 sicilia

Scarica il Ricorso alla Consulta https://www.cortecostituzionale.it/schedaRicorsi.do

scarica legge N.591_17.12.2020 regione sicilia Intervento correttivo

Il Consiglio dei Ministri nella seduta n. 67 del 17 ottobre 2020, ha deliberato di impugnare la legge della Regione siciliana n. 19 del 13 agosto 2020, in quanto le disposizioni contenute in 10 articoli della stessa riguardanti la pianificazione territoriale con valenza anche paesaggistica, eccedono dalle competenze statutarie della Regione siciliana, violando gli articoli 9 e 117, primo e secondo comma, lettere l) ed s), della Costituzione, con riferimento alla materia dell’ordinamento civile e della tutela dell’ambiente, dei beni culturali e del paesaggio (3).

Il disegno di legge approvato dalla Giunta regionale contiene 17 articoli che intervengono, oltre che nella modifica dei 10 articoli impugnati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per evitare il Giudizio di incostituzionalità, anche negli altri 6 seguenti articoli della legge regionale n. 19/2020:

  • art. 18 – Valutazione ambientale strategica (VAS)
  • art. 24 – Procedure di formazione del PTC e del PCM
  • art. 48 – Poteri sostitutivi della Regione ed esecuzione del giudicato
  • art. 52 – Comitato tecnico scientifico (CTS)
  • art. 53 – Regime transitorio della pianificazione urbanistica
  • art. 54 – Misure di salvaguardia

con l’inserimento, anche, del nuovo art. 46-bis rubricato “Disposizioni di tutela particolare”.

NOTE

(1) vedi Carteinregola 22 Giugno 2020 Contro il progetto di legge della Regione Sicilia che mette a rischio il Paesaggio Continua#

(2) Vedi lavoripubblici.it 26/12/2020 Regione siciliana. La Giunta regionale approva le modifiche alla legge urbanistica per evitare il giudizio di incostituzionalità Le modifiche contenute nel disegno di legge nascono per pervenire al ritiro del ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri alla Corte Costituzionale

(3) il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri alla Corte Costituzionale contro la Regione Siciliana riguarda la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 8, comma 5; 15 commi 1 e 2; 19, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 lett. f); 21, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7; 22; 25; 26, comma 4 lett. f); 27; 36; 37, commi 3, 4, 5, 6 lett. c) e lett. d), 7, 8 e 9, della legge regionale del l3 agosto 2020, n. 19 ed è statodepositato il 27 ottobre 2020 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 1a serie speciale n. 48 del 25 novembre 2020

Vai al ricorso https://www.cortecostituzionale.it/schedaRicorsi.do

Oggetto:

Edilizia e urbanistica – Paesaggio – Norme della Regione Siciliana – Norme per il governo del territorio – Semplificazione e flessibilità – Pianificazione territoriale e urbanistica – Previsione che il piano di ampiezza territoriale minore può contenere esplicite proposte di modifiche al piano di ampiezza territoriale maggiore – Ricorso del Governo – Denunciato contrasto con il principio di gerarchia dei piani stabilito dal Codice dei beni culturali e del paesaggio atteso il carattere di flessibilità del Piano Territoriale Regionale (PTR) – Eccedenza dalle competenze statutarie – Lesione della tutela del paesaggio – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
– Legge della Regione Siciliana 13 agosto 2020, n. 19, art. 8, comma 5.
– Costituzione, artt. 9, comma secondo, e 117, comma secondo, lettera s); r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana), art. 14, primo comma, lettera n); decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 145, comma 5.

Edilizia e urbanistica – Paesaggio – Norme della Regione Siciliana – Norme per il governo del territorio – Elementi di pianificazione territoriale regionale – Previsione che l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, di concerto con l’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana, elabora, aggiorna e gestisce il piano territoriale regionale (PTR) – Ricorso del Governo – Denunciata attribuzione di funzioni attinenti alla materia della tutela del paesaggio all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, competente in materia di urbanistica e pianificazione, in contrasto con il sistema delle attribuzioni delineato dalla normativa regionale – Conflitto con il principio della differenziazione delle funzioni di tutela paesaggistica da quelle in materia urbanistico-edilizia, previsto dalla normativa di settore – Eccedenza dalle competenze statutarie – Lesione della tutela del paesaggio – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
– Legge della Regione Siciliana 13 agosto 2020, n. 19, art. 15, commi 1 e 2.
– Costituzione, artt. 9, comma secondo, e 117, comma secondo, lettera s); r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana), art. 14, primo comma, lettera n); decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 135, 143, 145, comma 3, e 146, comma 6.

Edilizia e urbanistica – Paesaggio – Norme della Regione Siciliana – Norme per il governo del territorio – Contenuti del Piano territoriale regionale con valenza paesaggistica (PTR) – Previsione che il PTR costituisce lo strumento di proiezione territoriale delle strategie di sviluppo economico, sociale e culturale – Definizione dei contenuti e delle procedure del PTR da apposite linee guida proposte dall’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente di concerto con l’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana – Funzione di tutela, conservazione e valorizzazione del paesaggio – Determinazione del quadro generale degli obiettivi di qualità paesaggistica e delle misure generali di tutela, quali elementi invarianti o complementari alle scelte di sviluppo territoriale e socio-economico – Fissazione dei criteri operativi generali per la tutela e la valorizzazione delle risorse culturali e del paesaggio, in conformità con le previsioni del piano regionale delle aree protette, dei piani di bacino e degli altri atti di programmazione e regolamentazione regionale e nazionale – Ricorso del Governo – Denunciata attribuzione di funzioni attinenti alla materia della tutela del paesaggio all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, competente in materia di urbanistica e pianificazione – Declinazione dei contenuti del PTR, senza dare specifica evidenza ai contenuti propri della pianificazione paesaggistica, come disciplinati dalla normativa di settore – Alterazione del rapporto di gerarchia tra gli strumenti di pianificazione territoriale – Eccedenza dalle competenze statutarie – Lesione della tutela del paesaggio – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
– Legge della Regione Siciliana 13 agosto 2020, n. 19, art. 19, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, lettera f).
– Costituzione, artt. 9, comma secondo, e 117, comma secondo, lettera s); r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana), art. 14, primo comma, lettera n); decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 135, 143, 145, comma 3, e 146, comma 6.

Edilizia e urbanistica – Paesaggio – Norme della Regione Siciliana – Norme per il governo del territorio – Procedimento di formazione del Piano territoriale regionale – Prevista redazione da parte dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente di concerto con l’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana – Convocazione delle conferenze di pianificazione e approvazione del PTR – Determinazione della validità decennale del piano e del suo aggiornamento – Ricorso del Governo – Denunciata attribuzione di funzioni attinenti alla materia della tutela del paesaggio all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, competente in materia di urbanistica e pianificazione, in contrasto con il sistema delle attribuzioni delineato dalla normativa regionale – Conflitto con il principio della differenziazione delle funzioni di tutela paesaggistica da quelle in materia urbanistico-edilizia, previsto dalla normativa di settore – Fissazione della durata decennale del PTR che non trova fondamento in analoga previsione del Codice dei beni culturali e neanche nel sistema dei vincoli paesaggistici – Mancanza di una disciplina transitoria che regoli il passaggio dal sistema attuale a quello previsto con il PTR, tutelando gli attuali piani paesaggistici – Eccedenza dalle competenze statutarie – Lesione della tutela del paesaggio – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
– Legge della Regione Siciliana 13 agosto 2020, n. 19, art. 21, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7.
– Costituzione, artt. 9, comma secondo, e 117, comma secondo, lettera s); r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana), art. 14, primo comma, lettera n); decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 134, comma 1, lettera c), 135, 140, comma 2, 143, 145 e 146.

Edilizia e urbanistica – Paesaggio – Norme della Regione Siciliana – Norme per il governo del territorio – Contenuti del piano territoriale consortile (PTC), del piano della Città metropolitana (PCM) e del Piano urbanistico generale comunale (PUG) – Previsioni volte ad assicurare la tutela e la valorizzazione dei beni ambientali e culturali presenti sul territorio – Elencazione dei beni paesaggistici, ambientali, culturali e storico-architettonici da sottoporre a tutela e specificazione del relativo regime normativo compatibile con la tutela di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 – Procedimento di formazione e approvazione del PUG – Elaborazione di un documento preliminare che descrive le risorse territoriali e naturali e identifica i beni culturali e paesaggistici da considerare quali invarianti e determinanti per le scelte di sviluppo – Ricorso del Governo – Denunciata preclusione della possibilità di demandare alla pianificazione urbanistica comunale la definizione in concreto della disciplina d’uso dei beni paesaggistici, che dovrebbe esser svolta dal piano paesaggistico in posizione sovraordinata e preminente rispetto agli strumenti urbanistici comunali – Eccedenza dalle competenze statutarie – Lesione della tutela del paesaggio – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
– Legge della Regione Siciliana 13 agosto 2020, n. 19, artt. 22, 25 e 26, comma 4, lettera f).
– Costituzione, artt. 9, comma secondo, e 117, comma secondo, lettera s); r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana), art. 14, primo comma, lettera n); decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 135, 136, 143 e 145.

Edilizia e urbanistica – Paesaggio – Norme della Regione Siciliana – Norme per il governo del territorio – Disciplina del patrimonio culturale dei beni isolati – Prevista esclusiva individuazione nel Piano urbanistico generale comunale (PUG) anche con riferimento agli interventi e alla destinazione d’uso – Ricorso del Governo – Denunciata introduzione di una disciplina inerente a manufatti di interesse culturale e paesaggistico, che non si raccorda con il codice di settore e non fa espressamente salvo il regime di tutela dei beni vincolati – Mancata ammissione degli interventi soltanto nei casi e limiti previsti dal piano paesaggistico – Eccedenza dalle competenze statutarie – Lesione della tutela del paesaggio – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
– Legge della Regione Siciliana 13 agosto 2020, n. 19, art. 27
– Costituzione, artt. 9, comma secondo, e 117, comma secondo, lettera s); r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana), art. 14, primo comma, lettera n); decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 134, 135, 136, 143 e 145.

Edilizia e urbanistica – Paesaggio – Norme della Regione Siciliana – Norme per il governo del territorio – Interventi di compensazione urbanistica a tutela dell’ambiente – Prevista attribuzione premiale di diritti edificatori ai proprietari interessati, per la delocalizzazione o riqualificazione di siti produttivi dismessi o di manufatti in degrado o incongrui rispetto al paesaggio e per il recupero dei costi di bonifica dei siti industriali dismessi – Ricorso del Governo – Denunciata introduzione di una surrettizia forma di sanatoria di opere abusive per omessa limitazione del proprio ambito applicativo ai soli volumi legittimamente realizzati – Contrasto con i principi nazionali ed europei sulla responsabilità ambientale in base ai quali i costi di bonifica seguono la regola del “chi inquina paga” – Eccedenza dalle competenze statutarie – Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario – Lesione della tutela del paesaggio – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali – Lesione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento penale.
– Legge della Regione Siciliana 13 agosto 2020, n. 19, art. 36.
– Costituzione, artt. 9, comma secondo, e 117, commi primo e secondo, lettere l) e s); r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana), art. 14, primo comma, lettere b) e f); Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), art. 191, paragrafo 2; direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, art. 1; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 36 e 37; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, artt. 3-ter, 242, 242-bis e 244.

Edilizia e urbanistica – Paesaggio – Norme della Regione Siciliana – Norme per il governo del territorio – Tutela e pianificazione del territorio rurale e tutela dei boschi e delle foreste – Prevista realizzazione di tutti gli interventi edilizi nel territorio rurale nel rispetto delle specifiche norme indicate da apposite linee guida – Approvazione con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente di concerto con l’Assessore regionale per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea – Realizzazione esclusiva di interventi di recupero e riqualificazione delle volumetrie esistenti, che risultino catastate, nonché di mutamento della destinazione d’uso di fabbricati legittimamente realizzati – Individuazione e classificazione, nel PUG, del territorio rurale articolato in zone, anche di produzione intensiva e per aziende artigianali/industriali – Consentiti rilevanti interventi di trasformazione degli edifici rurali, incrementi di cubatura e cambi di destinazione d’uso – Ricorso del Governo – Denunciato omesso riferimento alla disciplina di tutela recata dal piano paesaggistico e, nelle more della sua approvazione, mancata elaborazione delle linee guida da parte dell’Assessore competente in materia di paesaggio – Recupero e riqualificazione di volumetrie indipendentemente dal fatto che siano state legittimamente realizzate ovvero siano abusive – Facoltà di cambiare destinazione d’uso senza attendere la pianificazione paesaggistica o le linee guida, al di fuori di qualsiasi disegno pianificatorio, anche se in ambiti soggetti a tutela – Determinazione di un notevole incremento delle potenzialità edilizie e di indiscriminati cambi di destinazione d’uso, in contrasto con gli obiettivi generali della tutela del paesaggio rurale e del contenimento del suolo, con superamento delle previsioni della pianificazione paesaggistica – Legittimazione sostanziale di volumi edilizi potenzialmente abusivi, in contrasto con le norme statali che fissano i casi e i termini per la sanatoria senza titolo – Eccedenza dalle competenze statutarie – Lesione della tutela del paesaggio – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali – Lesione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento penale.
– Legge della Regione Siciliana 13 agosto 2020, n. 19, art. 37, commi 3, 4, 5, 6, lettere c) e d), 7, 8 e 9.
– Costituzione, artt. 9, comma secondo, e 117, comma secondo, lettere l) e s); r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana), art. 14, primo comma, lettere f) e n); d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 36 e 37; decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 134, 135, 136, 143 e 145.


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